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Consiglio di
stato - Decisione 16 giugno 2009 n. 3844
Contratti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Omessa indicazione
del luogo e data di apertura buste delle offerte - Azione illegittima -
Ragioni - Pubblicazioni nell'albo pretorio - Non sufficiente
FATTO E DIRITTO
1 Con la sentenza
appellata i primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da ******
s.p.a., in proprio e quale capogruppo di ATI costituenda con ******
s.p.a,, avverso gli atti relativi alla procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di “gestione delle aree di
sosta a pagamento per 800 posti auto”, per cinque anni, indetta dal
Comune di ****** e culminata con l’aggiudicazione in favore di
****** s.p.a..
Appella il Comune di
****** .
Si sono costituite le
parti in epigrafe specificate.
Le parti hanno affidato
al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle
rispettive tesi difensive.
All’udienza del 3 marzo
2009 la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è
infondato.
2.1. Non merita
accoglimento, in primo luogo, la censura tesa a denunciare la tardività
del ricorso di primo grado. I vizi dedotti nei confronti della
disciplina di gara, in punto di omessa indicazione delle notizie
relative a luogo ed ora di apertura dei plichi, non sono infatti tali da
impedire ex ante un esito favorevole della procedura per il
ricorrente e, quindi, da produrre una lesione immediata della relativa
sfera giuridica, concretizzatasi solo a seguito dell’esito negativo
della procedura. Deve quindi escludersi la natura immediatamente lesiva
della lex specialis con il connesso effetto preclusivo sortito
dalla relativa omessa impugnazione in via immediata.
2.2 Sono del pari
infondate le censure tese a denunciare il merito della decisione di
primo grado.
Si deve rammentare, in
punto di fatto, che il bando di gara, licenziato dall’Amministrazione
Comunale di ****** , per l’affidamento della gestione delle aree di
sosta a pagamento nel territorio dell’ente (800 posti auto), non reca
l’indicazione alcuna circa data, ora e luogo di apertura delle
offerte. Detta omissione è parimenti riscontrabile nel capitolato
speciale e nel disciplinare. Segnatamente, tale ultimo atto di gara
prevede, al fol. 9, che la gara avrebbe avuto inizio “nella data e
alle ore di cui al bando di gara, presso il Comando Polizia Municipale
della stazione appaltante, sito in ****** , Piazza Vescovado 2”,
senza alcuna indicazione in ordine alla data ed all’ora dell’apertura
delle buste vista l’assenza di ogni indicazione in seno al bando di gara
al quale si fa un incomprensibile rinvio.
Tali essendo i connotati
della vicenda che occupa in punto di fatto, si deve convenire con
l’assunto del Primo Giudice secondo cui dette carenze degli atti di gara
in punto di specificazione della data e dell’ora fissata per l’apertura
dei plichi e per l’esame dei requisiti d’ammissione alla procedura hanno
finito per rendere riservata, anziché pubblica, in violazione della
qualificazione come pubblica recata dal disciplinare, la prima seduta
della Commissione, tenuta in data 13 giugno 2007. Detta condotta
integra la denunciata violazione dell’inderogabile pubblicità delle
sedute di gara.
Segnatamente, anche ad
accedere alla tesi dell’appellante secondo cui, vertendosi in tema di
concessione di servizi, non troverebbe applicazione il disposto
letterale dell’art. 64, comma 4, del codice dei contratti pubblici, deve
comunque ritenersi che venga in rilievo, anche per dette procedure, il
principio generale, sotteso a tale norma, che impone un’adeguata
comunicazione delle notizie relative a data, luogo ed ora delle
operazioni, sì da consentire l’effettiva pubblicità e la concreta
possibilità di partecipazione da parte dei soggetti interessati.
Detti parametri di
adeguatezza e proporzionalità delle misure informative non risultano
nella specie rispettate per effetto della mera affissione all’albo
pretorio. In disparte il difetto della relativa prova, deve infatti
ritenersi che detta misura generale di pubblicità, non presenti la
stesso grado di conoscibilità della lex specialis. In assenza di
un rinvio a detta formalità da parte degli atti di gara ed in
mancanza di indicazioni puntuali in seno a detti ultimi, si deve
opinare che solo un atto avente la medesima pubblicità del bando ovvero
una comunicazione personalizzata avrebbe potuto rispettare il principio
generale di trasparenza sotteso alla normativa primaria.
Si deve soggiungere che
non assume rilievo alcuno il dato della presenza dei rappresentanti di
due delle quattro imprese partecipanti, posto che, al contrario, proprio
l’assenza di due dei quattro soggetti interessati dimostra l’insussificienza
delle misure comunicative adottate. E’ poi un’illazione sguarnita di
alcun supporto probatorio l’affermazione secondo cui la mandante ******
s.p.a., avente sede presso lo stesso Municipio di ****** , avrebbe
dovuto avere notizia della pubblicazione di tali informazioni all’albo
dell’ente.
Si deve allora concludere
che risulta nella specie violato il principio della pubblicità di
talune fondamentali fasi della gara, con conseguente invalidità di tutti
gli atti della procedura selettiva, senza che rilievi l’assenza di prova
dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di
adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli
stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed
all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative
non sono apprezzabili ex post ( vedi Consiglio Stato , sez. V,
04 marzo 2008 , n. 901).
3 Le
considerazioni svolte conducono alla reiezione del ricorso. In
difetto di rituale appello non sono invece suscettibili di esame le
ulteriori censure mosse alla sentenza di prime cure dalla
controinteressata ****** s.p.a..
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate a carico dell’appellante, in favore
dell’****** , nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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