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Consiglio di
stato - Decisione 16 giugno 2009 n. 3878
Contratti pubblici - Procedure di aggiudicazione- Qualificazione SOA -
Verifica triennale della validità attestazione - Richiesta di verifica
successiva alla scadenza dell'attestazione - Conseguenze - Impossibilità
partecipazione a procedure di gara
FATTO
1. Come riferisce senza
contestazioni al sentenza appellata, con bando di gara e relativo
disciplinare in data 19/03/2007, il Comune di ****** disponeva di
procedere all’appalto per l’aggiudicazione dei lavori relativi alla
“Nuova costruzione di piccola residenza per anziani non autosufficienti”
per un importo a base di gara di euro 2.463.703, 32 comprensivo di euro
29.831,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
La Commissione di gara si
riuniva in data 24 aprile 2007, prima per l’esame delle buste contenenti
la documentazione (busta “A”), quindi per l’esame delle offerte
economiche contenute nella busta “B”.
Al termine delle
operazioni volte a verificare l’anomalia delle offerte, la Commissione
di gara formava la graduatoria provvisoria che vedeva come prima
classificata il Consorzio ****** con un ribasso del 14,393%, a cui
veniva provvisoriamente aggiudicato l’appalto.
Al secondo posto si
classificava la ****** Costruzioni s.r.l. con un ribasso offerto
di 14,321%.
Successivamente, in sede
di verifica dei requisiti, il responsabile del Servizio con nota prot.
n. 3428 in data 11/5/2007 inviata al Consorzio ricorrente, veniva
comunicato che “da verifiche effettuate presso il Casellario Informatico
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, si è riscontrato
che in data 23/02/2007 (scadenza intermedia) è scaduta l’attestazione
rilasciata ad una delle imprese costituenti il Consorzio e, di
conseguenza, il consorzio medesimo ha perso il requisiti previsti
all’art. 36 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e, se così fosse,
lo stesso non avrebbe potuto partecipare alla gara pubblica in oggetto.”
Ciò premesso, si invitava il Consorzio, “a trasmettere il nuovo
certificato SOA riferito al Consorzio ****** , in corso di validità al
18/03/2007 (giorno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara)”.
La data relativa alla
scadenza intermedia era da riferirsi all’attestazione dell’impresa
Floreali, la quale conseguiva la conferma dell’attestazione in fata 9
marzo 2007.
Il nuovo certificato SOA
veniva consegnato dal consorzio alla S.A. con telefax in data 15/5/2007.
Con successiva nota prot.
n. 4063 del 23/5/2007 il Responsabile del servizio comunicava ai sensi
dell’art. 10 bis della legge 241/1990, l’avvio del procedimento per
l’esclusione dell’offerta presentata dal consorzio ricorrente per il
seguente motivo: “l’attestazione SOA riferita a codesto Consorzio
(rilasciata da ****** – costruttori Qualificati Opere Pubbliche
con sede in ****** via mojno n. 28 in data 28/06/2005 n. 6982/10/00) e
presentata tra gli atti di gara, non può essere considerata valida ai
fini della partecipazione alla gara stessa, in quanto avente scadenza
intermedia al 23/02/2007. Tale circostanza è in contrasto con le
previsioni del bando di gara (art. 1 punto 2 del disciplinare), il quale
prevedeva la presentazione di un’attestazione SOA in corso di validità
al momento dello svolgimento della gara. In relazione a ciò si avvisa
che codesto Consorzio può, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci)
decorrenti dalla data di ricevimento della presente comunicazione,
presentare per iscritto, osservazioni o memorie nel proprio interesse.”
Con successiva lettera in
data 10/07/2007 prot. n. 6871, il responsabile del servizio tecnico
comunale comunicava al Consorzio ricorrente l’avvenuta esclusione dalla
gara d’appalto poiché “alla data di svolgimento della gara (24/04/2007)
codesto Consorzio non era titolare di attestato SOA in coso di validità
avente quello presentato scadenza intermedia già trascorsa, mentre la
nuova attestazione conseguita riporta la data del 14/05/2007”.
Comunicava altresì che con determinazione n. 98 del 7.7.2007 era stata
disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di cui si è detto
infra.
Con la stessa nota il
responsabile del servizio comunicava che in data 9/7/2007 i lavori erano
stati definitivamente aggiudicati alla controinteressata ******
Costruzioni s.r.l., classificatasi al secondo posto della graduatoria.
2. Il Consorzio ****** ha
proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
chiedendo l’annullamento di tutti i menzionati atti della procedura,
l’annullamento del contratto eventualmente concluso con Artedile e il
risarcimento del danno in forma specifica, o, in subordine, per
equivalente.
Il ricorrente deduceva la
validità della propria partecipazione alla gara in quanto la
attestazione SOA della consorziata ****** era stata tempestivamente
confermata e così pure la attestazione dello stesso Consorzio.
Con la sentenza indicata
in epigrafe è stato respinto il ricorso incidentale di ******
Costruzioni; è stato accolto il ricorso principale proposto dal
Consorzio ****** s.c. a r.l.; la domanda di annullamento del contratto è
stata dichiarata inammissibile; il Comune è stato condannato al
risarcimento del danno per equivalente.
3. Il Comune di ****** ha
proposto appello per la riforma della sentenza, previa sospensione
dell’efficacia.
Il Consorzio ****** si è
costituito in giudizio per resistere al gravame, proponendo anche
appello incidentale.
Con ordinanza in data 2
dicembre 2008 n. 6474 la Sezione ha accolto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del
2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con riguardo al
profilo impugnatorio, l’accoglimento del ricorso del Consorzio ****** è
stato motivato in base alla considerazione che: “In ordine alla capacità
del Consorzio di partecipare alla gara nel periodo intercorrente tra la
scadenza intermedia dell’impresa singola consorziata, la richiesta di
adeguamento della SOA del Consorzio e il rilascio effettivo della nuova
attestazione (in mancanza di una disciplina specifica della fattispecie,
ndr.) deve farsi ricorso al principio sopra enunciato e desumibile
dall’art. 15 bis del D.P.R. 34/32000, per cui l’esito positivo della
richiesta di adeguamento della propria attestazione da parte del
Consorzio a seguito della verifica triennale, positiva, da parte della
singola consorziata consente a quest’ultimo di partecipare alle
pubbliche gare, non potendo la verifica triennale della singola
consorziata bloccare la partecipazione alle gare pubbliche dell’intero
Consorzio, vanificato nel suo scopo coessenziale.”.
L’articolo 15 bis del
D.P.R. n. 34/2000, infatti, dispone: “l’efficacia della verifica decorre
dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della
attestazione” (articolo 15 comma 5 reg. cit.). Ciò sta a significare che
– conclude la sentenza - ove l’impresa richieda, nei termini sanciti dal
regolamento, la verifica triennale non vi è soluzione di continuità
nella propria qualificazione, per cui essa può, nelle more, partecipare
alle pubbliche gare.”.
2. Il Comune di ****** ha
sostenuto l’erroneità di tale ragionamento osservando che la scadenza
intermedia dell’attestazione di un consorzio, legata all’obbligo della
verifica triennale o alla scadenza dell’attestazione di un’impresa
consorziata, incide sulla validità della qualificazione di cui dispone
il Consorzio, il quale è obbligato a richiederne l’adeguamento. Fino a
quando l’adeguamento non sia stato ottenuto, o comunque sia ottenuto
dopo la scadenza del termine fissato per la partecipazione alla gara, il
Consorzio non dispone di una valida attestazione SOA e deve essere
escluso.
A tal fine si è dedotto
che l’art. 15 bis del .P.R. n. 34 del 2000 si riferisce esclusivamente
alla verifica triennale e non può essere applicata in via analogica ad
altre cause incidenti sulla validità della qualificazione.
L’interpretazione seguita
dai primi giudici contrasterebbe con il principio della par condicio
e con il preciso disposto del disciplinare, che richiedeva una
attestazione SOA in corso di validità.
3. La doglianza non è
fondata.
3.1. L’art. 15-bis,
comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000, nella parte in cui dispone che le
imprese si sottopongano alla verifica triennale almeno sessanta giorni
prima della scadenza del triennio di validità dell’attestazione, è
correttamente inteso dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione n. 6 del
21 aprile 2004, nel senso che i detti termini non sono perentori: ossia
“l’impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma,
in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del
triennio di validità dell’attestazione, l’impresa non può partecipare
alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio
alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.”.
L’impresa può quindi
partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della
verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità,
purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni
anteriori alla scadenza.
In altri termini,
l’impresa che concorra da sola può partecipare alla gara esibendo alla
stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con
la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo
della attestazione. E ciò è come dire, che in tal caso, ai fini della
validità della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del
triennio o del quinquennio, si ha come non avvenuta.
3.2. L’Amministrazione
pretende che tale regola non si applichi anche all’obbligo di
adeguamento che grava sul consorzio stabile allorché nella relativa
attestazione SOA sia menzionata una “scadenza intermedia”, ossia la
perdita della qualificazione da parte di una impresa consorziata.
Secondo l’assunto, quindi, ai fini della legittima partecipazione alla
gara, per il consorzio stabile non è sufficiente produrre, come invece è
ammesso per l’impresa singola, la sola attestazione di aver richiesto
l’aggiornamento del proprio documento di qualificazione.
Tale disparità di
trattamento non è conforme al principio della par condicio, che
costituisce esplicazione del più generale canone costituzionale
dell’imparzialità dell’amministrazione e del buon andamento.
3.3. Né potrebbe
obiettarsi che il più favorevole trattamento riservato alla impresa
singola discenderebbe dall’osservanza del termine di sessanta giorni
prima della scadenza del triennio, mentre analoga disciplina non è
prevista per il consorzio stabile.
Occorre tenere presente
che, a norma dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, “il
consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni
possedute dalla singole imprese consorziate.”. Da ciò consegue che, in
caso di scadenza intermedia, l’adeguamento della attestazione può
essere richiesta da parte del consorzio stabile solo dopo che la impresa
consorziata colpita da scadenza abbia ottenuto la verifica positiva dei
requisiti o il rinnovo della propria qualificazione.
Per il consorzio stabile,
quindi, non può porsi un onere di osservanza di un termine determinato,
essendo incerto il giorno dal quale l’adempimento dovrebbe essere posto
in essere. Ciò che appare imprescindibile, perché costituisce principio
accolto dalla legislazione del settore, è che entro il termine per la
presentazione delle offerte il consorzio abbia presentato la prescritta
domanda di adeguamento.
Tale adempimento nella
specie è stato osservato dal Consorzio appellato, come ammette lo stesso
Comune nell’atto di appello (pag. 11).
3.4.E’ utile ricordare,
inoltre, che l’obbligo di adeguamento della qualificazione del
consorzio in caso di scadenza intermedia, nonostante la lacuna normativa
in proposito, obiettivamente rilevabile, è stato affermato dall’Autorità
di Vigilanza con la Determinazione n. 18 del 29 ottobre 2003, in
applicazione dell’art. 8 ter della legge n. 109 del 1994, come
modificato dalla legge n. 166 del 2002, che faceva discendere la
qualificazione del consorzio dalle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate (la norma poi trasfusa nell’art. 36, comma
7, del codice degli appalti, citato sopra). Da tale principio
l’Autorità di Vigilanza ha ricavato l’esigenza logica dell’
”adeguamento” della attestazione del consorzio stabile, affinché la
qualificazione di quest’ultimo corrisponda esattamente alla
qualificazioni delle imprese consorziate, che in sede di rinnovo o di
verifica potrebbero subire variazioni di classifica o di categoria. La
Determinazione citata, tuttavia, di astenne dall’enunciare alcun
principio circa eventuali effetti caducanti della scadenza intermedia
sulla validità della qualificazione del consorzio stabile.
Non è sostenibile,
infatti, che la scadenza della attestazione dell’impresa consorziata
possa essere irrilevante ai fini della partecipazione alla gara, se la
domanda di rinnovo sia intervenuta tempestivamente, e pretendere che la
stessa scadenza intermedia renda invalida la qualificazione del
consorzio che abbia inoltrato tempestivamente la richiesta di
adeguamento.
3.5.Si comprende allora
come la medesima Autorità, interpellata specificamente dal Comune di
****** , con nota del 23 maggio del 2007, su quesiti riferiti alla
fattispecie in esame, abbia fornito, con la nota 19 giugno 2007 (doc. 13
del Comune in I° grado) una risposta sostanzialmente elusiva,
limitandosi a fotocopiare passi delle Determinazioni n. 18 del 2003 e n.
6 del 2004, riportate sopra.
L’obbligo di adeguamento,
quindi, sembra configurarsi come un adempimento finalizzato a garantire
chiarezza e speditezza della procedura concorsuale, da osservare ai fini
della partecipazione alla gara, ma che può considerarsi assolto con la
presentazione dell’attestazione che tale adeguamento è stato richiesto
alla SOA competente prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
3.6.Tale conclusione non
è contraddetta dalla Determinazione n. 195 del 17 luglio 2008, con la
quale l’Autorità di Vigilanza ha escluso la legittimità della
partecipazione alla gara di un consorzio stabile la cui attestazione di
qualificazione recava una scadenza intermedia. Nel caso esaminato,
l’impresa consorziata si era sottoposta alla verifica triennale senza
avanzare la relativa domanda sessanta giorni prima della scadenza, e
alla data fissata per la presentazione dell’offerta la procedura di
verifica non si era ancora conclusa. In tale situazione, né l’impresa né
il consorzio potevano legittimamente partecipare alla gara.
Ma nella fattispecie
oggetto del presente appello la impresa Floreali aveva già ottenuto il
rinnovo dell’attestazione SOA in data 9 marzo 2007, ponendo in essere il
requisito sostanziale di validità della partecipazione alla gara del
consorzio.
L’appello va quindi, per
questa parte, rigettato.
4.1. Con diverso capo di
domanda l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte
relativa alla condanna al risarcimento del danno.
A sostegno della pretesa
ha invocato il principio dell’errore scusabile, allegando a tal fine la
novità del quesito da risolvere e la diligenza dimostrata con la
richiesta del parere all’Autorità di vigilanza.
4.2. Le tesi
dell’Amministrazione vanno disattese.
Dalla nota con la quale è
stato chiesto il parere all’Autorità di Vigilanza emerge come il Comune
nutrisse il fondato dubbio che, nonostante l’esistenza di una scadenza
intermedia nella attestazione del Consorzio, quest’ultima potesse
ritenersi valida ai fini della partecipazione alla gara, avendo il
Consorzio richiesto all’organismo competente l’adeguamento della propria
qualificazione.
Si è già notato come
l’Autorità, con la risposta del 18 giugno 2007, non abbia sciolto il
dubbio, limitandosi a riferire passi di Determinazioni risalenti nel
tempo e rimettendo al Comune la scelta della condotta da seguire. Il
Comune nonostante l’incertezza sul punto di diritto si è orientato per
l’esclusione.
In tal modo il Comune ha
ignorato un principio incontroverso, perché affermato dalla
giurisprudenza consolidata, secondo cui, essendo l’esclusione dalla gara
un provvedimento eccezionale, che contraddice il favor
participationis e la libera concorrenza, può essere adottato solo in
presenza di cause certe e tassativamente previste (Cons. St. Sez. VI,
12 giugno 2008 n. 2893; Sez. V, 14 aprile 2008 n. 1665; 11 marzo 2008 n.
1146; 4 marzo 2008 n. 874; Sez. IV, 1 ottobre 2007 n. 5040).
Risulta per tarbulas
che tali circostanze nella specie non potevano ravvisarsi, avendo il
Comune ampiamente dimostrato, anche citando l’ordinanza di accoglimento
cautelare in primo grado, quanto opinabile fosse la soluzione del caso.
L’errore inescusabile
consiste, non nella errata interpretazione del quadro normativo
specifico, ma nell’aver violato in tale contesto di incertezza il
favor participationis.
4.3. L’appellante lamenta
ancora la condanna al danno emergente costituirebbe pronuncia ultra
petita, essendosi il ricorrente limitato in primo grado a richiedere
il lucro cessante.
La tesi va disattesa.
In quanto diretto al
conseguimento di un bene della vita che il ricorrente assume
ingiustamente denegatogli dal provvedimento o dal comportamento
dell'amministrazione, il gravame deve essere interpretato nella sua
globalità; pertanto una istanza non espressamente proposta può ritenersi
implicitamente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si
trovi in rapporto di necessaria connessione con il petitum e la
causa petendi e non estenda l'ambito di riferimento (Consiglio
Stato, Ad. Plen., 21 novembre 2008 , n. 12).
4.4. Neppure merita
accoglimento la doglianza volta a contestare la condanna al risarcimento
per equivalente commisurata al mancato utile conseguito dal Consorzio a
seguito della legittima esclusione dalla gara.
Va condivisa la tesi del
Consorzio resistente che l’entità del risarcimento dovuto in caso di
provvedimento amministrativo illegittimo deve tener conto del fatto che
il risarcimento per equivalente si pone su un piano di alternatività con
il risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 35, coma 1, del
d.lgs. n. 80 del 1998. Il ristoro attribuito alla parte danneggiata,
pertanto, deve consistere in un valore economico corrispondente a quello
che l’interessato avrebbe ricavato dalla aggiudicazione dell’appalto
(Ad. Plen . 12 del 2008).
L’appello quindi deve
essere rigettato anche con riguardo alla contestazione della condanna al
risarcimento.
5. La reiezione integrale
dell’appello rende improcedibile l’appello indentale avanzato dal
Consorzio appellato.
6. Tenuto conto della
novità delle questioni trattate può disporsi la compensazione tra le
parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione quinta, rigetta l’appello indicato in
epigrafe
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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