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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 5 luglio 2010 n. 4243
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di
partecipazione - Dimostrazione - Dichiarazione sostitutiva di
certificazione - Dichiarazione del rappresentante legale con funzioni di
direttore tecnico - Consentita - Obbligo di verificare in anticipo i
contenuti della dichiarazione - Sussite.
FATTO
L’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (appellante nell’ambito del ricorso n.
6256/06 – d’ora innanzi: ‘l’AVCP’ -) riferisce che con bando pubblicato
in data 28 giugno 2005 il Comune di Padova indiceva una gara a pubblico
incanto per l’affidamento di lavori di realizzazione di barriere
antirumore su infrastrutture ad elevata intensità di traffico.
Ai fini del presente
giudizio è rilevante osservare che il disciplinare di gara imponesse al
legale rappresentante (nell’ambito delle dichiarazioni da rendere ai
sensi dell’art. 75, lett. c), d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 di
indicare “tutte le sentenze o i decreti penali di condanna passati in
giudicato e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.” pronunciate a carico dei soggetti richiamati
nell’ambito della medesima disposizione.
All’esito delle operazioni
di gara, l’appalto in questione veniva aggiudicato all’Impresa Prismo
Universal Italiana, odierna appellata.
Risulta agli atti che,
avendo il Comune proceduto alla verifica in ordine alla correttezza e
regolarità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante
dell’impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 75, d.P.R. 554 del 1999
(il quale si era limitato a dichiarare che non sussistesse alcuna delle
ragioni ostative elencate nell’ambito della disposizione da ultimo
richiamata), erano emerse talune presunte discrasie ed irregolarità.
In particolare, all’esito
delle verifiche effettuate, l’Amministrazione aggiudicatrice aveva
contestato quanto segue:
A) per ciò che attiene la
dichiarazione circa l’assenza di precedenti penali a carico dei soggetti
di cui all’art. 75, lett. c), d.P.R. 554, cit., tale
dichiarazione si sarebbe rivelata non veritiera, in quanto i certificati
del casellario giudiziale acquisiti dell’Amministrazione avrebbero
palesato:
- a carico di uno dei
direttori tecnici dell’Impresa aggiudicataria, un decreto penale di
condanna risalente al 1993 per violazioni di un certo rilievo in materia
di sicurezza sul lavoro (d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; d.P.R. 7 gennaio
1956, n. 164);
- a carico di un altro dei
direttori tecnici, un decreto penale di condanna risalente al 1999 per
disturbo del riposo delle persone (art. 659, cod. pen.);
B) per ciò che attiene la
dichiarazione circa la regolarità contributiva, era emerso che, al
momento della relativa dichiarazione, la soc. Prismo Universal Italiana
non fosse in regola con il versamento dei contributi presso la
competente Cassa Edile di Rovigo Polesana (presso la quale era iscritta
all’epoca della dichiarazione – agosto 2005 – e fino a tutto il dicembre
dello stesso anno), mentre la medesima Cassa Edile aveva attestato che
la società appellata aveva proceduto ad una ‘regolarizzazione
contributiva postuma’ (i.e.: successiva al momento in cui era
stata dichiarata la regolarità all’atto della presentazione dell’offerta
di gara).
Pertanto, all’esito di una
fase di interlocuzione procedimentale, il Comune di Padova disponeva la
decadenza dell’impresa appellata dall’aggiudicazione, l’incameramento
della cauzione provvisoria e la comunicazione del fatto all’AVCP per la
conseguente iscrizione dell’avvenuto nell’ambito del casellario
informatico di cui all’art. 27 del d.P.R. 34 del 2000.
Conseguentemente,
l’Autorità appellante procedeva all’iscrizione nell’ambito del
richiamato casellario della seguente annotazione: “la Stazione
appaltante del Comune di Padova (…) ha comunicato di aver revocato
l’aggiudicazione all’impresa della gara per l’affidamento dei lavori di
realizzazione di barriere antirumore su infrastrutture ad elevata
densità di traffico (…)” per avere accertato: 1) l’irregolarità
contributiva della stessa nei confronti della Cassa Edile Polesana di
Rovigo (…); 2) la mancata veridicità della dichiarazione sostitutiva
rilasciata dall’Impresa in data 22/08/2005 per la partecipazione alla
gara, in merito all’assenza di sentenze di natura penale a carico dei
soggetti indicati dall’art. 75, comma 1, lett. c) del d.P.R. 554/1999.
La Stazione appaltante ha altresì riscontrato la mancata veridicità
della dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa, in relazione
alla propria posizione contributiva. L’impresa, peraltro, risulta aver
successivamente regolarizzato i versamenti contributivi con la suddetta
Cassa Edile a tutto il 31/12/2005, data in cui ha cessato la propria
posizione presso il medesimo Ente (…) La Stazione appaltante ha, infine,
comunicato di aver provveduto a denunciare i fatti all’Autorità
Giudiziaria competente”.
Con il ricorso
introduttivo del primo giudizio, la soc. Prismo Universal Italiana
impugnava innanzi al T.A.R. del Veneto il provvedimento di
aggiudicazione, nonché (“per quanto occorrer possa”)
l’annotazione nel casellario informatico operata dall’Autorità.
Con la pronuncia oggetto
del presente gravame, il Tribunale adito accoglieva il ricorso ed
annullava gli atti impugnati, osservando che “la ritenuta falsità
della dichiarazione sull’inesistenza di condanne penali a carico dei
direttori tecnici non è rilevante essendo la dichiarazione resa da
soggetto ‘terzo’ (il consigliere delegato per i direttori tecnici), sia
perché i reati sanzionati con decreti penali sono estinti ex art. 460,
n. 5, c.p.p., sia perché gli obblighi contributi[vi] ritenuti violati
non sono previsti dalla lex specialis con riguardo alla Cassa edile, sia
perché non si tratta di violazione grave definitivamente accertata”.
La pronuncia in questione
veniva gravata in sede di appello dall’AVCP (ricorso in appello n.
6256/2006), la quale ne lamentava l’erroneità e ne chiedeva l’integrale
riforma articolando un unico, complesso motivo di doglianza.
Si costituiva in giudizio
la soc. Prismo Universal Italiana, la quale concludeva in via
preliminare per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel
merito, per la sua reiezione.
La pronuncia in parola
veniva, altresì, gravata con autonomo ricorso (recante il n. 6622/2006)
dal Comune di Padova, il quale ne chiedeva l’integrale riforma
articolando tre motivi di doglianza (1) Errata valutazione dei
presupposti. Violazione di legge; 2) Violazione di legge. Carenza ed
erroneità della motivazione; 3) Violazione e falsa applicazione di
legge. Falsa applicazione del bando e disciplinare di gara)
Si costituiva in giudizio
la soc. Prismo Universal Italiana, la quale concludeva per la
reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del
giorno 18 maggio 2010 i Procuratori delle Parti costituite in entrambi i
richiamati giudizi rassegnavano le proprie conclusioni e i ricorso
venivano trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. Giungono alla decisione
del Collegio due distinti ricorsi (rispettivamente recanti i numm.
6256/06 e 6622/06) con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici e il Comune di Padova hanno chiesto la riforma della pronuncia
del T.A.R. del Veneto con la quale, in accoglimento del ricorso proposto
dalla soc. Prismo Universal Italiana, sono stati annullati gli
atti con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della stessa
dall’aggiudicazione di un appalto di lavori per violazione delle
previsioni di cui all’art. 75, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e
l’Autorità aveva proceduto all’annotazione del fatto nel casellario
informatico di cui all’art. 27 del d.P.R. 34 del 2000.
2. Il Collegio ritiene in
primo luogo di disporre la riunione dei ricorsi in appello, trattandosi
di gravami proposti avverso la medesima pronuncia (art. 335, c.p.c.).
3. Si ritiene di prendere
le mosse dall’esame dei motivi di doglianza proposti avverso la sentenza
in epigrafe dall’AVCP con il ricorso n. 6256/06.
E’ preliminare al riguardo
l’esame della questione relativa alla sussistenza della legittimazione
processuale in capo all’Autorità.
L’AVCP osserva che non
possa dubitarsi in ordine alla propria legittimazione ed interesse a
ricorrere, a ciò non ostando il fatto che l’annotazione dell’accaduto
nel casellario informatico ex art. 27, d.P.R. 34 del 2000 sia stata
impugnata solo per illegittimità derivata.
Al riguardo, l’Autorità
sottolinea che “la mole dei dati e delle notizie risultanti dal
casellario è funzionale alla corretta conduzione delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici, e l’esigenza che sul casellario
figurino le giuste notizie e le reali circostanze partecipa
dell’interesse pubblico alla rispondenza del casellario al fine per il
quale è stato istituito e per il quale deve essere tenuto” (ricorso
in appello, pag. 4).
La soc. Prismo
Universal Italiana obietta sul punto che difetterebbe in capo
all’Autorità la legittimazione (prima ancora che l’interesse) ad agire
ed intervenire in giudizio nelle controversie in cui si faccia questione
dell’annotazione sul casellario informatico ex art. 27, cit., dal
momento che tale annotazione costituisce attività meramente conseguente
alla segnalazione effettuata dalle Amministrazioni aggiudicatrici, senza
che residui in capo all’Autorità medesima un qualunque ambito di
discrezionalità.
Pertanto, siccome
l’impugnativa in sede giudiziale concerne in via diretta il solo
provvedimento sottostante di esclusione (e solo in via indiretta e
mediata l’atto di annotazione), ne conseguirebbe la carenza di
legittimazione processuale in capo all’AVCP.
3.1. Il motivo non può
essere condiviso.
Al riguardo il Collegio
osserva che la più recente evoluzione giurisprudenziale ha riconsiderato
la tesi del carattere meramente consequenziale e necessitato
dell’iscrizione nel casellario informatico ed ha chiarito che prima di
disporre l’iscrizione nel casellario, l’Autorità procede (rectius:
deve procedere) alle verifiche del caso. La determinazione n. 1/2008
(confermata sul punto dalla successiva determinazione n. 1/2010) dispone
infatti che l’Autorità, una volta posta a conoscenza del provvedimento
di esclusione disposto dalla stazione appaltante e dell’eventuale
dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico, procede alla
puntuale e completa annotazione dei contenuti nel casellario
informatico, “salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di
fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata
dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, nn.
4906, 4905 e 4907).
Si è altresì osservato al
riguardo che la valutazione di inconferenza della notizia o
dell’inesistenza in punto di fatto dei presupposti per l’annotazione
implica un apprezzamento da parte dell’Autorità circa i fatti oggetto
della dichiarazione mendace, che appare tanto più doveroso laddove si
consideri l’effetto interdittivo che alla stessa consegue.
Si è, ancora, osservato
che, laddove si applicasse in modo sostanzialmente automatico
l'esclusione annuale dalle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettera h)
del ‘codice dei contratti’ (i.e.: prescindere da ogni valutazione
circa la gravità del comportamento colpevole del dichiarante), il quadro
ricostruttivo in tal modo delineato si porrebbe in contrasto con
l'articolo 45, par. 2, lett. g), della direttiva 2004/18/CE,
secondo cui può essere escluso dalla partecipazione alla gara ogni
operatore economico "che si sia reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a
norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni”.
Non a caso, del resto, la
consapevolezza del carattere non meramente consequenziale o riflesso
dell’attività che si conclude con l’annotazione della notizia nel
casellario informatico ha indotto l’Autorità a dotarsi di regole
speciali in ordine alla partecipazione procedimentale degli interessati,
alla comunicazione di avvio e allo svolgimento in contraddittorio delle
attività prodromiche all’iscrizione della notizia nel casellario
informatico (vedasi sul punto la richiamata determinazione n. 1/2010).
Concludendo sul punto, non
sembra possa dubitarsi della sussistenza in capo all’Autorità di una
specifica legittimazione processuale ad intervenire in giudizio (ovvero,
come nel caso di specie, a promuovere appello) quante volte si faccia
questione dell’impugnativa di atti o provvedimenti ai quali abbia fatto
seguito l’annotazione nel casellario informatico ex art. 27,
cit., in considerazione del carattere non riflesso né ancillare’
dell’attività posta in essere dall’Autorità, e degli apprezzabili
margini di autonomia che caratterizzano il relativo procedimento,
peraltro assistito dalle garanzie procedimentali di cui al Capo III
della l. 241 del 1990.
4. Una volta accertata la
sussistenza della legittimazione processuale in capo all’AVCP occorre
esaminare nel merito le censure della stessa proposte avverso la
sentenza in epigrafe.
Con un primo motivo di
appello, l’Autorità lamenta che la pronuncia in questione risulti
erronea e meritevole di riforma per la parte in cui ha ritenuto che la
mancata dichiarazione, in sede di domanda di partecipazione, circa i
precedenti penali di due direttori tecnici della società, non
giustificasse ex se la determinazione espulsiva adottata dal
Comune di Padova.
Come si è esposto in
narrativa, il T.A.R. ha ritenuto l’illegittimità del provvedimento
espulsivo rilevando: a) che l’omessa o infedele dichiarazione non
potesse essere considerata rilevante, in quanto relativa alla posizione
soggettiva di persone diverse dal dichiarante; b) che, comunque,
i precedenti penali in questione non risultavano ostativi, rinvenendo da
decreti penali di condanna ormai estinti ai sensi dell’art. 460, co. 5,
c.p.p.
Secondo la Difesa
erariale, la pronuncia in questione risulta erronea sotto entrambi i
richiamati profili.
Quanto al primo aspetto,
l’Avvocatura dello Stato osserva che il sistema di dichiarazioni
delineato dall’art. 75 del d.P.R. 554 del 1999 (ed oggi sostanzialmente
trasfuso nell’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006) comporta necessariamente
che gravi sul soggetto dichiarante l’onere di accertare e dichiarare in
modo attendibile e veritiero tutte le informazioni rilevanti ai
fini della partecipazione alla gara, anche a prescindere dal fatto che
le informazioni in parola riguardino in modo esclusivo la propria sfera
soggettiva, ovvero altri componenti della compagine sociale.
Quanto al secondo aspetto
si osserva, poi, che graverebbe in capo al dichiarante l’obbligo
(peraltro, espressamente sancito dalla lex specialis) di indicare
puntualmente tutti i precedenti penali relativi ai membri della
compagine sociale, senza che a tanto possa risultare ostativa
l’intervenuta estinzione del reato (circostanza ex se
indifferente ai fini extrapenali).
Per quanto concerne, poi,
il capo della sentenza relativo alla questione dell’irregolarità
contributiva, esso risulterebbe erroneo per la parte in cui ha ritenuto:
a) che la lex specialis non ponesse precisi obblighi in
relazione ai contributi da versare presso la Cassa edile, nonché b) che
non si tratterebbe di “violazione grave definitivamente accertata”
ai sensi dell’art. 75, d.P.R. 554, cit.
Quanto al primo aspetto,
l’Autorità sottolinea che la lex specialis (prima ancora che il
disposto normativo di cui all’art. 75, cit.) fosse inequivoca nello
stabilire che la regolarità contributiva rappresentasse un requisito
generale che necessariamente doveva essere posseduto e dichiarato dalle
Imprese partecipanti.
Quanto al secondo aspetto,
si osserva che non potrebbe dubitarsi dell’esistenza di un definitivo
accertamento in ordine alla mancata ottemperanza agli obblighi
contributivi (circostanza che risulterebbe confermata per tabulas
dallo spontaneo – e tardivo – adempimento cui aveva proceduto la stessa
soc. Prismo Universal Italiana)
4.1. Qui di seguito
verranno, invece, descritti i motivi di appello articolati dal Comune di
Padova.
Con il primo motivo, il
Civico Ente osserva che la pronuncia gravata sia meritevole di riforma
per la parte in cui ha ritenuto l’illegittimità della determinazione
espulsiva in relazione al ritenuto profilo di falsità nella
dichiarazione relativa all’inesistenza di pronunce di condanna rilevanti
ai sensi dell’art. 75, d.P.R. 554 del 1999.
Nella tesi del Comune, il
T.A.R. non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il fatto che il
soggetto il quale dichiara l’esistenza dei fatti e degli stati di cui al
più volte richiamato art. 75 deve necessariamente essere consapevole del
contenuto delle proprie dichiarazioni, anche se riferite a terzi
soggetti (per altro, in base ad una espressa previsione normativa).
Ed ancora, il T.A.R.
avrebbe omesso di considerare che l’Impresa esclusa non potesse a buon
diritto lamentare il carattere inesigibile della completezza ed
esattezza delle dichiarazioni riferite a persone diverse dal
dichiarante, atteso che l’Impresa medesima (e, per essa, il suo legale
rappresentante nella veste di soggetto dichiarante) avrebbe avuto la
possibilità di richiedere ed ottenere la produzione di una ‘visura
delle iscrizioni da parte della persona o dell’ente interessato’
(art. 23, d.P.R. 313 del 2002), comprensiva della totalità delle
iscrizioni esistenti per ogni tipo di condanna subita.
Del resto, la stessa
lex specialis di gara aveva reso edotti i soggetti dichiaranti del
carattere incompleto delle risultanze rinvenibili nell’ambito delle
ordinarie visure del casellario giudiziale, in tal modo onerando gli
stessi dichiaranti di un onere conoscitivo di carattere certamente
aggravato (ma non del tutto inesigibile).
Con il secondo motivo, il
Civico Ente lamenta l’erroneità della sentenza in epigrafe per la parte
in cui ha ritenuto l’illegittimità della determinazione espulsiva per
non avere l’Amministrazione aggiudicatrice tenuto in considerazione la
previsione di cui all’art. 460, co. 5 c.p.p., la quale statuisce che il
reato che ha dato luogo ad un decreto penale di condanna è estinto se,
entro cinque anni, il condannato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole.
Sotto tale aspetto, i
primi Giudici avrebbero omesso di tenere in adeguata considerazione
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini di cui al
richiamato art. 460, l’effetto estintivo non rappresenterebbe una mera
conseguenza del decorso del tempo, essendo a tal fine necessaria una
pronuncia espressa da parte del Giudice dell’esecuzione.
Con il terzo motivo di
appello, il Comune di Padova lamenta l’erroneità della sentenza gravata
per la parte in cui ha affermato l’illegittimità del provvedimento
impugnato in relazione al profilo dell’irregolarità contributiva per
mancata, tempestiva corresponsione degli importi dovuti alla competente
Cassa edile.
Sotto tale aspetto, il
T.A.R. avrebbe omesso di tenere in adeguata considerazione: a) il
fatto che il versamento dei contributi alle Casse edili rappresenta un
preciso obbligo di legge; b) che la mancata ottemperanza agli
obblighi contributivi rappresenta di per sé un’omissione di carattere
‘grave’; c) che la regolarizzazione successiva effettuata
dall’Impresa non potrebbe giovarle, atteso che la stessa
regolarizzazione era intervenuta dopo l’invio della domanda di
partecipazione e dopo la scadenza del termine per presentare le offerte;
d) che la circostanza in se della regolarizzazione ex
post palesasse (per intuibili ragioni) la confessio in ordine
all’originario inadempimento, il quale – pertanto – potrebbe
considerarsi ‘debitamente accertato’ ai sensi di cui all’art. 75, d.P.R.
554 del 1999.
4.2. I motivi dinanzi
sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo
congiunto, sono meritevoli di accoglimento.
4.2.1. Al riguardo occorre
premettere che, nell’ambito del particolare sub-sistema relativo alle
cause di esclusione ex art. 75, cit. (in seguito: art. 38, d.lgs.
163 del 2006) il regime delle dichiarazioni da rendere ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo risulta evidentemente posto a presidio
dell’interesse a che l’Amministrazione disponga di una quadro
conoscitivo veritiero ed attendibile in ordine alle circostanze
che potrebbero risultare preclusive alla partecipazione.
Si osserva, inoltre, che
la previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di
rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze
riconducibili ad altri soggetti (nel caso di specie, i direttori tecnici
della società) rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della
previsione di cui al comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 446, secondo cui “la dichiarazione, resa nell’interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”.
Ad avviso del Collegio, la
circostanza per cui la dichiarazione in tal modo resa è volta a
soddisfare al medesimo tempo l’interesse pubblico alla piena
conoscibilità dei fatti rilevanti e l’interesse del dichiarante alla
partecipazione alla gara delinea e – per così dire – ‘plasma’ in modo
del tutto peculiare il carattere di esigibilità della condotta e l’onere
di diligenza che possono essere imposti in capo al soggetto privato,
anche perché quest’ultimo potrebbe ritrarre un vantaggio personale
(ridondante in un danno per l’interesse pubblico) nel condurre in modo
non pienamente diligente l’attività conoscitiva prodromica alla
dichiarazione sostitutiva finalizzata alla partecipazione alla gara.
Conseguentemente, deve
ritenersi che la concomitante sussistenza dei due richiamati interessi
postuli un onere di diligenza particolarmente elevato, sino ad imporre
al dichiarante di realizzare ogni condotta idonea a disporre del quadro
conoscitivo più ampio possibile prima di rendere la dichiarazione
prodromica alla partecipazione alla gara.
Impostati in tal modo i
termini della questione, il Collegio osserva che il legale
rappresentante della soc. Prismo Universal Italiana, al fine di
avere un quadro conoscitivo davvero esaustivo in ordine ai precedenti
penali dei due direttori tecnici, avrebbe potuto (rectius:
dovuto) far ricorso alla previsione di cui all’art. 23 del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313 (secondo cui “l’interessato ha il diritto di
ottenere il certificato generale, l certificato penale, il certificato
civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta”),
nonché alla previsione di cui al successivo art. 33, co. 1 (secondo cui
“la persona o l’Ente interessato può conoscere senza motivare la
richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso
riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di
cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31”).
Non è irrilevante
osservare al riguardo che il disciplinare di gara stabilisse in modo
espresso che tutte le condanne dovessero essere fatte oggetto di
dichiarazione, ivi comprese quelle in relazione alle quali fossero stati
concessi i benefici della sospensione o della non menzione.
D’altronde, il medesimo
disciplinare precisava che le dichiarazioni sostitutive richieste per la
partecipazione alla gara non potessero essere sostituite con la
produzione del certificato del casellario giudiziale richiesto
dall’interessato atteso che nei certificati rilasciati dall’interessato
non sono riportati tutti i dati richiesti con il disciplinare di gara
(ad es., non vengono ivi menzionate le sentenze che comportano il
beneficio della non menzione, di applicazione della pena su richiesta o
i decreti penali di condanna).
4.2.2. Ora, una volta
accertato che la condotta posta in essere dal legale rappresentante in
sede di dichiarazione non risultasse conforme al canone di particolare
diligenza esigibile nei suoi confronti (e in disparte restando la
sufficienza dell’inveritiera dichiarazione a supportare il provvedimento
di decadenza), occorre altresì domandarsi se, in base ai noti canoni
della conferenza e della rilevanza, le condanne riportate
dai direttori tecnici (e la cui dichiarazione era stata omessa dal
legale rappresentante) risultassero di gravità tale da giustificare
l’esclusione dalla gara e la successiva iscrizione nell’ambito del
casellario informatico.
Ad avviso del Collegio, la
risposta al quesito deve essere affermativa.
In particolare, il
Collegio osserva che risulti certamente rilevante ai fini del
decidere il decreto penale di condanna riportato da uno dei direttori
tecnici della società per molteplici e rilevanti violazioni della
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e segnatamente:
- per violazione delle
norme sulla prevenzione degli infortuni di cui agli articoli 55, 109,
328 e 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (recante ‘Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro’), nonché
- per violazione delle
norme sulla prevenzione degli infortuni di cui agli articoli 24, 27, 29,
32 e 77 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (recante ‘Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni’)
Concludendo sul punto, non
appare negabile che il legale rappresentante della soc. Prismo
Universal Italiana avesse nel caso di specie omesso di rendere una
dichiarazione obbligatoria (e soggettivamente esigibile) in ordine alla
sussistenza di reati certamente idonei ad incidere sulla moralità morale
e professionale dei direttori tecnici.
4.2.3. Né a conclusioni
diverse potrebbe giungersi in relazione alla circostanza (addotta dalla
Difesa della soc. Prismo Universal Italiana) secondo cui la condanna in
parola risalirebbe ad oltre un quinquennio prima della gara, con la
conseguenza che fossero maturati i requisiti per l’estinzione del reato,
ai sensi dell’art. 460 c.p.p.
Al riguardo il Collegio
ritiene di richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale
secondo cui nei casi di decreto penale di condanna, la successiva
estinzione del reato, ai sensi dell'art. 460, co. 5, c..p., pur operando
ope legis, in presenza dei presupposti stabiliti da tale norma,
richiede pur sempre che l'esistenza di tali presupposti sia accertata
con una pronuncia del giudice dell'esecuzione su istanza
dell'interessato (pronuncia che, nel caso di specie, non risulta resa).
Ne consegue che, in difetto di una tale pronuncia giudiziale, la
condanna per un reato che incide sull'affidabilità morale e
professionale di colui nei cui confronti è pronunciata, costituisce,
dunque, una causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 75 d.P.R.
n. 554 del 1999 (arg. ex Cons. Stato, Sez. V, sent. 27 maggio
2008, n. 2522; id., Sez. V, sent. 28 dicembre 2007, n. 6756).
4.3. Le considerazioni sin
qui svolte risulterebbero già di per sé sufficienti a confermare la
correttezza dell’operato del Comune di Padova (e, in via riflessa, la
necessità di riformare la prima pronuncia).
Tanto, alla luce del
condiviso principio secondo cui laddove una determinazione
amministrativa di segno negativo si fondi su una pluralità di ragioni,
ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è
sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in
sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti
esente dall’annullamento.
Ai limitati fini che qui
rilevano, tuttavia, il Collegio osserva che anche il motivo di decadenza
fondato sulla carenza del requisito della regolarità contributiva
risultasse fondato e che, conseguentemente, anche sotto tale aspetto la
pronuncia in epigrafe risulti meritevole di riforma.
Si è esposto in narrativa
che i primi Giudici hanno accolto il motivo di ricorso proposto al
riguardo dalla soc. Prismo Universal Italiana osservando che non
fosse nel caso di specie ravvisabile una “violazione grave
definitivamente accertata”.
Tuttavia, la richiamata
parte della sentenza non sembra aver tenuto adeguatamente conto di una
serie di circostanze rilevanti, fra cui:
- il fatto che, secondo
pacifiche risultanze, la società appellata fosse stata iscritta alla
Cassa Edile Polesana sino al dicembre del 2005 (e quindi, che fosse
ancora iscritta a tale Cassa edile alla data di presentazione della
domanda – agosto 2005 -);
- il fatto che, con nota
in data 30 novembre 2005, la richiamata Cassa Edile avesse comunicato
che la società appellata risultava non in regola con gli obblighi
contributivi sin dal marzo del 2005;
- il fatto che la società
appellata avesse provveduto a regolarizzare al propria posizione
contributiva solo in un momento successivo alla presentazione della
domanda e al termine ultimo per tale presentazione fissato dalla lex
specialis di gara (si veda la nota della Cassa Edile Polesana in data 22
febbraio 2006);
Ebbene, questa essendo la
situazione in fatto entro cui inquadrare la vicenda di causa, il
Collegio ritiene di prestare puntuale adesione al condiviso orientamento
giurisprudenziale secondo cui nel settore previdenziale, in
considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori,
sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti
dalla mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono
considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi,
salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni (che nel caso
di specie non sussistono) relative – ad es. - alla sussistenza di
contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di
verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero
alla necessità di verificare le condizioni per un condono o per una
rateizzazione (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 1930/2010; id. Sez. V,
n. 5096/2008).
La giurisprudenza di
questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire che deve escludersi la
rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione
contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad
efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Cons.
Stato, sez. IV, n. 1458/2009).
Si tratta, del resto, di
un corollario del più generale principio (già affermato nella
giurisprudenza della Corte di Giustizia CE con la pronuncia del 9
febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la
sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che,
pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di
concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con
riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle
offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale,
pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai
fini della singola gara.
Riconducendo i principi
appena richiamati alle peculiarità del caso di specie, il Collegio
osserva che il provvedimento di decadenza impugnato in prime cure
restasse esente dai dedotti profili di illegittimità atteso che
risultavano in atti gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi
in materia di rapporti di lavoro (con particolare riguardo alla
regolarità contributiva) e che la successiva regolarizzazione non
risultava idonea a sortire alcuna efficacia sanante ai fini della
singola vicenda di gara. Ciò, in quanto detta regolarizzazione era
intervenuta soltanto dopo la presentazione dell’offerta e dopo la
scadenza del termine ultimo a tal fine fissato dall’Amministrazione
aggiudicatrice.
3. In base a quanto
esposto, i ricorsi in appello in epigrafe, previa riunione, devono
essere accolti.
Conseguentemente, in
riforma della sentenza gravata, deve essere disposta la reiezione del
ricorso proposto in primo grado dalla soc. Prismo Universal Italiana.
La spese seguono la
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato,
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe,
previa riunione, li accoglie e per l’effetto, in riforma della pronuncia
oggetto di gravame, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla
soc. Prismo Universal Italiana.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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