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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 12 novembre 2009 n. 6997
Contratti pubblici - Procedure di gara - Oggetto dell'appalto -
Definizione - Impegno di specifiche tecniche vincolanti - Offerta di un
prodotto migliorativo - Offerta non rifiutabile.
FATTO
Il Tar della Lombardia
-Sede di Milano - con la decisione in epigrafe appellata, ha accolto il
ricorso proposto dall’odierna appellata e volto ad ottenere
l’annullamento degli atti di una gara bandita dall’appellante
amministrazione e consistenti nella esclusione (verbale del 21.5.2003)
dell’appellata, nell’aggiudicazione alla controinteressata in data
4.6.2003 (con motivi aggiunti) e dei verbali dei lavori della
commissione del 21.5.2003 e 19.5.2003
La esclusione
dell’appellata (che altrimenti, in quanto prima in graduatoria, si
sarebbe resa aggiudicataria della gara), discendeva dalla supposta
violazione delle caratteristiche tecniche con riferimento alla carenza,
nei modelli offerti, del prescritto Hub integrato a 5 vie.
L’appellata, al fine di
contrastare quanto ipotizzato dall’amministrazione, aveva fatto presente
che i videoproiettori offerti possedevano caratteristiche superiori a
quelle richieste, in quanto consentivano di collegare fino a 250
computer (in luogo dei 5 di cui al bando ed al prescritto hub),
producendo apposita perizia tecnica.
Il Tar ha rilevato che la
prescrizione della lex specialis individuava soltanto le caratteristiche
minime che il prodotto offerto avrebbe dovuto possedere; ha richiamato
gli approdi giurisprudenziali in materia di divieto delle c.d.
“specifiche tecniche vincolanti” e, ritenuti i prodotti offerti
dall’appellata conformi alle caratteristiche minime richieste dalla lex
specialis, ha accolto il ricorso.
La difesa erariale
dell’appellante amministrazione ha proposto un articolato appello
sottoponendo a rivisitazione critica l’intero impianto della sentenza di
primo grado.
Se non si negava in punto
di fatto quanto accertato dal Tar, si rilevava però che il Politecnico
aveva bandito la gara finalizzata ad ottenere un prodotto in cui la
scheda fosse incorporata nel macchinario (al fine di evitare, in una
struttura aperta quale era quella ove i proiettori dovevano essere
allocati, furti o sottrazioni delle schede stesse).
Sebbene migliorativo sotto
il profilo tecnico, il prodotto offerto dall’appellata non rispondeva al
requisito della necessaria incorporazione della scheda nel proiettore,
non era utile all’amministrazione, ed esattamente l’offerta da questa
presentata era stata esclusa.
La sentenza appellata non
aveva colto tali aspetti (ed aveva sostituito illogicamente le proprie
valutazioni a quelle rese dall’amministrazione, richiamandosi
erroneamente al concetto di “motivazione postuma dell’azione
amministrativa ” non ricorrente nel caso di specie) e doveva pertanto
essere annullata.
L’appellata società ha
depositato una dettagliata memoria ed ha chiesto la reiezione del
gravame perché manifestamente infondato.
La scheda corredante i
prodotti da essa offerti, di modesto valore venale, non era esterna al
videoproiettore: l’appello era pertanto errato in punto di fatto;
l’amministrazione doveva comunque garantire, come esattamente affermato
dai primi giudici, l’integrità dei locali, di guisa che doveva ritenersi
incongrua l’evocazione di possibili furti ed effrazioni.
Il richiamo all’assenza di
cablatura delle aule, ed alle eventuali spese di adeguamento, in quanto
mai prima prospettato dall’amministrazione, costituiva novum rispetto al
provvedimento impugnato, che faceva esclusivo riferimento all’assenza
dello hub.
Ha poi riproposto, in sia
subordinata, i motivi di natura procedurale contenuti nel ricorso di
primo grado e dichiarati assorbiti dal Tar.
In ultimo, la Computer
Sharing Spa ha depositato una memoria facendo presente che il rapporto
contrattuale era stato da essa compiutamente eseguito; essa non aveva,
conseguentemente alcun interesse alla decisione del ricorso.
Per tale ragione, ha
dichiarato di avere invano tentato di contattare la difesa
dell’appellante Politecnico al fine di formalizzare una congiunta
richiesta di declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia
del contendere.
Alla camera di consiglio
del 15 giugno 2004 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di
sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione, con
l’ordinanza n. 2847/2004 ha respinto l’appello cautelare, ritenuto privo
di fumus boni juris, affermando la condivisibilità delle deduzioni
contenute nella memoria di costituzione dell’appellata società
DIRITTO
Deve premettersi che, in
carenza di qualsivoglia dichiarazione da parte dell’appellante
amministrazione, non appare possibile – siccome sollecitato
dall’appellata società- la emissione di una pronuncia che dichiari la
cessazione della materia del contendere (non essendo all’uopo bastevole,
ovviamente, la incontestata circostanza che il contratto ha avuto
compiuta esecuzione).
La Sezione, infatti, ha
sin da tempo risalente manifestato il convincimento per cui “la
sopravvenuta carenza d'interesse, ancorché dichiarata nella pubblica
udienza di discussione del ricorso da procuratore legale delegato dal
difensore che abbia sottoscritto il ricorso, non può essere dichiarata
dal giudice amministrativo se non sulla base della prova della obiettiva
esistenza di situazione che dimostri inesistente l'attuale interesse
alla decisione del ricorso stesso.” (Consiglio Stato , sez. VI, 17
ottobre 1988, n. 11529).
Nel caso di specie non
sussistono gli obiettivi elementi che comprovino quanto dall’appellata
ipotizzato in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla
decisione del gravame in capo all’appellante: devono pertanto essere
esaminate le censure contenute nel ricorso in appello.
Esso è tuttavia infondato
e deve essere respinto.
Pare infatti al Collegio
esatta ed immune da censure la appellata decisione, alla stregua degli
elementi documentali versati in atti.
Segnatamente, nel
prendersi in esame le dorsali dell’iter motivazionale seguito dai primi
Giudici, appare opportuno evidenziare le seguenti considerazioni.
In primo luogo, il
Collegio ha già in passato condivisibilmente affermato che la
motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del
giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la
motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo,
individuando con ciò il fondamento dell'illegittimità della motivazione
postuma nella tutela del buona andamento amministrativo e nell'esigenza
di delimitazione del controllo giudiziario. (Consiglio Stato , sez. VI,
29 maggio 2008, n. 2555 ).
Le considerazioni
dell’appellante circa gli oneri dei successivi adeguamenti delle aule,
dell’eventuale cablaggio, ed il pericolo di asportazione di parti dei
proiettori (quest’ultimo, comunque, per quanto esposto nella memoria
dell’appellata, e non specificamente contestato, insussistente in fatto,
posto che anche per i prodotti offerti dall’appellata la scheda era
“incorporata”) integrano motivazione subsequens, non erano in alcun modo
evincibili dal bando (di guisa che l’appellata non aveva avuto modo di
eventualmente modulare la propria offerta tenendo conto di tali
elementi) ed esattamente di essi i primi Giudici non hanno tenuto conto.
Sotto altro profilo, è di
capitale rilievo evidenziare che il prodotto offerto dall’appellata era
migliorativo (almeno con riguardo all’aspetto in contestazione) rispetto
a quello dell’aggiudicataria. Questa, infatti, è circostanza lealmente
ammessa anche dall’appellante.
La giurisprudenza
amministrativa – anche antecedente al c.d. “codice degli appalti” di cui
al d.lvo n. 163/2006- ha costantemente affermato, quanto alle c.d.
“specifiche tecniche”, che “ai sensi dell'art. 19 comma 5, d.lg. n. 158
del 1995, non possono essere introdotte specifiche tecniche che
menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza
determinata o procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o
eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano
giustificate dall'oggetto dell'appalto.”(Consiglio Stato , sez. VI, 19
settembre 2007, n. 4884 ).
Già in passato, peraltro,
si era affermato che “in sede di gara pubblica per l'appalto di
fornitura l'amministrazione aggiudicatrice può individuare particolari
caratteristiche tecniche dei prodotti ritenuti idonei allo svolgimento
delle attività cui destinare le forniture, purché l'individuazione di
tali specifiche caratteristiche sia effettuata facendo riferimento ad
elementi davvero significativi per distinguere nettamente l'oggetto
della fornitura, senza determinare alcuna discriminazione a favore o
contro le imprese produttrici di determinati beni, mentre nei casi in
cui le specifiche tecniche risultino tutte incentrate sul riferimento al
prodotto già confezionato dalle imprese produttrici, il riferimento
tecnico deve essere necessariamente corretto attraverso il riferimento
al concetto di «equivalenza»(Consiglio Stato , sez. V, 24 luglio 2007,
n. 4138);”l'art. 8 comma 6 d.lg. 24 luglio 1992 n. 358, stabilisce in
via generale il divieto di introdurre nelle clausole contrattuali
specifiche tecniche che facciano riferimento espresso a prodotti di una
determinata fabbricazione o provenienza: tuttavia, è possibile derogare
a tale divieto in considerazione dell'oggetto dell'appalto allorquando
le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione
dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise
e comprensibili da parte i tutti gli interessati; pertanto, è
giustificata la scelta del comune di inserire due clausole siffatte
dirette ad ottenere la partecipazione di operatori in grado di disporre
correttamente dei prodotti di marche caratterizzate da una presenza
importante sul mercato per garantire un alto livello di affidabilità
della fornitura di computer e la sua compatibilità con i sistemi
informatici già in dotazione presso l'amministrazione e collegati in
rete nonché l'esigenza di un'immediata ed effettiva reperibilità dei
pezzi di ricambio.” (Consiglio Stato , sez. V, 18 dicembre 2002, n.
7050)
Scopo primario e
“tradizionale” delle procedure evidenziali applicate ai contratti
passivi stipulati dalle amministrazioni è quello di garantire che
l’amministrazione si aggiudichi beni e servizi di migliore qualità ad un
minore prezzo (oltreché quello di garantire che le imprese offerenti
operino in regime di equilibrata concorrenza).
Deve quindi essere
recisamente escluso, in via di principio che un prodotto migliorativo
sotto il profilo tecnico, possa essere giudicato inadeguato perché non
rispettoso di specifiche tecniche a loro volta non “essenziali”: ciò
configurerebbe una inammissibile aporia e vulnus alla stessa ratio delle
procedure evidenziali.
La problematica si sposta
allora nella doverosa verifica delle giustificazioni rese
dall’amministrazione a supporto del proprio modus operandi, in guisa da
verificare se sussistano elementi che possano integrare logica e
giustificabile eccezione al principio dianzi enunciato.
A tale proposito, come già
anticipato, assume rilievo troncante la circostanza che né il “pericolo
di furto” delle schede collocate all’esterno (circostanza, quest’ultima,
in punto di fatto peraltro contestata dall’appellata società) né la
circostanza concernente il cablaggio erano state previamente – o al
limite in sede di statuizione espulsiva- neppure portate a conoscenza
dell’appellata (si veda, esemplificativamente, la nota del 7.8. 2003 del
Politecnico nella quale nessun riferimento è contenuto alla questione
del cablaggio).
Del pari, è rimasta
incontestata l’affermazione dell’appellata secondo cui il paventato
pericolo di asportazioni, in realtà, non sarebbe stato maggiore, avuto
riguardo al prodotto da essa offerto, rispetto a quello che avrebbe
potuto attingere un prodotto qual quello ambito dall’amministrazione
appellante (si vedano, sul punto, le articolate ed incontestate
affermazioni contenute a pag 4 della memoria depositata dall’appellata).
Il ricorso in appello non
contiene argomentazioni atte a dubitare della linearità e correttezza
dell’iter motivazionale contenuto nell’appellata decisione, e deve
pertanto essere respinto – con assorbimento in detta statuizione delle
ulteriori doglianze non esaminate dai primi Giudici e riproposte
dall’appellata- con conseguente integrale conferma dell’appellata
decisione.
Le spese del presente
grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico
dell’amministrazione appellante, in favore delle parti costituite, nella
misura complessiva di € 4000, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello
indicato in epigrafe e per l’effetto conferma la sentenza appellata.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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