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Consiglio di
stato - Sezione V - Sentenza n. 5649 del 10 gennaio 2013
Contratti della Pubblica Amministrazione - Presupposti
per la contestazione dei criteri di attribuzione del punteggio economico
previsti dalla lex specialis.
FATTO e
DIRITTO
Il Comune di Meta (Napoli)
indiceva con bando del 23 marzo 2011 una procedura aperta per
l'affidamento del servizio di conduzione dell’area pubblica di
parcheggio sita in Marina di Meta e pulizia della zona limitrofa, per
una durata di due anni a decorrere dalla firma del contratto.
La Terzo Millennio S.a.s.,
essendo stata esclusa dalla procedura, con ricorso al T.A.R. per la
Campania impugnava, oltre alla propria esclusione, la determinazione del
10 maggio 2011 che aveva disposto l’aggiudicazione definitiva del
servizio in favore del Consorzio Urbania Vivere la città.
La ricorrente domandava,
inoltre, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto
stipulato nelle more tra l’Amministrazione e l’aggiudicataria con il
subentro di essa ricorrente nel relativo rapporto contrattuale, ovvero,
in subordine, la condanna del Comune al risarcimento dei danni per
equivalente.
Resisteva al ricorso
l’Amministrazione comunale.
Il T.A.R. adìto con la
sentenza n. 3304/2011, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art.
60 c.p.a., respingeva il gravame.
Avverso tale pronuncia la
Terzo Millennio S.a.s. esperiva indi il presente appello, con il quale
riproponeva le proprie censure, argomentazioni e domande, e criticava le
motivazioni con le quali la sentenza avversata le aveva disattese.
Il Comune di Meta si
costituiva anche in questo grado di giudizio in resistenza
all’impugnativa, deducendone l’inammissibilità sotto più profili e
comunque l’infondatezza.
Con ordinanza della
Sezione n. 3871 del 2 settembre 2011 la domanda cautelare
dell’appellante veniva accolta ai limitati fini di una sollecita
trattazione della controversia nel merito.
L’Amministrazione, nel
prosieguo, illustrava ulteriormente le proprie difese in rito e di
merito.
L’appellante, dal canto
suo, con uno scritto di replica insisteva per l’accoglimento del
gravame.
La Sezione con ordinanza
n. 3443 del 2012, ritenendo che l’appello, pur ritualmente proposto,
dovesse essere notificato anche all’aggiudicataria in qualità di parte
necessaria, disponeva la conforme integrazione del contraddittorio, che
veniva prontamente eseguita.
Alla pubblica udienza del
16 novembre 2012 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
1 La Sezione deve
preliminarmente dare atto che il difetto di contraddittorio
precedentemente riscontrato è stato superato con l’attuazione data,
dalla ricorrente, alle prescrizioni della già citata ordinanza n.
3443/2012 di integrazione, appunto, del contraddittorio processuale. La
relativa eccezione deve essere quindi disattesa.
2 Altra eccezione di
inammissibilità opposta dalla difesa comunale trae spunto, invece, dalla
mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, della maggior
convenienza della propria offerta economica rispetto a quella
dell’aggiudicataria.
Nemmeno questa eccezione
può trovare adesione.
La ricorrente, con
l’avversare la propria esclusione dalla gara (e solo di riflesso
l’aggiudicazione della commessa ad un terzo), fa valere in giudizio il
proprio interesse alla riammissione alla procedura, e perciò la pretesa
che anche la propria offerta di gara formi oggetto di valutazione, da
parte della Commissione, in comparazione con le altre.
Tale essendo il contenuto
del presente giudizio, se ne desume linearmente l’insussistenza di un
onere della ricorrente di rivelare preventivamente, in questa sede
contenziosa, il contenuto della propria offerta economica. L’onere così
ipotizzato, oltre a porsi in conflitto con il relativo principio di
segretezza, sarebbe difatti incompatibile con la naturale considerazione
che il confronto tra le offerte è compito, almeno in prima battuta,
dell’apposita Commissione, e non del Giudice, che è semmai deputato alla
verifica di legittimità della procedura condotta dall’Amministrazione.
3 L’appello, oltre che
ammissibile, è fondato.
3a Ciò, in sintesi, per la
ragione che, stante la presenza di una specifica prescrizione della
lexspecialis che imponeva ai concorrenti di rendere una
dichiarazione sostitutiva circa il possesso, da parte loro, della
certificazione ambientale e della certificazione di qualità per la
conduzione di parcheggi, non è possibile attribuire valenza essenziale
all’ulteriore previsione, della stessa legge di gara, circa un obbligo
di produzione, invece, immediata e diretta delle medesime
certificazioni.
3b La disciplina di gara
indubbiamente prevedeva, invero, che i concorrenti dovessero inserire
nei loro plichi, e precisamente nella busta “A” (“Documentazione”),
le certificazioni appena dette (art. 9 del bando; art. 11 del
capitolato), la mancata allegazione delle quali ha poi indotto
l’Amministrazione all’impugnata esclusione della Terzo Millennio S.a.s..
E’ però determinante
rimarcare che siffatta prescrizione non era assistita da una specifica
comminatoria di esclusione. Una comminatoria compariva, infatti, solo
nella disposizione per cui “il plico dovrà contenere al proprio
interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste chiuse, sigillate …
e controfirmate …”, senza perciò estendersi, almeno testualmente, al
contenuto proprio delle stesse buste; ed altra comminatoria compariva
nella clausola di chiusura in forza della quale sarebbero state escluse
dalla gara “le ditte che non abbiano reso tutte le dichiarazioni
richieste (o) abbiano prodotti documenti incompleti”, anche in
questo caso senza dunque essere immediatamente e formalmente riferibile
all’obbligo di allegazione delle due certificazioni in questione.
Per altro verso, deve
soprattutto essere rimarcato che la medesima lex specialis, ancor
prima di dettare tali previsioni, nell’esigere per la partecipazione
alla gara il requisito della titolarità delle certificazioni, di qualità
ed ambientale, identificate dall’art. 8, lett. d) ed e), del bando,
prescriveva inequivocabilmente, ai fini della relativa dimostrazione,
che il possesso delle dette certificazioni dovesse essere dichiarato già
“nella domanda di ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 38 del
d.P.R. n. 445/2000” (in tema di dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà). E questo, si sottolinea, con il presidio stavolta di una
ben specifica comminatoria di esclusione.
In coerenza con tale
prescrizione, inoltre, il “Modello di richiesta di ammissione e
dichiarazione” allegato dall’Amministrazione al bando includeva
espressamente in sé la formale dichiarazione dell’istante, da rendere
sotto la sua responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, di trovarsi nel possesso delle certificazioni prescritte.
3c Orbene, è incontestato
che tale dichiarazione la Terzo Millennio S.a.s. abbia puntualmente
reso.
Si possono quindi subito
condividere i rilievi con i quali la stessa ricorrente, sviluppando
quanto già presente nel ricorso di prime cure (pagg. 2-3 ivi), ha
dedotto, in breve:
- che l’Amministrazione,
una volta richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà riflettente il possesso di determinati requisiti,
non avrebbe potuto contestualmente richiedere ai concorrenti (data la
completezza di una simile dichiarazione sostitutiva) di produrre anche
materialmente i certificati attestanti il possesso dei medesimi
requisiti;
- che lo stesso Comune,
pur disponendo di una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso
dei cennati requisiti, resa proprio nell’ambito della procedura in
esame, si era determinato per l’esclusione della ricorrente per non
avere questa introdotto, nella busta della propria documentazione
amministrativa, quegli stessi certificati per i quali essa società aveva
tuttavia reso, come prescritto, la contestuale, predetta dichiarazione
sostitutiva: e tutto questo nonostante anche l’assenza, nella lex
specialis, di una comminatoria di esclusione correlata alla mancata
produzione diretta degli stessi certificati;
- che il primo Giudice,
infine, non aveva conferito alcun rilievo al fatto che la domanda di
partecipazione della ricorrente, in coerenza con la lex specialis,
contenesse già una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei
requisiti corrispondenti alle due certificazioni sopra dette.
3d La sentenza in epigrafe
reca varie considerazioni intese a giustificare, secondo logica,
un’interpretazione estensiva delle clausole di esclusione dettate dalla
legge di gara (art. 9 del bando; art. 11 del capitolato), al fine di
pervenire a reputare coperta da tali clausole anche l’ipotesi della
mancata allegazione delle due certificazioni. Le considerazioni del
primo Giudice, però, sono solo in astratto plausibili, presentando esse,
in realtà, il vizio di fondo di obliterare il fatto che - come si è
premesso - la disciplina di gara già prevedeva per la prova del possesso
dei requisiti in questione il mezzo della dichiarazione sostitutiva, e
dettava, per l’eventualità che quest’ultima fosse mancata, una specifica
comminatoria di esclusione.
Ciò posto, la Sezione
ritiene che la lettura complessiva delle indicazioni del bando –
sovrabbondanti, se non contraddittorie - esiga che venga attribuito il
debito rilievo ai dati obliterati in prime cure, i quali impediscono,
anche per la loro centralità logica, di condividere l’interpretazione
seguita dal Tribunale.
La produzione delle
certificazioni, da parte di chi aveva comunque già contestualmente
attestato con dichiarazione sostitutiva, a norma di bando, il possesso
dei conferenti requisiti, non poteva rivestire alcun valore essenziale,
presentandosi semmai come adempimento di dubbia sensatezza, la cui
prescrizione non per caso non si trovava presidiata da alcuna testuale
comminatoria di esclusione.
Il provvedimento di
esclusione gravato in primo grado risulta, pertanto, basato
sull’inadempimento di una prescrizione che non era assistita da clausole
di esclusione, ed in se stessa era ben lungi dall’essere accreditabile
come essenziale.
Vale, allora, il pacifico
principio giurisprudenziale per cui, in materia di appalti della
pubblica amministrazione, l'inosservanza delle prescrizioni del bando
circa le modalità di presentazione delle offerte può implicare
l'esclusione dalla gara (anche a prescindere dal fatto che questa sia
espressamente prevista in termini specifici dalla lex specialis)
quando vengano in rilievo prescrizioni rispondenti ad un particolare
interesse della Pubblica amministrazione appaltante, o poste a garanzia
della parcondicio dei concorrenti. Laddove invece, come nel caso
concreto, non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico
effettivo e rilevante, va accordata preferenza al favor
partecipationis, in coerenza con l’interesse pubblico al più ampio
confronto concorrenziale (cfr. ad es. Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4334; 8
settembre 2008, n. 4252; la Sezione ha avuto altresì modo di precisare
che, anche prima dell’introduzione del principio della tassatività delle
cause di esclusione mediante la recente modifica dell’art. 46 del Codice
Appalti da parte del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, lo stesso articolo
esprimeva pur sempre già il criterio della possibile rilevanza, ai fini
dell’esclusione, delle mancanze sostanziali, ma non anche di quelle
meramente formali : v. la decisione 10 gennaio 2012, n. 31).
4 Quanto precede comporta
l’illegittimità dell’esclusione avversata dalla Terzo Millennio S.a.s.,
che va di conseguenza annullata unitamente all’aggiudicazione accordata
alla controinteressata.
Ne discende l’obbligo del
Comune di aprire la busta contenente l’offerta della ricorrente, e di
confrontarla, alla luce dei criteri di valutazione a suo tempo posti a
base della procedura, con le altre offerte ammesse (a quanto consta,
quella del solo Consorzio Urbania Vivere la città).
Nell’eventualità che
l’offerta della ricorrente risultasse la migliore, la società medesima,
da dichiarare in tal caso aggiudicataria, dovrà anche essere fatta
immediatamente subentrare, conformemente alla sua apposita domanda, nel
contratto che nelle more parrebbe essere stato concluso dal Comune con
il predetto Consorzio (sempre che sia ancora in corso), giacché, tenuto
conto della natura del servizio del cui affidamento si tratta
(conduzione di un’area pubblica di parcheggio e pulizia della zona
limitrofa), la Sezione ritiene di poter escludere che a siffatto
subentro osti alcuna delle ragioni valorizzate quali possibili fattori
impeditivi della declaratoria di inefficacia prevista dall’art. 122
c.p.a..
In questo quadro non vi è
invece luogo ad esaminare, per lo meno allo stato ed in questa sede, la
domanda risarcitoria per equivalente monetario pure articolata, in via
subordinata, dalla ricorrente.
La Sezione, infatti, non
essendo noti i termini dell’offerta economica della società, non è in
condizione di accertare la fondatezza della sua pretesa
all’aggiudicazione; d’altro canto, impartendo qui disposizioni ai fini
della riparazione in forma specifica degli interessi lesi, non potrebbe
escludere a priori la sufficienza della detta forma di
riparazione ai fini del ripristino della sfera degli interessi fatti
valere dall’appellante; e in ogni caso, infine, nemmeno sarebbe in
condizione di accertare, nel contesto dato, l’entità di un eventuale
pregiudizio residuo.
5 Con le statuizioni che
precedono l’appello merita, dunque, accoglimento, come, in riforma della
decisione appellata (e nei limiti illustrati), il ricorso di prime cure
della Terzo Millennio S.a.s..
Le spese processuali del
doppio grado di giudizio, mentre possono essere compensate tra le
imprese concorrenti, devono seguire la soccombenza a carico del Comune
di Meta, con la liquidazione di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando
sull'appello in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma
della decisione appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla
i provvedimenti con questo impugnati, con le ulteriori statuizioni di
cui in motivazione.
Condanna il Comune di Meta
al rimborso alla ricorrente Terzo Millennio S.a.s. delle spese
processuali del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura
complessiva di euro seimila, oltre gli accessori di legge. Compensa le
stesse spese tra ricorrente e controinteressata.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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