|
Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione del 28 gennaio 2011 m. 642
Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Procedura ristretta
senza pubblicazione del bando - Presupposti - Unicità del contraente -
Verifica dell'unicità del contraente - Indagine di mercato - Sufficiente
FATTO
1. Con il ricorso di primo
grado, l’odierna parte appellata s.p.a. BravoSolution aveva impugnato
gli atti di aggiudicazione ad i-Faber del contratto-accordo relativo ai
servizi telematici per gli acquisti della p.a. ed ogni ulteriore atto
presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, ivi compresi gli atti
della procedura di selezione informale di mercato svolta.
Essa aveva premesso di
essere leader nello sviluppo, nell’applicazione e nella
commercializzazione di soluzioni informatiche per gli acquisti mediante
procedure di gara delle pubbliche amministrazioni e nel settore privato,
di vantare numerosi e importanti clienti in Italia e in Europa e di
essere primario operatore del settore.
In tale qualità, la
società era stata chiamata a partecipare da Consip SpA, con invito in
data 7.11.2006, a una atipica procedura (che inizialmente aveva ritenuto
di utilizzare per l’individuazione di una soluzione tecnologica
informatica da porre a base di un successivo pubblico appalto di
forniture o servizi).
Più precisamente, si
trattava dello sviluppo di una strategia di rinnovo della gara per
l’affidamento della gestione del sistema informativo a supporto del
programma di razionalizzazione della spesa della pubblica
amministrazione, dei servizi di monitoraggio, manutenzione, sviluppo,
manutenzione del software personalizzato, assistenza per l'esercizio,
dei servizi professionali, dei servizi di contact center e della
realizzazione di un sistema di customer relationship management, già
aggiudicata ad un'impresa con contratto in scadenza nell'agosto 2008
(pag. 5/11 dell’invito).
L’iniziativa non è stata
preceduta da alcun bando, né dalla predeterminazione di requisiti
partecipativi, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, essendo
state richieste informazioni sulle caratteristiche dell’impresa (modello
di business, specializzazione, fatturato, prodotti, clientela, ecc.),
tra cui, ma del tutto in astratto, anche indicazioni circa la
strutturazione dell’offerta economica (senza riferimento, peraltro, ad
alcun contratto o oggetto specifico, né a specifiche esigenze di Consip)
ed altri dati relativi a prezzi praticati e sevizi resi.
Dall'invito, secondo parte
appellata, si desumeva che la s.p.a. Consip intendeva «effettuare una
indagine di mercato dell'offerta quale ricognizione dell'offering dei
diversi produttori di tecnologia in termini di caratteristiche dei
prodotti offerti, servizi connessi, prezzo e variabili di pricing».
A seguito del protratto
silenzio dell’appellante in ordine alla documentazione in oggetto, a
seguito di richiesta di informazioni, la società ricorrente ha ricevuto
una nota Consip 25.1.2008, da cui era emersa la preferenza per una
soluzione diversa, sulla base di criteri sommariamente, genericamente ed
ex post esplicitati.
Avendo poi appreso
dell’affidamento del servizio alla controinteressata i-Faber, la società
odierna appellata ha impugnato dinanzi al TAR per il Lazio
l’aggiudicazione e gli atti della procedura, contestandoli sotto il
profilo dell’eccesso di potere (deducendo varie figure sintomatiche) e
della violazione degli artt. 38 ss., 54, 58, 83, 103, 105 (e
all’occorrenza 124) del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 1 del D.Lgs. n.
6/2007 e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 113/2007, dei principi generali
desumibili anche dall’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 in tema di
pubblicità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza nell’ambito
delle gare per l’affidamento dei pubblici appalti, violazione dell’art.
3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006.
La società ha altresì
proposto motivi aggiunti (a seguito del deposito, da parte
dell’Amministrazione, a corredo di memoria difensiva, in data
24.11.2008, di atti e documenti della procedura), deducendo ulteriori
profili di violazione di legge ed eccesso di potere, avanzando anche una
domanda di risarcimento del danno.
Il Tribunale
amministrativo regionale adito ha in primo luogo esaminato le eccezioni
preliminari di carattere procedurale, ricostruendo le fasi della
procedura e prendendo in esame le note Consip dirette alla originaria
ricorrente di primo grado del 25.1.2008 e del 16.4.2008.
Con dette note era stato
comunicato all’odierna appellata che la sua offerta evidenziava “una
minore corrispondenza alle esigenze della componente “Mercato
Elettronico” e che “le esperienze di supporto” della ricorrente stessa
“alle implementazione di progetti di e-procurement” sarebbero maturate
“prevalentemente nell’ottica della fornitura di servizio in modalità
ASP” -mentre “il modello di acquisizione e gestione dei servizi
tecnologici di e-procurement del Programma di Razionalizzazione della
spesa della P.A. vede ad oggi la proprietà e titolarità delle
infrastrutture hardware e software da parte del MEF e l’acquisizione di
servizi di gestione e manutenzione”.
Il primo Giudice ha
ritenuto che dette note erano immediatamente lesive per la appellata che
aveva da esse conseguito la conoscenza sicura dell’avvenuta
estromissione dalla procedura.
Esse pertanto, sotto
questo profilo, dovevano essere subito impugnate, mentre il ricorso è
stato notificato soltanto il 29.10.2008, (dopo aver proposto sulla
questione istanza di parere all’AVLP sin dal 20.5.2008).
Ad avviso del TAR, la
pendenza del procedimento di aggiudicazione non poteva giustificare le
attese dell’appellata (la esclusione di quest’ultima, come emergeva
dalle ripetute note, era definitiva e irretrattabile, mentre il parere
del CNIPA riguardava l’aggiudicazione, appunto, ovvero la scelta
dell’impresa tra le tre sottoposte a sperimentazione, ovvero ancora la
scelta del tipo di procedura selettiva).
Il predetto parere non
poteva comunque condurre a determinazioni tali da rimettere in gioco
l’appellata nell’ambito di una procedura negoziata ormai portata avanti
e dalla quale essa era stata esclusa.
Il TAR ha quindi ritenuto
che il ricorso in parte qua doveva essere dichiarato inammissibile
(neppure sussistevano i presupposti per accordare, ai fini
dell’impugnativa specifica, la rimessione in termini per errore
scusabile), mentre ha considerato ammissibile quella parte
dell’impugnazione riferibile (non già all’estromissione dell’istante
dalla procedura negoziata, ma) al tipo di procedura prescelta: un
procedimento derogatorio consistente in una forma di trattativa privata
non preceduta da bando di gara in luogo delle procedure concorrenziali e
garantistiche previste e disciplinate dalla normativa nazionale e
comunitaria (con previa pubblicazione di un bando di gara e chiara
fissazione e predeterminazione di requisiti di partecipazione,
specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione).
La tempestività del
ricorso, in parte qua, derivava dal fatto che l’interesse strumentale
azionato poteva essere fatto valere solo al momento dell’aggiudicazione.
Secondo il TAR, non poteva
ritenersi nella specie ostativo al riconoscimento dell’ammissibilità
dell’impugnativa del prescelto modulo procedimentale il consolidamento
dell’esclusione da esso, poiché - se l’interesse a contestare l’atto di
affidamento di un appalto a trattativa privata è pacificamente
riconosciuto alle imprese operanti in un determinato settore, anche se
queste non abbiano presentato domanda di partecipazione - a maggior
ragione la legittimazione andrebbe riconosciuta alla s.p.a.
BravoSolution (che nel procedimento stesso in qualche modo era stata
pure coinvolta)
Né avrebbe potuto ostare
all’ammissibilità suddetta il giudizio espresso dalla P.A. sul prodotto
di BravoSolution, che ben poteva essere diverso, invero, all’esito di
una normale gara di appalto con predeterminazione di requisiti,
esigenze, specifiche tecniche e prestazionali.
Sotto altro profilo, con i
predetti provvedimenti del 25.1.2008 e del 16.4.2008 era stato
comunicato alla appellata che il procedimento non era ancora concluso,
dovendo essere acquisito sulla soluzione prescelta, il parere di
congruità tecnico economica del CNIPA.
Ne discendeva che la
lesione dell’interesse strumentale azionato non era ancora certa – a
detta data ed antecedentemente alla comunicazione dell’aggiudicazione-
posto che il CNIPA avrebbe potuto ritenere non congrua l’offerta, ovvero
inesatta la procedura di gara prescelta: ciò perché il parere
obbligatorio di congruità tecnico-economica reso dal CNIPA ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si estende,
per regolamentazione espressa dello stesso CNIPA al controllo delle
stesse modalità di scelta del contraente, dovendo tra l’altro la
stazione appaltante espressamente relazionare in proposito all’organo
consultivo.
Nel merito, il primo
Giudice ha ritenuto fondate le censure esposte dall’appellata
sull’avvenuto travalicamento dei (ristretti) limiti in materia di
condizioni legittimanti il ricorso alla procedura di cui all’art. 57 del
decreto legislativo n. 163 del 2006 (procedura derogatoria al normale
principio di concorrenzialità che domina la materia degli appalti
pubblici, e con condizioni legittimanti tassative e da interpretarsi
restrittivamente).
In particolare, l’ipotesi
normativa ex art. 57, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ad
avviso del TAR avrebbe potuto operare solo se fosse stato chiaro a
priori che ne ricorreva il presupposto applicativo (casi del tutto
anomali, quali quelli di prestazioni infungibili o rese in posizioni
monopolistiche), non invece se occorreva una profonda e complessa
indagine comparativa e di mercato per giungere a una siffatta
conclusione. La ratio della norma, infatti, secondo il primo Giudice,
sarebbe quella di non imporre una gara inutile e con esito scontato a
priori perché soltanto un operatore era in grado di assicurare la
prestazione richiesta.
L'unicità del fornitore
doveva essere certa prima di addivenire a trattativa privata, e la
"indagine di mercato" poteva avere il solo scopo di acquisire la
certezza di tale unicità o di escluderla: nel caso di specie (fornitore
unico individuato mediante caratteristiche dell'oggetto palesate a
posteriori, dopo un'indagine di mercato, come conformi alle necessità
dell'amministrazione) la trattativa privata non poteva essere
consentita, perché altrimenti l'obbligo delle gare sarebbe stato
vanificato, e la postuma dichiarazione delle proprie esigenze da parte
dell’Amministrazione si presterebbe a giustificare qualsiasi scelta
effettuata senza gara.
Se occorreva un gravoso e
profondo procedimento comparativo (nel caso in oggetto l’indagine di
mercato aveva preso avvio nel 2006 e l’aggiudicazione era giunta a
luglio 2008: erano quindi occorsi circa due anni per stabilire l’unicità
del prodotto i-Faber) circa le caratteristiche di diversi prodotti, in
funzione del soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione, allora
la pubblica gara avrebbe dovuto costituire la sede naturale di tali
valutazioni.
Sempre ad avviso del TAR,
dagli atti di causa si evincerebbe che Consip non avesse affatto, ex
ante, elementi per considerare di immediata evidenza la circostanza che
solo i-Faber potesse renderle il servizio/prestazione in questione. In
tale situazione, nulla dunque autorizzava Consip ad omettere la gara
assistita dalle necessarie garanzie di imparzialità e predeterminazione
del prodotto richiesto, nonché dei criteri di valutazione delle relative
offerte dei concorrenti.
Sotto altro profilo, la
norma di cui all’art. 57 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.
appariva violata perché
dall’istruttoria tecnica condotta da Consip, il servizio-prodotto
offerto da i-Faber veniva ritenuto “preferibile”, “più idoneo”, ma non
assolutamente, effettivamente e oggettivamente “unico”, come richiesto
dalla norma di cui si è fatta applicazione.
La pretesa unicità sarebbe
emersa solo all’esito dell’istruttoria ed essa apparirebbe in realtà
apoditticamente enunciata, mentre significative, in senso contrario,
apparirebbero le risultanze del parere Cnipa.
La s.p.a. Consip, senza
fornire indicazioni circa il senso che avrebbe attribuito alle risposte
delle imprese e circa le conseguenze che ne avrebbe tratto, avrebbe
formulato generiche domande di vario genere tra cui quella volta ad
ottenere la descrizione dell’attuale offerta commerciale, nonché a
sapere se fossero previste variazioni della politica commerciale nel
breve e nel medio periodo.
In presenza di tali
generici quesiti la descrizione, da parte di BravoSolution, della
propria offerta commerciale standard (senza riferimenti alla cessione
del codice sorgente, di principio non contemplata) non era significativa
ai fini (di “unicità”) pretesi dalla P.A., come sarebbe stato se fosse
stato chiaramente chiesto se, a fronte di una gara per un contratto come
quello di cui trattasi, l’impresa interpellata sarebbe stata disposta a
prevedere anche la cessione del codice sorgente.
E BravoSolution, non a
caso, appreso da Consip il negativo rilievo attribuito alla non
disponibilità alla cessione predetta, aveva precisato e rimarcato, sia
in sede procedimentale che giurisdizionale, che tale mancanza di
disponibilità, da parte sua, in realtà non sussisteva affatto.
L’aver dunque Consip
dedotto tale non disponibilità da risposte a domande generiche, ad
avviso del TAR ha rivelato un difetto e l’erroneità di istruttoria ed
illogicità.
Secondo il TAR, sarebbe
del tutto apodittica l’affermazione dell’Amministrazione per cui “le
indagini di mercato hanno permesso di acquisire la ragionevole certezza
dell’unicità del prodotto Pleiade e della sua piena rispondenza alle
esigenze Consip”.
Ciò senza considerare che
l’unicità del prodotto, peraltro emersa a posteriori sulla base di una
sommaria ed astratta indagine di mercato, sarebbe cosa diversa
dall’infungibilità, e che l’idoneità a soddisfare le esigenze della P.A.
non era escluso che potesse sussistere anche per altri prodotti.
Il ricorso alla procedura
negoziata senza bando di gara, apparirebbe pertanto frutto di una scelta
illogica, fondata su una istruttoria carente e poco trasparente nella
fase delle indagini preliminari di mercato, mentre la stessa
specificazione delle esigenze dell’Amministrazione e del prodotto ad
esse confacente risulterebbero illogicamente individuate a posteriori,
con motivazione insufficiente e incongrua, riferita peraltro non alla
scelta in se stessa, ex ante, della trattativa privata, ma alla scelta
ex post della negoziazione con un particolare soggetto individuato solo
all’esito di una complessa e lunga indagine di mercato: ne discendeva
l’illegittimità dell’aggiudicazione e della procedura a monte di
negoziazione diretta, per violazione dell’art. 57 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 163/2006.
Il TAR ha accolto così la
domanda di annullamento formulata in primo grado, mentre ha dichiarato
inammissibile, per assoluta genericità, il petitum risarcitorio.
Quanto all’appello n.
1917/2010, esso è stato proposto dalla originaria parte resistente
rimasta soccombente, che ha contestato impugnato la sentenza del TAR,
proponendo articolati motivi di impugnazione ed evidenziando che la
condotta dell’amministrazione doveva reputarsi legittima e che
apodittico e contraddittorio appariva l’iter motivazionale di cui alla
appellata statuizione.
L’appellante ha
innanzitutto esposto gli scopi e la missione della Consip, la finalità
della procedura per cui è causa, ed ha chiarito vantaggi ed
inconvenienti dei sistemi informatici complessi e delle modalità di
utilizzo dei medesimi (pagg. 1-12 del ricorso in appello).
Inoltre, essa ha
rammentato che il produttore del sistema informatico complesso
denominato “Oracle Exchange”, sino a quel momento utilizzato da Consip
per l’e-procurement, aveva comunicato (già nel 2006) che a partire dal
2011 avrebbe dismesso il prodotto originario per sostituirlo con un
nuovo prodotto, “Oracle R12”, dedicato al medesimo mercato, e del quale
del pari (come era accaduto con il precedente sistema) non era
disponibile a cedere il c.d. “codice sorgente” (ma soltanto, come è
costume diffuso in tali ipotesi, la licenza d’uso).
Da ciò era nata l’esigenza
dell’appellante di trovare soluzioni adatte alla prosecuzione della
propria attività.
E nel 2006 essa aveva
avviato una indagine di mercato i cui dati (pag. 5 del questionario)
sarebbero dovuti servire ad impostare una futura procedura.
Tra coloro che avevano
risposto alla sollecitazione, oltre alla ricorrente di primo grado,
Oracle, Ariba, v’era anche una impresa italiana (“Pleiade”) produttrice
di un software omonimo.
La modalità prescelta
dalla ricorrente di primo grado per mettere a disposizione il proprio
prodotto era quella ASP (software come servizio) ed essa aveva
dichiarato di non possedere ancora un prodotto ed un know-how specifico
per la modalità “software installato”(alle pagg. 9 e 10 del ricorso in
appello parte appellante ha chiarito le differenze di tali sistemi di
utilizzo).
Ovviamente essa non era
disponibile a cedere il “codice sorgente” del proprio software
all’appellante .
Durante l’indagine di
mercato Pleiade era stata assorbita da I-Faber; posto che
(evidentemente) il software di Pleiade, specializzato per il settore
pubblico, non rivestiva portata centrale nella strategia futura di
I-Faber, quest’ultima si era detta disponibile a cedere il “codice
sorgente” del proprio software all’appellante .
In secondo luogo,
l’appellante si era resa conto, ad indagine di mercato in corso, che era
necessario procedere ad una più approfondita sperimentazione dei
prodotti offerti e disponibili (benchmark).
Tale sperimentazione non
segnava l’avvio di alcuna gara, ma costituiva momento terminale e di
approfondimento dell’indagine di mercato e vi parteciparono Oracle,
Ariba, I-Faber: altri produttori (all’evidenza ritenendo non conveniente
investire fondi e tempo nella procedura di benchmark) declinarono
l’invito.
Con le note n. 1350 del
25.1.2008 e n. 6498 del 16.4.2008 (non impugnate), venne comunicato alla
ricorrente di primo grado che essa non sarebbe stata ulteriormente presa
in considerazione.
In detta fase fu
riscontrato che il prodotto Pleiade era quello che maggiormente si
attagliava, senza possedere funzionalità ridondanti, alle esigenze
dell’appellante.
Alla successiva indizione
di una gara (opzione in astratto praticabile) si opponeva la circostanza
(oltreché della disponibilità di I-Faber a cedere il “codice sorgente”
di detto software all’appellante) che il prodotto Pleiade era
immediatamente disponibile sul mercato e che di esso si era già
dimostrata la conducenza alle esigenze Consip.
Altre imprese avrebbero
potuto, in astratto, modificare i propri prodotti assimilandoli a
Pleiade: ma di certo se ne sarebbe dovuta testare l’affidabilità
(circostanza, quest’ultima, non ricorrente per Pleiade).
Il risultato della gara,
pertanto, sarebbe stato a monte predeterminato.
Per questo fu prescelta
l’opzione della acquisizione diretta (con le prescrizioni di cui al
decreto legislativo n. 39 del 1993: con preventiva richiesta, quindi, di
parere del CNIPA).
Detto parere (n. 72 del
26.6.2008) avallò sia la scelta e la valutazione tecnica di conducenza
del prodotto alle esigenze Consip che quella di procedere alla
acquisizione diretta e senza esperimento di gara: il 14 luglio 2008 fu
conseguente sottoscritto il contratto di acquisto di “Pleiade”, con
acquisizione del codice sorgente del medesimo (artt. 3 e 7 del contratto
medesimo).
Il parziale accoglimento
da parte del Tribunale amministrativo regionale del ricorso proposto da
Bravosolution sanzionava la scelta di non procedere alla gara: esso era
erroneo.
Innanzitutto le esigenze
(poi sottese alla decisione di non procedere a gara) erano state
dichiarate a priori dall’appellante (pag. 26 dell’appello: sostituzione
di Oracle Exchange, ed atti conseguenti).
L’indagine di mercato
aveva dimostrato che il software “Pleiade”, era l’unico che si
attagliava alle esigenze operative di Consip: sperimentato, esistente, e
funzionante, era “nato” per fare fronte alle esigenze
dell’amministrazione italiana.
La ricorrente di primo
grado non possedeva un simile prodotto, e la astratta possibilità che
essa avrebbe potuto crearne uno simile non teneva conto del fatto che
acquisire un prodotto già sperimentato è ben diverso dall’acquistarne
uno nuovo necessitante una fase di verifica.
Rispondeva al vero
l’osservazione del Tribunale amministrativo regionale secondo cui anche
Pleiade necessitasse di implementazione: ma ciò non assumeva portata
dirimente.
Il sistema operativo
prescelto superava alcune criticità del sistema di e-procurement
(l’appellante aveva enunciato la necessità del superamento di tali
criticità tra gli scopi della futura acquisizione, come risultava dal
documento del settembre 2006 versato in atti) in quanto flessibile e,
soprattutto, in quanto l’appellante sarebbe divenuta titolare del
“codice sorgente”.
Anche sotto tale profilo
il prodotto “Pleiade ” era unico (Bravosolution giammai si era detta
disponibile a cedere il “codice sorgente”).
Le censure accolte dal
Tribunale amministrativo regionale sulla omessa indizione della gara
sarebbero comunque inammissibili, posto che, a monte, era stato reso da
Consip un giudizio di non rispondenza alle proprie esigenze del prodotto
offerto da Bravosolution (le inimpugnate note 25.1.2008 e 16.4.2008):
essa non avrebbe potuto vincere la gara, e pertanto difettava
l’interesse a dolersi delle successive fasi della procedura.
Peraltro l’impugnazione di
primo grado era da ritenersi tardiva sotto un ulteriore profilo: le
inimpugnate note 25.1.2008 e 16.4.2008 chiarivano che si sarebbe
proceduto, da parte dell’appellante, alla acquisizione del prodotto
mediante trattativa privata.
Essa quindi era stata
“coinvolta” nella procedura e, almeno in data 25.5.2008 di tale scelta
era certamente resa edotta: l’impugnazione si appalesava tardiva (ed
erroneamente si era ritenuto che la circostanza che era stato richiesto
il parere del CNIPA condizionasse in senso negativo l’attualità
dell’interesse a ricorrere:il parere del CNIPA, ex art. 8 del decreto
legislativo n.
29 del 1993 interveniva
sul contratto, e non già sul provvedimento di aggiudicazione).
In via subordinata, poi,
si evidenziava che – secondo la ricostruzione svolta dal Tribunale
amministrativo regionale nella prima parte dell’appellata decisione- le
citate ed inimpugnate note 25.1.2008 e 16.4.2008 si configuravano quali
statuizioni espulsive da una procedura di affidamento già avviata:
l’omessa tempestiva impugnazione delle medesime non poteva che
comportare acquiescenza al fluire della procedura medesima.
La ricorrente di primo
grado vittoriosa Bravosolution ha gravato con appello incidentale la
statuizione del primo Giudice di inammissibilità delle censure
articolate in primo grado avverso il giudizio tecnico reso dall’odierna
appellante sui prodotti offerti da Bravosolution medesima.
La nota Consip del
25.1.2008 enunciava che l’indagine di mercato aveva fornito risultati
tali da ritenere che v’erano prodotti migliori rispetto a quelli offerti
dall’odierna appellante incidentale (deduzioni, queste, infondate ed
inesatte nel merito) ma non chiariva che Bravosolution sarebbe stata
esclusa dal prosieguo del processo acquisitivo.
Anche dal tenore della
nota tecnica del 16.4.2008 l’odierna appellante incidentale aveva tratto
il convincimento che l’istruttoria tecnica fosse ancora aperta.
In via subordinata,
ricorrevano gli estremi per la concessione del beneficio dell’errore
scusabile e, confidando nell’accoglimento di tali prioritarie censure,
ha riproposto il secondo motivo di censura contenuto nel mezzo di primo
grado volto ad avversare le determinazioni contenute nelle note in
ultimo citate in quanto non avrebbero colto la disponibilità della
originaria ricorrente ad installare il sistema (non soltanto in modalità
Asp ma anche, laddove ciò fosse stato tempestivamente e chiaramente
richiesto da Consip) presso il cliente stesso.
Con una articolata memoria
datata 8 novembre 2010 la Bravosolution SPA ha puntualizzato e ribadito
le suindicate doglianze evidenziando che il tempo occorrente per
l’indagine di mercato ed il benchmark, al fine di “scremare” i possibili
concorrenti era stato ben superiore a quello occorrente per
l’espletamento di una pubblica gara: non poteva quindi procedersi ai
sensi dell’art. 57 co.II del D.lvo n. 163/2006
L’appellata I-Faber
costituendosi in giudizio ha chiesto che il ricorso incidentale venga
disatteso perché infondato, ed ha chiesto accogliersi il gravame
principale proposto da Consip per le stesse ragioni sottese al proprio
ricorso principale proposto in data 23 marzo 2010.
Quanto all’appello n.
2678/2010, la controinteressata I-Faber ha proposto appello principale,
notificato il 23 marzo 2010 avverso la medesima suindicata sentenza del
TAR del Lazio n. 286/2010, articolando doglianze identiche a quelle
proposte da Consip nel ricorso suindicato.
Essa ha all’uopo fatto
presente che ricorrevano i presupposti per l’esperimento della procedura
negoziata di cui all’art. 57, comma 2, del D.lvo n. 163/2006 posto che
il prodotto da essa offerto era “unico” nei sensi legittimanti il
ricorso a tale forma di acquisizione (indicando, alle pag. 11 e 12 del
ricorso in appello le pubbliche amministrazioni italiane dove
l’applicazione da essa prodotta era operativa ed alle pagg. 24 e segg.
le caratteristiche dell’applicazione stessa che, in quanto “tarata”
sulle esigenze della pubbliche amministrazioni, ed immediatamente
utilizzabile da queste, la rendevano diversa da quella nella
disponibilità di ogni altro concorrente).
Bravosolution aveva
soltanto partecipato ad una preventiva indagine di mercato; il prodotto
da questa offerto (software progettato per tutti i tipi di utenti e non
“tarato” sulle esigenze delle pubbliche amministrazioni) non era
rispondente a quello di cui necessitava Consip; nessuna posizione
legittimante era ravvisabile in favore di parte appellata che, peraltro,
mai aveva previsto di cedere il proprio “codice sorgente” ma di cederlo
in licenza (ASP).
Le piattaforme destinate
al settore privato, in via generale, mal si attagliano alle esigenze
delle pubbliche amministrazioni: quello di Pleiade era l’unico prodotto
“pensato” per le esigenze del settore pubblico.
Di tale programma Consip è
oggi divenuta proprietaria ed è l’unico soggetto che può decidere il
quando ed il quomodo della implementazione del medesimo.
I-Faber neppure aveva
partecipato alla gara per la manutenzione e sviluppo del sistema
informativo basato su Pleiade.
L’appellata Bravosolution
ha depositato scritti difensivi volti a ribadire e puntualizzare le
proprie doglianze avverso l’operato dell’amministrazione, facendo
presente che: essa era proprietaria del “codice sorgente”; la Consip,
nel 2006, aveva unicamente avviato una indagine di mercato che non era
preconizzabile sfociasse in un affidamento diretto;il prodotto offerto
da Pleiade non era “unico”, né pronto all’uso (tanto che se ne era
disposta una implementazione); neppure dalle note del 25 gennaio 2008 e
del 16 aprile 2008 si evinceva il futuro sviluppo della procedura.
DIRITTO
1. La connessione
oggettiva e soggettiva impone la riunione e la trattazione congiunta dei
relativi appelli (per Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n.
3415, possono essere riuniti e definiti con un'unica decisione anche gli
appelli rivolti avverso sentenze diverse, ove comportanti la soluzione
di identiche questioni sollevate nei riguardi dei medesimi provvedimenti
impugnati in primo grado).
Il principio è ora
espressamente codificato dall’art. 96 del codice del processo
amministrativo e pertanto le cause devono essere riunite, anche in
considerazione della circostanza che l’appellante principale i-Faber ha
chiesto che i due appelli venissero decisi simultaneamente, rinunciando
ai termini ed all’avviso della odierna pubblica udienza.
2. Ciò premesso, ed al
fine di perimetrare i temi devoluti alla cognizione del Collegio ed
illustrare il modus procedenti e l’ordine delle questioni da esaminare,
appare opportuno evidenziare che, sotto il profilo logico, le doglianze
rappresentate con l’ appello incidentale (da qualificarsi quale
“improprio”, in quanto volto a censurare la statuizione di
inammissibilità del mezzo di primo grado proposto avverso la propria
esclusione dalla procedura) precedono quelle oggetto dell’appello
principale, in quanto dirette a censurare un segmento antecedente della
procedura: per tale ragione esse verranno esaminate prioritariamente.
La questione centrale, nel
presente giudizio, infatti è costituita dal fatto che l’amministrazione
(con le note n. 1350 del 25 gennaio 2008 e n. 6498 del 16 aprile 2008,
non tempestivamente di per sé impugnate) ha escluso dal procedimento di
selezione la società Bravosolution originaria ricorrente per la mancata
rispondenza della sua offerta alle esigenze da soddisfare e poi ha
disposto l’affidamento del servizio alla società iFaber originariamente
controinteressata.
2.1. Nel caso di specie
–come esposto nella premessa in fatto- la società Bravosolution col
ricorso di primo grado e i motivi aggiunti aveva rappresentato due
distinti profili di critica all’operato dell’amministrazione: quello
volto a dolersi della propria esclusione dalla procedura, e quello
oggettivamente “subordinato”, diretto a censurare la scelta della
procedura seguita dall’amministrazione, supportato dall’interesse
strumentale alla riedizione della “gara”.
Il Tribunale
amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile perché tardivo il
primo profilo di doglianza, in quanto le note del 25 gennaio 2008 e del
16 aprile 2008 non sono state impugnate tempestivamente, rispetto alle
date della loro piena conoscenza.
Avendo l’amministrazione e
l’originaria controinteressata impugnato in via principale la sentenza
del TAR che ha accolto il ricorso nella restante parte, l’impugnazione
proposto dalla società originaria ricorrente (contro la statuizione di
inammissibilità delle censure rivolte contro le medesime note) va
qualificata come appello incidentale improprio, cui si applica il
termine previsto per l'appello principale (cfr. Consiglio Stato , sez.
VI, 17 aprile 2007, n. 1736).
Tale gravame incidentale
risulta tempestivo, perché la sentenza appellata è stata depositata il
16 gennaio 2010 e non è stata notificata, l’appello principale è stato
proposto il 6 marzo 2010, mentre l’appello incidentale risulta
notificato il 25.3.2010.
2.2. Nel merito, risultano
infondate e vanno respinte le censure della società Bravosolution,
rivolte avverso la statuizione di inammissibilità contenuta nella
appellata sentenza.
Il Collegio infatti in
proposito richiama i tradizionali orientamenti della giurisprudenza di
questo Consiglio per i quali:
- non può dolersi
dell'esito di una gara la ditta che, invitatavi, non vi abbia
partecipato o sia stata esclusa con un atto inoppugnabile;
- l’esclusione da un
procedimento di gara è un atto preparatorio autonomamente lesivo e
impugnabile e non può essere tardivamente contestato in sede di
impugnazione dell’atto conclusivo della gara.
Nella specie, le note
dell’amministrazione del 25 gennaio 2008 e del 16 aprile 2008 avevano
espresso un netto ed inequivocabile giudizio di valore riposante nella
inidoneità del prodotto offerto dalla originaria ricorrente (odierna
appellante incidentale), con la conseguente dichiarazione che non
sarebbe stata più presa in considerazione la sua posizione nel corso del
procedimento.
Le medesime note erano
dunque immediatamente lesive e tale qualità era espressa in termini di
chiarezza.
Va respinta al riguardo la
tesi difensiva della società Bravolsolution, per la quale rileverebbe il
fatto che essa abbia chiesto un parere all’Autorità in ordine alle
questioni sorte nell’ambito del procedimento, e neppure quella secondo
cui il termine di impugnazione non sarebbe sorto, perché non specificato
nelle note sopra indicate.
Da un lato, anche la
richiesta di parere all’Autorità avanzata in data 20 maggio 2008 pervero
fa emergere che la società Bravosolution avesse chiaramente percepito la
lesività delle predette note che precludevano ogni ulteriore valutazione
della sua offerta, in ragione della qualità del suo prodotto.
La lesività disposta dalle
note di esclusione risultava comunque immediata e chiaramente
percepibile dalla loro lettura.
Dall’altro lato, va
richiamata la pacifica giurisprudenza per la quale l'omessa indicazione,
in calce al
provvedimento, del termine
e dell'autorità cui ricorrere, in violazione dell'art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241, rappresenta una mera irregolarità e può, in
effetti, costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma
sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata
incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del
destinatario dell'atto (Consiglio Stato , sez. IV, 19 febbraio 2007, n.
872; sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7219).
Neppure rileva in senso
contrario il fatto che con le predette note era stato comunicato alla
ricorrente di primo grado che il procedimento non era ancora concluso
(dovendo essere acquisito sulla soluzione prescelta, il parere di
congruità tecnico economica del CNIPA), poiché gli effetti della
esclusione rimanevano fermi, restando in discussione l’esito favorevole
della gara in favore di altri. Deve infine rilevarsi che la circostanza
che con le predette note era stato comunicato alla ricorrente di primo
grado che il procedimento non era ancora concluso (dovendo essere
acquisito sulla soluzione prescelta, il parere di congruità tecnico
economica del CNIPA) non incide sull’onere, gravante sulla medesima, di
impugnare in via immediata la propria esclusione..
Nel caso di specie, come
ha già correttamente rilevato il TAR, per il loro contenuto inequivoco
da cui emergeva la loro lesività, vanno dunque considerate tardive tutte
le censure proposte in primo grado contro le note del 25 gennaio 2008 e
del 16 aprile 2008, con cui l’amministrazione ha escluso dalla gara la
società Bravosolution, in ragione della non congruenza della sua offerta
rispetto alle esigenze da soddisfare..
2.3. Una volta statuito
che correttamente il TAR ha ritenuto tardiva l’impugnazione delle note
dell’amministrazione del 25 gennaio 2008 e del 16 aprile 2008, si deve
passare all’altra questione centrale del processo e cioè se la società
Bravosolution, quale società esclusa dal procedimento con atti
inoppugnabili, possa essere considerata legittimata ad impugnare
l’affidamento disposto in favore della società iFaber.
Il TAR ha seguito la tesi
affermativa (accogliendo poi nel merito il ricorso di primo grado),
mentre con i loro appelli l’amministrazione e la società iFaber hanno
chiesto che anche per questa parte il ricorso di primo grado sia
dichiarato inammissibile (unitamente ai motivi aggiunti).
2.3. Ritiene il Collegio
che vadano accolte le censure dell’amministrazione e della società
iFaber, sulla inammissibilità anche delle restanti censure di primo
grado.
Va premesso che, per la
costante giurisprudenza, la scelta del modulo procedimentale prescelto
dall’amministrazione può essere contestata:
a) dai soggetti non
partecipanti alla gara perché non invitati (purché si tratti di soggetti
operanti nel settore aventi interessi alla riedizione del potere:
Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6797);
b) dagli operatori
commerciali invitati dall’amministrazione, purché vi abbiano
partecipato, il che radica l’interesse ad impugnare (Consiglio Stato,
sez. VI, 11 febbraio 2002, n. 785).
Ciò posto, ritiene il
Collegio che il TAR, nel ritenere ammissibili le censure della società
Bravosolution avverso l’affidamento disposto a favore della società
iFaber, non ha adeguatamente tenuto conto della inoppugnabilità delle
note che, in data 25 gennaio 2008 e 16 aprile 2008, hanno disposto il
giudizio negativo sulla proposta commerciale della stessa società
Bravosolution.
Ciò è stato riconosciuto
dal primo Giudice (ed ha costituito presupposto della statuizione di
parziale inammissibilità del ricorso di primo grado); la esattezza di
tale tesi è stata riscontrata dal Collegio e ciò costituisce un punto
fermo ormai indiscutibile.
Va ribadito al riguardo
che già nella nota del 25 gennaio 2008 la Consip chiarì espressamente
alla Bravosolution che una delle indicazioni ostative si rinveniva nella
circostanza che le esperienze erano maturate nella fornitura del
servizio in modalità Asp e che in alcuna nota di risposta alle predette
missive la medesima società si era manifestata con chiarezza disponibile
a cedere il proprio “codice sorgente”.
Inoltre, deve rilevarsi
che con la richiesta di parere del 20 maggio 2008, rivolta all’Autorità
(punto 5), la società già preconizzava (e, all’evidenza, sulla base
della nota Consip 16.4.2008) che l’amministrazione avrebbe proceduto ad
una trattativa privata ed era consapevole che da tale fluire procedurale
essa era stata esclusa.
E nella nota di
accompagnamento a tale richiesta si stigmatizzava il comportamento della
Consip che “si avvia su tale base ad affidare un importante appalto
pubblico di forniture o servizi a trattativa privata o comunque ad una
platea ristretta di imprese, completamente al di fuori delle regole
comunitarie e nazionali sulla contrattazione pubblica.”; nella stessa
nota, si rappresentava che “ne è emerso, come da allegata
corrispondenza, che è stata scelta una soluzione –il che significa in
realtà (nei fatti) un’impresa concorrente- diversa e che, attualmente,
tale esito sarebbe stato sottoposto al parere del CNIPA.”.
Orbene, il TAR ha
richiamato l’orientamento giurisprudenziale – di per sé condivisibile o
ormai incontestato - per cui l’interesse a contestare l’atto di
affidamento di un appalto a trattativa privata è riconosciuto alle
imprese operanti in un determinato settore, anche se non abbiano
presentato domanda di partecipazione (CdS, V, 10 settembre 2009, n.
5426), ma nella specie la fattispecie è tutt’affatto diversa, perché
l’impresa ha partecipato al procedimento e ha ricevuto il giudizio di
inidoneità del proprio prodotto, con atti non impugnati tempestivamente.
In altri termini, non è
pertinente in questa sede la giurisprudenza nazionale e comunitaria
sull’interesse strumentale del cd operatore del settore, legittimato ad
impugnare gli atti con cui l’amministrazione non abbia indetto la
prescritta gara: tale orientamento mira ad un tempo a riaffermare la
legalità e ad ammettere la tutela giurisdizionale delle imprese che,
altrimenti, non avrebbero alcuna tutela giurisdizionale avverso le
determinazioni incidenti negativamente sulle regole della libera
concorrenza, cui la stessa normativa sugli appalti pubblici
costantemente si riferisce.
Nel caso di specie,
invece, la società ricorrente in primo grado ha partecipato alla gara e
avrebbe potuto chiedere la più opportuna tutela giurisdizionale,
impugnando tempestivamente gli atti specificamente rivolti nei suoi
confronti e precludenti la sua ulteriore partecipazione al procedimento,
in quanto basati sulla definitiva e negativa valutazione del suo
prodotto.
Peraltro, e ferme restando
le differenze tra le due situazioni prima comparate, ritiene il Collegio
che l’interesse strumentale – sotto un distinto profilo, diverso da
quello prospettato quale ‘operatore del settore’ - si sarebbe potuto
nella specie ravvisare qualora risultasse comprovata la possibilità per
l’originaria ricorrente di partecipare ad una ulteriore procedura
“depurata” dai vizi che in ipotesi abbia fondatamente dedotti in sede
giurisdizionale.
Tuttavia, tale possibilità
in concreto non può essere radicalmente considerata possibile, anche
solo potenzialmente, poiché il prodotto della medesima ricorrente è
stato scartato definitivamente per la sua inidoneità rispetto ai
particolari obiettivi da perseguire, accertata proprio con i
provvedimenti che essa non ha impugnato entro i termini di decadenza.
Tale dato è
irretrattabile, e ciò implica che essa non avrebbe avuto possibilità
alcuna di aggiudicarsi alcuna eventuale futura procedura aperta avente
per oggetto il medesimo servizio e le medesime modalità di quello
affidato alla società iFaber
Nel caso in questione, a
causa della omessa impugnazione della propria esclusione e del netto
giudizio di inidoneità del prodotto, risulta carente il requisito della
“possibilità di esito positivo” di una ulteriore corrispondente gara: il
ricorso di primo grado doveva essere dichiarato integralmente
inammissibile.
Tale statuizione riveste
portata assorbente e comporta che, in riforma parziale della sentenza
del TAR, il ricorso di primo grado va complessivamente dichiarato
inammissibile
3. Per completezza,
tuttavia, il Collegio ritiene che vadano accolte anche le altre censure
formulare dalla Consip nel suo atto di appello, sicché il ricorso di
primo grado risulta anche infondato nel merito.
E’ del tutto pacifico il
principio per cui la procedura di evidenza pubblica costituisce un
indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della
libertà di concorrenza e della trasparenza dell’operato delle
amministrazioni (Corte giustizia CE, sez. V, 10 aprile 2003, n. 20;
Corte giustizia CE, sez. II, 13 gennaio 2005; Consiglio Stato, sez. V,
14 aprile 2008, n. 1600).
Peraltro, l’art. 57, comma
2, del Codice dei contratti pubblici di appalto (con cui è stato
trasposto l’art. 31 della direttiva 31 marzo 2004 n. 18) prevede una
deroga “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato”.
Nel dare applicazione al
medesimo comma 2, l’amministrazione può dunque tenere conto della
particolarissima complessità dei prodotti che intende acquisire: la sua
relativa valutazione costiuisce una scelta di merito, sindacabile in
sede giurisdizionale ove risulti immotivata o manifestamente
irragionevole..
Restando escluso infatti,
per il suo tenore letterale, che l’applicazione della disposizione possa
restare “confinata” ad un particolare settore merceologico o ad una
particolare categoria di servizi,il Tribunale amministrativo regionale
ha ritenuto che la “unicità” dell’imprenditore offerente prescelto
dovesse risultare chiara ed evidente ex ante (principio in astratto
condivisibile) senza pur tuttavia chiarire come ciò possa avvenire
laddove il prodotto da acquisire abbia ex se natura complessa e le
“qualità” che esso debba possedere –ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione che intende acquisirlo – abbiano (anche) natura
“immateriale”.
Il TAR ha svalutato
proprio tali ultimi aspetti dell’applicazione, di fatto giungendo
all’affermazione per cui il fattore “tempo”, ovvero la “pregressa
positiva sperimentazione”, ovvero ancora la “possibilità di immediata
applicazione” fossero recessive e di esse non potesse tenersi conto al
fine di valutare un prodotto quale “infungibile” .
L’unicità, invece, doveva
essere apprezzata unitariamente, e sotto tale profilo ritiene il
Collegio che la procedura acquisitiva dei dati di base (indagine di
mercato e successivo benchmark), seppur lunga e complessa, si era resa
necessaria in quanto adeguata alla natura del prodotto da acquisire e
alla pregressa non positiva esperienza (almeno sotto tale profilo il
dato non è contestato) antecedente di Consip con l’applicazione fornita
da Oracle.
Ed essa fu “garantista”,
quanto alla possibilità partecipativa, non foss’altro perché la
circostanza che il “confronto” fosse più ampio possibile era di
interesse per l’odierna appellante Consip: tanto ciò è vero che
Bravosolution (della cui serietà, affidabilità, e complessiva
apprezzabilità per i risultati ottenuti in passato nessuno ha dubitato)
ebbe a partecipare alla prima fase di essa.
Su tale profilo si è
soffermato funditus il parere del Cnipa n. 72/2008 (pag. 14: “è stata
svolta una attenta indagine di mercato”, pag. 16 “si condivide il metodo
adottato da Consip”), laddove il medesimo (pag. 16) ha stabilito che la
“disponibilità” di una soluzione applicativa…consente di soddisfare
tutti i requisiti del progetto Consip.
Orbene, laddove si tratti
di un prodotto “non ordinario”, ma passibile di valutazione sotto
svariati punti di vista (“nuovo” verrebbe fatto di dire), non può
ritenersi inadeguata la scelta di effettuare una ricerca di mercato, con
una successiva sperimentazione particolarmente approfondita.
Tale scelta non risulta
incompatibile con il rigoroso presupposto richiesto per l’applicazione
dell’art. 57, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163,
proprio perché volto a verificare che il prodotto fosse “unico”.
Infatti, proprio
l‘indagine di mercato, a seconda dei casi, può far pervenire ad una
corretta, informata e meditata conclusione che un prodotto sia “unico”
ovvero “infungibile” .
In più si aggiunga che
l’esito della indagine (in termini di “unicita’ o meno” del prodotto
presente sul mercato) neppure poteva ricavarsi in alcun modo
prescindendo da tale analisi, posto che – come meglio si chiarirà qui di
seguito - il giudizio dipendeva da fattori (la politica commerciale che
intendeva perseguire l’offerente, e la propria intenzione – o meno- di
cedere il “codice sorgente” alla Consip) non inerenti oggettivamente al
prodotto, ma afferenti alla strategia che il titolare dell’applicazione
intendeva perseguire.
Smentito quindi il primo
presupposto della statuizione demolitoria del TAR, va rilevato che dalla
stessa indagine complessa erano emerse alcune indicazioni che
manifestano giustificabile la valutazione di “unicità” in concreto del
prodotto (la pregressa sperimentazione, la natura dell’applicazione,
l’acquisibilità del codice sorgente, la “scaturigine” dell’applicazione
offerta, in quanto progettata per le pubbliche amministrazioni).
Se si accogliesse una
nozione astratta di “unicità”, quale quella che pare essere fatta
propria dal primo Giudice, anche tenendo conto di tali profili si
rimarrebbe fuori dall’ambito applicativo legittimante il ricorso alla
disposizione di cui all’art. 57 in oggetto.
V’è da chiedersi, però,
muovendo da tali presupposti, quando mai essa potrebbe trovare
applicazione.
Ciò perché sarebbe ben
difficile in rerum natura rinvenire esempi di “fornitore unico in
astratto” o il che è identico, di prodotto o servizio offerto da un solo
fornitore.
E men che mai avuto
riguardo ad un “prodotto” frutto di creazione intellettuale ed in
continua evoluzione quale incontestabilmente è quello in esame.
L’interpretazione della
citata disposizione, in siffatta ipotesi, non si conformerebbe al canone
di restrittività prescritto dalla giurisprudenza nazionale e
comunitaria: trasmoderebbe in una interpretatio abrogans.
Non appare viziata,
pertanto, una interpretazione, come quella seguita dall’amministrazione,
che (ben conscia della circostanza che altri offerenti, in futuro,
potrebbero crearne uno similare) ha considerato “unico” il prodotto che,
in quel momento, sia pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti,
modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti: risulta ragionevole
che a tale valutazione di “unicità” essa sia pervenuta tenendo conto del
fattore temporale - quanto alla disponibilità del medesimo,-alla
circostanza della avvenuta pregressa sperimentazione del medesimo, ed al
dato relativo alla possibilità di poterne divenire “proprietaria”
acquisendo il “codice sorgente”.
Su tale ultimo addendo
della complessiva valutazione di “unicità” (il più immediatamente
percepibile in termini di concretezza), si è lungamente soffermata nei
propri scritti parte appellata, al fine di dimostrarne l’inconferenza e
prospettando in contrario il dato ipotetico per cui anch’essa, laddove
chiaramente ed espressamente richiesta, avrebbe potuto a propria volta
dirsi disponibile a cedere il “codice sorgente” del proprio prodotto a
Consip.
Senonché già la nota
Consip del 25 gennaio 2008 ad essa indirizzata (ultimi due paragrafi) e
quella confermativa dell’aprile 2008 facevano presente che - quanto
all’esperienza pregressa dell’appellata medesima - la Consip non
considerava favorevolmente la circostanza che essa si fosse
prevalentemente svolta in modalità ASP, e che la Consip medesima (ovvero
il Ministero) era titolare delle infrastrutture hardware e software.
Sotto altro profilo, mai
l’appellata, espressamente, si era detta disposta a considerare
l’eventualità di cedere il codice sorgente dell’applicazione offerta
all’appellante principale.
Ritiene il Collegio che,
alla stregua di tali risultanze l’azione amministrativa spiegata fosse
immune da vizi e che, anche sotto tale profilo, il ricorso di primo
grado non meritasse accoglimento.
4. In conclusione, ritiene
la Sezione che:
- gli appelli della Consip
e della società iFaber, previa loro riunione, vanno accolti, perché
fondati;
- l’appello incidentale
della società Bravosolution va respinto;
- in parziale riforma
della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti
vanno dichiarati inammissibili, oltre ad essere respinti perché
infondati.
Le spese processuali dei
due gradi del giudizio seguono la soccombenza e pertanto l’appellata
deve essere condannata al pagamento delle medesime, in misura che appare
congruo quantificare, avuto riguardo alla natura ed al valore della
controversia, in Euro quarantamila (€ 40.000/00), oltre accessori di
legge, in favore di ciascuna parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui
riuniti ricorsi in appello n. 1917 del 2010 e n. 2678 del 2010, li
accoglie nei termini di cui alla motivazione e, per l’effetto, riforma
l’appellata sentenza e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
|