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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 7 aprile 2009 n. 2147
Procedura di gara -
Criteri di aggiudicazione - Sottocriteri di assegnazione dei punteggi -
Fissazione e pubblicazione - Antecedente alla presentazione delle
offerte
FATTO
Con sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. II, 8
febbraio 2007, n. 360 veniva rigettato il ricorso (iscritto al n.
26/2007 R.G.) proposto per l’annullamento della determinazione del
Dirigente del Settore Industria n. 1448 del 16 ottobre 2006 (in B.U.R.P.
n. 138/26.10.2006), recante “POR Puglia 200/2006 Programmi integrati di
agevolazioni –PIT n. 3 – Area metropolitana di Bari – Approvazione delle
risultanze istruttorie e pubblicazione graduatorie delle Manifestazioni
d’interesse ai sensi dei bandi PIA/PIT”, nella parte in cui non si è
ammesso alla successiva fase concorsuale di presentazione e valutazione
del “progetto analitico” il costituendo Consorzio “Intermedia”, così
escludendolo dal PIT; di tutti gli atti connessi, presupposti e
conseguenti, compresi: la nota a firma del Dirigente del Settore
Programmazione e Politiche Comunitarie della Regione Puglia, prot. 6935/PRG
del 20.12.2006, con la quale ai sensi dell’art. 10 bis, l. 241/90 e
s.m.i., si è dato preavviso dell’adozione del provvedimento di
esclusione; la nota del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie
della Regione Puglia, prot. 6803/PRG del 16.10.2006, l’allegato verbale
della riunione del 29.6.06 del Gruppo Tecnico di Coordinamento, ed il
“prospetto riepilogativo” relativo alla attribuzione dei punteggi alle
“Manifestazioni d’interesse”; le “procedure e criteri per l’istruttoria
e la valutazione dei progetti presentati nell’ambito dello strumento
PIA”, approvate nella seduta del Gruppo Tecnico di Coordinamento del
29.6.06 ed in particolare i criteri di selezione nn.5, 6 e 7; la
determina del Dirigente del Settore Industria della Regione Puglia, prot.
1710 del 13.11.2006, recante recante “POR Puglia 200/2006 Programmi
integrati di agevolazioni –PIT n.3 – Area metropolitana di Bari –
Disimpegno economie di spesa Misura 4.1 – bandi PIA/PIT (BURP n.152 supp.
Del 07.12.2005”.
Con il ricorso in appello
in epigrafe la ******* s.p.a e la ******* s.r.l. contrastano le
argomentazioni del giudice di primo grado.
La Regione Puglia si è
costituita in giudizio.
Il Dirigente del Settore
Industria della Regione Puglia, il Consorzio ******* e la *******
Costruzioni s.r.l. non si sono costituiti per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del
1 aprile 2008, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
- In primo luogo il Collegio ritiene
di dover affrontare l’eccezione con cui l’Amministrazione resistente
deduce l’inammissibilità dell’appello per mera riproposizione dei
vizi denunciati in primo grado, sostenendo che l’atto introduttivo
del giudizio di secondo grado si limiterebbe a riprodurre
pedissequamente le censure articolate in primo grado senza
contestare puntualmente il contenuto della sentenza.
L’eccezione non merita
accoglimento: ed invero, in concreto, l’odierno atto di appello reca
puntuali censure al percorso argomentativo racchiuso nella sentenza di
prime cure (rendendo per ciò stesso infondata l’eccezione); ma anche in
astratto si deve ritenere che non era onere dell’appellante confutare
puntualmente il contenuto della sentenza.
Ed invero, l’eccezione
proposta dalla resistente si collega al dibattito riguardante l’esatta
fisionomia del giudizio derivante dal ricorso al Consiglio di Stato, la
delimitazione del suo oggetto e l’individuazione dei diversi principi
processuali che ne regolano l’introduzione e lo svolgimento. La
giurisprudenza unanime di questo Consiglio e la dottrina dominante
affermano il principio secondo cui il ricorso ha, normalmente, la natura
di un vero e proprio appello a carattere rinnovatorio, in quanto
l’impugnazione mira a sottoporre al giudice di secondo grado l’intera
controversia già esaminata dal tribunale. L’esatta portata dell’effetto
devolutivo, peraltro, risulta ancora discussa, non solo per la presenza
di posizioni teoriche diverse in ordine alla classificazione dogmatica
dei diversi mezzi di impugnazione, ma anche in relazione ai diversi
profili di rilevanza della questione. I diversi orientamenti sono
comunque concordi nel richiedere che l’atto di appello debba essere
formulato in maniera tale da consentire alla controparte e al giudice
l’identificazione, sul piano oggettivo, delle statuizioni di cui si
vuole ottenere in sede d’impugnazione la rimozione o la riforma. Essi
divergono nettamente, invece, sull’esigenza dell’esposizione di tali
ragioni; si contrappongono, in particolare, due indirizzi: il primo,
rigoroso e restrittivo, richiede, a pena di inammissibilità o di nullità
dell’atto di appello, che questo indichi specificamente le ragioni di
critica alla sentenza appellata; il secondo, invece, ammette la
ritualità e la validità di un atto di appello che si limiti, anche
genericamente, a sostenere l’ingiustizia della sentenza. L’orientamento
definito rigoroso o restrittivo, affermatosi nella giurisprudenza della
Cassazione, fa leva, precipuamente, su dati testuali, e, in particolare,
sulla norma dell’art. 342 c.p.c., la quale richiede che l’atto di
appello contenga l’esposizione dei fatti e i motivi specifici
dell’impugnazione, e, con il richiamo all’art. 163 c.p.c., che siano
indicati l’oggetto della domanda e le ragioni che la giustificano. Le
sentenze, le quali, invece, si riferiscono essenzialmente all’elemento
volitivo dell’atto di appello, sottolineano la pienezza di cognizione
del giudice di secondo grado, in contrapposizione all’efficacia
meramente rescindente del giudizio per cassazione e del procedimento di
revocazione. Ne deriva la diversa funzione che adempie, in questi ultimi
giudizi, l’esposizione dei motivi, il cui contenuto, in via generale, è
predeterminato dalla legge, e segna anche i rigorosi limiti della
cognizione del giudice. Pertanto, in espresso contrasto con
l’orientamento più restrittivo, alcune decisioni della Cassazione civile
hanno espresso l’indirizzo favorevole all’ammissibilità di un appello
“generico” (v. in particolare Cass. N. 5322/1983), escludendo che il
giudizio d’appello abbia la funzione di controllo sulla decisione di
primo grado, o di “revisio prioris instantiae”. L’indirizzo più
rigoroso, volto ad affermare la necessaria specificità dei motivi di
appello, espresso nell’ambito dell’ordinamento processuale civile, è
talvolta richiamato dalla giurisprudenza amministrativa più recente,
nonostante il quadro normativo di riferimento risulti diverso e gli
indirizzi a suo tempo manifestati dall’Adunanza Plenaria siano di segno
opposto. Si deve considerare, in primo luogo, l’argomento letterale
indicato dalla Cassazione. Nel processo amministrativo, infatti, non è
riprodotta una disposizione equivalente a quella dell’articolo 342 del
codice di procedura civile, secondo cui “l’appello si propone con
citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi
specifici dell’impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell’art.
163”. Ed è noto che l’indirizzo interpretativo di questo Consiglio
esclude la diretta applicabilità delle norme contenute nel codice di
procedura civile, a meno che esse non esprimano, indiscutibilmente,
principi generali dell’ordinamento processuale o costituiscano lo
strumento per colmare una lacuna della legge processuale amministrativa.
Oltretutto, sembrerebbe più congeniale al modello appellatorio “puro” la
possibilità di demandare al giudice di secondo grado la rivalutazione
della controversia, assumendo la mera erroneità della sentenza
impugnata. Si tratterebbe, in fondo, della caratteristica tipica dei
rimedi impugnatori “in funzione di giustizia”, contrapposti a quelli “in
funzione di legalità”. È opportuno chiarire, poi, che le disposizioni
concernenti tipicamente il processo amministrativo esprimono regole
testualmente e sistematicamente diverse da quelle racchiuse
nell’articolo 342 del codice di procedura civile. È vero, infatti, che
l’articolo 29 della legge n. 1034/1971, stabilendo che al giudizio di
appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al
Consiglio di Stato, impone la diretta operatività di tutte le
disposizioni contenute nel regolamento di procedura, di cui al R.D. 17
agosto 1907, n. 642 e, segnatamente, dell’articolo 6, n. 3. Tale
disposizione, però, prevede che il ricorso deve contenere, fra l’altro,
“la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso,
con la indicazione degli articoli di legge o di Regolamento che si
ritengono violati e le conclusioni”. Sul piano puramente formale, la
norma non compie alcun riferimento agli “specifici motivi di
impugnazione” della sentenza, da aggiungere agli altri elementi
indispensabili dell’atto introduttivo dell’originaria domanda
(riconducibili alle prescrizioni necessarie dell’atto di citazione di
cui all’articolo 163 del codice di procedura civile). Fermandosi al solo
dato letterale, quindi, nulla impedisce di ritenere rispettata la
prescrizione della norma anche quando il ricorrente in appello indichi,
con chiarezza, i motivi articolati in primo grado e disattesi dal
tribunale, senza però argomentare una critica logica alla motivazione
della sentenza. Infatti, anche la mera trascrizione del ricorso di primo
grado è, formalmente, “esposizione dei motivi”. In questa prospettiva,
allora, l’argomento testuale, talvolta richiamato da alcune decisioni
per dimostrare la necessità di una specifica articolazione di censure
critiche alla sentenza del tribunale, non sembra avere carattere
determinante. La questione andrebbe risolta, semmai, tenendo conto
dell’oggetto dell’impugnazione proposta al Consiglio di Stato,
individuata, secondo due opposte concezioni teoriche, nella sentenza del
tribunale, ovvero nel provvedimento contestato dinanzi al primo giudice.
Ma si è già osservato come la struttura appellatoria del giudizio
indurrebbe a preferire la tesi secondo cui il Consiglio di Stato conosce
direttamente la controversia e non la sentenza impugnata. La difficoltà
di una soluzione chiara e univoca discende dalla circostanza che,
effettivamente, il modello “puro” del giudizio appellatorio induce a
ritenere che davanti al Consiglio di Stato si riapra, in modo
tendenzialmente illimitato, la valutazione dei fatti e dei temi
giuridici sottoposti all’esame del tribunale. In tale solco ermeneutico,
perfettamente coerente con la concezione appellatoria del ricorso al
Consiglio di Stato, si pone l’autorevole, ma non recente, indirizzo
dell’Adunanza Plenaria, secondo cui, per l’effetto devolutivo
dell’appello, è ammissibile la riproposizione dei motivi formulati in
primo grado, non sussistendo alcun onere di censurare la sentenza
impugnata, dato che l’allegazione della ingiustizia di tale sentenza è
sostanzialmente in re ipsa nella proposizione stessa dell’atto di
appello (cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 21 ottobre 1980, n. 37). Un diverso
indirizzo interpretativo, tuttavia, sostiene la necessità di una
rigorosa articolazione dei motivi di appello, intesi come censure
dirette a confutare, direttamente, le argomentazioni logiche espresse
dalla sentenza. Uno degli argomenti centrali in tale direzione è
indicato nella circostanza che il fatto storico, oltre che giuridico,
costituito dalla sentenza di primo grado non potrebbe mai essere
trascurato, perché proprio tale pronuncia potrebbe essere idonea a
definire e accertare il contenuto del rapporto giuridico controverso. Ne
deriverebbe la necessità di articolare comunque l’appello come critica
alla pronuncia del tribunale. Solo attraverso tale veicolo impugnatorio
e comunque nei limiti del principio dispositivo, il riesame completo
della controversia risulterebbe consentito. L’indirizzo prevalente del
Consiglio di Stato, nonostante le opposte indicazioni derivanti dalla
citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, è orientato nella stessa
direzione. Fra le ultime pronunce aderenti all’orientamento definibile
“rigoroso”, si può indicare la decisione secondo cui nell’appello al
Consiglio di Stato la mera riproposizione dei motivi di ricorso di primo
grado, non connessa alle ragioni che ne hanno determinato il rigetto,
non è ammissibile. Infatti, in grado di appello, l’effetto devolutivo,
che si produce nell’ambito del capo gravato della sentenza ovvero della
frazione autonoma del contenuto imperativo di una sentenza idonea a
determinare una situazione a sé stante di soccombenza, non esonera
l’appellante dall’onere di specificare le ragioni per le quali ritiene
non condivisibili le considerazioni contenute nella sentenza impugnata,
o comunque di argomentare in maniera incompatibile con le conclusioni
raggiunte nella sentenza. Pertanto, l’appellante non può limitarsi ad un
mero richiamo per relationem ai motivi dedotti in primo grado,
con la conseguenza che questo giudice di appello non può esaminare tali
censure per mancanza del requisito della specificità (Cons. Stato, sez.
V, 13 marzo 2007, n. 1229). Non può essere sottaciuto, tuttavia, che
moltissime delle decisioni ispirate al criterio più rigoroso di
necessaria specificità delle censure alla sentenza di primo grado
preferiscano comunque entrare nel merito dell’appello, per dichiararne
l’infondatezza. È del resto evidente che le probabilità di esito
vittorioso dell’appello siano largamente condizionate dall’ampiezza e
profondità delle critiche rivolte alla pronuncia sfavorevole oggetto di
contestazione. Una variante della impostazione ermeneutica definita più
rigorosa, alla quale il Collegio ritiene di aderire, tende a distinguere
in funzione del contenuto della pronuncia impugnata e della posizione
assunta dall’appellante nel giudizio di primo grado, in una prospettiva
certamente utile, perché evidenzia alcuni profili molto significativi
del processo di appello. In particolare, si sostiene che nel caso della
sentenza di rigetto occorrerebbe considerare che tale pronuncia non è
idonea a modificare la realtà giuridica su cui incide il provvedimento
impugnato. Ne deriva, allora, che l’atto di appello non sembra
richiedere, in tali circostanze, uno specifico impegno volto alla
puntualizzazione delle censure direttamente riferite alla sentenza di
primo grado. Anche la semplice riedizione delle originarie censure,
infatti, sembrerebbe idonea a indicare la volontà di contestare la
decisione sfavorevole, insieme alle stesse ragioni giuridiche che
identificano la causa petendi della domanda sottoposta alla
cognizione del giudice. In questo senso, si pone un indirizzo emerso
anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il “thema
decidendi” nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di
impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt.
342 e 434 c.p.c. per l’individuazione dell’oggetto della domanda
d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato
il riesame della sentenza impugnata. Tuttavia, allorquando sia impugnata
una sentenza di totale reiezione della domanda originaria, poiché il
bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima,
quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di
impugnazione, ove questi siano “specifici” e chiaramente rivolti contro
le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della
domanda, va escluso che, pur in mancanza di conclusioni precise, possa
ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi viceversa
ravvisare la riproposizione della domanda negli identici termini
iniziali, con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla
specificazione dei motivi di gravame e dalla eventuale incompatibilità
rispetto ad essi. Altrettanto vale nella ipotesi opposta, in cui il
convenuto soccombente si dolga del mancato accoglimento delle eccezioni
e difese proposte in primo grado allo scopo di paralizzare l’avversa
domanda” (Sez. III, sent. n. 11372 del 16 maggio 2006). La Sezione
ritiene, pertanto, che la linea interpretativa meno rigorosa debba
essere senz’altro seguita nel caso, come quello oggetto del presente
giudizio, di appello proposto dall’originario ricorrente totalmente
soccombente in primo grado. Tale impugnazione deve ritenersi
ammissibile, qualora, pur consistendo, formalmente, nella mera
riproduzione dei motivi di gravame articolati in primo grado, esprima,
con chiarezza, la volontà di sottoporre la domanda al giudice di
appello, sulla base degli stessi argomenti giuridici posti a base del
ricorso di primo grado. Ed allora, l’atto di appello in oggetto risulta
ammissibile (non solo in concreto, ma anche in astratto), perché esso è
comunque idoneo ad indicare con sufficiente chiarezza la volontà della
parte interessata di ripresentare le doglianze articolate in primo
grado, contestando, in radice, le argomentazioni sviluppate dalla
pronuncia impugnata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2008, n.
4971).
- Corretta appare, invece,
la statuizione racchiusa nella sentenza di primo grado secondo cui
non può valutarsi tardivo il ricorso proposto avverso un
provvedimento di non ammissione alla graduatoria, ove sia proposto
nel termine di legge decorrente dalla data di pubblicazione della
graduatoria recante la esclusione, a nulla rilevando la conoscenza
anticipata del provvedimento, nel caso comunicato ai sensi e per gli
effetti della partecipazione al procedimento ex l. 241/90, non
potendosi attribuire a principi e norme posti a tutela del privato
la funzione di limitare il diritto di tutela in via giudiziaria.
- Venendo al merito, appare fondata la
(prima) censura con la quale la parte appellante critica
l’orientamento del primo Decidente in ordine alla omessa distinzione
fra “requisiti di ammissione delle domande e valutazione di
merito”. Ed invero, la giurisprudenza domestica ha, più volte,
censurato la commistione tra elementi soggettivi di qualificazione
del concorrente ed elementi oggettivi attinenti alla qualità
dell’offerta: cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2001, n. 3187.
Così, in via esemplificativa, è stata censurata la previsione di un
rilevante punteggio per elementi che nulla hanno a che vedere con il
merito tecnico dell’offerta e che attengano, invece, all’esperienza
professionale acquisita dal concorrente (es. curriculum,
licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati
in precedenza. Tali elementi, in quanto attinenti alla capacità del
prestatore di eseguire i servizi oggetto dell’appalto, possono
essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei
concorrenti; l’esperienza, la competenza, le referenze, i lavori già
realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere
utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in
considerazione nel momento di valutazione dell’offerta): cfr. Cons.
Stato, sez. V, 16 aprile 2003, n. 1993. La confusione fra i
requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e gli elementi
oggettivi di valutazione dell’offerta è stata di recente
stigmatizzata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie 1 marzo 2007
(recante “Principi da applicare, da parte delle stazioni
appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di
aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi”) pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007. Cfr. anche
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, deliberazione n. 209 del 27 giugno 2007, nella quale si
evidenzia che in un precedente intervento dell’Autorità
(deliberazione n. 30/2007) era stato precisato che la stazione
appaltante, nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non deve
confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con
gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta. La commistione
predetta è stata efficacemente contrastata in sede
giurisprudenziale. La Commissione Europea ha, infatti, più volte
segnalato al Governo italiano casi nei quali stazioni appaltanti
italiane, nel redigere i bandi di gara, hanno preso in
considerazione, come criteri per individuare l’offerta
economicamente più vantaggiosa, requisiti che attengono alla
capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità dell’offerta,
in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.
Orbene, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la
distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di “selezione
dell’offerente”, e criteri di aggiudicazione e quindi di “selezione
dell’offerta” è rigorosa: ed invero, l’accertamento dell’idoneità
degli offerenti deve essere effettuato dall’amministrazione
aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica,
finanziaria e tecnica fissati in sede normativa, allo scopo di
stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che
possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e
tecnica dei fornitori. Per quanto riguarda, invece, i criteri che
possono essere utilizzati per l’aggiudicazione di un appalto
pubblico, l’art. 53 della direttiva 2004/18/CEE stabilisce che le
amministrazioni aggiudicatici possono scegliere tra il prezzo più
basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa. Quando
l’aggiudicazione è a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma
collegati sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto. La
scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri
effettivamente volti ad individuare l’offerta economicamente più
vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore (cfr.
Corte di Giustizia CE, 20 settembre 1988, in causa n. 31/87,
Beentjes; Corte di Giustizia CE, 19 giugno 2003, in causa n.
C-315/01, GAT). L’offerta deve, invece, essere valutata in
base a criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto
dell’appalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che
si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente;
per alcune recenti applicazioni cfr. Corte di Giustizia CE, sez. I,
24 gennaio 2008, in causa n. C-532/06, Emm. G. Lianakis AE e
Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 912).
- Posto che è erronea – come
denunciato dalla parte appellante – l’omessa distinzione fra
requisiti di ammissione delle domande e valutazione di merito, deve
essere evidenziato che correttamente la parte appellante denuncia
l’introduzione ad opera dell’organo istruttore di nuovi criteri
rispetto a quelli previsti nel bando (invero, nella seduta del 29
giugno 2006, il Gruppo Tecnico di Coordinamento, in sede di
specificazione dei criteri di selezione di cui ai numeri 5, 6 e 7
dell’art. 4 dell’avviso stabiliva la “esclusione” del programma di
investimento dal PIT, per il caso di valutazione
negativa della analisi complessiva in base ai criteri di
selezione nn. 5, 6 e 7; cfr. la decisione verbalizzata dal Gruppo di
coordinamento “il programma di investimento sarà escluso e non si
procederà ad ulteriore valutazione”). Ed invero, la Corte di
Giustizia Ce, con sentenza del 24 gennaio 2008 (in causa C-532/06),
ha sostenuto come per il principio di parità di trattamento degli
operatori economici e per l’obbligo di trasparenza,
un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di
ponderazione e sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non
abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti. Appare
dunque evidente come, secondo tale interpretazione, al fine di
garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e
trasparenza, occorre che i criteri, sub – criteri e sub – punteggi
che saranno utilizzati per l’aggiudicazione di una procedura di
gara, siano messi a disposizione dei concorrenti prima che essi
formulino la loro offerta, in modo da permettere loro di tenerne
conto. Inoltre, costituisce ius receptum il principio secondo
cui non possono essere introdotti in via successiva criteri di
esclusione dei partecipanti dalla gara e che il difetto di chiarezza
di una clausola che regola la procedura di gara impone
un’interpretazione, secondo la costante giurisprudenza di questo
Consiglio, nel senso dell’ammissione del maggior numero di
concorrenti e, viceversa, nel senso della non legittimità
dell’esclusione delle imprese (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio
2004, n. 684). Tali principi sono stati seccamente disattesi nel
caso in esame e per tali ragioni la censura in esame si rivela
fondata.
In definitiva il ricorso
in appello è fondato e merita di essere accolto.
La complessità delle
questioni affrontate e la ricorrenza di ragioni equitative impongono
la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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