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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 16 marzo 2011 n. 1617
Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Tenuta e cura dei
plichi - Utilizzo di misure idonee a prevenire manomissioni - Necessaria
per garantire par condicio - Mancata dimostrazione di effettiva
manomissione - Irrilevante
FATTO
1. L'azienda ospedaliera
“Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ha bandito una gara per
l'affidamento di taluni “servizi” da espletarsi presso la struttura
ospedaliera.
2. Alla gara hanno preso
parte diversi imprese, tra cui la Ati S.M.I. Srl, che ha impugnato
l'aggiudicazione definitiva operata nei confronti della Ati La
Puligienica S.r.l., deducendo l'illegittimità del procedimento di gara,
laddove, nella seduta del giorno 15 luglio 2008, la commissione
giudicatrice si è riunita per procedere all'apertura dei documenti
tecnici delle singole ditte concorrenti e, nonostante abbia aperto la
busta per procedere alla valutazione del progetto tecnico dell’Ati “La
Puligienica”, non solo non ha provveduto alla valutazione medesima, ma
ha terminato le operazioni di quel giorno, senza indicare nel verbale le
operazioni della chiusura e della custodia dei plichi contenenti le
offerte tecniche, già aperti per tutte e tre le concorrenti; e in
particolare per le due non ancora valutate. Ha dedotto altresì che nella
seduta del 17 luglio, fissata per la prosecuzione della valutazione
delle offerte, non si rinviene nel relativo verbale alcun cenno ad
eventuali operazioni di riapertura dei plichi, ad evidente conferma che
gli stessi non sono stati mai richiusi. Ha dedotto ancora la ricorrente
che nel verbale del 29 luglio 2008 si attesta che “si procede ad
inserire in un unico plico che viene chiuso e sigillato a cura della
commissione le offerte economiche fatte pervenire dalle parti”, ad
evidente conferma del fatto che precedentemente non erano state mai
richiuse.
3. Il Tar per la Calabria
ha rigettato il ricorso, in base al presupposto che le censurate non
contestualità delle operazioni valutative e l'omessa adozione di
specifiche misure di cautela per quanto riguarda la custodia dei plichi
durante il tempo impiegato per il completamento della valutazione
sarebbero irrilevanti, in quanto non sarebbe stata denunciata alcuna
specifica e concreta irregolarità derivata dalla detta omissione.
4. Ha proposto ora appello
la società S.M.I. Srl, deducendol'erroneità della sentenza laddove non
ha ritenuto fondati i motivi posti a base del ricorso originario, che
vengono riproposti.
5. Si è costituita la
società contro interessata, che resiste all’appello.
6. La causa stata
trattenuta in decisione all'udienza del 16 novembre 2010.
DIRITTO
1. L'appello è fondato.
2. Dall’esame dei verbali
di gara risulta che nella seduta del giorno 15 luglio 2008 la
commissione ha proceduto all'apertura dei documenti tecnici delle
singole ditte concorrenti e poi ha proceduto alla valutazione dei
progetti da esse presentati, cominciando dalla valutazione del progetto
tecnico presentato dalla impresa appellata; valutazione, peraltro, non
conclusa in quella seduta, visto che dal verbale relativo alla seduta
del 17 luglio 2008, risulta che la commissione ha proseguito la
valutazione del progetto relativo all'impresa appellata.
Dai successivi verbali,
relativi alle sedute del 22, 25 e 29 luglio 2008, risulta che la
commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche delle
altre imprese in gara.
In nessuno dei detti
verbali sono state indicate le operazioni relative alla chiusura e alla
custodia dei plichi, che risultano essere stati aperti sin dalla seduta
del giorno 15 luglio 2008. Invece dal verbale relativo alla seduta del
25 agosto 2008, dove sono state valutate le offerte economiche, risulta
che esse, dopo essere state estrapolate dal plico principale, sono state
inserite nuovamente in un unico plico, chiuso e sigillato a cura della
commissione, dove viene apposta anche la firma di ogni singola impresa
presente.
3. Premesso che, anche a
proposito della seduta del 25 agosto 2008, nulla viene detto a verbale
circa il soggetto responsabile della custodia dei plichi o un
consegnatario degli stessi, risulta provato che nessuna cautela idonea a
garantire l'integrità e la perfetta conservazione delle buste contenenti
le offerte tecniche sia stata documentata.
Pertanto la commissione
giudicatrice non ha adempiuto al preciso obbligo di predisporre
particolari cautele a tutela della integrità e della conservazione dei
plichi, di cui deve fare esplicita menzione nel verbale di gara.
Peraltro, nel caso di
specie, non si rinviene nemmeno la dichiarazione postuma del presidente
o del segretario della commissione sulla conservazione, in cassaforte,
della documentazione.
Il collegio osserva che
l'integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti
costituisce un elemento sintomatico della segretezza delle stesse e
della “par condicio” di tutti i concorrenti,elementi che, a loro volta,
servono ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento ed
imparzialità cui deve conformarsi l'azione amministrativa.
La sezione, uniformandosi
ai propri più recenti orientamenti ( Cons. St.,V, n. 3203 del 21/5/2010;
V, n. 7804 del 12/12/2009; V, n. 1219 del 23/3/ 2008), non condivide
l'indirizzo giurisprudenziale, seguito dal giudice di primo grado, che
assegna alla mancanza delle indicate cautele un ruolo puramente
indiziario, non idoneo ad inficiare la procedura di gara, in assenza di
una specifica e concreta irregolarità derivata dalla detta omissione.
Infatti, le misure di
cautela relative alla conservazione dei plichi sono volte a
salvaguardare la possibilità, e non l'effettività, della manomissione.
Pertanto è sufficiente che
vi sia la prova in atti che la documentazione di gara sia rimasta
esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni
di gara, non potendosi porre a carico dell'interessato l'onere di
provare che vi sia stato in concreto l'evento che le misure cautelari
intendono prevenire.
4. In conclusione
l'appello va accolto. La sentenza va riformata e il ricorso originario
va accolto.
5. La difficoltà delle
questioni trattate costituisce motivo per compensare interamente le
spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l 'appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso
originario.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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