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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 25 gennaio 2010 n. 248
Contratti pubblici - Procedure affidamento di gara -
Offerta condizionata - Non ammissibile - Motivazioni - Divieto di
offerte condizionate.
FATTO e
DIRITTO
1. La Fondazione La
Triennale di Milano indiceva procedura ristretta accelerata, ex art. 70,
comma 11, d.lgs. n 163/2006, per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione del Coffee Design e del Caffè La Triennale, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i criteri di
valutazione veniva prevista la qualità delle esperienze pregresse nei
settori dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering(da 0 a 40
punti), e per la qualità della proposta tecnica di gestione (da 0 a 20
punti).
2. Area Kitchen s.a.s.,
antecedentemente al termine previsto per la presentazione delle offerte,
formulava una richiesta a mezzo posta elettronica al sig. Cancellato,
responsabile del procedimento e membro della commissione aggiudicatrice.
Il quesito aveva ad oggetto la copertura dei costi previsti per la
ristrutturazione delle cucine, ed in particolare se gli stessi sarebbero
stati decurtati dal canone di locazione, o se la Fondazione ne avesse
già programmato la loro esecuzione.
La risposta del
responsabile del procedimento, sempre a mezzo di posta elettronica,
evidenziava che “dal punto di vista economico l’offerta deve far
riferimento al bando di gara” e che “sta poi a voi valutare se integrare
l’offerta con altro, o se chiedere come condizione se una o più opere
devono essere realizzate”. Area Kitchen, a conclusione della propria
offerta tecnica, dichiarava che “l’esecuzione da parte della Vostra
Spettabile Fondazione come da progetto allegato, sono per la nostra
azienda condizione imprescindibile per operare all’interno della Vostra
struttura”.
A fronte di tale inciso,
la stazione appaltante escludeva la ricorrente per aver presentato una
offerta condizionata.
3. La ricorrente ha
impugnato innanzi al T.a.r. Lombardia, sede di Milano, la propria
esclusione, deducendo anche altri motivi volti a contestare in toto le
operazioni di gara. Con motivi aggiunti ha successivamente impugnato
l’aggiudicazione a favore della contro interessata Autogrill s.p.a. Ha
chiesto, inoltre il risarcimento, anche in forma specifica, del danno
subito a causa dei provvedimenti illegittimi posti in essere dalla
stazione appaltante.
4. Con la sentenza di
estremi indicati i epigrafe il T.a.r. ha in parte accolto il ricorso.
Il T.a.r., in particolare,
ha ritenuto illegittima l’esclusione di Area Kitchen s.a.s. ritenendo
che la risposta del responsabile del procedimento (sopra citata) fosse
tale da ingenerare in capo alla ricorrente un legittimo affidamento in
merito alla possibilità di presentare offerte condizionate. La
successiva esclusione della stazione appaltante avrebbe leso tale
affidamento, violando, così, il principio di correttezza di cui all’art.
2 d.lgs. n. 163/2006.
Il Giudice di primo grado,
inoltre, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso volto a censurare la
commissione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e criteri
oggettivi di valutazione. Secondo il T.a.r., la stazione appaltante,
attribuendo sino a 40 punti per le “pregresse esperienze”, ha finito per
attribuire rilevanza, ai fini della valutazione delle offerte, ad un
requisito soggettivo del concorrente, ricollegabile a quelli menzionati
nell’art. 42 d.lgs. n. 163/2006.
Il T.a.r.. ha invece
dichiarato inammissibile la domanda di reintegrazione in forma specifica
ed ha respinto la domanda di risarcimento per equivalente per la mancata
dimostrazione dell’entità del danno.
5. Avverso tale decisione
hanno proposto autonomi appelli la Fondazione La Triennale di Milano, la
Autogrill s.p.a., e l’Area Kitchen s.a.s. Quest’ultima ha anche proposto
appello incidentale per riproporre i motivi di ricorso non esaminati dal
giudice di primo grado.
Alla pubblica udienza del
1 dicembre 2009 gli appelli sono passati in decisione.
6. Occorre, anzitutto,
disporre la riunione dei ricorsi, stante l’evidente connessione
oggettiva e soggettiva, trattandosi di appelli avverso la medesima
sentenza.
7. Nel merito meritano
accoglimento gli appelli proposti dalla Fondazione La Triennale e da
Autogrill s.p.a..
Risulta, in particolare,
fondato, il motivo con il quale si contesta la sentenza di primo grado
che ha annullato il provvedimento di esclusione adottato nei confronti
di Area Kitchen s.a.s.
Area Kitchen è stata
esclusa dalla stazione appaltante per aver presentato un’offerta
condizionata.
Il Collegio ritiene che il
provvedimento di esclusione sia legittimo in quanto, come già precisato
in sede cautelare con l’ordinanza n. 2383/2009, che ha provvisoriamente
sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata, l’offerta
presentata da Area Kitchen risulta effettivamente condizionata, avendo
la società chiaramente posto, come condizione imprescindibile per la
formulazione dell’offerta, la ristrutturazione degli spazi del Caffè
Design a cura e spese della Triennale.
Tale unilaterale
subordinazione dell’offerta a condizioni estranee all’oggetto del
procedimento determina indubbiamente una offerta condizionata, come tale
vietata per principio generale in materia di appalti (cfr. art. 72 r.d.
n. 827/1994) e, comunque, nella fattispecie, espressamente sanzionata a
pena di esclusione dalla gara dall’art. 13 del disciplinare di
gara-capitolato d’oneri.
Del resto, come questo
Consiglio ha già avuto modo di precisare, l’offerta condizionata non può
costituire per la Pubblica Amministrazione offerta suscettibile di
valutazione, meritando pertanto di essere esclusa dalla procedura, posto
che essa non può essere ritenuta offerta attendibile, univoca e idonea a
manifestare una volontà certa ed in equivoca dell’impresa di
partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1991, n. 192;
Cons. Stato, ez. V, 23 agosto 2004, n. 5583).
8. Né, per giungere a
diverse conclusioni sulla legittimità dell’esclusione, può assumere
alcuna rilevanza la nota del responsabile del procedimento (sulla quale
si incentra la motivazione del T.a.r.), che, sia pure non univoca nel
suo tenore, potrebbe, aderendo ad una possibile interpretazione, essere
letta nel senso dell’ammissibilità delle offerte condizionate.
Tale nota, infatti, in
disparte la rilevanza ad altri fini dell’eventuale affidamento
ingenerato, non può comunque determinare la disapplicazione di
disposizioni imperative, quali quelle che vietano la presentazione di
offerte condizionate. Essa, pertanto, è certamente irrilevante a fronte
di una previsione di lex specialis (il punto 13 del capitolato d’oneri –
disciplinare di gara) che espressamente prevedeva: “La presentazione di
domande incomplete o parziali o subordinate costituisce motivo di
esclusione del concorrente dalla successiva fase della procedura).
9. Sotto tale profilo
risultano pertanto fondati gli appelli della Fondazione La Triennale e
di Autogrill, che, con analoghe argomentazioni, sostengono la
legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei confronti
dell’originaria ricorrente.
Tale motivo riveste,
peraltro, priorità logica, perché il suo accoglimento, confermando la
legittimità dell’esclusione di Area Kitchen, rende quest’ultima priva di
legittimazione processuale, in base al consolidato e condivisibile
orientamento giurisprudenziale secondo cui non è legittimato a ricorrere
(perché privo di una posizione differenziata) chi è stato legittimamente
escluso da una gara di appalto. Gli appelli, principale e incidentale,
proposti da Area Kitchen s.a.s. di conseguenza diventano improcedibili
per difetto di legittimazione: Area Kitchen non è infatti legittimata a
dolersi della legittimità di una gara alla quale non poteva comunque
partecipare né, ovviamente, ad avanzare pretese risarcitorie.
In definitiva, alla luce
delle considerazioni che precedono, devono essere accolti gli appelli
proposti dalla Fondazione La Triennale e da Autogrill s.p.a. Per
l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il
ricorso in primo grado proposto da Area Kitchen.
10. Sussistono giusti
motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, anche in
considerazione dell’incertezza generata dal tenore non univoco della
citata nota del responsabile del procedimento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale, sezione sesta:
riunisce i ricorsi in
epigrafe;
accoglie i ricorsi
proposti da Fondazione La Triennale di Milano e da Autogrill s.p.a.
respinge il ricorso
proposto da Area Kitchen S.a.s.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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