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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 9 giugno 2009 n. 3575
Appalti pubblici - Procedura appalto concorso - Offerta tecnica -
Presentazione in allegato del computo metrici - Indicazione dei prezzi -
Voci di prezzo ribassate - Conseguenze - Esclusione dalla gara.
FATTO
La società attuale
appellante, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. Cooperativa
Costruzioni ******– ******– s.p.a., avendo partecipato all’appalto
concorso per l’affidamento dei lavori di costruzione del palasport
provinciale, di cui al bando pubblicato dalla provincia di Vibo Valentia
in data 13.4.2004, aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione
definitiva in favore dell’A.T.I. Consorzio cooperative costruzioni –
Studio tecnico ******, di cui alla determinazione del dirigente del
sesto settore n. 195 del 1°.12.2005, dinanzi al t.a.r. Calabria, con
domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento
impugnato.
Essa deduceva che, in
seguito all’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata
nella seduta di gara dell’8.10.2004, con nota del 13.10.2004, aveva
chiesto alla stazione appaltante di escludere dalla gara il
raggruppamento aggiudicatario, evidenziando l’assenza in capo all’arch.
****** dei requisiti previsti dall’art. 66 del d.P.R. n. 554/1999:
istanza poi riscontrata negativamente con nota dirigenziale n. 7480 del
3.11.2004.
La società aveva chiesto,
invano, un nuovo riesame dell’aggiudicazione provvisoria e l’esclusione
dell’aggiudicataria dalla procedura ad evidenza pubblica:
l’amministrazione resistente aveva aggiudicato definitivamente l’appalto
in favore del raggruppamento controinteressato.
Nel suo gravame, la
ricorrente aveva denunciato le seguenti censure:
1) violazione dell’art.
66 del d.P.R. n. 554/1999; eccesso di potere per travisamento dei fatti;
difetto di motivazione; contraddittorietà;
2) violazione del
principio di collegialità;
3) violazione dell’art.
20, comma 4, legge n. 109/1994; violazione degli artt. 6 e 6.1 del
capitolato prestazionale; violazione della par condicio; eccesso di
potere per difetto di presupposti;
4) violazione del bando
di gara e dell’art. 7 del capitolato prestazionale; difetto di
presupposti; contraddittorietà.
La provincia intimata si
era costituita con memoria, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza
del gravame.
Il raggruppamento
controinteressato aveva proposto ricorso incidentale, tendente a
paralizzare l’azione principale proposta dalla società ricorrente.
Il Tribunale di prime
cure aveva respinto la domanda di sospensione cautelare e le parti
costituite avevano depositavato ulteriore produzione documentale, con
successivo accoglimento del ricorso incidentale e connessa declaratoria
d’inammissibilità di quello principale, nonché rigetto della domanda
risarcitoria, mediante sentenza che viene impugnata dalla parte
soccombente per:
A. errore di giudizio,
violazione dei principi in materia di valutazione delle offerte
tecniche, travisamento e vizio di motivazione, avendo l’originaria
ricorrente fatto (inserendo tutto nella busta B) solo quanto imposto (v.
C.S., sez. V, dec. n. 812/1999) dal capitolato speciale (art. 9) e
lettera d’invito (punto 1), sotto comminatoria di esclusione dalla gara;
B. errore di giudizio e
violazione dei principi in materia d’esame dei ricorsi incidentali, che
avrebbero imposto il prioritario esame del ricorso principale, in
presenza di due soli concorrenti (v. C.S., sez. VI, dec. n. 6990/2006);
C. tutte le doglianze
dedotte in prima istanza e non esaminate, in rapporto all’attestazione
S.O.A. qualificante l’A.T.I. Consorzio - arch. ****** come idonea
(previo accertamento del possesso dei necessari requisiti minimi da
parte del professionista associato); violazione del principio di
perfetta collegialità, essendosi l’ing. ****** astenuto dal valutare
qualitativamente i progetti, come da verbale 4 ottobre 2004, pur da lui
sottoscritto, con una media valutativa calcolata dividendo il punteggio
complessivo per due e non per tre (tanti essendo i componenti la
commissione), in rapporto ad un palasport che avrebbe dovuto garantire
3.200 posti a sedere e non soli 2.798, con ulteriore carenza di
sufficienti parcheggi, aree verdi, idoneo pronto soccorso ed adeguato
spogliatoio, senza dimenticare i vari pareri tardivamente acquisiti ed
il dilazionato deposito del progetto poi risultato aggiudicatario ed
ormai realizzato, con la sola possibilità di un risarcimento pecuniario
nella misura del 10% dell’importo contrattuale (eventualmente dimidiato
nel caso di accoglimento dell’appello, annullamento di tutti gli atti
gravati in primo grado ed accoglimento di entrambi i ricorsi ivi
incardinati, principale ed incidentale).
La provincia appellata si
costituiva in giudizio e resisteva al gravame, eccependo, pure in
apposita memoria riassuntiva:
a. l’inapplicabilità
dell’invocato art. 66, d.P.R. n. 554/1999, a servizi d’importo inferiore
al controvalore in euro di 200.000 DSP, estranei all’architettura ed
all’ingegneria ed all’ambito di efficacia dell’art. 17, comma 4, legge
n. 109/1994;
b. la rispettata
collegialità perfetta, essendosi l’ing. ****** astenuto dall’assegnare
un punteggio a progetti difformi dalla normativa vigente, senza peraltro
assentarsi dai lavori della commissione giudicante (già
autodisciplinatasi con il criterio della divisione dei punteggi per il
numero di commissari positivamente deliberanti);
c. l’inammissibile
richiesta di c.t.u. e la natura solo ordinatoria dei termini previsti
per acquisire i necessari pareri, ma senza alcuna prevista comminatoria
di esclusione dalla gara, e con espressa derogabilità per il caso di
ritardo non imputabile all’aggiudicataria;
d. il tardivo deposito
dei documenti come dovuto all’avviso di Segreteria tardivamente
ricevuto;
e. la mancata prova dei
danni ritenuti risarcibili.
All’esito della
pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, con
immediata pubblicazione del dispositivo (data la materia trattata: art.
23-bis, comma 6, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge
21 luglio 2000 n.205), dopo il rigetto di un appello cautelare con
ordinanza n. 2468/2006 di questa sezione e dopo il deposito di una breve
memoria in cui la Cooperativa Costruzioni Calabrese ha comunicato avere,
la provincia appellata, bandito una gara per la sistemazione dell’area
esterna al palasport, a riprova del fatto che l’originario progetto
relativo a quest’ultimo non era completo.
DIRITTO
L’appello è infondato e
va respinto per i motivi che si riassumono come segue.
Il raggruppamento
aggiudicatario, richiamando la disciplina generale dell’appalto-concorso
e quella specifica contenuta nella lettera invito dell’8.6.2004,
deduceva che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per
aver violato il principio di segretezza dell’offerta economica,
riservante la sua conoscibilità solo all’esito della valutazione
dell’offerta tecnica da parte della commissione aggiudicatrice: la
ricorrente principale avrebbe palesato, all’interno del plico contenente
l’offerta tecnica, l’entità della propria offerta economica, in spregio
alla regola, cristallizzata nella lex specialis, di rigida separazione
tra le buste (denominate, rispettivamente, “B” e “C”), contenenti
l’offerta tecnica e quella economica.
In effetti, la ricorrente
principale, in ossequio alla espressa previsione dell’art. 9 lett. i)
del capitolato speciale prestazionale, nonché dell’art. 35, comma 1,
lett. g) del d.P.R. n. 554/1999, aveva prodotto in sede di gara il
progetto esecutivo dell’opera corredato dal computo metrico estimativo
(datato 30.8.2004).
Dal verbale della seduta
di gara del 2.10.2004, dedicata alla valutazione dell’offerta tecnica
dei concorrenti, emergeva che la commissione, in sede di esame
dell’offerta tecnica n. 3), presentata dalla ricorrente principale,
aveva avuto cura di precisare che: “Il computo metrico estimativo,
esclusi gli oneri di sicurezza, ammonta ad euro 2.687.107,59, importo
leggermente inferiore a quello posto a base di offerta economica”.
Come correttamente
rilevato dal seggio di gara, nella seduta di valutazione dell’offerta
tecnica della ricorrente principale, dal computo metrico estimativo
contenuto nella busta B si era compreso che l’importo complessivo dei
lavori, al netto degli oneri relativi alla sicurezza, e come tali non
soggetti a ribasso, ammontava ad euro 2.687.107,59, importo inoltre
riportato nel quadro riassuntivo allegato al capitolato speciale di
appalto, presentato dalla ricorrente principale e corrispondente a
quello risultante dall’applicazione sull’importo a base di gara del
ribasso offerto dalla ricorrente principale, pari allo 0,47749%.
L’amministrazione
resistente e la ricorrente principale avevano rispettivamente dedotto
come non si fosse nella specie consumata alcuna violazione del principio
di segretezza dell’offerta economica, in quanto la necessaria
allegazione al progetto definitivo del computo metrico estimativo, ex
art. 35 del d.P.R. n. 554/1999, comportava fisiologicamente che i
profili economici fossero conosciuti e valutati dal seggio di gara in
concomitanza con la valutazione dell’offerta tecnica.
Il contenuto del computo
metrico estimativo è stabilito dall’art. 44, comma 2, del d.P.R. n.
554/1999, secondo cui esso “viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i
prezzi dell’elenco di cui all’art. 43”, secondo cui, per la redazione
dei computi metrico-estimativi vengono utilizzati i prezzi adottati per
il progetto definitivo, come specificato all’art. 34, il quale ultimo
precisava che i prezzi unitari sono quelli “dedotti dai prezziari della
stazione appaltante o dai listini correnti dell’area interessata”.
Pertanto, la redazione
del computo metrico estimativo non avrebbe dovuto comportare alcuna
applicazione di ribasso sull’importo posto a base di gara ed i
concorrenti avrebbero dovuto, fermo restando detto importo, applicare
alle quantità delle lavorazioni i singoli prezzi risultanti dai
prezziari ufficiali, la funzione del computo metrico estimativo essendo
quella di permettere alla stazione appaltante di verificare,
sommariamente, la realizzabilità del progetto del concorrente, “col
budget disponibile (la somma a base d’asta), senza che in tale sede,
ovviamente, dovesse offrirsi alcun ribasso”.
Nella procedura
dell’appalto-concorso, connotata da una netta separazione tra le fasi di
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, il principio
di segretezza di quest’ultima impone che sia interdetto al seggio di
gara, finché non sia stata ultimata la valutazione delle offerte
tecniche, la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte dai
concorrenti, onde scongiurare che il seggio di gara sia influenzato
nella valutazione dell’offerta tecnica dalla conoscenza di elementi
dell’offerta economica, così attuandosi i principi di imparzialità e par
condicio, per cui, alla sua eventuale violazione, consegue
necessariamente l’esclusione del concorrente dalla gara, anche in
assenza di espresse previsioni della lex specialis.
La ricorrente principale
non avrebbe potuto che essere esclusa dall’appalto concorso, in quanto,
mediante il computo metrico estimativo e gli altri documenti inseriti
nella busta dell’offerta tecnica, aveva palesato al seggio di gara,
prima della formale apertura della busta contenente l’offerta economica,
i termini economici di quest’ultima.
I primi giudici
condivisibilmente accoglievano, dunque, il ricorso incidentale,
correlativamente dichiarando l’inammissibilità di quello principale, per
carenza di interesse, ed assorbendo l’esame degli altri motivi del
gravame incidentale: il tutto, con connesso rigetto della domanda di
risarcimento danni, non sostenibile in assenza di una comprovata
illegittimità dei provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi.
L’appello va, dunque,
respinto;
Le spese del secondo
grado di giudizio seguono la soccombenza della Cooperativa appellante e
si liquidano come nel dispositivo già pubblicato, che peraltro per mera
svista reca le parti invertite rispetto al dovuto.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, respinge l’appello;
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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