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Consiglio di
stato - Sezione IV - Decisione 10 marzo 20011 n. 1553
Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Regole sigillature
plichi - Non conforme sigillatura della busta - Offerta non ammissibile.
FATTO e
DIRITTO
1.1. La ricorrente RDB
S.p.a. ha presentato, in qualità di capogruppo del raggruppamento
temporaneo di imprese da essa costituendo con la Vona Costruzioni S.p.a.
e la Colacem Società Consortile a r.l., domanda di partecipazione alla
“Procedura di selezione di operatori economici per la progettazione e
realizzazione di edifici residenziali (n. 30 lotti costituiti ognuno da
5 edifici per un totale di 150 edifici) al di sopra di piastre
sismicamente isolate”, indetta con bando del 22 maggio 2009 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile – Ufficio Amministrazione e Bilancio.
L’intervento andava
realizzato nel territorio comunale de L’Aquila per le esigenze connesse
all’immediata sistemazione alloggiativa della popolazione della Regione
Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009, a’ sensi del combinato
disposto di cui all’art. 2, comma 9, del D.L. 28 aprile 2009 n. 39
convertito in L. 24 giugno 2009 n. 77, dell’art. 58 del D.L.vo 12 aprile
2006 n. 163, dell’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 15 aprile n. 3775 e dell’art. 6
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio
2009 n. 3771.
Oggetto dell’affidamento
era, in particolare, la progettazione esecutiva completa (strutturale,
impiantistica, di sicurezza), previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta e la realizzazione di 30 lotti, ciascuno
costituito da 5 edifici residenziali al di sopra di altrettante piastre
sismicamente isolate, con importo complessivo unitario a corpo, chiavi
in mano, a base d’appalto per ciascun lotto, costituito da 5 edifici,
fissato in complessivi euro 11.000.000,00 (undicimilioni), da
aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Va da subito evidenziato
che, a’ sensi della lex specialis della gara, il plico recante
l’offerta doveva pervenire “a pena di esclusione, in busta chiusa e
sigillata, controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura
in modo che ne sia garantita l’integrità e la segretezza”.
A sua volta, e sempre
secondo quanto disposto dalla lex specialis della gara,
all’interno del plico medesimo dovevano essere inserite “tre diverse
buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere A (documenti
relativi all’ammissione alla gara), B (offerta tecnica) e C (offerta
economica), sigillate e controfirmate dal legale rappresentante su
entrambi i lembi di chiusura”; era inoltre in facoltà dell’offerente
includere nel plico stesso un’ulteriore busta D, sempre sigillata e
controfirmata dal legale rappresentante su entrambi i lembi di chiusura,
recante eventuali “offerte integrative”, comunque non vincolanti
per l’offerta base e relative ad eventuali soluzioni tecnologiche, alle
attrezzature e all’arredo.
Con verbale n. 3 del 5
giugno 2009, la Commissione di gara, nel procedere all’apertura dei
plichi contenenti le offerte dei partecipanti, ha testualmente rilevato
che il plico del raggruppamento di cui è capogruppo la ricorrente “si
presenta integro, regolarmente sigillato e conforme alle norme di gara,
e contiene quattro buste (essendo stata presentata anche la busta D –
Offerte integrative, prevista facoltativamente dal bando). La
Commissione rileva che non risultano controfirmate le buste B (Offerta
tecnica) e D(Offerte integrative), mentre la busta A (Documentazione
integrativa) non è sigillata ma soltanto incollata e peraltro in maniera
non completa. Poiché il bando prevede tali formalità a pena di
esclusione la Commissione non procede all’apertura della busta A e
ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione dell’impresa alle
successive fasi della gara” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente,
riproposto anche nel presente giudizio di appello).
Con nota dd. 5 giugno 2009
il consulente legale di RdB ha significato alla stazione appaltante che,
“preso atto della Vs. comunicazione che la busta A fosse incollata e
firmata sui bordi mentre le buste Be D fossero sigillate ma carenti di
firme sui lembi di chiusura, rilevato che tale evenienza non inficia
l’ammissione alla gara in quanto le buste erano comunque contenute nel
pacco esterno correttamente firmato e sigillato, chiedo ad ogni effetto,
per conto della mia mandante, l’ammissione alla gara della RTI di cui la
mia cliente è capo gruppo” (cfr. ibidem).
Nella successiva seduta
del 7 giugno 2009, come riportato nel relativo verbale n. 4, la stessa
Commissione, in esito al riesame di problematiche emerse nella
precedente seduta, ha rilevato che “in disparte la questione della
mancata controfirma sui lembi delle buste “B” e “D”, la
busta “A” non risulta sigillata come richiesto dal bando di gara
a pena di esclusione e pertanto, alla luce di quanto affermato dalla
giurisprudenza costante in materia (ex multis, Cons. Stato,
sentenza n. 357 del 2003) non risulta garantita la immodificabilità e la
segretezza della busta stessa. I rappresentanti dell’impresa chiedono
che sia verbalizzato il proprio contrario avviso mediante la seguente
dichiarazione a verbale: “Premesso il carattere d’urgenza della
procedura relativa alla gara d’appalto per la costruzione di alloggi in
breve tempo, considerato che il plico esterno era completamente integro
e sigillato con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, che la busta A
contestata era contenuta all’interno dello stesso ed era sigillata
tramite collante e firmata sui lembi, che comunque il vizio di forma è
irrilevante per l’ammissione alla gara, che la busta A contiene solo
documentazione amministrativa, che i sottoscritti non erano presenti
all’apertura del plico, avvenuta nella mattinata del giorno 5 giugno
2009, considerato inoltre che l’ammissione alla gara della suddetta RTI
per l’ente appaltante e per la popolazione de L’Aquila può essere
soltanto vantaggiosa, chiedono alla Commissione di rivedere il proprio
giudizio”. La Commissione prende atto e conferma il proprio giudizio
di non sussistenza dei presupposti per l’ammissione alle successive fasi
di gara. Infatti, pur ritenendosi possibile superare il problema della
mancata controfirma sui lembi delle buste B e D, la Commissione osserva
che le motivazioni in precedenza, riguardo alla mancata sigillatura
della busta A, non appaiono inficiate da quanto osservato dall’impresa,
che non ha introdotto ulteriori elementi di valutazione rispetto a
quelli già presi in esame dalla Commissione” (cfr. ibidem,
doc. 11).
Va soggiunto che la
Commissione aveva pure acquisito una bozza di parere sulla questione da
parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori
Servizi e Forniture – Struttura di riferimento Terremoto Abruzzo, in
risposta alla richiesta formulata con nota Prot. n. 18029 del 5 giugno
2009 dal Direttore dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio della
Protezione Civile, nel senso che “le prescrizioni del bando che
impongono la sigillatura del plico e delle buste interne allo stesso non
possano ritenersi meramente formali, in quanto hanno la funzione di
“assicurare la custodia e l’integrità delle buste contenenti le offerte
tecniche ed economiche e di evitare ogni possibile contestazione e
sospetto di manomissione, anche solo potenziale”; tuttavia, la
sigillatura può ritenersi assolta anche con modalità non perfettamente
rispondenti alle prescrizioni del bando, purché idonee ad assicurare
l’integrità del plico nonché la paternità dello stesso” (cfr.
ibidem, doc.10).
1.2. Avverso il
provvedimento di esclusione dalla gara così disposto, nonché avverso
tutti gli ulteriori atti ad esso prodromici e conseguenti (ossia la
predetta bozza di parere reso dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture – Struttura di
riferimento Terremoto Abruzzo; per quanto occorrer possa, del capo del
bando di gara relativo alle “Modalità di presentazione dell’offerta”,
laddove prevede che il plico contenente l’offerta sarebbe dovuto
pervenire “a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata,
controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura in modo
che ne sia garantita l’integrità e la segretezza” e all’interno
dello stesso avrebbero dovuto essere inserite “tre diverse buste,
contraddistinte rispettivamente con le lettere “A”, “B” e
“C”, sigillate e controfirmate dal legale rappresentante su entrambi
i lembi di chiusura”, qualora si volesse ritenere che lo stesso
prevedeva implicitamente un obbligo per l’offerente di sigillare il
plico e le buste mediante l’utilizzo di ceralacca; di tutti gli atti di
gara, non conosciuti; della nota della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio
Amministrazione e Bilancio – Servizio delle Politiche Contrattuali,
prot. n. 0019105, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che la
Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica per “la lettura
delle valutazioni delle offerte tecniche e l’apertura dei plichi
contenenti le offerte economiche per la formulazione delle proposte di
aggiudicazione, in data 12 giugno 2009 alle ore 12”; del
provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva che
eventualmente fosse intervenuto nelle more del giudizio.
La ricorrente ha dedotto
al riguardo violazione e falsa applicazione delle previsioni del bando
che regolavano le modalità di presentazione del plico e delle buste in
esso contenute e, così, del principio di segretezza delle offerte,
violazione del principio della massima partecipazione, eccesso di potere
per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, ingiustizia
manifesta, violazione dell’art. 6, comma 7, del D.L.vo 163 del 2006, per
non avere la Stazione appaltante minimamente considerato le indicazioni
fornite dall’Autorità sui contratti pubblici, seppur non vincolanti,
violazione dell’art. 97 Cost.
RdB, nell’individuare la
causa della propria esclusione dalla gara nella mancata sigillatura
della busta “A” mediante l’utilizzo della ceralacca, ha in tal
modo censurato l’erroneità di tale motivazione in quanto contrastante
con le previsioni del bando, le quali invero si limitano a prescrivere
una sigillatura delle buste idonea a garantire l’integrità e la
segretezza, senza imporre l’uso della ceralacca: ed essendo la busta
“A” chiusa e controfirmata, la stessa sarebbe pertanto pienamente
conforme alle prescrizioni del bando di gara, posto che deve ritenersi
consentito l’utilizzo di collante in quanto funzionale allo scopo e
inoltre in quanto la busta non recava alcuna alterazione sulla
controfirma, con conseguente rispetto dei principi enunciati dalla
giurisprudenza in tema di integrità e di segretezza dei plichi.
Rdb, inoltre, ha
evidenziato come l’esclusione disposta nei propri confronti non potrebbe
neppure trovare adeguato fondamento nel predetto parere reso
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel quale -
contrariamente alla decisione assunta dalla Commissione di gara – si
avvalorerebbe l’interpretazione elastica del principio di segretezza
secondo il canone generale del favor per la massima
partecipazione alle gare pubbliche.
1.3. Con decreto del
Presidente della Sezione I^ del T.A.R. per il Lazio n. 2660 dd. 11
giugno 2009 emesso a’ sensi dell’art. 21, nono comma, della L. 6
dicembre 1971 n. 1034 come introdotto dall’art. 3 della L. 21 luglio
2000 n. 205 è stata disposta l’ammissione con riserva della società
ricorrente alla gara, “considerato … che l’adozione di misure cautelari
provvisorie con decreto presidenziale è limitata dall’art. 3 della L. 21
luglio 2000 n. 205 al caso in cui sussistano congiuntamente i requisiti
del “fumus boni iuris” e della “estrema gravità ed urgenza”,
tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera
di Consiglio, e che tali presupposti sembrano ricorrere nella situazione
in oggetto”.
Con ordinanza collegiale
n. 2884 dd. 25 giugno 2009, resa sempre dalla Sezione I^ del T.A.R. per
il Lazio, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli
effetti dei provvedimenti impugnati, disponendo per l’effetto
l’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura,
“ritenuto che il ricorso, ad un primo esame, appare suscettibile di una
valutazione favorevole, in relazione al primo motivo di ricorso
concernente la mancata previsione nel bando dell’uso della ceralacca”.
1.4. Dal verbale di gara
n. 6 dd. 12 giugno 1010 consta, quindi, che alle ore 19.00, anche alla
presenza del finanziere Daniele De Lellis appositamente convocato dal
Presidente della Commissione di gara, quest’ultima ha proceduto
all’apertura della busta A predetta, la quale era stata in precedenza
ricollocata unitamente alle altre nel relativo plico, quindi
“nuovamente sigillato e controfirmato dai membri della Commissione”.
Ivi si legge che “la
Commissione rileva che la busta B è sigillata e chiusa ma non
controfirmata sui bordi, problema questo peraltro già ritenuto
superabile dalla Commissione stessa; la busta D si presenta nelle stesse
condizioni. La busta A – Documentazione amministrativa si presenta ora
completamente aperta, senza che la stessa sia stata in alcun modo
manomessa; la parte di lembo che in precedenza si presentava ancora
incollata risulta ora all’evidenza scollata completamente, non essendo
appunto la stessa chiusa e sigillata come richiesto, il che comprova
ulteriormente quanto già sostenuto dalla Commissione in merito. La busta
C è regolarmente confezionata secondo le norme di gara. La Commissione
procede all’esame della busta n. 11, all’esito del quale ribadisce
prioritariamente quanto sostenuto nei precedenti verbali in merito al
confezionamento del plico. La Commissione accerta che il certificato
della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato non
contiene la dicitura antimafia. La Commissione accerta tuttavia che
sussiste identità soggettiva tra le cariche sociali dell’impresa
ausiliaria Cividini S.p.a. – per la quale è stato prodotto il
certificato antimafia – e quelle dell’impresa RdB S.p.a., che possiede
l’intero capitale sociale della prima. Pertanto, in conformità a quanto
operato dalla Commissione in un precedente caso analogo … la Commissione
ritiene comunque soddisfatto il requisito in parola. Pertanto la
Commissione ritiene che sussistano i presupposti per l’ammissione alle
successive fasi di gara, eccezion fatta per i rilievi già formulati in
merito al confezionamento del plico oggetto del provvedimento della
magistratura amministrativa” (cfr. ibidem, doc. 6).
1.5. Riammessa quindi RdB
alla gara in forza dei testé riferiti provvedimenti giurisdizionali
cautelari, la Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa
dalla stessa presentata e le relative offerte tecnica ed economica, in
relazione alle quali è stato attribuito il punteggio complessivo di
49,77 punti, con conseguente collocazione della ricorrente medesima al
21° posto della graduatoria ed aggiudicazione della gara alle imprese
collocate nei primi 16 posti della graduatoria.
1.6. RdB ha
conseguentemente proposto motivi aggiunti di ricorso avverso gli atti
che hanno determinato la propria collocazione al 21° posto in
graduatoria, ivi compresi i verbali, le operazioni di gara, la
valutazione dell’offerta tecnica, il capitolato e tutti gli altri atti
connessi, presupposti o conseguenti, tra i quali la nota del 16 giugno
2009, prot. 0021045, inviata via fax in pari data, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile, ha comunicato alla ricorrente l’elenco delle sedici società
aggiudicatarie della gara, il provvedimento di aggiudicazione non
conosciuto nei suoi estremi, i verbali nn. 6 e 7 relativi alle sedute di
gara del 12 giugno 2009, durante le quali la stazione appaltante ha
proceduto, rispettivamente, all’esame della documentazione
amministrativa e dell’offerta economica presentate dalla società
ricorrente; il verbale contenente la valutazione dell’offerta tecnica
della ricorrente, avvenuta in seduta riservata in data 12 giugno 2009;
il verbale di gara n. 5 contenente la valutazione delle offerte tecniche
presentate dalle imprese concorrenti ed i relativi punteggi attribuiti
dalla Commissione; e, - per quanto occorrer possa - gli artt. 10, 11 e
12 del capitolato speciale d’appalto, laddove individuano la normativa
relativa al contenimento energetico degli edifici cui i progetti
avrebbero dovuto ispirarsi e i criteri di valutazione delle offerte,
qualora si volesse ritenere che in base ad essi residui un qualche
margine di discrezionalità in capo alla Commissione di gara
nell’attribuzione del punteggio relativo al grado di efficienza
energetica e qualità degli impianti.
RdB ha pure chiesto il
risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza degli atti
impugnati.
La ricorrente ha dedotto
al riguardo, con un primo ordine di censure, difetto assoluto di
motivazione, violazione e falsa applicazione dei principi di buon
andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa,
violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti,
eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, disparità di
trattamento, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta,
contraddittorietà, violazione delle norme in punto di rendimento
energetico degli edifici contenute nella L. 9 gennaio 1991 n. 10, nel
D.L.vo 19 agosto 2005 n. 192 come integrato dal D.L.vo 29 dicembre 2006
n. 11 e nel D.L.vo 30 maggio 2008 n. 115, violazione degli artt. 10, 11
e 12 del Capitolato di gara, ulteriore violazione della lex specialis
di gara, violazione della parità di trattamento tra i concorrenti sotto
ulteriore profilo, eccesso di potere e disparità di trattamento.
RdB, in buona sostanza, ha
con ciò censurato innanzitutto l’illegittimità della valutazione
dell’offerta tecnica da essa presentata in quanto avvenuta mediante
attribuzione di un mero punteggio numerico, senza indicazione delle
relative ragioni e senza che dallo stesso sia possibile ricostruire l’iter
logico giuridico seguito dalla Commissione in sede di valutazione: e
ciò, stante la mancanza di stringenti e specifiche previsioni del bando
o del capitolato in relazione alla valutazione delle offerte e
dell’attribuzione del punteggio.
La ricorrente ha
evidenziato in tal senso l’estrema genericità dei criteri di
assegnazione dei punteggi contenuti nel capitolato di gara, avuto
particolare riguardo alle voci inerenti il “grado di efficienza
energetica e qualità degli impianti”, il “grado di miglioramento
dei parametri minimi di sostenibilità ambientale” e la “qualità
architettonica e delle finiture degli alloggi interni”, in relazione
alle quali ha ottenuto il coefficiente pari a soli 2 punti (convertiti,
mediante la formula aritmetica prevista dal Capitolato, in 1,43 punti)
rispetto ai 10 a disposizione, da essa reputati inadeguati rispetto alla
qualità dell’offerta presentata ed inspiegabili in quanto non
riconducibili, attraverso la motivazione, a specifiche voci o sottovoci
ricomprese nel paradigma di valutazione predefinito dalla lex
specialis di gara.
Sotto ulteriore profilo,
RdB ha poi censurato l’illogicità, la contraddittorietà e
l’irragionevolezza dell’attribuzione dei punteggi per le voci
dell’offerta tecnica inerenti l’efficienza energetica, la sostenibilità
ambientale e le finiture degli edifici.
Con riguardo
all’efficienza energetica, RdB ha in particolare richiamato le
disposizioni dettate in materia dalla L. 10 del 1991, dal D.L.vo n. 192
del 2005 e successive integrazioni, nonché dal D.L.vo 115 del 2008,
inerenti alle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche ed ai
criteri per la certificazione energetica degli edifici, evidenziando
come molte delle offerte delle imprese aggiudicatarie abbiano ottenuto,
per tale voce, un punteggio maggiore, nonostante l’indice di prestazione
energetica fosse asseritamente peggiore di quello dell’edificio da essa
progettato e inserito nella migliore classe energetica A: dal che
discende la contestazione della ricorrente per il punteggio attribuitole
per tale voce e che essa reputa illegittimo in quanto da essa reputato
contrastante non solo con i criteri di logicità e ragionevolezza, ma
anche con i dati oggettivi che attesterebbero il minor consumo di
energia elettrica assicurato dalla propria offerta.
RdB ha – altresì –
sostenuto che l’attribuzione del punteggio per il parametro tecnico
dell’efficienza energetica avrebbe dovuto ancorarsi a dati oggettivi,
come prefissati dalla normativa vigente in materia di rendimento
energetico degli edifici, con la conseguenza che la Commissione avrebbe
dovuto limitarsi, sulla base di un accertamento tecnico privo di
discrezionalità, a prendere atto delle certificazioni fornite dagli
offerenti, attribuendo automaticamente un punteggio proporzionato ai
dati dichiarati in ordine alla prestazione energetica dell’edificio e
della classe energetica di appartenenza.
Ove ciò fosse stato, la
ricorrente reputa che avrebbe conseguito l’aggiudicazione della gara.
RdB, inoltre, avuto
riguardo al parametro relativo alla sostenibilità ambientale, ha
evidenziato che ad essa è stato attribuito il coefficiente pari a 2,
convertito mediante la formula aritmetica prevista dal Capitolato in
1,43 punti; tuttavia, poiché a suo avviso sussisterebbe una sostanziale
equivalenza sul punto di tutte le offerte presentate, l’attribuzione del
punteggio predetto risulterebbe macroscopicamente incoerente ed
irragionevole, anche in considerazione della prevista installazione nel
proprio progetto di una serie di impianti volti al risparmio di risorse
idriche.
Rdb, anche con riferimento
al parametro relativo alle finiture degli edifici, rimarca di aver
ottenuto al riguardo il coefficiente 2, pur a fronte dell’asserita
circostanza per cui le opere di finitura descritte nelle offerte delle
imprese utilmente collocate in graduatoria, ed in particolare quelle
della Wood Breton S.p.a. e del Consorzio Stabile Consta - Sicap S.p.a.,
siano di qualità pari o inferiore a quelle del proprio progetto, e
nondimeno valutate con coefficiente più elevato.
Da ultimo, RdB ha dedotto,
sotto un ulteriore profilo, l’illegittimità dell’ammissione alla gara
delle società aggiudicatarie ATI Eschilo 1 S.r.l. - Cogeim S.p.a. – Alfa
Costruzioni 2008 S.r.l., nonché dell’Impresa Costruzioni Ing. Raffaello
Pellegrino S.r.l. e della Cosbau S.p.a., reputando che le stesse non
abbiano comprovato la sussistenza dei requisiti minimi impiantistici
mediante la presentazione delle certificazioni di cui alla L. 10 del
1991.
1.8. Si è costituita nel
giudizio di primo grado la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la
reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti allo stesso.
1.9. Con ordinanza n. 1302
dd. 22 ottobre 2009 il T.A.R. adito ha ordinato RdB di notificare i
motivi aggiunti nei confronti di tutte le imprese aggiudicatarie
dell’appalto ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
1.10. Dopo tali
adempimento si sono singolarmente costituite in giudizio l’Impresa
Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrino S.r.l., la Wood Beton S.p.a., la
Donati S.p.a. e la Cosbau S.p.a., deducendo l’inammissibilità o
l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti e concludendo comunque
per la reiezione delle impugnative avversarie.
2.1. Con sentenza n. 2829
dd. 23 febbraio 2010 la Sezione I^ del T.A.R. per il Lazio ha respinto
il ricorso introduttivo del giudizio e ha dichiarato improcedibile il
ricorso per motivi aggiunti, condannando la ricorrente al pagamento
delle spese e degli onorari del giudizio per complessivi € 10.000,00.-,
da suddividersi in parti eguali tra le Amministrazioni resistenti e le
imprese controinteressate costituitesi in giudizio.
2.2. Giova sin d’ora
evidenziare che il giudice di primo grado è pervenuto alla reiezione del
ricorso introduttivo del giudizio rilevando che con l’impugnato verbale
n. 3 del 5 giugno 2009 è stata ritenuta l’insussistenza, in capo al
raggruppamento di cui è capogruppo la ricorrente, dei presupposti per
l’ammissione alle successive fasi di gara in quanto, a seguito
dell’apertura del plico contenente l’offerta, che è risultato integro e
regolarmente sigillato conformemente alle norma di gara, le buste, ivi
contenute, “B” (offerta tecnica) e “D” (offerte integrative) non sono
risultate controfirmate, mentre la “busta “A” (Documentazione
integrativa) “non è sigillata ma soltanto incollata e peraltro in
maniera non completa”, e “poiché il bando prevede tali formalità
a pena di esclusione la Commissione non procede all’apertura della busta
A”.
Tale giudizio è stato
quindi confermato, sempre secondo la tesi sviluppata nella sentenza,
nella susseguente sede di riesame, come riferito nel verbale n. 4 della
seduta del 7 giugno 2009, nella testuale considerazione che “in
disparte la questione della mancata controfirma sui lembi delle buste B
e D, la busta A non risulta sigillata come richiesto dal bando di gara a
pena di esclusione e pertanto, alla luce di quanto affermato dalla
giurisprudenza costante in materia…non risulta garantita la
immodificabilità e la segretezza della busta stessa”, nel mentre la
Commissione medesima ha reputato di poter superare la circostanza della
mancata controfirma sui lembi delle buste B e D, e di dover ribadire le
motivazioni espresse in ordine alla “mancata sigillatura della busta
A”.
Il T.A.R. rimarca, quindi,
che RdB ha individuato la causa della propria esclusione dalla gara
nella mancata sigillatura della busta A mediante l’utilizzo della
ceralacca, e questo pur a fronte di previsioni della lex specialis
che si limitavano a prescrivere una chiusura delle buste idonea a
garantire l’integrità dei plichi e la segretezza del loro contenuto,
nonché della circostanza che la busta di cui trattasi non recava alcuna
alterazione sulla controfirma.
Il giudice di primo grado
ha respinto gli argomenti di RdB testé riassunti, rilevando a sua volta
che se occorre concordare con quanto affermato da quest’ultima circa
l’assenza, nel bando di gara, di precise prescrizioni in ordine alle
modalità di sigillatura delle buste – e, segnatamente, circa l’obbligo
di utilizzo della ceralacca - va peraltro rilevata l’erroneità
dell’assunto della medesima RdB laddove riconduce la ragione della
propria esclusione dalla gara al mancato utilizzo della ceralacca quale
mezzo per realizzare la prescritta sigillatura.
Secondo il T.A.R.,
infatti, “i verbali di gara, il cui contenuto è stato sopra riportato,
nessun cenno recano alla mancata sigillatura con ceralacca,
identificando piuttosto la causa dell’esclusione della ricorrente dalla
gara nella mancanza, con riferimento alla busta A, di qualsivoglia
sigillatura (“non è sigillata in alcun modo”) e all’essere essa
“soltanto incollata e peraltro in maniera non completa”: e, se
così è, ad avviso dello stesso giudicante perde rilievo nell’economia di
causa, “…il suggerito parametro di verifica di legittimità costituito
dall’assenza, nel bando di gara, di un obbligo relativo all’uso della
ceralacca. La questione si sposta, quindi, all’accertamento della
sussistenza dei presupposti per ritenere che vi sia stata una
sigillatura della busta, incontrovertibile essendo che, alla luce delle
prescrizioni recate dal bando, la sigillatura sia richiesta a pena di
esclusione. La verifica del rispetto di tale modalità di presentazione
dell’offerta non può che basarsi sui dati riportati nei gravati verbali,
il cui contenuto fa fede fino a querela di falso. Entrambi tali verbali
riferiscono che la busta, oltre a non essere sigillata, è incollata
peraltro in maniera non completa.
Deve quindi attribuirsi
rilievo decisivo ed assorbente, ai fini del decidere, alla rilevata
incompleta chiusura della busta, il che rende recessivo il profilo
inerente l’utilizzo di collante per la chiusura in quanto, pur non
richiedendo il bando l’utilizzo della ceralacca, la verifica in ordine
alla legittimità dell’uso di collante non consente comunque di superare
la rilevata non completa chiusura della busta, costituendo tale
circostanza elemento idoneo a far ritenere il mancato assolvimento
all’onere di procedere alla sigillatura della busta “in modo che ne
sia garantita l’integrità e segretezza” , come prescritto dal bando
di gara. Se, invero, sulla base di un’interpretazione elastica, come
anche affermato nel parere – anch’esso impugnato - reso dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici in risposta ad apposito quesito
inoltrato dalla Commissione di gara, l’onere di sigillatura delle buste
può ritenersi assolto anche con modalità non perfettamente rispondenti
alle prescrizioni del bando, purché idonee ad assicurare l’integrità del
plico nonché la paternità dello stesso, deve altresì rilevarsi che la
formalità della sigillatura, ove prescritta, nell’essere
finalisticamente rivolta a garantire la segretezza, l’identità, la
provenienza ed immodificabilità dell’offerta e della documentazione,
deve consistere in un adempimento idoneo ad impedire l’apertura della
busta a meno di non manometterne visibilmente la chiusura. Ne consegue
che la chiusura tramite sigillatura di un plico, pur in un’ottica
estensiva ed attenta al perseguimento delle finalità sostanziali sottese
alle prescrizioni formali, deve comunque consistere in una modalità di
chiusura ermetica, tale da assicurare l’integrità del plico ed impedirne
l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, al fine di
assicurare il raggiungimento delle finalità per cui tale adempimento è
richiesto (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2008 n.
3599 e 20 aprile 2006 n. 2000; Sez. V, 18 marzo 2004 n. 1411). Ed
invero, la previsione del bando di gara che impone la presentazione da
parte dei concorrenti di plico e buste sigillati e controfirmati sui
lembi di chiusura risponde alla ratio di garantire, oltre ogni
ragionevole dubbio o interpretazione discrezionale, la genuinità e
paternità della domanda di partecipazione e della documentazione a
questa allegata, la quale può essere assicurata solo se la sigillatura
sia tale da impedire che il plico possa essere aperto senza che ne resti
traccia visibile e possa essere anche solo teoricamente manomesso. Tale
scopo, nella fattispecie in esame, non risulta essere stato assicurato
attraverso le modalità concrete utilizzate dalla ricorrente per la
sigillatura della busta “A”, la quale è risultata essere solo
parzialmente chiusa - come risultante dai gravati verbali - il che
consente di non ritenere assolto il richiesto obbligo di apporre sulla
busta una chiusura ermetica, incompatibile essendo la valenza da
attribuirsi all’ermeticità della chiusura con una parziale apertura del
plico. L’insufficienza ed inidoneità, al fine di ritenere integrato
l’obbligo di sigillatura, delle modalità utilizzate dalla società
ricorrente per la chiusura della busta A, trovano ulteriore conferma
dalla lettura del verbale n. 6 del 12 giugno 2009, laddove – nel
procedere alla apertura di tale busta, si riferisce che “la busta A -
Documentazione amministrativa si presenta ora completamente aperta,
senza che la stessa sia stata in alcun modo manomessa; la parte di lembo
che in precedenza si presentava ancora incollata risulta ora
all’evidenza scollata completamente, non essendo appunto la stessa
chiusa e sigillata come richiesto, il che comprova ulteriormente quanto
già sostenuto dalla Commissione in merito” .
La chiara ed inequivoca
concludenza di tale circostanza in ordine al mancato utilizzo di mezzi
idonei a sigillare ermeticamente la busta – come comprovato dall’essersi
essa aperta senza che fosse stata manomessa – unitamente alle
indicazioni di cui ai gravati verbali circa l’essere tale busta
parzialmente aperta ed alla mancanza di contestazioni sollevate e
verbalizzate sul punto specifico della parziale apertura da parte dei
rappresentanti della concorrente (che come riportato nel verbale n. 4
del 7 giugno 2009 hanno solo affermato l’avvenuta sigillatura della
busta tramite collante, senza contestarne la parziale apertura, ed
evidenziato come il plico esterno fosse integro e sigillato con
ceralacca in tutti i lembi di chiusura), consente pertanto di ritenere
non adempiuta la prescrizione del bando, prevista a pena di esclusione,
di sigillatura delle buste in modo da garantire la immodificabilità e
segretezza delle stesse. Alla luce delle evidenze emergenti dalla
compiuta verbalizzazione delle operazioni di gara – facente fede, giova
ribadire, fino a querela di falso - risulta, pertanto, vulnerato
l’interesse all’agevole, obiettivo ed immediato riscontro della
integrità del plico e pregiudicata l'impossibilità, anche solo teorica,
di una sua manomissione, dovendo in proposito sottolinearsi la valenza
teleologica degli adempimenti volti ad assicurare l’autenticità della
chiusura originaria e la sua provenienza, evitando la manomissione del
contenuto del plico, in quanto tesi a garantire la correttezza della
gara e funzionali alla tutela della par condicio tra i
concorrenti attraverso il rispetto dei principi dell’integrità e
dell’imputabilità dell’offerta che governano la materia delle gare
pubbliche. Difatti, nell’ambito della procedura di affidamento di un
appalto pubblico, il bando di gara che prevede la sigillatura delle
buste reca prescrizioni non meramente formali, ma poste a garanzia dei
principi della par condicio e di segretezza delle offerte, che
altrimenti non risultano assicurati. Né può attribuirsi rilievo, al fine
di neutralizzare il rilievo da attribuirsi alla mancata sigillatura,
alla circostanza che la busta A fosse contenuta in un plico regolarmente
sigillato e controfirmato, dovendo la richiesta garanzia di integrità
della documentazione inerente l’offerta operare in astratto ed ex
ante, attraverso il rispetto delle modalità di confezionamento
richieste dal bando che assicurano l’impossibilità della manomissione
dei documenti in essa contenuti, riflettendosi l’inosservanza della
lex specialis sulla regolarità della gara, in quanto incidente sulle
garanzie di par condicio e di segretezza. In conclusione, alla luce
delle assorbenti considerazioni sin qui illustrate, deve ritenersi
l’immunità dalle proposte censure della gravata esclusione dalla gara
della società ricorrente, disposta in ragione del mancato rispetto
dell’obbligo di sigillatura della busta A con modalità adeguate ad
assicurarne la chiusura ermetica.
La legittimità della
disposta esclusione, nel far venire meno gli effetti successivamente
prodottisi in forza delle pronunce cautelari della Sezione che hanno
ammesso con riserva la ricorrente al prosieguo delle operazioni di gara,
rende improcedibili gli ulteriori capi di domanda proposti con ricorso
per motivi aggiunti (cfr. pag. 21 e ss.).
3.1. Con il ricorso in
epigrafe RdB chiede la riforma della sentenza resa dal T.A.R., con il
conseguente accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti di ricorso da
essa proposti in primo grado.
Con un primo ordine di
censure la ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata
laddove ha ritenuto che l’esclusione dalla gara da essa contestata fosse
legittima in quanto fondata sulla mancata chiusura della busta A e non
invece sulla semplice mancanza “di un apposito sigillo ulteriore (di
ceralacca et similia)”.
La ricorrente ha quindi
integralmente riproposto nella presente sede di appello le censure
contenute nei motivi aggiunti di ricorso dedotti in primo grado e
dichiarati improcedibili dal T.A.R., insistendo da ultimo per il
risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti.
Infine ha lamentato la
condanna alle spese del primo grado da essa sofferta.
3.2. Si è costituita in
giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, replicando
puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la loro
reiezione.
3.3. Non si sono viceversa
costituite le imprese controinteressate.
3.4. Alla pubblica udienza
del 22 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4.1. Tutto ciò premesso,
il ricorso va respinto nella sua principale richiesta di sostanza.
4.2. RdB ha innanzitutto
insistito sulla propria tesi di fondo secondo la quale essa sarebbe
stata esclusa dalla gara nel presupposto dell’ “assenza di un sigillo
ulteriore (verosimilmente quello di ceralacca, in aggiunta al collante
ed alla controfirma) sulla busta e non invece (per) la pretesa
apertura della stessa” (cfr. pag. 19 dell’atto di appello), e reputa
che ciò trovi conferma nel testuale assunto contenuto nel processo
verbale n. 3 dd. 5 giugno 2009 della Commissione di gara, secondo il
quale la busta in questione “non è sigillata ma soltanto incollata e
peraltro in maniera incompleta. Poiché il bando prevede tali formalità a
pena di esclusione, la Commissione non procede all’apertura della busta
A e ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione dell’Impresa
alle successive fasi di gara”.
Il Collegio, per parte
propria, evidenzia che, come a ragione la stessa ricorrente rileva, la
giurisprudenza da tempo ritiene che l’indicazione della necessità del
sigillo - ove l’amministrazione, nell’esercizio del potere che gli è
proprio di determinare le regole della gara, non ne specifichi
particolari modalità, ad esempio l’impiego di ceralacca - risponde
all’esigenza di garantire che la busta non possa essere aperta se non a
prezzo di manometterne visibilmente la chiusura; il verbo sigillare
deve ormai essere inteso nel senso estensivo, indicante una chiusura
ermetica, tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni
tentativo di apertura (cfr. sul punto,
Cons. Stato, Sez. VI, 17
luglio 2008 n. 3599, citata dalla stessa ricorrente nell’atto di
appello).
Nel caso qui in esame, la
lex specialis non fuoriesce da tale assetto delle cose, posto che
in essa testualmente si prescrive, nel capo relativo alle “Modalità
di presentazione dell’offerta” che “il plico contenente l’offerta
… dovrà pervenire … a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata,
controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura in modo
che sia garantita l’integrità e la segretezza”, nel mentre nel
susseguente capo relativo al “Contenuto del plico” si dispone che
“pena l’esclusione, all’interno del plico contenente l’offerta
dovranno essere inserite tre diverse buste, contraddistinte
rispettivamente con le lettere A, B e C, sigillate e controfirmate dal
legale rappresentante su entrambi i lembi di chiusura” e
nell’ulteriormente susseguente capo relativo all’ “Esclusione dalla
selezione” si prescrive che “saranno escluse dalla selezione le
Società che comunque non si siano attenute alle modalità previste tutte
a pena d’esclusione”.
Nessuna prescrizione della
lex specialis, dunque, contemplava a pena di esclusione
l’utilizzo della ceralacca quale modalità di chiusura del plico e delle
buste che dovevano essere incluse in esso, dimodochè la locuzione
“sigillata” contenuta nella lex specialis medesima va
indubitabilmente intesa anche in questo caso nel senso estensivo di
utilizzo di “ogni mezzo fornito di opportuno contrassegno che abbia
la funzione d’impedire l’eventuale manomissione o violazione di una
chiusura” (cfr. G. Devoto e G.C. Oli, Il Dizionario della lingua
italiana, ediz. 2002-2003, voce “Sigillare”, Firenze, 2003).
Allo stesso tempo,
peraltro, va pure rimarcato che nella stessa decisione di Cons. Stato,
Sez. VI, n. 3599 del 2008 si richiede inderogabilmente, in sostituzione
dell’utilizzo del sigillo, una chiusura – come detto innanzi -
“ermetica, tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni
tentativo di apertura”: ossia non solo l’apposizione della
controfirma sui lembi della busta ma l’utilizzo di un sistema di
incollatura della busta stessa tale da ottenerne l’effettiva e completa
chiusura.
Invero, la frase contenuta
nel verbale n. 3 dd. 5 giugno 2009 e valorizzata dalla ricorrente
secondo cui la busta “non è sigillata ma soltanto incollata e
peraltro in maniera incompleta”, di per sé formalmente contrappone
la locuzione “sigillata” alla locuzione “incollata” e,
considerata per se stante, farebbe propendere per la tesi., sostenuta
dalla ricorrente, che l’esclusione risulterebbe nella specie disposta
ricavando erroneamente dalla lex specialis un’inesistente regola
che avrebbe inderogabilmente imposto l’utilizzo della ceralacca per la
chiusura delle buste.
Tuttavia, a ben vedere,
tale dictum della Commissione non può essere isolatamente
considerato, ma deve essere correlato in via sistematica con il
contenuto dei susseguente verbali di gara n. 4 dd. 7 giugno 2009 e n. 6
dd. 12 giugno 2009.
Con il primo di essi è
stata assunta in via definitiva dalla Commissione medesima la decisione
di escludere RdB dalla gara sulla scorta delle osservazioni pervenute
dall’interessata e, presumibilmente, anche dal parere reso dalla
struttura decentrata de L’Aquila dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In tale ulteriore verbale
si legge, per quanto qui segnatamente interessa, che “la busta A non
risulta sigillata come richiesto dal bando di gara a pena di esclusione
e pertanto, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza costante
in materia … non risulta garantita la immodificabilità e la segretezza
della busta stessa”.
Con il secondo, la
Commissione ha eseguito la statuizione cautelare resa dal primo giudice,
contestualmente rilevando – peraltro, e sempre per quanto qui
segnatamente interessa – che “la busta A – Documentazione
amministrativa si presenta ora completamente aperta, senza che la stessa
sia stata in alcun modo manomessa; la parte di lembo che in precedenza
si presentava ancora incollata risulta ora all’evidenza scollata
completamente, non essendo appunto la stessa chiusa e sigillata come
richiesto, il che comprova ulteriormente quanto già sostenuto dalla
Commissione in merito”.
Orbene, in tali ulteriori
verbali non si rileva la precedente distinzione tra la locuzione
“sigillata” e la locuzione “incollata”, nel mentre l’utilizzo
del medesimo termine “sigillata” assume in via del tutto
incontrovertibile la dianzi evidenziata accezione estensiva dello
stesso, ossia quella propria della chiusura inderogabilmente ermetica
ottenuta mediante l’utilizzo di un adeguato mezzo di incollatura e la
controfirma apposta sui lembi della busta: soprattutto allorquando, in
via del tutto risolutiva, la Commissione ha evidenziato la dirimente
circostanza per cui la busta, al momento dell’apertura del plico che la
conteneva, già rinvenuta come “incollata in maniera incompleta”,
è stata da ultimo rinvenuta nel plico stesso - richiuso e controfirmato
dai membri della Commissione medesima in attesa della statuizione
cautelare del giudice di primo grado e poi, per l’appunto, riaperto -
come “completamente aperta”.
Da tutto ciò deve dunque
concludersi nel senso che la Commissione di gara ha in sostanza
esattamente rilevato, a prescindere da ogni formale distinzione di
lessico tra busta “sigillata” o “incollata”, la dirimente
circostanza dell’incompleta chiusura della busta in questione, tale
dunque da non consentire, come prescritto anche dalla predetta
giurisprudenza citata dalla ricorrente, l’immodificabilità e la
segretezza del contenuto della busta stessa e, conseguentemente, la
partecipazione di RdB e del raggruppamento di imprese da essa
rappresentato alle susseguenti fasi della gara: e la fondatezza (nonché
l’intrinseca assorbenza ) di tale rilievo è stata materialmente poi
comprovata dalle stesse condizioni nelle quali la busta è stata da
ultimo rinvenuta.
Proprio quest’ultimo dato
di fatto rende quindi inconferente al caso di specie l’ulteriore assunto
giurisprudenziale citato dalla ricorrente e secondo il quale non può
essere esclusa un’offerta contenuta in un involucro lacerato ma non in
modo tale da consentire l’accesso al suo contenuto (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 20 maggio 2010 n. 3179): nel presente caso, all’evidenza, la
circostanza che la busta si sia poi completamente aperta comprova ex
se l’inadeguatezza ab origine della sua incollatura al fine
di garantire la segretezza e l’immodificabilità del suo contenuto.
Sul punto, la ricorrente
si limita ad affermare che “come ciò sia potuto accadere non è dato
comprendere, giacché la busta è rimasta sempre nella custodia e nella
disponibilità della stessa Amministrazione” (cfr. pagg. 22 e 23
dell’atto di appello): ma tale notazione non è per certo sufficiente a
smentire la non ottimale incollatura della busta effettuata all’atto
della sua chiusura, anche – e soprattutto, e come a ragione già
evidenziato dal giudice di primo grado – in assenza di querele di falso
della ricorrente medesima in ordine a quanto rappresentato nei verbali
della Commissione, o comunque di denunce sulle modalità in concreto
utilizzate per la conservazione della documentazione di gara da parte
della stazione appaltante.
In conseguenza di tutto
ciò, pertanto, la statuizione sostanziale resa dal giudice di primo
grado risulta corretta e va confermata.
Il che preclude l’esame
dei motivi, qui riproposti, riguardanti i punteggi poi accordati dalla
Commissione di gara, una volta vincolata dal pronunciato cautelare (poi
del resto ribaltato dalla pronuncia di merito di primo grado).
5. Per quanto invece
attiene alle spese e agli onorari di causa, dal Collegio si reputa che
sussistano idonee ragioni (connesse - in vista delle impellenti esigenze
alloggiative per i soggetti colpiti dal sisma abruzzese - alla celerità
che si imponeva alle candidate alla gara e che deve aver indubbiamente
compromesso, nel caso della RDB, la cura nel comporre le buste
d’offerta) per compensare integralmente tali voci processuali tra tutte
le parti per entrambi i gradi di giudizio, (in questo limitatissimo
senso, ossia in quanto riferito alle spese del primo grado, l’appello
può essere assecondato), dovendosi peraltro dichiarare irripetibili i
pagamenti del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R 30
maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nella
sua richiesta sostanziale.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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