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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 25 gennaio 2011 n. 513
Affidamento di servizi - Applicazione delle disposizioni del codice dei
contratti pubblici - Nei limiti di quanto previsto dall'art. 30 del
codice - Applicazione disciplina verifica anomalia - Non permessa
FATTO e
DIRITTO
1. Con sentenza n. 26/2010
il Tar per l’Umbria ha respinto il ricorso proposto dalla CO.SE.R. -
Cooperativa Servizi Ristoro avverso gli atti della gara indetta
dall’Azienda Ospedaliera di Perugia per l’affidamento della concessione
del servizio di gestione Bar dell’Ospedale Santa Maria della
Misericordia di Perugia (procedura conclusasi con l’aggiudicazione in
favore della Serenissima Ristorazione S.p.a., mentre la Coser si
posizionava al secondo posto della graduatoria).
La Cooperativa Coser ha
proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che
saranno di seguito esaminati.
L’Azienda Ospedaliera di
Perugia e la Serenissima Ristorazione S.p.a. si sono costituite in
giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la
causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto del giudizio
è costituito dalla contestazione da parte della cooperativa Coser,
precedente gestore del servizio e seconda classificata,
dell’aggiudicazione in favore della Serenissima Ristorazione S.p.a.
della gara indetta dall’Azienda Ospedaliera di Perugia per l’affidamento
della concessione del servizio di gestione Bar dell’Ospedale Santa Maria
della Misericordia di Perugia.
La ricorrente contesta
diversi profili della procedura, attinenti in parte ad asserite cause di
esclusione dell’aggiudicataria, in parte a vizi della procedura che
condurrebbero alla rinnovazione della stessa e, infine, a vizi della
valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei relativi punteggi.
Nell’esaminare le varie
censure si ritiene di dover seguire la graduazione dei motivi,
effettuata dall’appellante, tenuto conto che l’ordine da parte del
giudice di esaminare le censure non può prescindere dal principio
dispositivo, che regola anche il processo amministrativo e comporta la
necessità di esaminare prima quelle censure, proposte in via prioritaria
dal ricorrente e da cui deriva un effetto pienamente satisfattivo della
sua pretesa del ricorrente (Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2008 n. 213, in
cui è stato affermato proprio che, in presenza di un motivo diretto ad
escludere il primo classificato di una gara di appalto e di altro motivo
tendente ad una rinnovazione, parziale o totale, delle operazioni di
gara, solo l’accoglimento della prima censura, che deve quindi essere
esaminata per prima, soddisfa l’interesse della seconda classificata ad
ottenere l’aggiudicazione dell’appalto).
Nel caso di specie,
l’appellante ha proposto con assoluta priorità (sia nel ricorso in
appello che nelle successive memorie) le censure attinenti alla
sussistenza di cause di esclusione dell’aggiudicataria in relazione alle
dichiarazioni rese ex art. 38 del d. lgs. n. 163/2006.
In particolare,
l’appellante deduce che:
a) non è stata resa la
dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui al
predetto art. 38 con riferimento alla posizione di Silvana Sorsi,
amministratore cessato dalla carica nel triennio antecedente alla
pubblicazione del bando, che aveva riportato diverse condanne penali,
che comunque non sono state dichiarate, precludendo in tal modo la
verifica della compatibilità delle stesse con la partecipazione alla
gara, rimessa alla stazione appaltante anche in caso di intervenuta
riabilitazione;
b) la dichiarazione ex
art. 38 non è stata resa neanche con riguardo ai procuratori speciali
della società muniti di poteri di rappresentanza, di cui uno (Sergio
Venditti) risulta aver riportato una condanna definitiva, anche non
valutata dalla stazione appaltante.
Con riferimento al primo
profilo, si rileva che dagli atti prodotti in giudizio risulta che il
sig. Mario Putin ha sottoscritto, in qualità di presidente e legale
rappresentante della società, la dichiarazione del 23 settembre 2008,
con la quale ha, appunto, attestato «l’inesistenza a carico dell’Impresa
Serenissima Ristorazione s.p.a.… delle condizioni di esclusione previste
dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006». A tale dichiarazione si sono
aggiunte anche quelle degli altri componenti dell’attuale Consiglio di
Amministrazione della Serenissima, sigg.ri Faggion e Fosser.
L’art. 38 del d. lgs. n.
163/2006 estende l’obbligo di dichiarazione e la causa di esclusione
“anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata”, aggiungendo che
“resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p.
[riabilitazione] e dell’art. 445, comma 2, c.p.p. [estinzione del
reato]”.
In relazione alla
posizione della amministratrice cessata dalla carica (Silvana Sorsi), il
legale rappresentante della società aggiudicataria ha dichiarato «di non
essere a conoscenza che ricorrano nei confronti della sig.ra Sorsi
Silvana, cessata dalla carica di Amministratore nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando in oggetto, le situazioni di cui
all’art. 38, comma 1, lettera c, del d.lgs. 163/2006», essendo poi
risultata dal certificato del casellario giudiziale l’esistenza di una
sentenza di condanna della Corte di Cassazione risalente al 24 aprile
1987 (per bancarotta fraudolenta e truffa), per la quale è poi
intervenuta la riabilitazione (provvedimento del Tribunale di
Sorveglianza di Venezia del 12 giugno 1992).
La censura proposta
attiene a due aspetti: l’incompletezza della dichiarazione e la omessa
menzione (e valutazione) della condanna.
In ordine alla
dichiarazione resa, si osserva che gli obblighi gravanti sul legale
rappresentate vanno valutati in termini di buona fede quando i fatti da
attestare riguardano soggetti cessati dalla carica, e dunque ormai terzi
rispetto alla società dichiarante (che, infatti, afferma di aver chiesto
e ottenuto un certificato penale da cui nulla risultava, proprio perchè
rilasciato a privati terzi).
Nel caso di specie, la
dichiarazione è stata comunque resa sulla base degli elementi in
possesso del legale rappresentante e la formula dubitativa utilizzata
poteva al massimo costituire motivo per una richiesta di integrazione o
per un chiarimento d’ufficio, ma non giustificava certo l’esclusione
dalla gara, come chiesto dall’appellante.
Tale chiarimento e
rinnovazione della valutazione da parte della stazione appaltante non è
peraltro necessario, in quanto, come correttamente rilevato dal Tar,
l’intervenuta riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 c.p., estingue le
pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna (salvo che
la legge disponga altrimenti), ed interviene all’esito di una indagine,
concernente, tra l’altro, la buona condotta del condannato e l’avvenuto
risarcimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 179
c.p.).
Anche in considerazione
del fatto che l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 fa
salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p., deve ritenersi
che, nel caso in esame, da un lato non vi sia stata alcuna omessa
dichiarazione per le considerazioni espresse in precedenza, e, sotto
altro profilo, l’intervenuta riabilitazione esclude la rilevanza della
condanna ai fini di una eventuale esclusione (T.A.R. Lazio, Sez. III, 22
maggio 2009, n. 5194).
3. La seconda censura
attiene, invece, alla omessa dichiarazione ex art. 38 con riguardo ai
procuratori speciali della società muniti di poteri di rappresentanza,
di cui uno (Sergio Venditti) risulta aver riportato una condanna
definitiva, che non è stata, quindi, valutata dalla stazione appaltante.
Anche tale censura è priva
di fondamento.
L’interpretazione del
citato art. 38 con riferimento ai soggetti per i quali la dichiarazione
deve essere resa è stata oggetto di diversi orientamenti
giurisprudenziali, fra i quali permane un contrasto.
L’art. 38, comma 1, lett.
c), del d.lgs. n. 163/2006 fa riferimento, per le società di capitali,
agli “amministratori muniti del potere di rappresentanza”.
Secondo una parte della
giurisprudenza, per l’individuazione dei soggetti tenuti alle
dichiarazioni sostitutive finalizzate alla verifica del possesso dei
requisiti di moralità, quando si tratti di titolari di organi di persone
giuridiche da ricondurre alla nozione di "amministratori muniti di
poteri di rappresentanza", occorre esaminare i poteri, le funzioni e il
ruolo effettivamente e sostanzialmente attribuiti al soggetto
considerato, al di là delle qualifiche formali rivestite (Cons. Stato,
V, 16 novembre 2010 n. 8059; VI, 8 febbraio 2007, n. 523, che nella
categoria degli amministratori, ai fini dell’art. 38 cit., fanno
rientrare sia i "soggetti che abbiano avuto un significativo ruolo
decisionale e gestionale societario", sia i procuratori ai quali siano
conferiti poteri di partecipare a pubblici appalti formulando le
relative offerte).
Altra giurisprudenza ha,
da un lato, aderito alla necessità di effettuare una valutazione
sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative, derivando – in
assenza di più restrittive clausole di gara – l’effetto di esclusione
dalla procedura solo dal mancato possesso dei requisiti, e non dalla
omissione o incompletezza della dichiarazione (Cons. Stato, V, 9
novembre 2010, n. 7967) e, sotto altro aspetto, ha limitato la
sussistenza dell’obbligo di dichiarazione ai soli amministratori muniti
di potere di rappresentanza e ai direttori tecnici, e non anche a tutti
i procuratori della società (T.A.R. Basilicata, I, 22 aprile 2009 , n.
131; T.A.R. Liguria, II, 11 luglio 2008 , n. 1485; T.A.R. Calabria -
Reggio Calabria, I, 08 luglio 2008 , n. 379).
Nel caso di specie, l’art.
7, lett. a), del bando imponeva, a pena di esclusione, di presentare una
dichiarazione della insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del d. lgs. n. 163/06 e, di conseguenza, in assenza di una
specifica (ed eventualmente) più restrittiva clausola della lex
specialis, il problema che si pone riguarda proprio
l’interpretazione del citato art. 38 con riferimento ai due menzionati
orientamenti.
Il Collegio ritiene di
dover aderire – per le considerazioni di seguito esposte - alla seconda
tesi, che limita l’applicabilità della disposizione ai soli
amministratori della società, e non anche ai procuratori speciali.
Ai sensi dell’art. 2380-bis
c.c., la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori
e può essere concentrata in un unico soggetto (amministratore unico) o
affidata a più persone, che sono i componenti del consiglio di
amministrazione (in caso di scelta del sistema monistico ex artt. 2380 e
2409-sexiesdecies c.c.) o del consiglio di gestione (in caso di
opzione in favore del sistema dualistico ex artt. 2380 e 2409-octies
c.c.): ad essi, o a taluni tra essi, spetta la rappresentanza
istituzionale della società.
I procuratori speciali (o
ad negotia) sono invece soggetti cui può essere conferita la
rappresentanza – di diritto comune - della società, ma che non sono
amministratori e ciò a prescindere dall’esame dei poteri loro assegnati.
L’art. 38 del d. lgs. n.
163/06 richiede la compresenza della qualifica di amministratore e del
potere di rappresentanza (che può essere limitato per gli amministratori
ex art. 2384, comma 2, c.c.) e non vi è alcuna possibilità per estendere
l’applicabilità della disposizione a soggetti, quali i procuratori, che
amministratori non sono.
Del resto, si tratta di
una norma che limita la partecipazione alle gare e la libertà di
iniziativa economica delle imprese, essendo prescrittiva dei requisiti
di partecipazione e che, in quanto tale, assume carattere eccezionale ed
è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica a situazioni
diverse, quale è quella dei procuratori.
Peraltro, anche
l’applicazione analogica sarebbe opinabile, in presenza di una radicale
diversità della situazione dell’amministratore, cui spettano compiti
gestionali e decisionali di indirizzi e scelte imprenditoriali e quella
del procuratore, il quale, benché possa essere munito di poteri di
rappresentanza, è soggetto dotato di limitati poteri rappresentativi e
gestionali, ma non decisionali (nel senso che i poteri di gestione sono
pur sempre circoscritti dalle direttive fornite dagli amministratori).
In altri termini le manifestazioni di volontà del procuratore possono
produrre effetti nella sfera giuridica della società, ma ciò non
significa che egli abbia un ruolo nella determinazione delle scelte
imprenditoriali, lasciate all'amministratore.
Si deve, quindi, prendere
atto che l'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 - nell'individuare i soggetti
tenuti a rendere la dichiarazione - fa riferimento soltanto agli
"amministratori muniti di potere di rappresentanza": ossia, ai soggetti
che siano titolari di ampi e generali poteri di amministrazione, senza
estendere l’obbligo ai procuratori.
La soluzione accolta,
oltre ad essere maggiormente rispondente al dato letterale del citato
art. 38, evita che l’obbligo della dichiarazione possa dipendere da
sottili distinzioni circa l'ampiezza dei poteri del procuratore,
inidonee a garantire la certezza del diritto sotto un profilo di estrema
rilevanza per la libertà di iniziativa economica delle imprese,
costituito dalla possibilità di partecipare ai pubblici appalti.
4. Un ulteriore gruppo di
censure riguarda presunte carenze dell’offerta dell’aggiudicataria, che
. secondo l’appellante – avrebbero dovuto condurre alla sua esclusione:
assenza di sottoscrizione di alcuni progetti e del computo metrico;
carenze progettuali per la parte adeguamento locali e impiantistica, per
i servizi igienici riservati al personale e per altri aspetti.
Anche tali motivi sono
infondati, dovendosi rilevare che la mancata sottoscrizione del progetto
per gli arredi e le forniture non era sanzionata con l’esclusione da
alcuna disposizione del bando, che prevedeva tale sanzione solo per
l’ipotesi in cui «l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita
busta “C” interna, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura», che qui non ricorre.
La presenza del timbro, ma
non della firma, su un allegato dell’offerta poteva al più costituire
motivo di integrazione, ma non poteva condurre né alla esclusione
dell’impresa, né alla mancata valutazione di quella parte dell’offerta,
con conseguente infondatezza anche dell’ulteriore censura con cui
l’appellante chiedeva l’attribuzione di punti zero in relazione alla
parte del progetto non firmata.
Seguendo la stesa logica,
le asserite carenze progettuali, che comunque non incidono su elementi
fondamentali del servizio, non potrebbero mai condurre all’esclusione
dell’impresa, ma potrebbero essere valutate ai fini dell’attribuzione
del punteggio.
Peraltro, devono essere
condivise le argomentazioni svolte nel merito dal Tar, che ha rilevato
che:
- i progetti tecnici uniti
all’offerta non richiedevano il livello di definizione della
progettazione esecutiva;
- l’alimentazione autonoma
dell’impianto di climatizzazione, e non derivata dalle linee esistenti,
come pure l’assenza di un impianto idrico di spegnimento o del piano di
sanificazione non costituiscono motivi di esclusione dell’offerta della
Serenissima Ristorazione S.p.a., ma hanno inciso sulla valutazione della
medesima, sul “merito qualitativo”;
- per i servizi igienici e
per il rispetto della presenza di almeno due servizi igienici per
ambienti dove lavora contemporaneamente personale superiore alle 10
unità, il progetto dell’aggiudicataria non prevede il contemporaneo
servizio di più di dieci dipendenti e contiene, comunque, cinque servizi
igienici (uno per il personale, e quattro per gli utenti, senza
escludere di mutare tale proporzione in sede esecutiva), a fronte dei
quattro servizi del progetto dell’appellante (con conseguente
infondatezza anche della pretesa di attribuire punti zero
all’aggiudicataria per tale profilo).
5. E’ anche infondato il
motivo con cui l’appellante deduce l’anomalia dell’offerta
dell’aggiudicataria, sostenendo l’applicabilità della disciplina
sull’anomalia anche alle concessioni di servizio pubblico e, comunque,
l’inconfigurabilità – nel caso in esame di una concessione, trattandosi
di un appalto di natura mista, comprendente anche lavori.
In primo luogo, la
giurisprudenza ha chiarito che il rapporto contrattuale instaurato tra
una Asl e un privato, con il quale viene affidato al medesimo la
gestione di un servizio di bar e ristorazione all'interno di un
complesso ospedaliero, ha natura di concessione, stante il carattere
pubblico sia del bene, sia del servizio che ne costituiscono l'oggetto
(Cassazione civile , sez. un., 1 luglio 2008 , n. 17937; Cass. 17
novembre 2004 n. 21713, 14 novembre 2003 n. 17295, 12 giugno 1999 n.
327, 21 luglio 1998 n. 7131, 29 marzo 1994 n. 3075, tutte relative
proprio a casi di affidamento a un privato della gestione di un bar
all'interno di un ospedale).
Tale conclusione non muta
per la previsione di alcuni lavori accessori al servizio bar, restando
inalterati i presupposti per configurare una concessione di pubblico
servizio, costituiti dalla esistenza di un corrispettivo a favore
dell’amministrazione a fronte della possibilità di gestire un servizio a
pagamento verso l’utenza e dal rischio legato alla gestione del
servizio, che ricade sul concessionario.
Trattandosi di concessione
di servizio, deve farsi riferimento all’art. 30 del d. lgs. n. 163/06,
che esclude, salvo quanto previsto dallo stesso articolo,
l’applicabilità delle disposizioni del codice e, tra esse, anche di
quelle relative alla verifica di anomalia, che mal si attagliano a casi
in cui è l’aggiudicatario che deve versare un corrispettivo
all’amministrazione.
6. Con altro motivo viene
dedotta la violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché
dei principi in tema di collegio perfetto, nell’assunto che la
Commissione giudicatrice nelle sedute del 3 febbraio 2009 e del 12
maggio 2009 si sarebbe riunita in composizione non integra.
Come correttamente
rilevato dal Tar, alcuna attività valutativa è stata svolta dalla
Commissione in composizione non integra, con conseguente irrilevanza
dell’assenza di alcuni componenti della stessa in sedute, caratterizzate
da attività solo preparatoria o comunque vincolata (in questo senso,
Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2008 , n. 2188).
7. Sono, infine, prive di
fondamento le censure dirette contestare i criteri di attribuzione dei
punteggi e le valutazioni della Commissione ai fini di tale valutazione,
in quanto:
a) contrariamente a quanto
sostenuto dall’appellante, la lettera di invito, tra i criteri per
l’aggiudicazione, contemplava espressamente l’”adeguamento locali ed
impiantistica” e la voce “arredi ed attrezzature”, dando quindi rilievo
alla componente relativa all’investimento economico per i lavori di
adeguamento funzionale e per le attrezzature e gli arredi;
b) non sussiste alcuna
illogicità nel meccanismo di determinazione del punteggio relativo al
prezzo, basato sull’attribuzione del punteggio massimo (pari a 40) al
concorrente che ha offerto il canone annuo complessivo più alto, ed agli
altri concorrenti di un punteggio inversamente proporzionale, non
sussistendo alcuna irragionevolezza nel peso attribuito all’elemento
prezzo (40 su 100) e nella formula utilizzata per l’attribuzione del
punteggio;
c) i coefficienti di
attribuzione del punteggio relativo alla qualità sono stati
predeterminati dall’art. 2 della lettera invito, avendo poi la
Commissione proceduto solo ad applicare detti criteri, motivando il
giudizio attribuito alle singole componenti dell’offerta, attraverso
alcuni dati utilizzati – in esecuzione dei criteri – al fine di rendere
meglio comprensibile l’iter logico seguito nella valutazione e
comparazione delle offerte;
d) le contestazioni mosse
ai singoli punteggi attribuiti all’aggiudicataria sono in parte
formulate in modo generico e privo di adeguati riscontri probatori e, in
parte, inidonee a porre in dubbio l’ampio divario di punteggio tra prima
e seconda classificata (prova di resistenza richiamata dal Tar e non
superata con il ricorso in appello), motivato in modo puntuale
dall’amministrazione, che in effetti ha attribuito all’appellante un
punteggio maggiore per i profili contestati.
8. In conclusione, il
ricorso in appello deve essere respinto.
Alla soccombenza seguono
le spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello
indicato in epigrafe.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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