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Consiglio di
stato - Sezione VB - Decisione 8 settembre 2011 n. 5040
Contratti d'appalto - Procedura di avvalimento - Dimostrazione in corso
di espletamento - Integrazione delle dichiarazione di impegno -
Integrazione dichiarazione d'impegno a rispettare l'articolo 49 Dlgs
163/2006 - Sufficiente
FATTO
La Epula s.r.l., che ha
partecipato alla gara, bandita dal Comune di Sant’Arpino, per
l’affidamento del servizio triennale di refezione scolastica per gli
alunni della scuola dell’infanzia, collocandosi al secondo posto in
graduatoria dopo la Global Service s.r.l., ha impugnato presso il T.A.R.
Campania, Napoli, gli atti di aggiudicazione e di stipula del relativo
contratto in favore della Global Service s.r.l., che ha a sua volta
presentato ricorso incidentale integrato da motivi aggiunti.
Il citato T.A.R. con la
sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso principale ed ha
conseguentemente dichiarato la caducazione di detto contratto; inoltre
ha dichiarato inammissibili il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti
proposti dalla Global Service s.r.l..
Con il ricorso in appello
in esame la Global Service s.r.l. ha chiesto l’annullamento o la riforma
di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1.- Erronea declaratoria
di inammissibilità del ricorso incidentale di primo grado e dei connessi
motivi aggiunti in quanto non è stato tenuto conto né della circostanza
che le indicazioni contenute nella notificazione escludevano la
possibilità di alcuna confusione, né della applicabilità alla
fattispecie dell'art. 156 c.p.c., né del fatto che la violazione della
regola di cui all’art. 37 del T.U. n. 1054/1924 non implica di per sé
l’inesistenza della notifica, perché va interpretata comunque alla luce
del principio di cui all’art. 160 del c.p.c., con sanatoria di ogni
eventuale invalidità per effetto della costituzione in giudizio e dello
svolgimento di attività difensiva in ordine alle censure spiegate.
2.- Sono stati anche
riproposti i motivi formulati con detto ricorso incidentale e con i
motivi aggiunti ad esso, deducendo le seguenti censure:
2.1.- Deposito di visura
camerale in fotocopia, eccesso di potere, violazione dell’art. 5 del
disciplinare di gara.
Pur prescrivendo l’art. 5
del disciplinare di gara che le ditte partecipanti alla stessa dovessero
produrre, a pena di esclusione, anche la certificazione di iscrizione
alla Camera di commercio per l’attività specifica del bando, la Epula
s.r.l., a seguito di invito a produrre la necessaria documentazione
amministrativa, ha presentato una semplice visura camerale, peraltro in
copia.
2.2.- Deposito di visura
attestante l’attivazione dell’oggetto sociale in data successiva alla
scadenza del bando, eccesso di potere, irragionevolezza, violazione
delle prescrizioni poste a carico della Epula s.r.l. nei verbali di
gara, violazione del disciplinare di gara.
A seguito dell'invito da
parte della Commissione di gara alla Epula s.r.l. ad esibire idonea
documentazione comprovante il titolo all’esercizio della attività
oggetto della gara, è stato presentato un documento camerale da cui
risulta che la denuncia dell’oggetto sociale era stata effettuata dopo
il termine di presentazione delle offerte.
2.3.- Contratto di
avvalimento prodotto successivamente alla scadenza del bando senza data
certa. Irricevibilità della documentazione. Violazione di legge, art.
49, lettera f), del d. lgs. n. 163/2006.
Il contratto di
avvalimento doveva esistere al termine di presentazione delle offerte,
mentre, nel caso di specie, dalla documentazione depositata
originariamente dalla Epula s.r.l. si evince che il contratto con la
Rica s.r.l. “sarebbe stato” stipulato, il che lascia intendere che
all’epoca il contratto non fosse stato posto in essere.
Con atto notificato il
28.4.2010 e depositato il 6.5.2010 la Global Service s.r.l., premesso
che l’appello era stato notificato presso la Segreteria del T.A.R.
Campania e presso la sede della Epula s.r.l. in quanto l’avv. Maria Pia
Franzino, presso il quale in primo grado aveva eletto domicilio, era
sconosciuta all’indirizzo indicato, ha presentato motivi aggiunti al
ricorso in appello deducendo le seguenti censure:
1.- Revocazione della
sentenza di primo grado: errore di fatto risultante dai documenti di
causa, dolo revocatorio ex art. 395, n. 1, del c.p.c..
La inammissibilità del
ricorso incidentale e dei motivi aggiunti dichiarata in primo grado è
viziata dalla circostanza che comunque la notifica non avrebbe comunque
potuto perfezionarsi, qualunque fosse stata la formula usata dal
notificante, perché il domicilio speciale era stato eletto da Epula
s.r.l. presso un avvocato non risultante iscritto all’Albo degli
avvocati.
La indicazione nel ricorso
principale e nei motivi aggiunti di un domiciliatario non identificabile
e sconosciuto costituisce dolo rilevante ex art. 395, n. 1 del c.p.c..
2.- Sussistenza
dell’errore scusabile a causa dell’equivoco in cui è incorso l’ufficiale
giudiziario nell’effettuare le notifiche.
La circostanza che
l’Ufficiale giudiziario ha certificato la consegna del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti presso il domicilio con essi eletto al
sig. Orazio Di Fenza e che ivi risulta domiciliata l’avv. Maria di Fenza,
denota che la mancata certificazione della impossibilità della notifica
all’ inesistente avv. Maria Pia Franzino ha comportato la impossibilità
di ripetere la notifica presso la Segreteria del T.A.R..
3.- Applicabilità dei
principi di cui agli artt. 160 e 157 del c.p.c..
Anche se l’art. 160 del
c.p.c. prevede la declaratoria della nullità della notificazione in caso
di mancato rispetto delle disposizioni circa la persona cui deve essere
consegnata la copia, erroneamente non è stato applicato alla fattispecie
l’art. 157 del c.p.c..
Con memoria depositata il
7.5.2010 si è costituita in giudizio la Epula s.r.l., che ha dedotto la
infondatezza dell’appello, nonché la inammissibilità e la infondatezza
del ricorso incidentale spiegato in primo grado. Ha quindi concluso per
la declaratoria di inammissibilità, o di improcedibilità o di
infondatezza dell'appello e dei motivi aggiunti ad esso.
Con decreto presidenziale
7 maggio 2010 n. 2061 è stata respinta la istanza di adozione di misure
cautelari provvisorie.
Con memoria difensiva
depositata il 25.3.2010 la Global Service s.r.l., premesso che il
difensori della Epula s.r.l. non sarebbero abilitati al patrocinio
presso le giurisdizioni superiori (con inefficacia o nullità degli atti
processuali compiuti e conseguente impossibilità di costituzione nel
presente giudizio, di firma degli atti difensivi e di autenticazione del
mandato), ha contestato le avverse deduzioni ed ha ribadito tesi e
richieste.
Con ordinanza 8 giugno
2010 n. 2622 la Sezione ha respinto la istanza di sospensione della
sentenza impugnata.
Con memoria depositata il
22.10.2010 la Epula s.r.l. ha sostanzialmente ribadito tesi e richieste.
Con ordinanza 16 dicembre
2010 n. 451 la Sezione ha rilevato che il vizio formale della notifica
del ricorso e dei motivi aggiunti non appariva insanabile alla luce del
disposto dell'art. 156, comma 3, del c.p.c. ed ha disposto adempimenti
istruttori.
Alla pubblica udienza del
22.2.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla
presenza dell’avvocato della parte appellante, come da verbale di causa
agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in
appello in esame la Global Service s.r.l. ha chiesto l'annullamento o la
riforma della sentenza, in epigrafe indicata, di accoglimento del
ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposti per l’annullamento del
provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla Global Service s.r.l.
della gara finalizzata all’affidamento del servizio di refezione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia (per gli anni
scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011) e di note del responsabile
del procedimento e di verbali di gara, nonché della determinazione
dirigenziale di aggiudicazione in via definitiva della gara alla ditta
Global Service S.r.l. e del contratto di appalto per il servizio de quo.
Inoltre ha chiesto l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha
disposto anche la caducazione di detto contratto e la declaratoria di
inammissibilità del ricorso incidentale e dei connessi motivi aggiunti
proposti dalla Global Service s.r.l..
2.- Innanzi tutto la
Sezione deve esaminare la fondatezza della eccezione formulata dalla
Global Service s.r.l., in ordine alla circostanza che, dall’esame degli
elenchi degli iscritti ai Consigli dell’Ordine degli avvocati ed
accessibili via “internet”, risulterebbe che i difensori della Epula
s.r.l. non sarebbero abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni
superiori (con inefficacia o nullità degli atti processuali compiuti e
conseguente impossibilità di costituzione nel presente giudizio, di
firma degli atti difensivi e di autenticazione del mandato).
Va rilevato in proposito
che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del R. d. n. 1054/1924, ed
attualmente ex 22 comma 2, c.p.a., per i giudizi davanti al Consiglio di
Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori, con conseguente nullità dell'atto
difensivo prodotto da soggetto sfornito dello “jus postulandi” dinanzi
al Consiglio di Stato.
E’ tuttavia idonea ad
evitare la declaratoria di inammissibilità dell'atto prodotto nel corso
del giudizio di secondo grado la circostanza che esso contenga,
nell'epigrafe ed in calce, l'indicazione nominativa di altro legale
abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, qualora
esso atto risulti sottoscritto anche da esso legale e non soltanto
dall'avvocato privo dello “jus postulandi” e, di conseguenza, la
paternità dello stesso non possa ascriversi esclusivamente a quest'ultimo
difensore (Consiglio Stato, sez. V, 16 marzo 2011, n. 1626).
Va invero al riguardo
fatta applicazione sia del principio di conservazione dell'atto per il
raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.,
che delle norme civilistiche sul mandato (Consiglio Stato, sez. V, 25
novembre 2010, n. 8235).
Nel caso che occupa l’atto
di costituzione in appello della Epula s.r.l. risulta recare a margine
il mandato a rappresentarla ed a difenderla agli avvocati Massimo Amato
e Francesco Giojelli, che hanno autenticato la firma apposta in calce al
mandato ed hanno sottoscritto detto atto.
L’avv. Massimo Amato
risulta, dalla stessa fonte indicata nella memoria recante la eccezione
in esame, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dal
26.9.2008 e quindi già all’epoca del deposito dell’atto di costituzione
in giudizio, sicché la paternità dell’atto può ascriversi anche ad esso
e detto atto, per i principi in precedenza esposti, deve ritenersi
pienamente ammissibile.
La eccezione in esame va
quindi respinta.
2.- Con il primo motivo di
appello la Global Service s.r.l. ha dedotto che la inammissibilità del
ricorso incidentale di primo grado e dei connessi motivi aggiunti
sarebbe stata dichiarata con la impugnata sentenza nell’erroneo assunto
che essi, pur recapitati presso il domicilio eletto, risultavano
notificati personalmente alla ricorrente “e al suo difensore”, in
violazione degli artt. 22, comma 1, della l. n. 1034/1971 e 37, commi 2
e 5, del r.d. n. 1054/1924.
Ma la notificazione di
essi atti era stata effettuata indirizzandoli al domicilio eletto nel
giudizio dal difensore della Epula s.r.l., con espressa indicazione, sul
frontespizio del ricorso, che essa società era rappresentata e difesa
dall’avv. Francesco Giojelli, che eleggeva domicilio in Napoli, presso
l’avv. Maria Pia Franzino, con impossibilità di alcuna confusione,
stante il collegamento tra società, difensore e domicilio eletto.
Comunque la declaratoria
di inammissibilità sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 156 c.p.c.,
in ogni caso applicabile, avendo l’atto raggiunto lo scopo.
Peraltro la notifica
effettuata alla parte e per essa al procuratore costituito era da
considerare valida anche perché, se è vero che destinatario delle
notifiche e comunicazioni è il procuratore costituito, è vero anche che
esso non è tale jure proprio, ma in quanto rappresentante della parte.
È infine da considerare
che la violazione della regola di cui all’art. 37 del T.U. n. 1054/1924,
secondo la quale il ricorso incidentale va notificato presso il
domicilio eletto all’avvocato costituito (che è peculiare del giudizio
amministrativo), non implica di per sé l’inesistenza della notifica,
perché andrebbe interpretata comunque alla luce del principio di cui
all’art. 160 del c.p.c., che impone l’osservanza di un criterio
esegetico sostanziale in tema di sanabilità degli atti processuali
nulli.
Pertanto ogni eventuale
invalidità dovrebbe nel caso di specie ritenersi sanata per effetto
della costituzione in giudizio e dello svolgimento di attività difensiva
in ordine alle censure spiegate.
Con il terzo motivo
aggiunto all’appello la Global Service s.r.l. ha ulteriormente dedotto
che, anche se l’art. 160 del c.p.c. prevede la declaratoria della
nullità della notificazione in caso di mancato rispetto delle
disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia,
l’art. 157 del c.p.c. stabilisce che qualunque nullità processuale non
può essere pronunciata a favore di chi vi abbia dato causa, sicché,
essendo dovuto l’eventuale vizio della notificazione alla errata
domiciliazione della Epula s.r.l., erroneamente non sarebbe stato
applicato il principio di cui alla norma da ultimo citata.
2.1.- Osserva in proposito
il Collegio che il T.A.R. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso
incidentale e dei connessi motivi aggiunti perché “notificati
personalmente alla ricorrente e non al suo difensore”, richiamando la
decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 settembre 2005 n. 4560, con
la quale, premesso che l’articolo 37 del R.D. n. 1054 del 1924, al
secondo comma, dispone che "la notificazione del ricorso incidentale
sarà fatta nei modi prescritti per il ricorso principale, presso il
domicilio eletto, all'avvocato che ha firmato il ricorso", è stato
asserito che “Detta disposizione riguarda esclusivamente l'ipotesi
del ricorso incidentale proposto dall'intimato - resistente e del tutto
logicamente viene previsto che la notifica debba essere fatta al
difensore del ricorrente…”.
La Sezione, con ordinanza
16 dicembre 2010 n. 451 ha rilevato al riguardo che nel caso di specie
il riscontrato vizio formale della notifica del ricorso incidentale e
dei connessi motivi aggiunti (così come effettuata personalmente alla
parte e non al suo difensore ma comunque ricevuta nel domicilio eletto
presso quest’ultimo) non appare allo stato degli atti di causa
assolutamente insanabile e quindi dirimente soprattutto alla luce del
generale principio di cui all’art.156, III comma, del c.p.c.,
espressamente invocato dalla società appellante.
Va aggiunto, al riguardo,
che il principio sancito dal dell'art. 156, comma 3, del c.p.c., per il
quale il conseguimento dello scopo cui l'atto è preordinato ne sana la
nullità, trova, invero, piena applicazione nel processo amministrativo
sia per la mancanza di disposizioni contrarie speciali, sia perché, al
pari di ogni altro processo di parti, quello amministrativo richiede un
corretto funzionamento degli istituti processuali volti a garantire la
conservazione degli atti ed il raggiungimento dello scopo e tali
esigenze sono compatibili con il “proprium” del processo amministrativo
rappresentato dal controllo sull'esercizio della funzione pubblica
(Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5238).
La notifica del ricorso
giurisdizionale è quindi da ritenere inesistente solo quando essa manchi
del tutto, ovvero sia stata effettuata con riguardo a soggetto che non
abbia alcun riferimento con il destinatario necessario della
notificazione stessa, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto
"ex tunc" ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., quando, pur eseguita
mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla
legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere
possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al
processo, giunga a conoscenza del destinatario.
Se è vero che, dopo la
costituzione in giudizio, destinatario delle notifiche e comunicazioni è
il procuratore costituito, è altrettanto vero che lo stesso non è tale
iure proprio, ma in quanto rappresentante della parte, deve
conseguentemente ritenersi che nel caso che occupa il contraddittorio
sia stato comunque instaurato, in quanto il difensore della Epula s.r.l.
è stato comunque posto in grado di conoscere il contenuto degli atti
recanti il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti, dei quali era stata
predisposta la notifica, anche se indirizzata alla parte, presso il
domicilio ed il legale eletto dal difensore.
Pertanto il presunto vizio
deve ritenersi sanato, ex art. 156, comma 3, del c.p.c., recante un
principio generale applicabile anche al processo amministrativo
nonostante la specialità dell’art. 37 del R.D. n. 1054 del 1924, non
contrastando con la ratio di detta norma, per raggiungimento dello scopo
dell'atto, anche in assenza di successiva concreta attività difensiva.
A nulla vale che, come
risulta dai motivi aggiunti all’appello, detti atti siano stati
concretamente notificati al sig. Orazio Di Fenza, nel domicilio eletto
corrispondente a quello dell’avv. Maria Di Fenza, e non all’inesistente
avv. Maria Pia Franzino, erroneamente indicata dal ricorrente in primo
grado quale procuratore domiciliatario, ma in realtà inesistente,
perché, come dedotto con il terzo motivo aggiunto all’appello, era
applicabile alla fattispecie anche il principio generale di cui all’art.
157 del c.p.c., che stabilisce che qualunque nullità processuale non può
essere pronunciata a favore di chi vi abbia dato causa, sicché, essendo
dovuto l’eventuale vizio della notificazione ad errore nella
domiciliazione della Epula s.r.l., non può essa valersi della nullità
che ha causato.
2.3.- L’accoglimento di
detto motivo di gravame comporta l’assorbimento delle ulteriori censure
formulate al riguardo con i motivi aggiunti all’appello.
3.- La fondatezza del
motivo di appello in esame, con la riforma in rito della impugnata
sentenza, comporta il riesame del merito della controversia .
Nel caso che occupa,
essendo stata impugnata la sentenza di primo grado non nel capo in cui
ha ritenuto fondato il ricorso principale proposto da Epula s.r.l., ma
soltanto nel capo in cui ha dichiarato inammissibili il ricorso
incidentale ed i connessi motivi aggiunti, questi soltanto devono essere
esaminati nel merito.
3.1.- Con la prima censura
del ricorso incidentale era stato dedotto che, pur prescrivendo l’art. 5
del disciplinare di gara che le ditte partecipanti dovessero produrre, a
pena di esclusione, anche la certificazione di iscrizione alla Camera di
commercio per l’attività specifica del bando, la Epula s.r.l. (a seguito
di invito, come da verbale di gara del 17.9.2008, a produrre la
necessaria documentazione amministrativa) aveva presentato una semplice
visura camerale, peraltro in copia, e non la prevista certificazione.
3.1.1.- Osserva al
riguardo la Sezione che le prescrizioni contenute nella "lex specialis"
della gara sono dirette ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità
dell'Amministrazione, nonché la parità di condizioni tra i concorrenti,
e devono rispondere al comune canone di ragionevolezza, in stretta
relazione con i richiamati principi.
Le clausole previste a
pena di esclusione vanno quindi interpretate seguendo il criterio della
stretta interpretazione, per non ledere il contrapposto interesse alla
più ampia partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara.
Pertanto, di esse clausole
va evitata un'applicazione meccanica che contraddica, alla luce delle
specifiche circostanze del caso concreto, la fondamentale ed immanente
esigenza di ragionevolezza dell'attività amministrativa, finendo così
per porsi in contrasto con le stesse finalità di tutela cui sono
preordinati i generali canoni applicativi delle regole della
contrattualistica pubblica.
Solo l'omessa allegazione
di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione può
dunque considerarsi alla stregua di un'irregolarità insanabile e,
quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma;
pertanto, alla stazione appaltante è precluso sopperire, con
l'integrazione, alla totale mancanza di un documento, mentre, ai sensi
dell'art. 46, d.lgs. n. 163/2006, deve ritenersi consentita
l'integrazione documentale riguardante semplici chiarimenti di un
documento incompleto.
Nel caso che occupa la
Epula s.r.l., come risulta da verbale di gara del 17.9.2008, aveva
prodotto la certificazione camerale, la cui allegazione era prevista a
pena di esclusione dall’art. 6 del disciplinare, dalla quale tuttavia
non risultava se e quando, tra le attività statutarie della offerente,
quella oggetto di gara fosse divenuta operativa; la Epula s.r.l. è stata
quindi invitata ad esibire “idonea documentazione comprovante il titolo
all’esercizio della attività in questione” alla data di scadenza di
presentazione delle offerte.
A seguito di detta
legittima richiesta, come risulta da atto prot. n. CEW/16622/2008/CCE0054
del 18.9.2008 acquisito agli atti del giudizio a seguito di ordinanza
istruttoria della Sezione, è stata prodotta una certificazione camerale
e non una visura, sicché la censura è da valutare incondivisibile,
dovendosi ritenere adeguatamente assolto l’incombente volto alla
sanatoria della mera irregolarità posta in essere.
3.2.- Con la seconda di
dette censure è stato dedotto che, dopo che la Commissione di gara aveva
invitato la Epula s.r.l. ad esibire idonea documentazione comprovante il
titolo all’esercizio della attività oggetto della gara (perché dalla
certificazione camerale esibita non si evinceva se e quando, tra le
attività statutarie della offerente, quella oggetto di gara fosse
divenuta operativa), la Epula s.r.l. ha presentato un documento camerale
da cui risulta che la denuncia dell’oggetto sociale in Camera di
commercio era stata effettuata dopo il termine di presentazione delle
offerte del 16.9.2008. Alla data di scadenza del bando detta società non
aveva quindi provveduto alla attivazione dell’oggetto sociale, che era
propedeutica per l’affidamento del servizio.
3.2.1.- Osserva in
proposito la Sezione che da detta certificazione camerale si evince che
l’attività oggetto del bando di gara era stata in effetti denunciata in
data 18.8.2008, quindi prima della data del 16.9.2008 di scadenza della
presentazione delle offerte prevista dal bando.
La censura in esame non è
quindi positivamente valutabile.
3.3.- Con la terza delle
riproposte censure è stato dedotto che il contratto di avvalimento era
stato prodotto successivamente alla scadenza del bando senza data certa,
con irricevibilità della documentazione e violazione dell’art. 49,
lettera f), del d. lgs. n. 163/2006. Esso contratto doveva esistere al
termine di presentazione delle offerte e se depositato successivamente
era necessaria la verifica della sua esistenza a detta data.
Nel caso di specie dalla
documentazione depositata originariamente dalla Epula s.r.l. si evinceva
che il contratto con la Rica s.r.l. “sarebbe stato” stipulato, il che
lascerebbe intendere che all’epoca il contratto non fosse stato posto in
essere. Tanto comporterebbe la decurtazione dal punteggio attribuito
alla Epula s.r.l. e le assegnazioni di punti fondate sulla valida
presenza di contratto di avvalimento.
3.3.1.- Al riguardo va
osservato che una interpretazione finalistica e teleologica delle
disposizioni in tema di requisiti di partecipazione alla gara, di cui è
espressione anche il principio di avvalimento, porta a ritenere che, in
sede di gara, possa essere fornita la dimostrazione in ordine al
possesso, certo ed incondizionato, al momento della stipula del
contratto e della successiva esecuzione, dei requisiti e dei mezzi
all'uopo necessari.
Non è quindi necessario
che i mezzi siano già disponibili all'epoca della procedura, mentre è
invece necessario che nel corso della procedura si dimostri che essi
saranno disponibili al momento dell'assunzione e dell'esecuzione degli
impegni negoziali.
Una diversa
interpretazione che preveda l'anticipazione al momento della procedura
del possesso dei mezzi, non è da considerare effettuabile perché
imporrebbe la dispendiosa acquisizione di dotazioni funzionali alla sola
esecuzione dell'appalto prima ancora che vi sia certezza in ordine
all'aggiudicazione, mentre l'interesse dell'Amministrazione a non
prendere in considerazione offerte prive del crisma della necessaria
serietà deve ritenersi soddisfatto dalla piena dimostrazione che detti
requisiti saranno certamente disponibili al tempo all'uopo rilevante,
ossia al momento dell'effettiva contrazione del vincolo negoziale
(Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7376).
Nel caso che occupa la
Epula s.r.l e la Rica s.r.l. avevano già allegato agli atti
dichiarazioni di avvalimento con cui si impegnavano tra di loro e nei
confronti della Amministrazione ad adempiere agli obblighi di cui
all’art. 49 del d. lgs. n. 163/2006 e tale manifestazione concorde di
volontà, ex art. 1326 del c.c., deve ritenersi che fosse già sufficiente
ad ottemperare al disposto di detto art. 49, sicché, per i principi in
precedenza esposti, è irrilevante che il documento contrattuale
riproduttivo sia poi stato sottoscritto e prodotto in data 8.9.2008,
come da copia depositata in atti a seguito di ordinanza istruttoria
della Sezione, successiva al termine ultimo di presentazione delle
offerte.
La censura in esame è
quindi infondata.
4.- In conclusione, in
riforma della impugnata sentenza, il ricorso incidentale proposto in
primo grado dalla Global Service s.r.l. ed i connessi motivi aggiunti
vanno dichiarati ammissibili, ma devono, tuttavia, essere respinti e
resta confermata per il resto la decisione di primo grado, nella parte
non oggetto di impugnazione.
5.- La complessità delle
questioni trattate, nonché la peculiarità, la novità del caso e la
reciproca soccombenza, denotano la sussistenza delle circostanze di cui
all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c.,
della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per
compensare fra la parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, in
riforma della sentenza di primo grado, dichiara il ricorso incidentale
ed i motivi aggiunti proposti dalla Global Service s.r.l. dinanzi al
T.A.R. ammissibili e li respinge nel merito, confermando nel resto la
gravata sentenza.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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