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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 5 settembre 2011 n. 4981
Contratti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Documentazione -
Richiesta di integrazione documentale - Presupposti - Equivocità delle
prescrizioni della lex specialis
FATTO
Con il ricorso in appello
in epigrafe indicato la SO.GE.CO s.p.a. ha chiesto l’annullamento o la
riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale era
stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento
del Consorzio della Bonifica Renana di aggiudicazione definitiva,
mediante deliberazione consortile n. 51/2009, verb. 4/CP del 17 novembre
2009, alla cooperativa Edil - Strade Imolese, della gara d'appalto per
l'affidamento dei lavori per il completamento della rete di
distribuzione primaria delle acque del C.E.R. per l'alimentazione del
settore sud dell'impianto pluvirriguo "Correcchio" nel territorio del
Comune di Imola; inoltre per l’annullamento degli atti presupposti e, in
particolare, del verbale della seduta della Commissione di gara del 5
agosto 2009 (con il quale è stato stabilito che: "la Commissione
giudicatrice prendendo atto che diverse ditte offerenti hanno omesso di
allegare il documento DURC come previsto dall' 15 lettera "s" del bando
integrale di gara, stabilisce nel rispetto del principio generale di
favorire la massima competizione di non escludere dalla gara le offerte
che portino come unico difetto l'omissione di detto documento”). Infine
per la condanna del Consorzio della Bonifica Renana al risarcimento del
danno patito dalla ricorrente. Con il ricorso in appello è stato anche
chiesto che siano disposti l’aggiudicazione e subentro in detta gara
d’appalto ed il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 245 quinquies
del d. lgs. n. 163/2006.
A sostegno del gravame
sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Erroneità della
ricostruzione dei fatti, con conseguente violazione di legge ed errore
di diritto.
Le osservazioni contenute
in sentenza sotto la lettera C) non possono essere condivise, perché
della lettera di invito non doveva tenersi conto, in quanto essa non
poteva porsi contro le previsioni del bando; inoltre al punto D) non è
stata stigmatizzata la scelta del Consorzio della Bonifica Renana di
sospendere le operazioni di gara e di invitare tutti i concorrenti
inadempienti alla prescrizione del bando a depositare il DURC.
2.- Violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006. Errore nella
interpretazione (in quanto non conforme al diritto comunitario),
motivazione apodittica e incompleta, contraddittorietà nella motivazione
medesima.
L’interpretazione che il
Giudice di primo grado ha dato della norma in epigrafe indicata è
inidonea a superare la circostanza che il bando di gara richiedeva
comunque, a pena di esclusione, la produzione del DURC e che quindi la
sua omissione non era suffragabile da autodichiarazioni, considerato che
non è la lettera di invito ma il bando a costituire l’unica "lex
specialis" della gara.
3.- Violazione dei
principi e delle regole comunitarie sui rapporti tra bando di gara e
lettera di invito; violazione in iudicando, violazione del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
La lettera di invito può
solo specificare i requisiti di partecipazione astrattamente previsti
dalla direttiva comunitaria e dal codice dei contratti, ma non può
modificare i requisiti richiesti dal bando a pena di esclusione.
4.- Violazione per erronea
applicazione e interpretazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 e
dell’art. 6, comma 1, lettera b), della l. n. 241/1990. Error in
iudicando, equivocità e perplessità della motivazione; violazione della
direttiva 18/2004 e dei principi generali.
Il Giudice di prime cure
ha omesso di precisare come sia possibile conciliare l’esistenza di una
specifica previsione del bando stabilita a pena di esclusione e la
semplice possibilità di chiarire ed integrare una documentazione
parzialmente consegnata propria della lettera di invito.
5.- Quanto alla domanda di
risarcimento del danno deduce l’appellante in primo luogo che è ammessa
dal d. lgs. n. 163/2006 e che, essendosi esso classificato al secondo
posto in graduatoria, avrebbe avuto diritto all’automatica
aggiudicazione dell’appalto a seguito della esclusione
dell’aggiudicatario; in secondo luogo che, comunque, posto che il danno
subito proviene da fatto illecito (ed è di per sé ingiusto) e che
sussiste il nesso eziologico con la stazione appaltante, avrebbe
comunque diritto al risarcimento per equivalente, il cui quantum va
calcolato in relazione all’intero utile nella percentuale del 10% o 15%.
Con memoria depositata il
14.7.2010 si è costituito in giudizio il Consorzio della Bonifica
Renana, che ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la
reiezione.
Con memoria depositata il
23.7.2010 si è costituita in giudizio la C.E.S.I. Cooperativa Edil -
Strade Imolese Soc. Coop., che ha eccepito la irricevibilità, la
inammissibilità e la improcedibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto
la infondatezza.
Con atto notificato il
21.7.2010 e depositato il 23.7.2010 ha proposto appello incidentale
detta società cooperativa ed ha chiesto la riforma della sentenza de qua
nella parte in cui ha dichiarato la improcedibilità del ricorso
incidentale da essa proposto per l’annullamento del punto 15 “Altre
informazioni”, lettera s) del bando di gara.
A sostegno del gravame
sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Illegittimità della
sentenza appellata “in parte qua” per violazione dei principi che
regolano il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale.
Violazione dei principi di economia processuale e di logicità. Carenza
assoluta di motivazione.
Il ricorso incidentale
aveva portata interdittiva ed avrebbe dovuto essere trattato
prioritariamente.
2.- Sono state riproposte
tutte le censure dedotte con il ricorso incidentale: Violazione
dell’art. 64 dell’allegato IX al d. lgs. n. 163/2006, dell’art. 2 del
d.l. 210/2002 e dell’art. 38 di detto d. lgs.. Irragionevolezza della
prescrizione del bando di gara impugnata in rapporto all’art. 55 del d.
lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi di proporzionalità,
ragionevolezza, della più ampia partecipazione e della concorrenzialità,
nonché dei principi di efficacia, efficienza e speditezza dell’azione
amministrativa. Eccesso di potere per travisamento ed illogicità grave e
manifesta.
Con memoria difensiva
depositata il 30.8.2010 la C.E.S.I. Cooperativa Edil - Strade Imolese
Soc. Coop. ha ribadito tesi e richieste.
Con memorie depositate il
21.1.2011 la SO.GE.CO. s.p.a., il Consorzio Bonifica Renana e la
C.E.S.I. Cooperativa Edil - Strade Imolese Soc. Coop. hanno ribadito le
rispettive tesi e richieste.
Dette parti, con memorie
rispettivamente depositate il 25.1.2011, il 26.1.2011 ed il 28.1.2011
hanno replicato alle avverse argomentazioni e difese.
Alla pubblica udienza
dell’8.2.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla
presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti
del giudizio.
DIRITTO
Con il ricorso in appello
in esame la SO.GE.CO. s.p.a. ha chiesto l’annullamento o la riforma
della sentenza del T.A.R. in epigrafe specificata, di reiezione del
ricorso principale (con declaratoria di improcedibilità del ricorso
incidentale) proposto per l’annullamento del provvedimento del Consorzio
della Bonifica Renana di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto
per l'affidamento dei lavori per il completamento della rete di
distribuzione primaria delle acque del C.E.R. e degli atti presupposti,
nonché per la condanna del Consorzio della Bonifica Renana al
risarcimento del danno patito dalla ricorrente. Inoltre ha chiesto
l’aggiudicazione e il subentro in detta gara d’appalto, nonché il
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 245 quinquies del d. lgs. n.
163/2006.
Con appello incidentale la
C.E.S.I. Cooperativa Edil - Strade Imolese Soc. Coop. ha chiesto la
riforma di detta sentenza nella parte in cui ha dichiarato la
improcedibilità del ricorso incidentale da essa proposto per
l’annullamento del punto 15 “Altre informazioni”, lettera s), del bando
di gara.
2.- Innanzi tutto la
Sezione deve valutare la fondatezza dell’appello incidentale proposto
dalla C.E.S.I. Cooperativa Edil - Strade Imolese Soc. Coop. nella parte
in cui ha contestato la fondatezza della impugnata sentenza per
violazione dei principi che regolano il rapporto tra ricorso principale
e ricorso incidentale e dei principi di economia processuale e di
logicità, nonché per carenza assoluta di motivazione, nell’assunto che
il ricorso incidentale aveva portata interdittiva ed avrebbe dovuto
essere trattato prioritariamente.
Va osservato al riguardo
che il ricorso incidentale, c.d. proprio o subordinato, deve essere
sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente
principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera
procedura ed indipendentemente dal numero dei partecipanti alla
procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente
incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente;
l’esame prioritario del ricorso principale è tuttavia ammesso, per
ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua
infondatezza (Consiglio Stato, a. plen., 07 aprile 2011, n. 4) per
ragioni di economia processuale, non potendo essere negata al Giudice la
facoltà, in concreto, di ritenere preferibile esaminare prioritariamente
il ricorso principale, quanto meno nei casi in cui esso sia palesemente
infondato, inammissibile, improcedibile o irricevibile (Consiglio Stato,
sez. III, 05 maggio 2011, n. 2695).
Nel caso che occupa il
T.A.R. ha riconosciuto infondato il ricorso principale e
conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso incidentale
interdittivo, con decisione, in base ad i principi sopra indicati e
condivisi, insuscettibile di censura e conseguente reiezione del gravame
proposto con l’appello incidentale, al quale comunque l’appellante
incidentale non ha interesse, essendo da ritenere infondato l’appello
principale in esame.
3.- Con il primo motivo
dell’appello principale è stato dedotto che le osservazioni contenute in
sentenza sotto la lettera C) non possono essere condivise, perché della
lettera di invito non doveva tenersi conto, in quanto, ai sensi delle
direttive comunitarie 17/2004 e 18/2004, essa non poteva porsi contro le
previsioni del bando, che costituisce la "lex specialis" della gara.
Il T.A.R. avrebbe al
riguardo adottato una motivazione fuorviante basata su una erronea tesi
di effettività della concorrenza.
Inoltre al punto D) detto
Giudice avrebbe omesso di stigmatizzare la scelta del Consorzio della
Bonifica Renana di sospendere le operazioni di gara e di invitare tutti
i concorrenti inadempienti alla prescrizione del bando a depositare il
DURC.
3.1.- Osserva in punto di
fatto la Sezione che l’art. 15, lettera s), del bando di gara di cui
trattasi prescriveva che le imprese ammesse alla gara, in sede di
offerta, erano tenute a presentare, a pena di esclusione, il DURC.
La lettera di invito, tra
la documentazione che a pena di esclusione doveva essere contenuta nelle
varie buste costituenti l’offerta, indicava invece: 1) una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il concorrente,
assumendosene la piena responsabilità, confermava quanto affermato e
indicato nella dichiarazione sostitutiva presentata in sede di domanda
di partecipazione alla gara e tra l’altro, si impegnava, in caso di
aggiudicazione, a produrre il DURC.
La lettera di invito non
riproponeva tuttavia la prescrizione del bando che a pena di esclusione
richiedeva la produzione del DURC già al momento della presentazione
dell’offerta, richiedendolo solo in caso di aggiudicazione.
Alle indicazioni della
lettera d’invito si è attenuta la maggioranza dei concorrenti, sicché il
Consorzio di Bonifica, preso atto del contrasto fra le prescrizioni del
bando e quelle della lettera di invito, ha ritenuto - in ossequio al
principio del favor partecipationis - di sospendere le operazioni di
gara e di invitare tutti i concorrenti inadempienti alla prescrizione
del bando a depositare il DURC entro un termine prefissato.
Scaduto detto termine, a
seguito della produzione del DURC da parte di essi concorrenti, il
Consorzio ha proceduto alla apertura delle buste contenenti l’offerta
tecnica e quella economica e all’aggiudicazione della gara a favore
della C.E.S.I. Cooperativa Edil - Strade Imolese Soc. Coop..
Tanto premesso in fatto va
osservato in primo luogo che è pacifico in giurisprudenza che le
prescrizioni della lettera di invito non possono derogare al bando di
gara, con la conseguenza che, in caso di contrasto, prevalgono le
disposizioni di quest'ultimo.
Peraltro tutte le
disposizioni che regolano lo svolgimento della gara per la scelta del
contraente, contenute nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato
o nei chiarimenti comunicati con le medesime modalità degli atti di
gara, concorrono a formarne la disciplina speciale, sicché, in caso di
equivocità delle e tra le stesse, in ossequio ai principi di buon
andamento dell'azione amministrativa, di imparzialità e di buona fede,
deve essere tutelato l'affidamento degli interessati in buona fede
mediante una interpretazione di esse disposizioni che favorisca la
massima partecipazione alla gara e che sia conforme all'intento
dell'Amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo
più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi (Consiglio Stato,
sez. V, 01 aprile 2011, n. 2021), nel rispetto della "par condicio" di
tutti i concorrenti.
Può quindi ammettersi che
in detta ipotesi le relative prescrizioni possano essere oggetto di una
interpretazione idonea ad assicurare un ragionevole ed effettivo
adempimento dei loro contenuti.
D'altra parte la Pubblica
amministrazione non può disporre l'esclusione dalla gara per cause
diverse da quelle espressamente previste nella speciale disciplina di
gara da essa stessa fissata, in cui è compresa la lettera di invito, in
virtù del principio dell'autovincolo e dell'affidamento, corollari
dell'art. 97 della Costituzione (Consiglio Stato, sez. V, 22 marzo 2010,
n. 1652).
Aggiungasi che nelle
procedure per l'affidamento di appalti pubblici, quando sussista
un'effettiva incertezza interpretativa, l'inosservanza di una
determinata prescrizione del bando di gara o della lettera d'invito
circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del
concorrente solo quando si tratta di clausole rispondenti ad un
particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o poste a garanzia
della par condicio tra i concorrenti e del correlato principio della
segretezza delle offerte, perché tra più interpretazioni delle norme di
gara è da preferire quella che conduca alla partecipazione del maggior
numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse
pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di
offerte.
L'esclusione di un
concorrente da una gara di appalto per inadempimento delle prescrizioni
formali di gara è doverosa quindi soltanto quando tali prescrizioni
formali risultano indicate, nel bando o nella lettera di invito o anche
nel capitolato speciale di appalto, in modo del tutto chiaro; non,
invece, quando le stesse prescrizioni formali siano state formulate in
modo impreciso ed equivoco (Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n.
78).
Tale carattere equivoco
deve essere riconosciuto nel caso di specie in cui sussisteva
incompatibilità tra bando e lettera di invito, che, come si è detto, non
riproponeva la prescrizione del bando, che a pena di esclusione
richiedeva la produzione del DURC già al momento della presentazione
dell’offerta, richiedendola solo in caso di aggiudicazione.
Legittimamente quindi la
commissione di gara ha sospeso le operazioni di gara e ha invitato tutti
i concorrenti inadempienti alla prescrizione del bando a depositare il
DURC.
4.- Con il secondo motivo
di gravame è stata censurata l’interpretazione che il Giudice di primo
grado ha dato dell’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, perché essa sarebbe
inidonea a superare la circostanza che il bando di gara richiedeva
comunque, a pena di esclusione, la produzione del DURC, non suffragabile
da autodichiarazioni. Il rapporto tra codice dei contratti e bando di
gara non sarebbe stato individuato secondo una interpretazione orientata
in ossequio alle regole e principi del diritto europeo (per il quale
rientra nell’esclusivo potere decisorio delle stazioni appaltanti
graduare nel bando di gara i requisiti astrattamente richiesti dal
diritto comunitario e dalla legislazioni nazionali di recepimento) e non
sarebbe stato adeguatamente considerato che non è la lettera di invito
ma il bando a costituire l’unica "lex specialis" della gara, perché
esso, a differenza della lettera di invito, viene pubblicato a garanzia
dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e par condicio tra
le imprese partecipanti.
4.1.- Il T.A.R. ha al
riguardo affermato che il requisito della regolarità contributiva è
requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto,
bensì per la stessa partecipazione alla gara: è conseguentemente
necessario che l'impresa sia in regola con i relativi obblighi fin dalla
presentazione della domanda e che conservi tale regolarità per tutto lo
svolgimento della procedura, essendo tale requisito indice rivelatore
della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze.
Ha perciò ritenuto che, a
fronte della dichiarazione di essere in regola con i relativi
adempimenti in materia di contributi (come dal bando, punto 13.1,
lettera b) resa dai concorrenti in sede di richiesta di partecipazione
alla gara e in presenza dell’impegno a produrre il DURC all’atto
dell’aggiudicazione, la mancata allegazione del DURC all’offerta non
potesse costituire legittima causa di esclusione.
4.2.- Concorda la Sezione
con la tesi che il requisito della regolarità contributiva rientra tra i
requisiti di natura formale relativi alla corretta gestione delle
imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico anche economico, che come
tali devono essere posseduti, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione alla gara, dalle imprese concorrenti ad una
gara d'appalto con la P.A., ai fini dell'ammissione alla stessa.
La formulazione di
dichiarazione circa la regolarità contributiva da parte dei concorrenti
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, con
impegno a produrre il DURC in caso di aggiudicazione, secondo quanto
previsto dalla lettera di invito, consentiva comunque al Consorzio di
cui trattasi la verifica del possesso del requisito di cui trattasi già
in fase di ammissione.
Pertanto l’avvenuta
sospensione delle operazioni di gara e l’invito formulato a tutti i
concorrenti inadempienti alla prescrizione del bando a depositare il
DURC entro un certo termine appaiono al Collegio circostanze idonee a
superare la discrasia con la necessità di presentazione, prevista dal
bando, a pena di esclusione, di esso documento unitamente alla domanda
di partecipazione, senza violazione degli interessi che la previsione
della immediata presentazione del DURC è sottesa a tutelare, né della
tutela dell'affidamento degli interessati in buona fede (mediante
l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara e
che sia conforme all'intento dell'Amministrazione di ottenere le
prestazioni richieste ad un prezzo più vantaggioso, in termini
qualitativi e quantitativi).
5.- Con il terzo motivo di
appello è stato dedotto che la lettera di invito può solo specificare i
requisiti di partecipazione astrattamente previsti dalla direttiva
comunitaria e dal codice dei contratti, ma non può modificare i
requisiti richiesti dal bando a pena di esclusione, perché il bando
detta le condizioni di gara a tutela della concorrenza, mentre la
lettera di invito è indirizzata solo alle imprese che hanno manifestato
l’interesse o che siano state invitate a partecipare alla gara, sicché
non potrebbe intervenire sulle regole poste a garanzia di tutti gli
operatori del settore.
5.1.- La Sezione concorda
con quanto affermato in via di principio generale con la censura in
esame, atteso che è principio pacifico che le previsioni contenute nel
bando prevalgono su quelle contenute nella lettera di invito, ma deve
tuttavia ribadire che, allorché la discrasia tra le previsioni del bando
e della lettera di invito abbia comportato violazione dell’affidamento
dei concorrenti destinatari della lettera stessa (ai quali abbia dettato
specifiche prescrizioni, in parte diverse da quanto contenuto nel bando
che indica in via generale quali siano i requisiti da possedere a pena
di esclusione) e nell’ipotesi, come nel caso che occupa, che le
prescrizioni contenute nella lettera di invito non siano tali da
comportare violazioni della par condicio o lesione di interessi
sostanziali della stazione appaltante, legittimamente l’Amministrazione
non può disporre l’esclusione delle imprese che si sono attenute
fedelmente alle prescrizioni contenute nella lettera di invito,
disponendo l’integrazione della documentazione prescritta a pena di
esclusione dal bado di gara.
6.- Con il quarto motivo
di gravame è stata dedotta violazione per erronea applicazione e
interpretazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 6, comma
1, lettera b), della l. n. 241/1990, nonché “error in iudicando”,
equivocità e perplessità della motivazione, violazione della direttiva
18/2004 e dei principi generali.
Il Giudice di prime cure
avrebbe omesso di precisare come sia possibile conciliare l’esistenza di
una specifica previsione del bando stabilita a pena di esclusione e la
possibilità di chiarire ed integrare una documentazione parzialmente
consegnata, né ha seguito i principi di diritto comunitario per i quali
il chiarimento non deve incidere sulla dimostrazione del possesso dei
requisiti, il cui possesso deve essere idoneamente dimostrato e non solo
dichiarato.
6.1.- Osserva la Sezione
che ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 163/2006, alla stazione
appaltante è precluso di sopperire, con l'integrazione, alla totale
mancanza di un documento, in quanto, di norma, i criteri esposti ai fini
dell'integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un
documento incompleto, cosicché l'omessa allegazione di un documento o di
una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi
alla stregua di un'irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa
l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di
rimediare a vizi puramente formali; ciò purché non sussistano equivoci o
incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara.
Invero l'esigenza della
dimostrazione dei requisiti partecipativi deve essere conciliata con il
principio della massima partecipazione alle gare di appalto, sicché
l’art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006, laddove prescrive che le stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati, per dimostrare il possesso dei requisiti di
ammissione, è da ritenersi applicabile anche alle dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti effettuate nel caso che occupa.
Il fine di evitare che
l'esito delle gare possa essere alterato da carenze di ordine meramente
formale nella documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei
partecipanti, in un'ottica intesa al contemperamento di principi
(talvolta in antitesi), come quello del "favor partecipationis" e quello
della "par condicio" tra i concorrenti, la norma in esame ha inteso
cercare un punto di equilibrio, individuato nella distinzione tra il
concetto di regolarizzazione (consentito) e quello di integrazione
documentale (non consentito).
Detta disposizione va,
dunque, intesa nel senso che l'Amministrazione può disporre la
regolarizzazione anche quando gli atti depositati in base a norme della
"lex specialis" contraddittorie e non univoche, contengano elementi che
possano costituire un indizio del possesso del requisito richiesto a
pena di esclusione e rendano ragionevole ritenere sussistente esso
requisito di partecipazione, posto che, in tale caso, le esigenze di
correttezza sostanziale della partecipazione devono prevalere sulla
forma, essendo detto strumento normativo inteso a far valere, entro
certi limiti, la sostanza sulla forma (o sul formalismo),
nell'esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva,
onde non sacrificare l'esigenza della più ampia partecipazione per
carenze meramente formali nella documentazione (Consiglio Stato, sez. V,
27 marzo 2009, n. 1840).
In una gara di appalto
pubblico l'amministrazione appaltante non può quindi formulare la
richiesta di integrazione della documentazione solo qualora si tratti di
documenti univocamente previsti dal bando o dalla lettera d'invito a
pena di esclusione (Consiglio Stato, sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2254),
che deve conseguentemente ritenersi consentita quando le previsioni
siano da considerare, come nel caso di specie, equivoche.
7.- Quanto alla domanda di
risarcimento del danno è stato dedotto con l’atto di appello innanzi
tutto che essa è ammessa dal d. lgs. n. 163/2006 e, essendosi
l’appellante classificato al secondo posto, avrebbe avuto diritto
all’automatica aggiudicazione dell’appalto se fosse stato escluso
l’aggiudicatario; in secondo luogo che, comunque, posto che il danno
subito proviene da fatto illecito (ed è di per sé ingiusto) e che
sussiste il nesso eziologico con la stazione appaltante, avrebbe
comunque diritto al risarcimento per equivalente, il cui quantum va
calcolato in relazione all’intero utile nella percentuale del 10% o 15%.
7.1.- Osserva al riguardo
la Sezione che alla infondatezza dei motivi di gravame consegue la
inaccoglibilità della domanda di risarcimento danni, non essendo stato
dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla parte
ricorrente e l'attività illegittima della stazione appaltante,
considerato che l'illegittimità del provvedimento impugnato è, comunque,
secondo condivisa giurisprudenza, condizione necessaria, ancorché non
sufficiente, per accordare il risarcimento del danno, sicché
l'infondatezza della domanda di annullamento comporta inevitabilmente il
rigetto di quella risarcitoria (Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre
2008, n. 4702).
8.- L’appello principale e
l’appello incidentale, al quale, comunque, la C.E.S.I. Cooperativa Edil
- Strade Imolese Soc. Coop. non ha interesse stante l’infondatezza
dell'appello principale, devono essere conclusivamente respinti e deve
essere confermata la prima decisione.
9.- Le spese e gli onorari
del presente grado di giudizio vanno compensati nei confronti della
C.E.S.I. Cooperativa Edil - Strade Imolese Soc. Coop., stante la sua
parziale soccombenza per la reiezione dell'appello incidentale, mentre
nei confronti del Consorzio della Bonifica Renana seguono la soccombenza
e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge
l’appello principale e l’appello incidentale in esame.
Fonte: Consiglio
di Stato - La Giustizia Amministrativa |