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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 24 novembre 2009 n. 7380
Contratti pubblici - Procedure di gara - Requisiti di ordine generale -
Soggetti obbligati e dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi
FATTO
Con la decisione appellata
in epigrafe il Tar della Campania – Sede di Napoli- ha deciso, previa
riunione dei medesimi, due distinti ricorsi proposti – rispettivamente -
dalla seconda graduata ******* e dalla terza graduata ******* SPA
avverso il provvedimento (determina n. 72 del 22.7.2008 ed atti
prodromici e conseguenziali) con il quale l’appellata amministrazione
aveva aggiudicato all’ATI avente quale capogruppo *******, l’appalto
integrato di “ progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di
adeguamento sismico e completamento di n. 158 alloggi di E.R.P. nel
Comune di Napoli- località Ponticelli- Comparto “N “ - via De Meis” di
cui al bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 5/189 del 2.10.2007.
Il Tar ha in primo luogo
affermato la condivisibilità dell’ orientamento giurisprudenziale che
postula la necessità che, in materia di pubblici incanti, laddove sia
proposto un ricorso incidentale volto ad affermare che la ricorrente
principale non potesse essere ammessa alla gara (e pertanto teso a
paralizzare in radice la pretesa articolata con il ricorso principale
medesimo) l’impugnazione incidentale debba essere esaminata per prima,
ed il suo eventuale accoglimento renda improcedibile/inammissibile per
difetto di interesse il mezzo principale.
Tale principio, secondo i
primi Giudici, non soffriva eccezione neppure laddove con l’impugnazione
incidentale fosse stata proposta una censura di tenore identico a quella
prospettata con il ricorso principale.
In siffatta evenienza,
infatti, non valeva obiettare che il raggruppamento contro interessato
non avrebbe avuto interesse a sollevare contro la ricorrente principale
la medesima censura sollevata nei suoi confronti con l’atto impugnatorio,
perché così, in ultima analisi, si sarebbe finito col soddisfare
l’interesse di soggetti estranei alla presente controversia.
Ciò perchè, laddove, -come
nel caso in questione- alla procedura concorsuale abbiano partecipato
altri soggetti (oltre al ricorrente principale ed al contro
interessato/ricorrente incidentale), l’accoglimento contestuale del
ricorso principale e del ricorso incidentale non può risolversi in un
annullamento di entrambi gli atti di ammissione, perché ciò
determinerebbe un esito privo di utilità per entrambe le parti, tenuto
conto che il vantaggio riguarderebbe la sfera giuridica di un diverso
soggetto.
Sussisteva quindi, anche
in siffatta ipotesi, la priorità logica dell’esame del ricorso
incidentale diretto a contestare l’ammissione alla procedura selettiva
del ricorrente principale
In coerenza con tale
impostazione il Tar ha esaminato, in prima battuta, il ricorso
incidentale proposto dalla controinteressata aggiudicataria nell’ambito
della impugnazione presentata dalla terza classificata *******, ed ha
ritenuto condivisibile il primo motivo della impugnazione incidentale,
teso ad affermare che la stazione appaltante era incorsa nella
violazione dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.L.gs. 163/2006,
dell’art. 26, comma 1, lett. b) e c) della Legge Regionale della
Campania n. 3 del 2007, nonché dell’ Allegato 1 della lettera di invito,
per non aver escluso l’*******dalla procedura di gara.
Ciò in quanto la lettera
di invito prevedeva, a pena di esclusione, che i concorrenti dovessero
presentare una dichiarazione in conformità all’Allegato 1 che, per
quanto interessava la *******, si riferiva alla sussistenza, in capo a
ciascun partecipante dei requisiti morali e professionali delle persone
fisiche munite di potere di rappresentanza.
Il Tar ha rilevato, sotto
il profilo dell’analisi del dato normativo, che l’art. 12 del D. L.gs
157/95 riferiva tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare “ai concorrenti” e l’art. 11 D. L.gs 358/92 “ai fornitori”, e che
nessuna di tali disposizioni precisava - nelle ipotesi in cui la causa
di inaffidabilità non poteva che riferirsi a persone fisiche - a quali
soggetti ( amministratori, legali rappresentanti, soci, direttori
tecnici o altri) dovesse aversi riguardo qualora il concorrente o il
fornitore fosse una società, a differenza dell’art. 75 del D.P.R. 554/99
e dell’art. 17 del D.P.R. 34/00 ed ora dell’art. 38 del D. L.gs 163/06).
Ha all’uopo affermato
l’adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora il
concorrente sia una società, il possesso dei requisiti morali sarebbe
necessario per tutti i soggetti in grado di impegnare la società verso i
terzi, ivi compresi coloro che, in occasione di gare pubbliche, avessero
i poteri per gestire i rapporti con la stazione appaltante ed i
procuratori ad negotia, nei casi in cui l’estensione dei loro poteri
inducesse a ritenere che si trattasse di amministratori di fatto.
In punto di fatto, ha
richiamato la circostanza che, dalla certificazione camerale della
R.C.M. costruzioni s.r.l., mandante dell’ATI *******, risultava la
presenza di un procuratore di nome ******* investito di svariati e
consistenti poteri, peraltro conferiti senza limiti temporali, dal che
doveva discendere la circostanza che ci si trovasse in presenza di un
procuratore al quale, per l’ampiezza dei poteri attribuiti (tale da
coprire la totalità dei poteri relativi all’esercizio dell’impresa
sociale) era stato di fatto conferito l’esercizio continuativo e
generale delle funzioni sostanziali di amministratore e che, pertanto,
avrebbe dovuto rendere le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti
morali e professionali di cui all’art. 38 cit d.lvo 163/2006.
Tenuto conto di quanto
sopra era indubbio – secondo il Tar- che il sig. ******* avrebbe dovuto
rendere la dichiarazione di cui alla lettera di invito concernente
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1,
lett. b) e c) del D.L.gs 163/2006.
Né tale omissione poteva
essere “sanata” considerando che la dichiarazione resa dal procuratore
in sede di prequalificazione, potesse essere idonea ad essere utilizzata
anche nella successiva fase della gara: l’Allegato n. 1 (lett. F e G)
prevedeva infatti due ulteriori dichiarazioni (quelle di cui alle lett.
b) e c) dell’art. 26 L.R.C. n. 3/2007) non rese nella sede di
prequalifica.
Dall’accoglimento del
suindicato motivo del ricorso incidentale proposto dalla
controinteressata aggiudicataria i primi Giudici hanno fatto discendere
la l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale
proposto dalla terza graduata *******, odierna appellante principale.
Ad analoghe conseguenze il
Tar è pervenuto con riferimento alla impugnazione principale proposta
dalla seconda graduata ******* SRL.
Anche con riferimento a
tale ricorso, infatti, il Tar, nel premettere il proprio convincimento
relativo alla necessità che nell’elenco dei soggetti chiamati a rendere
le dichiarazioni di cui all’art. 38 debba essere incluso anche
l’institore, ha ritenuto fondata la censura incidentalmente proposta
dalla controinteressata aggiudicataria.
In punto di fatto,
risultava che la visura Camerale della società Due P. s.r.l. riportava
un’iscrizione, in data 26.08.2004, di istituzione di una sede secondaria
in Modena e della contestuale nomina di un “rappresentante
dell’impresa”, sig. *******, preposto alla sede secondaria.
Nel verbale di assemblea
straordinaria il predetto sig. ******* era stato poi nominato quale
“rappresentante preposto all’esercizio della sede secondaria conferendo
allo stesso i poteri institori necessari per il normale svolgimento
degli affari della società e così conferendogli ogni più ampio e
opportuno potere per l’ordinaria amministrazione”.
L’*******, nel non
depositare le dichiarazioni relative al soggetto suindicato, era incorsa
in un’omissione, la cui sanzione consisteva nell’esclusione dalla gara:
ne discendeva l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso
principale da questa proposto.
La decisione del Tar è
stata appellata dall’ originaria ricorrente di primo grado, terza
graduata, ******* SPA, che ne ha contestato la fondatezza in quanto
errata ed illogica.
Nelle prime 23 pagine del
ricorso in appello la società originaria ricorrente in primo grado ha
esaminato l’iter motivazionale della sentenza del Tar prospettando
numerose argomentazioni contrarie alle tesi ivi accolte.
Ha rammentato che alla
offerta erano state allegate 2 dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46 e
47 del DPR n. 445/2000, con le quali il legale rappresentante (Ing.
*******) ed il procuratore speciale (Ing. *******) della ******* avevano
reso l’attestazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D.lvo n.163/06 e art. 26 della L.R. Campania n. 3/2007.
Ha evidenziato di avere
reso la dichiarazione sostitutiva “confermativa” di quella resa in fase
di prequalifica, di cui a pag. 4 punto n. 2 della lettera-invito.
Ha ribadito che la
dichiarazione di cui al n. 2) ed all’Allegato 1 della lettera-invito era
limitata al “legale rappresentante “ ovvero, in alternativa, al “suo
procuratore”.
Pertanto, l’utilizzo del
termine al singolare non avrebbe potuto indurre il Tar a ritenere che
l’impresa dovesse produrre una ulteriore e distinta dichiarazione, di
pari contenuto, resa dal procuratore speciale.
In ogni caso, la
previsione di cui all’art. 38 del D.lvo n. 163/2006 era limitata (come
peraltro più volte affermato dalla giurisprudenza maggioritaria) ai soli
“amministratori muniti del potere di rappresentanza”, e non già i c.d
“procuratori ad negotia”, che sebbene possano “rappresentare” non
possono considerarsi “amministratori”.
Sotto altro profilo,
appariva essenziale rammentare che la dichiarazione predetta aveva
natura meramente confermativa di quella resa in fase di prequalifica:
con riferimento a tale ultimo aspetto, non poteva obliarsi che il
rappresentante legale era comunque abilitato a rendere dichiarazioni
riguardanti anche altri soggetti coinvolti nella gestione dell’impresa,
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
Ciò era accaduto mercè
l’inoltro delle due dichiarazioni sostitutive che accompagnavano la
domanda di partecipazione, antecedentemente alla lettera-invito del
14.11.2007 (che richiedeva, al solo legale rappresentante, di
“confermare” il contenuto delle prime dichiarazioni).
Le due ulteriori
attestazioni (lett. F e G dell’Allegato 1) previste dalla lettera-invito
e su cui si è accentrato l’esame dei Giudici del Tar, si riferivano
esclusivamente al legale rappresentante, e non ad altri soggetti.
In ogni caso, la
dichiarazione resa in sede di prequalifica dal procuratore speciale
della *******, era già comprensiva anche delle attestazioni di cui alle
lett. F e G dell’Allegato 1.
Con la seconda parte del
ricorso in appello (pagg. 24/67) la *******SPA ha riproposto i motivi
del ricorso di primo grado il cui esame era stato omesso dai primi
Giudici a cagione della declaratoria di improcedibilità e volti a
dimostrare che sia l’aggiudicazione della gara all’appellata che il
posizionamento al secondo posto della graduatoria dell’******* erano
affette da vizi, chiedendo che – previo annullamento della graduatoria-
la gara venisse a sé aggiudicata e formulando in via subordinata, ove
non fosse stata accordata tutela cautelare, istanza risarcitoria per
equivalente.
Entrambe le società che
l’avevano preceduta in graduatoria, infatti, dovevano essere escluse
dalla gara.
Con il primo motivo del
gravame ha evidenziato che il Consorzio Stabile aggiudicatario aveva
designato la ******* quale esecutrice dei lavori di cui alla categoria
prevalente OG1 Classifica VI e OG 11 Classifica iVI : tale ultima
impresa, tuttavia, non possedeva la qualificazione suindicata (essendo
titolare, invece, di classificazioni inferiori: rispettivamente, la IV
della categoria OG1, e la III della categoria OG11).
Anche tenendo conto
dell’aumento del quinto ex art. 3 co.II del DPR n. 34/2000, non avrebbe
potuto raggiungere gli imprescindibili requisiti di capacità
indispensabili per potere concorrere.
Il Consorzio stabile
aggiudicatario, pertanto, erroneamente non era stato escluso dalla gara.
Con il II motivo ha
invocato, quale ulteriore motivo di esclusione dell’aggiudicataria, la
violazione del disposto di cui all’art. 95 del DPR n. 554/1999, siccome
interpretato dalla maggioritaria giurisprudenza (CGA, decisione n.
251/2005), ed in relazione alla mancata qualificazione del Consorzio per
la categoria OS21 classifica V.
Con il terzo motivo del
ricorso in appello si è affermato che la aggiudicataria doveva essere
esclusa, a cagione della omissione contenuta nella dichiarazione
prescritta ai sensi dell’art. 38 del del D.lvo n. 163/2006 dal legale
rappresentante e direttore tecnico della Amato Trivellazioni SRL.
Dopo avere affrontato
criticamente la parte della sentenza di primo grado concernente la
posizione della seconda graduata Edilgen (motivi da n. 4 a n. 10 del
ricorso in appello, pagg. 37-51 dell’atto di impugnazione) enunciando le
doglianze volte a dimostrare che anche la predetta seconda offerente che
la precedeva in graduatoria, avrebbe dovuto essere esclusa dalla
selezione (argomentazioni, queste, ultime, non rilevanti nella odierna
controversia, per quel che di seguito si esporrà) parte appellante ha
inoltre riproposto (pagg. 52-62 del ricorso in appello) ulteriori due
motivi di censura, già contenuti nel ricorso per motivi aggiunti
depositato in primo grado il 22.10.2008, tesi a dimostrare la doverosità
della esclusione del Consorzio aggiudicatario dalla gara.
Con il primo di essi ha
censurato la omessa esclusione dalla gara del raggruppamento
aggiudicatario, a cagione della violazione del disposto di cui all’art.
97 comma IV del DPR n. 554/1999: la società ******* era priva dei
requisiti di qualificazione per la categoria OS 21.
Infatti la stessa non
possedeva detti requisiti, nella misura minima del 10% di quanto
richiesto al RTI, essendo qualificata nei soli limiti della seconda
classifica, e non essendo detto importo suscettibile dell’incremento di
cui all’art. 3 comma II del DPR n. 34/2000 perché la stessa –in quanto
facente parte di un raggruppamento - non soddisfaceva l’ulteriore
requisito previsto da tale ultima disposizione (quello, cioè, di essere
qualificata “per importo non inferiore ad un quinto dei lavori a base di
gara”).
Con la seconda doglianza
ha denunciato la violazione del disposto di cui all’art. 75 del DPR n.
445/1999, in relazione all’art. 63 co. I lett. O del DPR n. 554/1999 ed
alla prescrizione di cui all’Allegato 2 del bando di gara: l’*******
(uno dei tecnici indicati dal RTI aggiudicatario qual progettista delle
opere appaltate) aveva dichiarato di possedere i requisiti di all’art.
63 del DPR n. 554/1999, siccome imposto dal bando di gara.
Senonchè, in sede di
riscontro all’ autocertificazione da questi presentata era rimasto
accertato non soltanto nessuno degli incarichi che questi aveva
autocertificato di avere svolto era consistito in una attività di
“direzione dei lavori”, ma anche (con riferimento ad un certificato
rilasciato dal Comune di Candela) che gli importi indicati dal
professionista erano difformi (e ben inferiori) rispetto a quelli
attestati dall’amministrazione comunale suindicata.
Ciò avrebbe dovuto
comportare – secondo la espressa prescrizione del bando, ma anche ai
termini dell’art. 75 del DPR n. 445/1999- l’immediata esclusione del RTI.
In ultimo,in via
subordinata, ha prospettato ulteriori doglianze, tese, da un canto, a
dimostrare il permanere del proprio interesse alla impugnazione anche
nella ipotesi in cui si fosse ritenuta doverosa la propria esclusione
dalla selezione e, sotto altro e connesso profilo, la radicale
illegittimità delle operazioni di gara.
Ha in proposito sostenuto,
richiamandosi alla teoria della predicabilità sistematica di un
interesse, qualificabile come strumentale, volto ad ottenere la
ripetizione di una selezione irregolarmente tenutasi (e pertanto, anche
per l’impresa giustamente esclusa dalla gara, dell’interesse tutelato ad
ottenere la chance di una nuova partecipazione alla nuova selezione
bandita) che in nessun caso il proprio ricorso di primo grado si sarebbe
potuto dichiarare improcedibile: anche laddove avesse accolto il ricorso
incidentale (il che è in realtà avvenuto), il Tar avrebbe dovuto
considerare che, dall’accoglimento delle doglianze contenute nel ricorso
principale, sarebbe discesa l’esclusione delle altre due partecipanti
alla gara e la conseguente necessità di ripetere la medesima.
Tale risultato, sebbene
“minor” rispetto all’aggiudicazione, rientrava comunque nei legittimi
auspici dell’appellante società, e pertanto il proprio ricorso di primo
grado avrebbe dovuto comunque essere esaminato dal Tar, ed in
particolare avrebbe dovuto esaminarsi l’ultimo motivo di questo.
Tale censura – del pari
riproposta in appello – era volta ad ottenere la declaratoria di
illegittimità della intera procedura di gara a cagione della circostanza
che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche era avvenuta
in seduta non pubblica, ma riservata (come peraltro disposto dal
disciplinare di gara, pag. 11 della lettera-invito).
L’appellante ha ribadito e
puntualizzato le suindicate censure depositando una articolata memoria
conclusionale.
L’appellata
amministrazione ha depositato una sintetica memoria di costituzione
soffermandosi sui singoli motivi dell’impugnazione e chiedendone il
rigetto perché infondata.
L’appellata aggiudicataria
controinteressata si è costituita depositando una articolata memoria.
Ha in primo luogo chiesto
il rigetto del gravame, perché infondato: i poteri che – a tempo
indeterminato- erano stati concessi al procuratore speciale *******
erano tali da ricomprendere, senza limiti, l’intero oggetto sociale
della ******* SRL, mandante dell’odierna appellante.
La stessa appellante Iter
aveva peraltro sentito la necessità - con riferimento ad un procuratore,
tal *******, con poteri analoghi a quelli del ******* facente capo alla
******* - che costui rendesse la dichiarazione di cui all’allegato 1
della lettera di invito.
La dichiarazione resa in
fase di prequalifica non era comunque idonea a soddisfare tali
prescrizioni in quanto era in almeno due punti divergente (per omessa
indicazione) rispetto a quella pretesa dall’allegato 1 alla
lettera-invito più volte citato.
Ha poi provveduto a
confutare i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal Tar e
riproposti in appello chiarendo che, nel merito, la pretesa
dell’appellante di ottenere l’esclusione della aggiudicataria era del
tutto destituita di fondamento
All’adunanza camerale del
17.07.2009, fissata per l’esame della domanda di sospensione della
esecutività dell’appellata decisione, la Sezione ha respinto l’istanza
cautelare.
DIRITTO
Sotto il profilo
sistematico appare opportuno, in via preliminare, illustrare i criteri
cui si atterrà il Collegio nell’ordine della trattazione delle questioni
devolute alla propria cognizione.
Il Tar, come si è dianzi
illustrato, ha riunito e deciso due ricorsi, proposti rispettivamente
dalla seconda e terza graduata, avverso l’aggiudicazione della gara alla
odierna appellata.
Quest’ultima, a propria
volta, propose due distinti ricorsi incidentali tesi a postulare la
doverosa esclusione di entrambe le ricorrenti di primo grado.
Questi furono accolti dal
Tar.
A tale statuizione
accoglitiva dei ricorsi incidentali il Tar fece seguire la
inammissibilità dell’esame dei ricorsi principali, a loro volta diretti
ad ottenere l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria.
Ciò in ossequio al
principio della priorità dell’esame dell’impugnazione incidentale c.d.
“paralizzante”, rispetto a quella principale.
Senonchè, così operando,
il Tar ha determinato l’esito della causa unicamente a cagione
dell’ordine di esame delle impugnazioni prescelto.
Ciò perché, ammettendo in
via di ipotesi che (oltre alle impugnazioni incidentali) anche le
impugnazioni principali fossero state fondate, ove avesse invertito
l’ordine di trattazione delle impugnazioni, l’esito sarebbe stato
specularmente opposto a quello in realtà verificatosi: avrebbe dovuto
dichiarare che l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara e,
conseguentemente, che la stessa non aveva né interesse né titolo a
gravare giurisdizionalmente (sia pure in via incidentale) l’esito della
stessa.
Ancorchè i ricorrenti
fossero tre, e non soltanto due, in relazione alla circostanza che
ognuno di essi articolava censure avversanti l’omessa esclusione delle
altre due partecipanti, la situazione all’esame del Tar non differiva da
quella tratteggiata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la
decisione n. 11/2008, secondo cui “per i principi della parità delle
parti e di imparzialità del giudice, quando le due uniche imprese
ammesse alla gara abbiano ciascuna impugnato l'atto di ammissione
dell'altra, la scelta in merito all'ordine di trattazione tra appello
principale e appello incidentale non può avere rilievo decisivo
sull'esito della lite. Pertanto la fondatezza del ricorso incidentale,
esaminato preliminarmente, non preclude l'esame di quello principale, né
la fondatezza del ricorso principale, esaminato preliminarmente,
preclude l'esame di quello incidentale, poiché entrambe le imprese sono
titolari dell'interesse minore e strumentale all'indizione di una
ulteriore gara.”
L’omesso esame delle
censure veicolate con il ricorso principale di primo grado, pertanto, e
pur a seguito dell’esame prioritario, e dell’accoglimento, delle
impugnazioni incidentali, configura statuizione inesatta e che merita
riforma.
D’altro canto, ritiene il
Collegio che la esattezza dell’intuizione contenuta nella decisione
della Adunanza Plenaria sia indubitabile anche alla luce di una
ulteriore considerazione.
La pedissequa applicazione
del principio della portata paralizzante sul ricorso principale spiegato
dall’accoglimento del ricorso incidentale rischia – in situazioni quali
quella all’esame del Collegio- di attribuire portata irrimediabile
all’inesatto operato della stazione appaltante.
A fronte di vizi delle
domande di partecipazione ad una gara che attingessero tutte le
aspiranti (cui conseguirebbe la necessità di escludere tutte le
partecipanti, e provvedere a rieditare la gara d’ appalto), dalla
determinazione dell’amministrazione che, non cogliendo tali vizi,
aggiudicasse la gara all’una, piuttosto che all’altra, scaturirebbe –
sul versante processuale- un ineliminabile pregiudizio in capo alla non
aggiudicataria,ed una ingiusta rendita di posizione in capo alla
prescelta aggiudicataria.
La prima, infatti, avendo
interesse a gravare la statuizione che ha aggiudicato all’altra la gara,
resterebbe esposta al ricorso incidentale dell’aggiudicataria la quale,
pur magari versando in situazione di irregolarità pari o financo
maggiormente significativa della prima, potrebbe incidentalmente dedurre
i vizi che attingevano la posizione della impugnante e resterebbe immune
dalla verifica giudiziale dei vizi attingenti la propria posizione, in
quanto il ricorso principale sarebbe dichiarato inammissibile.
Né coglie nel segno la
obiezione per cui la situazione tratteggiata non differisce dalla
eventualità in cui nessuna impugnazione venga proposta avverso la gara
medesima (anche in tale evenienza la aggiudicataria ricaverebbe un
ingiusto privilegio dall’errore della stazione appaltante che non rilevò
i vizi attingenti la propria posizione): il processo amministrativo,
infatti, seppure improntato al principio dispositivo, persegue il fine
di pervenire ad una statuizione conforme a giustizia, anche nel
superiore interesse dell’amministrazione, che rilevi i vizi dell’azione
amministrativa, ove offerti alla cognizione giudiziale, ed al contempo
garantisca la parità processuale delle parti, che risulterebbe
irrimediabilmente pregiudicata da un diverso modus procedendi.
In punto di fatto, poi,
deve aggiungersi che, mentre la seconda graduata Edilgen non ha
impugnato la decisione di primo grado (così il Tar: “l’ATI Edilgen, nel
non depositare le dichiarazioni relative al soggetto di cui si è
trattato, è incorso in un’omissione, la cui sanzione è l’esclusione
dalla gara.”) che ha affermato la doverosa esclusione della medesima (e
pertanto le problematiche concernenti la partecipazione di tale ultima
società alla gara, ormai coperte dal giudicato, non sono devolute
all’esame della Sezione), la terza graduata, soccombente in primo grado,
ha impugnato non soltanto la statuizione accoglitiva del ricorso
incidentale, ma ha altresì censurato il suindicato modus procedendi del
Tar, ed ha riproposto le doglianze contenute nel ricorso di primo grado
attingenti la posizione della aggiudicataria e la omessa esclusione di
quest’ultima (oltreché, ovviamente, dolersi dell’omesso esame delle
proprie censure proposte in primo grado).
In ossequio ai
condivisibili principi affermati dall’Adunanza Plenaria nella suindicata
decisione, pertanto, il Collegio prenderà in esame, in prima battuta, le
censure proposte dall’appellante avverso la statuizione accoglitiva del
ricorso incidentale di primo grado nei propri confronti: ma se anche
queste ultime dovessero essere giudicate infondate, procederà comunque
all’esame delle doglianze articolate in primo grado ed attingenti
l’omessa esclusione dell’aggiudicataria, posto che, per le anzidette
ragioni, ha errato il Tar a ritenerle inammissibili per carenza di
interesse omettendone l’esame.
E’ pienamente applicabile
alla fattispecie in esame, infatti, il consolidato orientamento secondo
il quale all’erronea declaratoria della inammissibilità
dell’impugnazione non segue l’annullamento con rinvio della appellata
decisione, non ricorrendo l’ipotesi di “difetto di procedura o vizio di
forma” di cui all’art. 35 della legge n. 1034/1971 (si veda, ex multis,
sul punto Consiglio di Stato , sez. V, 23 aprile 1998, n. 474).
Ciò premesso in punto di
perimetrazione dell’ordine di trattazione delle questioni devolute
all’esame del Collegio, deve affermarsi che merita conferma il capo
della decisione di primo grado che ha ravvisato l’inosservanza da parte
dell’appellante delle prescrizioni del bando di gara con riferimento
alla posizione del procuratore speciale della R.C.M. costruzioni s.r.l.,
mandante dell’ATI Iter Gestioni ed Appalti, Sig Rainone Eugenio.
In concreto su questi (che
peraltro rese una dichiarazione in sede di prequalifica) si cumulavano -
senza limiti temporali, peraltro - una serie di poteri tra i quali
quello di acquistare e locare immobili, di partecipare a gare di appalto
e, in generale, di compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto
dell’impresa (si veda, sul punto relativo all’ampiezza dei poteri
conferiti al predetto Ing. Rainone Eugenio la incontestata elencazione
di cui alle pagg. 10 ed 11 della appellata decisione).
Il Collegio è a conoscenza
dell’acuto dibattito sviluppatosi sulla portata e sulla “causale”
dell’art. 38 del D.lvo n. 163/2006 e prima di esso, dell’art. 75 del DPR
n. 554/1999 .
Tali problematiche sono
state più volte affrontate dalla Sezione.
Il più recente approdo,
che appare al Collegio pienamente condivisibile, ed improntato ad una
interpretazione (non già inammissibilmente estensiva ma)
sostanzialistica della disposizione in oggetto che appieno ne coglie la
ratio, è rappresentato dalla decisione n.523/2007.
Nell’iter motivazionale
della suindicata disposizione, - che appare perfettamente attagliarsi al
caso in esame e che riguardava un procuratore dell'impresa, cessato meno
di un triennio prima della pubblicazione del bando di gara- si è
rilevato che a questi erano stati attribuiti “poteri di tale ampiezza da
essere assimilabile ad un amministratore”.
Ciò perché – si riconosce
in detta decisione- la procura rilasciatagli aveva “un oggetto
amplissimo, esteso sostanzialmente a tutta la attività propria
dell'impresa, e non circoscritto alla sola rappresentanza esterna, ma
anche a compiti decisionali e gestionali.”
Si è ritenuto pertanto,
che “ non si trattava di una procura semplice, ma di una procura
institoria: questi non era un procuratore semplice, ma un institore.
Secondo l'art. 2203 c.c.,
è institore colui che è preposto dall'imprenditore all'esercizio di
un'impresa commerciale, ovvero di una sua sede secondaria o di un suo
ramo particolare.
L'institore può compiere
tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto,
salve le limitazioni contenute nella procura. Non può alienare o
ipotecare immobili, se non sia a ciò espressamente autorizzato.
In coerenza con tale
disciplina codicistica, la procura institoria rilasciata gli consentiva
di acquistare e vendere merci, materie prime e beni mobili, in relazione
all'oggetto sociale; assumere e licenziare impiegati e operai; locare
immobili; stipulare contratti di mutuo; compiere operazioni bancarie;
agire e resistere in giudizio; fare pratiche amministrative; partecipare
a gare di pubblico appalto formulando le relative offerte.”
Si è pertanto preso atto
che “dal tenore della procura si evinceva con chiarezza che i compiti
non erano solo di rappresentanza esterna dell'impresa, ma di
preposizione ad essa, con competenze decisionali e gestionali: era,
pertanto, al di là della formale qualifica di procuratore, un institore,
vale a dire un vero e proprio amministratore, in senso sostanziale,
dell'impresa.”
La motivazione della
suindicata sentenza che da quanto finora esposto “fotografa” esattamente
la situazione sottesa alla odierna delibazione del Collegio
(sintetizzata, con riferimento alla posizione del Rainone Eugenio a pag
10 ed 11 della appellata sentenza), è stata poi irrobustita dalla
valutazione che doveva essere “poi considerata come dirimente la
circostanza che il medesimo poteva partecipare a pubblici appalti
formulando le relative offerte ( sarebbe del tutto vanificata la portata
dell'art. 75, co. 1, lett. c) del DPR n. 554/1999, se si consentisse la
formulazione di offerte a pubblici appalti ad un soggetto che ha
riportato condanne, come nella specie, per il reato di turbata libertà
degli incanti)”.
Da tale articolato e
complesso ragionamento ne conseguì che il medesimo dovesse essere “
equiparato ad un amministratore”.
Ad analogo convincimento è
giunta di recente la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la
decisione n. 5913/2008, alla stregua della considerazione che il
precetto di cui all’art. 38 del D.lvo n. 163/2006 “assume come
destinatari tutti coloro che, titolari del potere di rappresentanza
della persona giuridica, sono comunque in grado di trasmettere, con il
proprio comportamento, la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi
della loro personale condotta, al soggetto rappresentato.” (C.d.S., sez
V, 15 gennaio 2008, n. 36).
Orbene: affermata la
condivisibilità del suesposto orientamento, e rilevata la
sovrapponibilità perfetta, quanto ai poteri affidatigli, della figura
del procuratore speciale Ing. *******, con quella tratteggiata nella
citata decisione n. 523/2007, deve di conseguenza dichiararsi infondato
il primo caposaldo del ricorso in appello, secondo il quale, posto che
lo stesso non rivestiva la qualità di “amministratore” egli non era
tenuto a rendere la dichiarazione ex art. 38 del D.lvo n. 163/2006,
siccome peraltro prescritto a pena di esclusione dal bando.
Al contrario di quanto
ritenuto da parte appellante, ( la quale continua a ribadire la validità
del contrario orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’art.
38, d.lg. n. 163 del 2006 - nell'individuare i soggetti tenuti a rendere
la dichiarazione - fa riferimento soltanto agli « amministratori muniti
di potere di rappresentanza »: ossia, ai soggetti che siano titolari di
ampi e generali poteri di amministrazione; ben diversa è, invece, la
posizione di un procuratore speciale che può rappresentare la società
non in via generale, ma soltanto per taluni specifici negozi
espressamente indicati nell'atto di conferimento della procura” –si veda
sul punto Tar Liguria n. 1485/2008-) avuto riguardo ai poteri
attribuitigli, il procuratore speciale I******* era tenuto a rendere la
prescritta dichiarazione.
Di più: deve rilevarsi
infatti, che questi, oltre ad essere attributario, senza limiti
temporali, del potere di impegnare l’impresa nella partecipazione a
selezioni concorsuali e di costituire o modificare ATI, poteva
addirittura (significativa differenza, quest’ultima, in sfavor
dell’appellante, rispetto alla situazione fattuale presa in esame dalla
decisione n. 523/2007) acquistare e permutare beni immobili (potestà,
quest’ultima, di regola preclusa all’institore ai sensi dell’art.2204 CC,
salva l’attribuzione a quest’ultimo del relativo potere mercè
conferimento di procura speciale) di guisa che era senz’altro
equiparabile ad un amministratore della società.
Ma tale versante
motivazionale non è il solo oggetto di critica da parte dell’appellante.
Sostiene questi infatti
che il predetto procuratore speciale (pur non essendovi tenuto, per le
anzidette ragioni, giudicate non condivisibili dal Collegio), in ogni
caso, rese una dichiarazione in sede di prequalificazione: essa
pertanto, che pur non venne espressamente ripetuta secondo quanto
disposto dall’Allegato 1 del bando, era comunque idonea a ritenere
adempiuto il prescritto obbligo, in quanto “confermata” dal legale
rappresentante della società, siccome prescritto dal bando, che riferiva
l’onere di “conferma” unicamente al legale rappresentante o “suo
procuratore”.
Anche tale “subordinata”
prospettazione non coglie nel segno, per più ordini di ragioni.
Innanzitutto, è dubbio che
a fronte dell’obbligo rimasto
inottemperato a ripetere
la dichiarazione, si possa in astratto ricorrere ad una “sanatoria”
recuperando la dichiarazione resa in sede di prequalificazione, non
soltanto perché trattasi di due fasi differenti della medesima gara ma
perché, soprattutto, tale onere era all’evidenza imposto dalla stazione
appaltante (non già all’inutile fine di appesantire illogicamente lo
spettro degli incombenti formali cui dovevano attendere gli offerenti
ma) per scongiurare l’evenienza che nel pur breve lasso di tempo
intercorrente tra la prequalificazione e la presentazione delle offerte,
fossero intervenuti mutamenti, incidenti sulle qualità personali degli
offerenti, delle quali essa non avrebbe avuto conoscenza.
Parte appellante sostiene
che la “conferma”, atta a recupare la dichiarazione resa in sede di
prequalificazione in effetti vi fu, seppur proveniente dal legale
rappresentante della società, siccome prescritto dal bando (l’Allegato 1
effettivamente fa riferimento ad una dichiarazione da rendersi da parte
del concorrente o suo procuratore).
Senonchè la tesi di parte
appellante, non considera la circostanza che, tenuti a “confermare
quanto attestato ed indicato nella dichiarazione sostitutiva” non
potevano che essere gli stessi soggetti che la dichiarazione avevano
reso in fase di prequalificazione.
Invero numerose delle
indicazioni rese nella dichiarazione consegnata alla stazione appaltante
in fase di prequalificazione, attenevano a situazioni soggettive che
potevano essere note unicamente al soggetto cui si riferivano.
Il medesimo soggetto, una
volta affermato il proprio onere di rendere la dichiarazione in sede di
prequalificazione, era deputato a “confermarla” a termini dell’allegato
1 del bando.
Argomentando diversamente,
si giunge ad ipotizzare che la dichiarazione di “conferma” dovesse
essere unica, e resa, anche per gli altri soggetti tenuti a rendere la
dichiarazione in sede di prequalificazione, da un unico soggetto (che si
assumerebbe in tal modo le responsabilità, anche penali, discendenti da
una dichiarazione attinente a fatti e circostanze, afferenti la
posizione di soggetti terzi, delle quali non aveva conoscenza).
Con ciò obliando la
circostanza che il bando prevedeva simmetria tra soggetti tenuti a
rendere la dichiarazione in sede di prequalificazione, e soggetti tenuti
a “confermarla” (come è logico, attenendo il contenuto della
dichiarazione a circostanze strettamente afferenti alla sfera soggettiva
del singolo).
Non ignora il Collegio che
la giurisprudenza amministrativa ha in passato affermato il principio
per cui “è ammissibile, in sede di gara pubblica, sostituire il
certificato del casellario giudiziale con una dichiarazione resa ai
sensi dell'art. 2 d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, che può riguardare
anche soggetti diversi dal dichiarante, purché si abbia conoscenza
diretta del relativo stato; la sottoscrizione della dichiarazione non
deve essere autenticata ma è sufficiente che sia resa innanzi al
responsabile del procedimento oppure accompagnata dalla copia informale
di un documento di identità del sottoscrittore. “ (Consiglio di Stato ,
sez. V, 02 luglio 2001, n. 3602, principio confermato dalla Sesta
Sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 7473/2003).
Da un canto, però, tale
“surroga” deve attenere a fatti e circostanza dei quali il dichiarante
abbia diretta conoscenza e, sotto altro profilo, la giurisprudenza di
merito successiva tende a limitare tale applicazione alle pubbliche gare
del precetto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 alle
ipotesi in cui il legale rappresentante dell’impresa non possa
altrimenti produrre una autodichiarazione proveniente dal soggetto cui i
fatti asseverati si riferiscono, perché questi non vuole o non può
renderla (si veda sul punto la decisione del T.A.R. Sicilia Catania,
sez. IV, 04 novembre 2005, n. 1995 riguardante la posizione di un
soggetto cessato dalla carica, laddove si è evidenziato che le
dichiarazioni sono da ques’ultimo rese non nel proprio interesse, bensì
nell'interesse dell'Impresa concorrente (che in mancanza di esse dev'essere
esclusa, dal momento che la normativa che le prevede è di ordine
pubblico), facendone discendere che, per evitare l'esclusione, il legale
rappresentante dell'Impresa interessata abbia l'onere di rendere le
dichiarazioni in questione, in loro vece).
Ma anche a volere superare
tale obiezione, rifacendosi alla dizione dell’Allegato 1 è esatta la
osservazione del Tar secondo cui la dichiarazione da rendere ai termini
dell’Allegato 1 medesimo conteneva un quid pluris rispetto a quella da
rendersi in sede di prequalificazione (con riguardo alle lett. f e g),
in ordine al quale la dichiarazione resa dal Sig. ******* non soddisfa i
requisiti.
Parte appellante sostiene
che il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 38 lett. b e c del
D.lvo n. 163/2006, e all’art. 26 comma 1 lett. b della L.R Campania n.
3/2007 valesse a soddisfare anche il tenore delle dichiarazioni pretese
dall’Allegato 1 del bando.
Così invece non è.
Il semplice raffronto tra
quanto da questi dichiarato alla lett. C della dichiarazione resa in
sede di prequalifica, e da quanto invece prescritto sub lett. F della
dichiarazione da rendersi secondo i dettami dell’Allegato 1, rende
palese che, nel secondo caso, era richiesta non soltanto l’attestazione
della omessa pendenza “personale” di misura di prevenzione,ma
anche,(oltre la dizione dell’art. 38 del d .lvo n. 163/06) della mancata
estensione (negli ultimi cinque anni) degli effetti di misure di
prevenzione applicate nei confronti di convivente.
Tale indicazione, pretesa
dalla lett. F dell’Allegato 1 al bando di gara non venne dal *******
autocertificata nella (unica) dichiarazione da questi resa in sede di
prequalificazione.
Ad analoghe conclusioni si
perviene con riguardo alla omessa indicazione di reati contemplati dalla
lett. G dell’Allegato 1, sol che si raffronti quest’ultimo con quanto
dal ******* attestato al punto c della dichiarazione resa in sede di
prequalifica.
Ed un formidabile
riscontro alla fondatezza della opzione interpretativa seguita sul punto
dal Tar Campania, chedel pari milita per la reizione del gravame, si
rinviene allorchè si esamini la dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’impresa, ******* conformandosi ai dettami
dell’Allegato 1.
Questi, infatti, nel
rendere la dichiarazione, lungi dal limitarsi a richiamare il disposto
dell’art. 26 della l.r. Campania n. 3/2007 e dell’art. 38 del d.lvo n.
163/2006, e lungi dal limitarsi a reiterare la dichiarazione resa in
sede di prequalificazione (ove pure si faceva riferimento alle
summenzionate norme di legge) ha espressamente reso la dichiarazione di
cui al punto f dell’Allegato 1 (ed anche, per quel che è di interesse,
del punto G).
E d’altro canto, la
dizione dell’art. 26 della l.r. Campania n. 3/2007 e dell’art. 38 del
d.lvo n. 163/2006 (“nei cui confronti è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”)fa
semplice riferimento alla pendenza del procedimento applicativo della
misura di prevenzione; l’art. 10 della legge n. 575/1965 (“Il tribunale
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino
anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla
misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni,
società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione
sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In
tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.”)
introduce il principio della estensione degli effetti delle misure di
prevenzione al convivente, mentre la dichiarazione pretesa dalla lett. F
dell’Allegato 1 del bando, non richiama la pendenza procedimentale della
misura di prevenzione (secondo il Consiglio di Stato, Sezione Sesta,
decisione n. 6089/2006 “il procedimento può considerarsi pendente, ai
sensi dell'esaminato art. 75 d.P.R.n. 554/1999, nel momento in cui si
provvede all'iscrizione nell'apposito registro della richiesta di
applicazione il procedimento può considerarsi pendente, ai sensi
dell'esaminato art. 75 d.P.R.n. 554/1999, nel momento in cui si provvede
all'iscrizione nell'apposito registro della richiesta di applicazione”),
ma la avvenuta estensione di effetti negli ultimi cinque anni di un
provvedimento applicativo.
La dichiarazione che l’Ing.
******* rese in sede di prequalifica, pertanto, omettendo di riportare
il testo nei termini pretesi dall’Allegato 1 del bando (che richiamava
sì gli articoli di legge n. 38 del d.lvo n. 163/2006, e 26 della l.r.
Campania n. 3/2007, ma pretendeva altresì l’espressa indicazione omessa
dal *******) non soddisfaceva i requisiti pretesi da quest’ultimo, e da
ciò consegue che deve essere confermato il capo di sentenza che, in
accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, ha
sancito la doverosa esclusione dell’appellante, deve essere rigettato,
in parte qua, il ricorso in appello.
In armonia con quanto
dianzi esposto in punto di condivisibilità dell’orientamento reso
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n.
11/2008, ed in accoglimento della specifica doglianza in proposito
contenuta nel ricorso in appello, può adesso procedersi all’esame dei
motivi del ricorso di primo grado proposto dall’appellante ed
erroneamente non esaminati dai primi Giudici il cui accoglimento
comporterebbe il soddisfacimento dell’interesse strumentale
dell’appellante alla ripetizione della gara.
Il primo motivo da
prendere in esame è quello (avanzato in origine in via subordinata)
postulante un radicale vizio delle operazioni svolte dal seggio di gara
(e, a monte, della previsione del bando che tale modus operandi
contemplava) a cagione dell’apertura in seduta non pubblica, ma
riservata, delle buste contenenti l’offerta tecnica.
Senonchè – in disparte la
pur rilevante dedotta eccezione di omessa immediata impugnazione della
clausola del bando di gara asseritamente prescrittiva di tale modus
operandi- contrariamente a quanto affermatosi nel ricorso in appello,
risulta dalla prescrizione di cui alla pag. 10 del bando (punto 2
“procedura di aggiudicazione prima fase, lett. b”) che la verifica della
integrità dei plichi sigillati contenenti l’offerta dovesse avvenire in
seduta pubblica (e non è contestato che ciò sia stato omesso).
Risulta pertanto
soddisfatto il principio del doveroso rispetto del canone della
pubblicità delle operazioni svolte dal seggio di gara, a più riprese
postulato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “in qualunque
tipo di gara, devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti
concernenti quanto meno la verifica dell'integrità dei plichi contenenti
l'offerta, che si tratti sia di documentazione amministrativa, sia di
documentazione riguardante l'offerta tecnica, ovvero l'offerta
economica, distinguendosi unicamente tra procedure di aggiudicazione
automatica, in cui il principio della pubblicità è generalmente totale
nel senso che si applica anche all'apertura dei plichi, e procedure di
aggiudicazione implicanti valutazioni tecnico-discrezionali per la
scelta dell'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione sulla base di
una pluralità di elementi tecnici ed economici, in cui all'apertura
dell'offerta tecnica può procedersi in seduta riservata; principio,
questo, ritenuto inderogabile, la cui violazione costituisce vizio
procedurale inescusabile e non può che comportare l'invalidità derivata
di tutti gli atti di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde
all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei
concorrenti, ai quali dev'essere permesso di effettuare gli opportuni
riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così
la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite
alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed
all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative
sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed
aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato (ad es. regolarità
della chiusura dei plichi, data di ricevimento dei plichi, regolarità e
completezza della documentazione prodotta)”.(Consiglio Stato , sez. V,
04 marzo 2008, n. 901, ma anche Consiglio Stato , sez. V, 28 novembre
2008, n. 5386).
La censura deve essere
pertanto disattesa, e deve affermarsi che l’amministrazione
aggiudicatrice non ha violato il canone di necessario rispetto del
principio di pubblicità delle gare, procedendo in seduta riservata
all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, dopo avere
pubblicamente verificato l’integrità dei plichi, la presenza dei
documenti richiesti dalla lettera di invito, e la correttezza formale
della documentazione, siccome peraltro prescritto nel bando.
Deve invece essere accolta
la doglianza già contenuta nel primo motivo del ricorso di primo grado e
riproposta in appello relativa alla circostanza che la Minedil SRL
(l’impresa, cioè per conto della quale la Fin Consorzio, capogruppo,ha
fatto presente di partecipare alla selezione) fosse priva di
qualificazione necessaria con riguardo alle lavorazioni OG1 classifica
VI ed OG11 classifica IV alla stessa riservate per l’intero.
L’aggiudicataria – che non
nega, in punto di fatto, tale circostanza - contesta la fondatezza della
doglianza, e ritiene non ravvisabile tale causa di esclusione,
evidenziando trattarsi di società partecipante ad un consorzio stabile.
In ipotesi di consorzio
stabile dotato di autonoma qualificazione – secondo la tesi
dell’appellata aggiudicataria- non sarebbe predicabile il generale
orientamento (discendente dalla previsione di cui al comma 1 del d.lvo
n. 163/2006) secondo il quale “nel caso di partecipazione ad una gara di
appalto di un consorzio di imprese, il possesso dei requisiti generali
di partecipazione alla gara d'appalto, relativi alla regolarità della
gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico,
quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo
al consorzio, ma anche alle singole imprese quali esecutrici del
servizio. La possibilità che il consorzio nella forma della società di
capitali rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di
imputazioni delle attività svolte, non implica infatti che la stessa
unitarietà debba valere nei casi in cui il consorzio non venga in
rilievo quale centro autonomo di imputazione, ma per la qualità dei
soggetti che vi partecipano” (Consiglio di Stato, Sezione IV, n.
3675/2007).
Detto principio, infatti,
sarebbe limitato alla fattispecie in cui concorra un consorzio di
imprese “ordinario”, ma non anche a quella in cui concorra un consorzio
stabile.
Senonchè detta
distinzione, tesa ad esaltare l’autonoma soggettività giuridica del
consorzio stabile non trova il conforto della giurisprudenza che ha
costantemente predicato l’opposta interpretazione ermeneutica secondo la
quale “a prescindere dal fatto che il Consorzio sia un consorzio stabile
o un consorzio ordinario, è fuori discussione che esso debba dare la
dimostrazione, nei modi previsti, del possesso dei requisiti di tutti i
consorziati che vengano individuati come esecutori delle prestazioni
scaturenti dal contratto.” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 07 aprile
2008, n. 1485 e Sezione IV n. 1778/2008, che hanno confermato le
decisioni del Tar Puglia, Lecce, richiamate nella memoria di
costituzione del consorzio aggiudicatario, ma analogo principio può
trarsi dalla decisione del CGA n. 60/2003 che ha, nell’iter
motivazionale, richiamato la decisione del Consiglio di Stato, Quinta
sezione, 6 giugno 2002 n. 3185, che ha ritenuto indifferente la
tipologia del consorzio, ed ha ribadito il generale principio secondo
cui i requisiti di carattere morale e di affidabilità devono essere
posseduti da tutte e da ciascuna delle imprese che partecipano ad un
consorzio).
La carenza di
qualificazione della ******* (anche incrementata del quinto), pertanto,
per le lavorazioni OG1 classifica VI (la Minedil era qualificata per la
classifica IV) ed OG11 classifica IV (la Minedil era qualificata per la
classifica III) alla stessa integralmente affidate (e la contemporanea
carenza di qualificazione adeguata in capo alle mandanti dell’*******),
avrebbe dovuto comportare la esclusione del consorzio aggiudicatario,
come peraltro sancito anche dal bando di gara che richiamava la
prescrizione di cui all’art. 3 comma II del DPR n. 34/2000.
Per similari ragioni
appare al Collegio fondato il secondo motivo del ricorso di primo grado
riproposto in appello, e relativo alla circostanza che la *******SRL,
mandante, ai sensi del combinato-disposto dell’art. 97 co. IV e 95 co.
II del DPR n. 554/1999 avrebbe dovuto essere qualificata in misura
minima del 10% di quanto richiesto al raggruppamento, e della carenza di
tale requisito con riguardo alla categoria OS21.
La giurisprudenza
amministrativa ha avuto modo in passato di affrontare anche questa
problematica, e la decisione del CGA n. 251/2005 (la situazione di fatto
ivi descritta si attaglia a quella oggetto dell’ esame del Collegio) ha
all’uopo chiarito che
“poiché il bando di gara
individua tre distinte categorie di opere (nel caso in questione si
trattava di OG3, prevalente, OG10 e OS21, scorporabili), la
partecipazione in forma congiunta di più imprese associate alla
realizzazione di opere di una categoria scorporabile implica
necessariamente la formazione di un A.T.I. mista, nella quale, accanto
al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessariamente
alla previsione di scorporabilità (cfr., in termini, C.G.A. 4 novembre
1998, n. 640) si affianca un’associazione di tipo orizzontale ai soli
fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria
scorporabile. A tale sub-associazione si applicano in toto le regole
dettate per il modello associativo orizzontale dall’art. 95, comma 2,
D.P.R. n. 554/1999 cit.., con conseguente necessità che la mandataria
capogruppo possieda i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole
nella misura minima del 40% anche con riferimento alla singola categoria
scorporabile della cui realizzazione è partecipe unitamente ad una o più
mandanti.”
Fin Consorzio non
possedeva i requisiti nella misura del 40%, e neppure in misura
maggioritaria, e ******* (si veda la prescrizione di cui all’art. 95
comma II del DPR n. 554/1999 secondo la quale “la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto
richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso
possiede i requisiti in misura maggioritaria.”), è incontestabile non
possedesse la qualificazione nella misura del decimo (essa, per la
categoria OS21 era possedeva la seconda classifica,pari a € 516.457, non
incrementabile, e l’importo dei lavori a base d’asta della categoria OS
21 è pari a € 6.044.446,94).
Dalle superiori
prospettazioni consegue, in accoglimento del ricorso di primo grado, ed
in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’affermazione che
anche l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara, con
assorbimento in tale statuizione degli ulteriori motivi del ricorso di
primo grado e del ricorso per motivi aggiunti riproposti (potendosi
all’uopo unicamente affermarsi, in via incidentale, che con riferimento
al III motivo del ricorso di primo grado riproposto in appello –
relativo alla discrepanza tra la dichiarazione resa dal rappresentante
della Amato Trivellazioni SRL e quella pretesa dal bando- l’appellata si
ne ammette la sussistenza pur richiamandosi ad un errore materiale nella
omessa barratura di una casella ed invocando all’uopo la – comunque
inammissibile, ad avviso del Collegio – applicazione dell’art. 46 del
d.lvo n. 163/2006).
Per evidenti ragioni,
riposanti nella affermazione della doverosità della esclusione
dell’appellante, non v’è spazio per l’attribuzione alla medesima di
alcuna tutela risarcitoria.
Conclusivamente, pertanto,
merita conferma il capo di sentenza mercè il quale, accogliendosi il
ricorso incidentale dell’aggiudicataria odierna appellata, è stata
sancita la doverosità della esclusione dell’odierna appellante dalla
gara; la sentenza di primo grado, invece, deve essere riformata nella
parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado
proposto dalla odierna appellante,ed in accoglimento del medesimo, deve
affermarsi che anche l’aggiudicataria odierna appellata doveva essere
esclusa dalla gara.
Sussistono le condizioni
di legge, rappresentate sia dalla reciproca parziale soccombenza, che
dalla rilevante complessità e novità delle questioni trattate, per
compensare integralmente le spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul
ricorso in appello epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto,
in riforma parziale dell’appellata decisione, accoglie in parte il
ricorso principale di primo grado, e dichiara che l’aggiudicataria
Consorzio ******* in Pr. e Q. Cgr Ati doveva essere esclusa dalla gara;
respinge nella restante parte l’appello principale e, per l’effetto,
conferma l’appellata decisione nella parte in cui ha stabilito che la
*******i Spa in Pr. e Q. Cgr Ati doveva essere esclusa dalla gara
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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