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Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 29 aprile 2009 n. 2748
Contratti pubblici - Procedure di gara - Stesura del verbale delle
operazione di gara - Obbligo di redigere il verbale contestualmente le
operazione in seduta riservata - Non sussiste
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza in
epigrafe, il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il
ricorso proposto dalla Cooperativa sociale Quadrifoglio avverso gli atti
di gara del Comune di Brembate di Sopra per l’affidamento del servizio
ausiliario socio assistenziale per il periodo settembre 2007- dicembre
2010 e relativa aggiudicazione alla ********.
In particolare, il
Giudice di primo grado ha ritenuto fondato il motivo che censura le
modalità con le quali la Commissione di gara ha proceduto a verbalizzare
le operazioni compiute, formando due soli verbali, quelli relativi alle
sedute pubbliche, senza redigere alcun verbale per le sedute segrete
sintetizzandone solo l’esito nel verbale della seconda ed ultima seduta
pubblica, con conseguente annullamento degli atti di gara e
rinnovazione del procedimento.
2.Avverso detto
dispositivo e relativa sentenza ha proposto appello l’Amministrazione
comunale di Brembate di Sopra, contestando le conclusioni del TAR in
considerazione della ritenuta regolarità della verbalizzazione
effettuata.
3.Costituitasi in
giudizio, la ricorrente originaria ha rilevato la tardività dell’appello
avverso il dispositivo (pubblicato il 21.3.2008) in quanto notificato il
21.4.2008 e quindi oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art.
23 bis L. n.1034/1971 e successive modificazioni. Di conseguenza
sarebbero inammissibili i successivi motivi aggiunti proposti avverso la
motivazione della sentenza.
Ha poi riproposto con
appello incidentale le censure assorbite dal TAR sostenendo in
particolare che le dovevano essere attribuiti almeno altri due punti,
che le avrebbero consentito di raggiungere il punteggio totale di 89,908
superiore a quello assegnato all’aggiudicataria (punti 88,383).
4.Il Comune ha
controdedotto all’appello incidentale della ricorrente originaria
facendo presente quanto segue:
-la tempestività
dell’appello avverso il dispositivo di sentenza in quanto notificato il
21. 4.2006, essendo domenica il 20 aprile (scadenza del 30° giorno), con
conseguente ammissibilità dei motivi aggiunti;
-la tardività
dell’appello incidentale, avente carattere autonomo, per essere stato
notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza.
5.Con ordinanza n.
4000/2008, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta
dall’appellante, considerando che “la verbalizzazione non ha raggiunto
lo scopo che le è ritenuto proprio”.
Entrambe le parti hanno
presentato memoria conclusiva in vista dell’udienza di merito.
Il Comune ha rilevato che
nel frattempo era intervenuta di nuovo l’aggiudicazione a favore della
cooperativa ******** Servizi con determinazione del 5.7.2008, pur essa
impugnata dalla cooperativa Quadrifoglio davanti al TAR, il quale con
ordinanza n. 743/2008 ne aveva accolta l’istanza cautelare; che di
conseguenza l’Amministrazione comunale aveva rinnovato l’intera
procedura indicendo una nuova gara con determinazioni n.89 e 103/2008;
che pertanto doveva ritenersi cessata la materia del contendere, con
annullamento senza rinvio della sentenza appellata.
La parte resistente ha a
sua volta chiesto l’improcedibilità dell’appello, richiamando comunque
le proprie difese in sede di merito.
Alla pubblica udienza del
20 febbraio 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6.In via preliminare va
precisato che l’appello avverso il dispositivo di sentenza deve
ritenersi tempestivo, in quanto notificato il 21 aprile 2008, nel 30°
giorno dalla pubblicazione del dispositivo stesso avvenuta il 21 marzo
2008 , tenuto conto della proroga al primo giorno non festivo (ai sensi
dell’art. 155 c.p.c.) essendo domenica il 20 aprile 2008 (scadenza del
30° giorno). Per cui sono ammissibili anche i motivi aggiunti avverso la
motivazione della sentenza.
Parimenti, è irrilevante
la circostanza che l’appello incidentale della ricorrente originaria sia
stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della
sentenza, in quanto vengono proposte solo censure ritenute assorbite
dal TAR. Per cui, esse vanno comunque esaminate essendo espressamente
riproposte sia pure con semplice memoria (Cons. Stato, sez. VI, 22
gennaio 2002, n. 379 e 29 marzo 2007, n. 147; sez. V, 18 settembre
2003, n. 5322 e 10 gennaio 2005, n. 29).
7. Non può essere accolta
la richiesta della parte appellante di cessazione della materia del
contendere, con annullamento senza rinvio della sentenza appellata, per
effetto dello sviluppo della vicenda.
Invero, la rinnovazione
dell’intera procedura, con indizione di una nuova gara, è stata prevista
con la determinazione comunale n. 89/2008, la quale fa presente la
necessità di eseguire la sentenza in questa sede appellata e la
conseguente ordinanza cautelare dello stesso TAR n. 734/2008
nell’ambito di un successivo giudizio. Per cui, la rinnovazione della
procedura risulta effettuata sulla base dell’esito sfavorevole per il
Comune del giudizio in corso e perciò non può essere annullata senza
rinvio la sentenza appellata.
Analogamente, non può
essere accolta la richiesta della parte resistente di dichiarazione
dell’improcedibilità dell’appello ferma restando la sentenza di primo
grado, proprio perché la rinnovazione della procedura di gara appare
collegata alla necessità di dare esecuzione ai provvedimenti
giurisdizionali nel frattempo intervenuti (sentenza del TAR ed
ordinanza) e non per soddisfare esigenze autonome dell’Amministrazione
.
8.Nel merito, l’appello
principale del Comune è infondato.
Va confermata la
statuizione del TAR di illegittimità della verbalizzazione delle sedute
di gara
La Commisione ha
proceduto a verbalizzare le operazioni compiute, formando due soli
verbali, quelli relativi alle sedute pubbliche, senza redigere alcun
verbale per le sedute segrete sintetizzandone solo l’esito nel verbale
della seconda ed ultima seduta pubblica . In particolare, nel verbale
della seduta del 7 giugno 2007, si riferisce che “la Commissione si è
riunita in più sedute, in forma privata, in giorni diversi, per la
valutazione dei progetti gestionali presentati dalle cooperative
ammesse alla gara e ha attribuito i relativi punteggi……. Per quanto
riguarda la qualità del progetto gestionale , la Commissione per essere
più obiettiva e trasparente ha individuato i seguenti 10 indicatori….”,
poi ivi elencati.
Evidentemente una tale
generica verbalizzazione (senza l’indicazione: dei membri presenti alle
riunioni, dei giorni e degli orari in cui le riunioni sono state
effettuate e dell’attività compiuta in di ciascuna riunione, della data
in cui sono stati individuati i 10 indicatori utilizzati per stabilire
la qualità dei progetti gestionali in considerazione della necessità
della predeterminazione di ogni criterio valutativo prima dell’esame
dell’offerta tecnica) deve ritenersi insufficiente a ricostruire il
concreto svolgimento dell’attività svolta dalla Commissione
giudicatrice.
Al riguardo si condivide
l’orientamento della Sezione secondo cui anche se, in mancanza di
specifiche indicazione della normativa di settore e della disciplina di
gara, deve escludersi la necessità di redigere contestuali e distinti
verbali per ciascuna seduta della commissione di gara , è necessario
comunque che nell’unico verbale di tutte o di parte delle operazioni
compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta
rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e purchè
la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività
rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da
scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla
dispersione degli elementi informativi (decisione n. 4463 del 2
settembre 2005).
Ma nella specie, non solo
non è stato osservato un termine ragionevole per la redazione del
verbale conclusivo, essendo intercorsi ben 30 giorni tra il primo
verbale (8 maggio 2007) ed il secondo ed ultimo verbale (7 giugno 2007),
ma sussistono anche manchevolezze tali che impediscono perfino una
sufficiente ricostruzione dell’andamento dei lavori della commissione.
9.Una volta ritenuta
insufficiente la verbalizzazione effettuata dalla Commissione
giudicatrice, diventa improcedibile per carenza di interesse l’appello
incidentale della ricorrente originaria tendente a conseguire
l’aggiudicazione della gara, atteso che la irregolarità riscontrata
preclude anche la possibilità di esaminare la fondatezza di tale
censura.
10.Per quanto considerato
l’appello principale va respinto, mentre l’appello incidentale va
dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi,
in considerazione della particolarità della vicenda, per la
compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale e
dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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