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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 15 giugno 2010 n. 3740
Criteri di aggiudicazione - Procedura di gara - Parametri di
aggiudicazione - Parametri relativi all'affidabilità dell'offerta -
Criteri illegittimi
FATTO
Il Tar della Puglia, Sede
di Lecce, con la decisione in epigrafe appellata, ha accolto il ricorso
proposto dall’odierna appellata e volto ad ottenere l’annullamento degli
atti di una gara bandita dall’appellante amministrazione (I.N.P.S. sede
di Taranto) consistente nella procedura per l’affidamento del servizio
di vigilanza presso le Agenzie di Grottaglie, Manduria, e Martina Franca
ed, in particolare, della lettera di invito 26.11.2003 e del bando di
gara; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in
particolare del verbale di gara del 27.5.2004 e del provvedimento di
aggiudicazione dell’appalto all’ Impresa I.V.R.I.
In particolare,
l’appellata la Metronotte Città di Martina Franca s.r.l. ebbe ad
impugnare i suindicati atti deducendo che, ai fini della aggiudicazione,
la stazione appaltante aveva valutato elementi (quelli compendiati nelle
voci “capacità tecnica” e “capacità economico- finanziaria”) attinenti
non al merito tecnico dell’offerta ma alla struttura dell’offerente (e
dunque costituenti requisiti di ammissione alla gara e non di
aggiudicazione).
Il Tar, disattese le
eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività,
ha ritenuto fondato il petitum della odierna parte appellata ed ha
annullato gli atti di gara e dichiarato la conseguente caducazione
automatica del contratto stipulato con la IVRI s.r.l., (in quanto
privato ex tunc di uno dei presupposti legali di efficacia, costituito
dalla fase di evidenza pubblica).
Più in particolare, il Tar
ha in via preliminare preso in esame l’eccezione di inammissibilità per
tardività della impugnazione delle clausole del bando e del verbale di
aggiudicazione del 27.5.2004:i primi Giudici hanno disatteso tale
eccezione, alla stregua della considerazione che, da un canto, il
rappresentante legale della società ricorrente aveva assistito alla
seduta della commissione di gara del 27.5.2004 in esito alla quale la
commissione aveva aggiudicato il servizio all’IVRI e, sotto altro
profilo, il ricorso, notificato a mezzo del servizio postale con racc.
A/R, era stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario il 26 luglio 2004.
Posto che la notifica del
gravame che venga effettuata a mezzo posta doveva intendersi
perfezionata, per il notificante, il giorno della consegna dell’atto
all’Ufficiale Giudiziario, ne conseguiva che il ricorso era stato
proposto il sessantesimo giorno dalla conoscenza (avvenuta lo stesso 27
maggio 2004) del provvedimento e, pertanto, tempestivamente.
Il Tar ha parimenti
disatteso l’eccezione di tardività della impugnazione della lex
specialis della gara richiamando la consolidata giurisprudenza secondo
cui l’onere di immediata impugnazione del bando di gara è configurabile
solo con riferimento alle clausole riguardanti requisiti soggettivi di
ammissione, ovvero contemplanti oneri di partecipazione manifestamente
incomprensibili oppure del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai
contenuti della gara.
Peraltro l’appellata aveva
impugnato, contestualmente al verbale di aggiudicazione, le clausole del
bando che annoveravano, tra i criteri di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i vari profili della “capacità tecnica”
e della “capacità economico- finanziaria” assumendo che la stazione
appaltante avrebbe illegittimamente assunto a requisiti tecnici
dell’offerta elementi in realtà qualificabili come requisiti di
ammissione alla gara: dette clausole non presentavano il carattere della
immediata lesività e pertanto non precludevano la partecipazione alla
gara a potenziali concorrenti.
Soltanto la mancata
aggiudicazione aveva reso certa la lesione trasformando l'astratta ed
eventuale potenzialità lesiva delle clausole del bando de quibus in una
(dedotta) ragione di illegittimità dell’affidamento del servizio: anche
sotto tale profilo l’impugnazione era pertanto ammissibile.
Nel merito, il Tar ha
rilevato che l’INPS ( che aveva deciso di aggiudicare il servizio in
argomento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 23 lett. b D.Lgs n. 157/1995) aveva indicato, quali criteri di
aggiudicazione, il “prezzo”, la “capacità tecnica” e la “capacità
economico – finanziaria”.
Nell’allegato “E” della
lettera d’invito prot. 202/2003 in data 26.11.2003, alla voce “capacità
tecnica”, erano indicati, fra gli elementi di valutazione, il tipo di
struttura organizzativa, le ricorse umane e strumentali (e cioè, in
particolare, l’organico del personale, il numero di automezzi, le
frequenze radio), “i principali servizi prestati negli ultimi tre anni”,
mentre alla voce “capacità economico- finanziaria” era prevista la
valutazione del fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari.
Tali elementi attenevano
direttamente all’offerente e non al merito tecnico dell’offerta e dunque
potevano essere, al più, essere assunti a requisiti di prequalificazione
delle imprese ai fini della partecipazione alla gara e non già valutati
ai fini dell’aggiudicazione del servizio
Rispondeva al vero che gli
elementi in discorso garantivano l’affidabilità dell’offerente: essi
tuttavia non spiegavano una diretta incidenza sulla qualità del servizio
da espletare, trattandosi (a norma di contratto) di piantonare gli
uffici di Martina Franca con una sola Guardia Giurata e di garantire la
vigilanza esterna mediante collegamento con teleallarme e il pronto
intervento in caso di emergenza: era evidente che il numero complessivo
dei dipendenti e degli automezzi disponibili, nonché il fatturato
dell’ultimo triennio, erano assolutamente irrilevanti ai fini della
concreta prestazione del servizio de quo, dal che discendeva la
fondatezza delle censure dedotte.
L’appellante
controinteressata originaria aggiudicataria ha proposto un articolato
appello sottoponendo a rivisitazione critica l’intero impianto della
sentenza di primo grado.
Quanto alla premessa
maggiore dell’iter motivazionale contenuto nell’appellata decisione, si
rilevava che il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato
irricevibile per non essere state tempestivamente impugnate le clausole
(qualificate qual immediatamente lesive) contenute nella lettera-invito.
L’appellata già ricorrente
in primo grado, infatti, si doleva, sostanzialmente, della scelta del
sistema di gara (“offerta economicamente più vantaggiosa”, e non già
“prezzo più basso”) lamentando di non potere apportare varianti, neppure
migliorative.
Censurandosi l’intero
bando, vi era l’onere (rimasto inottemperato) di impugnarlo
immediatamente.
Nel merito, comunque, il
criterio della “pregressa esperienza dell’offerente” poteva rilevare
anche in chiave valutativa dell’offerta, e non soltanto preselettiva;
alla gara (avuto riguardo all’oggetto della medesima) potevano
partecipare unicamente imprese previamente munite di licenza
prefettizia, di guisa che sarebbe stato del tutto inutile individuare
elementi preselettivi (in armonia con il disposto di cui all’art. 23 del
d.lvo n. 157/1995).
I criteri indicati,
contrariamente a quanto affermato dal Tar, incidevano direttamente sulla
qualità del servizio (massime, l’organico del personale).
L’appellata società, già
ricorrente vittoriosa di primo grado ha depositato una memoria chiedendo
la reiezione dell’appello (l’appellante svolgeva ininterrottamente il
servizio, in spregio alla decisione demolitoria appellata, già dal
2001), evidenziando l’esattezza della statuizione del Tar in punto di
ricevibilità del mezzo di primo grado (le clausole censurate non erano
immediatamente lesive in quanto ci si era doluti non già della scelta
del sistema di gara ma dei criteri valutativi sottesi al metodo
prescelto).
Nel merito, il richiamo a
criteri quali il numero complessivo di dipendenti trasmodava dal “merito
tecnico” alla “capacità tecnica” ove, come nel caso di specie, avulso
dalle caratteristiche del servizio da apprestare.
L’appellata aveva offerto
il miglior prezzo e, pertanto si sarebbe dovuta certamente aggiudicare
il servizio.
L’Inps ha depositato due
articolate memorie (una delle quali in vista dell’adunanza camerale
fissata per l’incidente cautelare e l’altra nell’imminenza dell’odierna
udienza pubblica) patrocinando una tesi coincidente con quella esposta
dall’appellante e volta a sostenere che l’attribuzione di un punteggio
(massimo di 10 punti) alla ditta che offriva i migliori requisiti di
solidità finanziario-economica costituiva ragionevole esplicazione della
propria discrezionalità coerente con l’oggetto della gara.
Ha difeso il proprio
operato e criticato la sentenza di prime cure laddove il Tar non aveva
preso atto che l’assetto economico-organizzativo dell’impresa poteva
rilevare ai fini della valutazione di affidabilità ed efficacia del
servizio.
Ha pertanto sostenuto la
fondatezza dell’appello e la legittimità dell’aggiudicazione in favore
dell’odierna parte appellante.
Alla camera di consiglio
del 14 giugno 2005 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di
sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione, con
ordinanza n. 2759/2005 ha respinto la domanda cautelare per carenza del
prescritto fumus.
DIRITTO
Il ricorso in appello è
infondato, e deve essere respinto, meritando invece conferma l’appellata
decisione.
E’ certamente infondata la
censura relativa alla pretesa irricevibilità del ricorso di primo grado
per omessa tempestiva impugnazione del bando di gara.
In armonia con il
consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il
quale “le clausole dei bandi di concorso che prevedono requisiti
soggettivi di partecipazione sono immediatamente lesive e devono essere
impugnate immediatamente dai soggetti interessati, senza attendere
l'adozione di appositi provvedimenti di esclusione del concorrente.
Questa regola, tuttavia, presuppone che la disposizione del bando sia
assolutamente chiara ed univoca nel suo contenuto precettivo e non
richieda alcuna significativa attività interpretativa né dei destinatari
del bando, né degli organi dell'amministrazione che ne debbano fare
applicazione.”(Consiglio Stato , sez. V, 07 novembre 2007, n. 5776)
appare troncante, al fine di far rilevare l’infondatezza della censura
(e la esattezza della statuizione dei primi Giudici che in primo grado
respinsero la relativa eccezione) dare conto del fatto che, da un canto,
le clausole censurate non precludevano (né preclusero, in effetti) la
partecipazione alla gara dell’appellata.
Secondariamente, che al
momento dell’emissione del bando non era preconizzabile con certezza la
lesione che l’appellata avrebbe subito, dipendendo quest’ultima dalla
struttura delle imprese partecipanti (“l'impugnazione immediata degli
atti di gara è ammissibile e necessaria solo se (e nei limiti in cui)
gli atti del procedimento producano un pregiudizio immediato, come nel
caso dell'impugnazione del bando di gara con riguardo alle clausole
comportanti la certa esclusione dell'aspirante concorrente per carenza
di requisiti di partecipazione, e non, invece, nel caso in cui le
determinazioni assunte non siano produttive, di per sè, di alcun
pregiudizio certo ed immediato, ma solo eventuale, futuro e incerto, per
il soggetto interessato” -Consiglio Stato , sez. V, 08 settembre 2003,
n. 5036-).
Ne discende la palese
infondatezza della doglianza di tardività dell’impugnazione.
Venendo al merito della
questione, ritiene la Sezione di dovere muovere dal tradizionale
insegnamento dottrinario e giurisprudenziale secondo cui la fissazione
dei requisiti tecnici, pur rientrando nella discrezionalità della
stazione appaltante, è irrazionale e illogica se impone requisiti di
partecipazione incongrui rispetto alle finalità del singolo procedimento
di gara o non necessari, in quanto non corrispondono ad alcun reale
elemento di specificazione delle potenzialità tecnico-economiche
dell'impresa o, in ogni caso, fonte di incertezze e imprevedibili
effetti distorsivi della gara.
Come è noto, infatti, la
normativa vigente non preclude alle Stazioni appaltanti la possibilità
di chiedere requisiti ulteriori, logicamente connessi all'oggetto
dell'appalto. Per cui nel bando di gara l'Amministrazione appaltante può
di certo autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento
mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la
fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi,
ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della
logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro
pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (cfr., ex
plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5377).
In materia di requisiti di
ammissione alle gare di appalto della Pubblica amministrazione, difatti,
le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie
elastiche, strutturate su concetti non tassativi, ma indeterminati, che
implicano, per la loro definizione da parte dell'interprete, un rinvio
alla realtà sociale.
Ma ferma restando la
possibilità di prevedere (purché non in termini illogici ed abnormi tali
da finire per restringere oltremodo il principio volto a favorire la
concorrenza e la massima partecipazione alle gare) requisiti
partecipativi più stringenti (l'amministrazione appaltante può
legittimamente inserire nel disciplinare di gara, quale requisito di
partecipazione, la presentazione di referenze bancarie rilasciate da
almeno due istituti di credito di rilevanza nazionale per determinare in
concreto la capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti:
è infatti pacifico il non limitato potere discrezionale delle pubbliche
amministrazioni nel fissare i requisiti di partecipazione a una gara per
l'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture in modo più stringente o
in numero maggiore di quelli fissati dalla legge, sempre che non siano
irragionevoli o in violazione di principi generali o della stessa
legge.Consiglio Stato , sez. VI, 22 maggio 2006 , n. 2959).
E’ precluso che elementi a
tal fine valutabili, afferenti alla (mera) soggettività del partecipante
alle gare e non direttamente refluenti sulla qualità del servizio
offerto, possano rilevare (anche) a fini valutativi.
Come già affermato dai
primi Giudici, ritiene la Sezione che tali limiti siano stati
travalicati.
Il punto dal quale è
necessario muovere riposa nella constatazione che, nell’allegato “E”
della lettera d’invito prot. 202/2003 in data 26.11.2003, alla voce
“capacità tecnica”, erano indicati, fra gli elementi di valutazione, il
tipo di struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali (e cioè,
in particolare, l’organico del personale, il numero di automezzi, le
frequenze radio), “i principali servizi prestati negli ultimi tre anni”,
mentre alla voce “ capacità economico- finanziaria” era prevista la
valutazione del fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari.
Pertanto ai sensi della
lex specialis una quota decisiva e determinante del punteggio attribuito
all'offerta tecnica (segnatamente, max 10 punti) era costituita dal
fatturato ulteriore rispetto a quello indicato tra i requisiti minimi di
partecipazione e dall'organico disponibile oltre a quello minimo
richiesto.
Si tratta di elementi che
- come correttamente colto dal Tar - attenendo all'affidabilità
dell'offerente e dunque alla sua capacità tecnica di corretta esecuzione
dell'appalto, pertengono propriamente alla fase di qualificazione:
dunque, essendo essi estranei alle caratteristiche ed all'oggetto
dell'offerta e del contratto concretamente dedotti in gara, non potevano
essere assunti quali validi criteri di aggiudicazione.
Al riguardo la Corte di
giustizia CE ha in più occasioni affermato che gli artt. 23, n. 1, 32 e
36, n. 1, della direttiva 92/50 (che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi) ostano a che,
nell'ambito di una procedura di aggiudicazione, l'amministrazione
aggiudicatrice tenga conto dell'esperienza degli offerenti, del loro
personale e delle loro attrezzature nonché della capacità dei medesimi
di effettuare l'appalto entro il termine previsto non come "criteri di
selezione qualitativa", ma come "criteri di aggiudicazione" (cfr.
C.G.C.E., VI, 19.6.2003, in causa C-315/01; id., I, 24.1.2008, in causa
C-532/06, punti da 25 a 32).
Nello stesso senso si è
espressa la giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr. T.A.R.
Liguria, I, 27.3.2007, n. 570).
In particolare deve
ribadirsi che (salva espressa difforme prescrizione di legge: si veda,
ad esempio, l’art. 11 del decreto legislativo n. 498 del 1992 comma
5-ter) il punteggio relativo ai vari criteri in caso di aggiudicazione
secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa non possa
che essere attribuito in rapporto ed in funzione della valutazione
dell'offerta concernente in termini concreti ciò che viene messo a
disposizione per l'espletamento del servizio nei confronti della
stazione appaltante, con esclusione di qualsiasi considerazione estesa
ex se alle qualità generali dei partecipanti: sia per la necessità di
adeguare i criteri al mero oggetto di gara e quindi di contratto (come
desumibile dall'interpretazione conforme a ragionevolezza dell'art. 83
codice dei contratti, laddove precisa che i criteri di valutazione
dell'offerta debbano essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto), sia in quanto, altrimenti opinando, si
avrebbe una predeterminazione degli esiti di gara in favore delle
imprese di più rilevanti dimensioni, in violazione di principi basilari
e fondamentali come la tutela della par condicio e la tutela della
concorrenza.
Anche gli arresti
giurisprudenziali che in passato hanno affermato che è legittimo
prevedere l'attribuzione di punteggi alle esperienze pregresse ai fini
della valutazione dell'offerta, hanno precisato che ciò sarebbe
possibile soltanto a condizione che tale criterio non abbia influenza
decisiva sull'affidamento dell'appalto (in tal senso, espressamente,
T.A.R. Lazio, III, 6.7.2005, n. 5553; nello stesso senso cfr. T.A.R.
Sicilia, 6.6.2007, n. 1590) e che tale esperienza “valutabile” debba
porsi qual elemento che finisce con il ridondare sulla qualità del
servizio offerto.
Esattamente, -anche con
precipuo riferimento a tale angolo prospettico- il Tar ha posto in
evidenza che tali criteri non spiegavano una diretta incidenza sulla
qualità del servizio da espletare, - si trattava (a norma di contratto)
di piantonare gli uffici di Martina Franca con una sola Guardia Giurata
e di garantire la vigilanza esterna mediante collegamento con
teleallarme e il pronto intervento in caso di emergenza-.
Appare esatta ed immune da
censure la deduzione che se ne è fatta discendere, secondo cui il numero
complessivo dei dipendenti e degli automezzi disponibili, nonché il
fatturato dell’ultimo triennio, erano assolutamente irrilevanti ai fini
della concreta prestazione del servizio de quo.
In tale contesto di
riferimento, invero, la clausola in parola esattamente è stata giudicata
illogica ed irragionevole e si pone in contrasto con i principi di favor
concorrentiae e non contaminazione tra requisiti partecipativi ed
elementi valutativi derivanti dai precetti comunitari.
L'interesse pubblico
sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima
partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla migliore selezione
dell'aggiudicatario, deve necessariamente coordinarsi con la tutela
delle specifiche esigenze della stazione appaltante (ma, nel caso di
specie, avuto riguardo alla previsione legislativa richiamata, con il
generale interesse statuale, potrebbe affermarsi), come tradotte nelle
clausole del bando a condizione che esse siano pienamente rispondenti ai
criteri di strumentalità con le esigenze evidenziate
dall'Amministrazione in ordine ai quali è ammesso il pieno dispiegarsi
del sindacato giurisdizionale (altrettanto va detto per quanto attiene
alla proporzionalità e adeguatezza all'oggetto dell'appalto ed
all'interesse pubblico perseguito che le prescrizioni del bando devono
rivestire per non risolversi in un'indebita limitazione dell'accesso
alla gara dei soggetti presenti sul mercato o tali da predeterminare
l'aggiudicazione o vulnerare la par condicio tra i concorrenti,
restringendo ad una rosa ristrettissima le imprese in possesso delle
caratteristiche richieste).
L’operato
dell’amministrazione non soddisfaceva tali condizioni e, conclusivamente
l’appello deve essere respinto con integrale conferma dell’impugnata
decisione.
Sussistono le condizioni
di legge per la compensazione delle spese processuali sostenute dalle
parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul
ricorso in appello in epigrafe lo respinge, con conseguente conferma
dell’ appellata decisione.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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