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Consiglio di
Stato -
Sezione IV - Sentenza n. 2220 del 29 aprile 2014
Contratti della Pubblica Amministrazione - Verifica di anomalia di
un’offerta.
FATTO
Con il presente ricorso
l’appellante chiede l’annullamento della sentenza del Tar Veneto-Venezia
che ha respinto il ricorso della Vidoni Spa contro il provvedimento di
esclusione della stessa dalla gara indetta dall'Anas per la
realizzazione del lotto 4 stralcio 1 della variante di Portogruaro ss n°
14 e quello di aggiudicazione dei lavori alla ditta Ricciardello
Costruzioni Srl.
La Vidoni Spa, collocatasi
terza di cinque in graduatoria per l’aggiudicazione dell’appalto, veniva
sottoposta a verifica dell’offerta in quanto giudicata in fumus di
anomalia all’esito della quale le venivano richieste ulteriori
delucidazioni.
La procedura di verifica
si concludeva con esito negativo e la Stazione appaltante provvedeva
all’esclusione della Vidoni Spa dalla licitazione privata e
all’aggiudicazione, prima provvisoria, e poi definitiva con
provvedimento del 22.02.2005, dell’appalto de quo, alla Ricciardello
Costruzioni Srl, odierna controinteressata, prima tra le imprese ad aver
presentato un’offerta non anomala.
La sentenza del Tar Veneto
era affidata alle considerazioni per cui:
--“… il sindacato del
giudice amministrativo sul procedimento di verifica dell’anomalia non
può estendersi alla verifica della congruità dell’offerta presentata e
delle sue singole voci, poiché, ove ciò fosse, il giudice invaderebbe
una sfera propria della pubblica Amministrazione, in esercizio di
discrezionalità tecnica”;
--“ … il giudice può
anche considerare i singoli elementi o voci dell’offerta, ma non già al
fine di valutarne l’eventuale anomalia, bensì solo come elementi
concreti suffraganti la verifica della suddetta sussistenza dei profili
di completezza dell’istruttoria, nonché di ragionevolezza e logicità
della valutazione effettuata dalla pubblica Amministrazione (cfr., da
ultimo, CdS, IV, 27.6.2011 n. 3862; V, 22.2.2011 n. 1090)”;
--“… per un'offerta non
sospetta l'inosservanza dell'onere di fornire le giustificazioni in via
preventiva resta affatto irrilevante… “ ed è “solo in sede di
procedimento di verifica dell'anomalia che vanno esaminate le
giustificazioni (cfr. CdS, VI, 11.12.2001 n. 6217)”;
-- mentre la stazione
appaltante aveva chiesto “…che la concorrente fornisse opportune
delucidazioni attinenti ad ogni aspetto e ad ogni elemento della
proposta economica da essa formulata, ivi compreso, ovviamente e
prioritariamente, il prezzo, la cui congruità si trattava, appunto, di
accertare …il mancato impegno relativamente a tale elemento induce
ragionevolmente, pertanto, a ritenere il prezzo esposto dalla ricorrente
non attendibile, con conseguente non congruità dell’offerta.”
Con il presente gravame,
sotto due rubriche, l’appellante lamenta in sostanza l’erroneità della
decisione e di conseguenza l’illegittimità del sub-procedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta per eccesso di ribasso in quanto la
Commissione istruttoria avrebbe erroneamente ritenuto incongrua
l’offerta della Vidoni Spa sull’assunto secondo il quale questa non
avrebbe adeguatamente giustificato i prezzi di alcuni materiali in sede
di chiarimenti.
L’Anas Spa si è
ritualmente costituita in giudizio con atto di costituzione formale.
La Ricciardello
Costruzioni Srl, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Chiamata all'udienza
pubblica di discussione del 1° aprile 2014 la causa è stata ritenuta in
decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
___1.§. Con un primo
motivo, articolato in tre profili, la Società ricorrente denuncia la
violazione dell’art. 21, co. 1-bis della L. 109/94 (come novellata dalla
L. 166/02) e dell’art. 30, co. 4 della direttiva CEE 93/37 -- ratione
temporis applicabile al caso de quo -- assumendo che il sub-procedimento
di verifica dell’anomalia dell’offerta sarebbe illegittimo perché la
Commissione istruttoria avrebbe erroneamente ritenuto non congrua
l’offerta della Vidoni Spa sul presupposto della mancata giustificazione
dei prezzi relativi alla fornitura delle barriere metalliche, dei
cementi e alla biostuoia.
In particolare
l’appellante osserva che.
a) Relativamente alle
barriere metalliche:
-- le uniche delucidazioni
richieste e fornite dall’impresa ricorrente sarebbero state quelle
relative alla qualità dei materiali senza che l’ANAS avesse sollecitato
alcun riferimento alla congruità ed attendibilità del prezzo;
-- la successiva richiesta
della Commissione istruttoria di comprovare il prezzo sulla base del
“rapporto di fornitura” sarebbe poi stata illegittimo perché l’ANAS non
avrebbe dovuto chiedere al concorrente di rivelare i propri rapporti
contrattuali relativamente al prezzo praticato dal produttore;
-- in ogni caso il mancato
adempimento non sarebbe stato assistito dalla sanzione dell’esclusione.
b) Per ciò che concerne la
voce “cementi”, alla contestazione dell’ANAS circa l’affermata
sottostima dei prezzi e al fatto che la ditta Grigolin non fosse un
cementificio, l’appellante aveva precisato come il cemento prodotto
dalla Superbeton fosse quello richiesto di tipo 325 e 425 secondo
l’offerta del 6.7.2004, e come fossero stati prodotti i relativi
certificati di conformità.
c) Analogamente, per ciò
che concerne i prezzi della biostuoia e l’idoneità tecnica del
produttore, illegittimamente l’ANAS non avrebbe tenuto conto del fatto
che i materiali commercializzati dalla Tubisystem erano prodotti dalla
Greenvision Ambiente che aveva confermato il relativo prezzo.
Con un secondo profilo di
gravame, l’appellante denunciava inoltre che il Tar avesse anche errato
nel considerare inattendibile l’offerta della Vidoni Spa sul rilievo per
cui le analisi di alcune voci di prezzo, e le relative sottoanalisi, non
sarebbero state idonee a comprovare l’affidabilità e la serietà
complessiva dell’offerta della ricorrente.
L’assunto va
complessivamente disatteso.
Come è noto,
l'attendibilità dell’offerta in una gara d’appalto va valutata nel suo
complesso e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute
incongrue e avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta
economica nel suo insieme (cfr. Consiglio di Stato sez. V 17 gennaio
2014 n. 162).
Ai sensi degli artt. 86-87
del d.lgs. n. 163/2006 la verifica della congruità di un'offerta
potenzialmente anomala attiene all’economia ed alla scienza delle
costruzioni, e, come tale, ha natura globale e sintetica, vertendo
questa sulla serietà, o meno, dell'offerta nel suo insieme e, a tal
fine, l’impresa chiamata a dimostrare la non anomalia della propria
offerta deve in sostanza dimostrare la corrispondenza tra il prezzo
offerto in gara ed il punto minimo di equilibrio economico dell’affare
che è collegato alla somma di tutti i fattori di costo, contrattualmente
rilevanti, che sono stati posti a base dell’elaborazione del suo
“business plan”.
In altre parole, le
giustificazioni dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia devono
consistere nell’illustrazione di tutti gli elementi economici e tecnici
che hanno consentito all’operatore economico di praticare proprio quel
determinato ribasso.
Infatti, ogni
imprenditore, quando deve formulare un prezzo da offrire per
l’aggiudicazione di un appalto, effettua una preventiva analisi delle
tecniche che dovrà utilizzare per l’esecuzione dell’appalto, di tutti i
costi che dovrà sostenere (ad esempio, per i materiali da impiegare, per
i noli dei macchinari necessari, per il personale da utilizzare ecc.)
nonché dell’utile da ricavare, tenuto anche conto dell’andamento del
mercato. Nella relazione a giustificazione del prezzo, la ditta deve
cioè procedere a scomporre il prezzo offerto nelle singole voci prezzo
(es. prezzi materiali, manodopera, trasporto, spese generali,
assicurazioni, utile d’impresa, ecc.).
Per questo, il controllo
di anomalia si concretizza in un giudizio complessivo sull'affidabilità
dell'offerta economica complessivamente intesa al fine di verificarne la
credibilità, con la conseguenza che il relativo giudizio, costituendo
espressione paradigmatica di valutazioni tecniche, è suscettibile di
sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di
ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze
motivazionali. (Consiglio di Stato sez. V, 16 agosto 2011, n. 4785).
E’ di conseguenza dunque
evidente che, per sua natura, il giudizio sull’uso della discrezionalità
tecnica dalla stazione appaltante possa essere sindacato dal giudice
solo ed esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e
della congruità dell'istruttoria ed esclusivamente sotto il profilo
dell’eccesso di potere. In ogni caso, il giudice non può verificare
autonomamente la congruità dell'offerta presentata e delle sue singole
voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né
illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce
la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto,
poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria dell'Amministrazione
(cfr. Consiglio di Stato sez. V 17 gennaio 2014 n. 162; Consiglio di
Stato sez. IV 30 maggio 2013 n. 2956).
Nel caso di specie,
infatti, le giustificazioni addotte circa l’attendibilità del prezzo dei
materiali utilizzati non pare potessero realmente superare le
perplessità della stazione appaltante sulla congruità dei prezzi delle
barriere metalliche, ed è altrettanto evidente la mancata
giustificazione anche dei prezzi del cemento e della biostuoia.
Anche con riguardo a tali
materiali, infatti, la Vidoni Spa si limitava a precisarne la qualità
evidenziando l’impegno delle fornitrici a rendere disponibile i
materiali in questione in conformità con la normativa di settore senza
però comprovare la congruità del prezzo offerto dalla fornitrice.
Inoltre, del tutto errata
ed irrilevante è l’argomentazione formulata dalla Vidoni Spa circa
l’assenza di una specifica norma di gara ovvero di una puntuale
richiesta circa i giustificativi del prezzo dei materiali forniti.
Di qui l’esattezza della
decisione sul punto.
___ 2.§. Per il medesimo
ordine di considerazioni sostanziali che precedono deve essere parimenti
disatteso il secondo motivo di appello con cui la Vidoni spa lamenta
l’illegittimità dell’esclusione e l’aggiudicazione alla
controinteressata anche sulla base del fatto che le analisi e le
sottoanalisi di alcune voci di prezzo (nello specifico: costo per
l’impiego dei rulli per il costipamento del materiale, costo del varo
delle strutture in acciaio e costi per le prove poste a carico
dell’esecutore) non erano apparse idonee a comprovare l’affidabilità e
la serietà complessiva dell’offerta presentata atteso che la riscontrata
legittimità anche di un solo rilievo formulato dalla commissione sarebbe
andata ad aumentare i costi, senza poter essere assorbita dall’utile, in
quanto la misura indicata non avrebbe ammesso alcuna diminuzione.
Nel caso in esame, deve
dunque escludersi che il TAR abbia erroneamente concluso per la
legittimità del giudizio di valutazione dell’anomalia, in quanto, a
fronte alle generiche ed inconferenti considerazioni della società, deve
negarsi che siano complessivamente riscontrabili nel caso macroscopiche
illogicità, gravi errori di calcolo, evidenti discrasie nelle stime o
comunque valutazioni assolutamente abnormi o affette da errori di fatto.
___ 3.§. In conseguenza
deve essere respinta l’istanza di risarcimento:
-- del danno emergente, in
forma equivalente, ai sensi degli artt. 122-124 del dlgs. 104/2010, in
relazione alla asserita sussistenza del requisito della colpa della
P.A., del nesso di causalità tra evento lesivo e della violazione di
legge.
-- del danno lucro
cessante da perdita della possibilità di aggiudicazione e del danno
curriculare, oltre alla richiesta di rivalutazione monetaria delle somme
e dei relativi interessi.
L’assunto va respinto.
L'art. 30 c.p.a. II co.,
che disciplina espressamente la risarcibilità degli « interessi
legittimi », richiama -- e presuppone – esclusivamente l’illegittimo
esercizio dell’attività amministrativa.
Al contrario, in casi di
azione amministrativa legittima (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 31
maggio 2012 n. 3262; Consiglio Stato sez. VI 18 agosto 2009 n. 4958,
ecc.) deve escludersi la configurabilità:
-- della “colpa”
dell'Amministrazione, per l’assenza di una condotta antigiuridica;
-- dell’ “ingiustizia del
danno” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 21 ottobre 2013 n. 5106).
La legittimità del
provvedimento preclude quindi ogni possibilità di far luogo al
riconoscimento del danno da “atto legittimo” al di fuori dei casi
direttamente individuati dall’ordinamento comunitario (cfr. Consiglio di
Stato sez. IV 12 febbraio 2013, n. 829; idem Consiglio di Stato sez. IV
07 luglio 2011 n. 4072, ecc.).
In conseguenza della
riconosciuta legittimità dei provvedimenti impugnati in prime cure, non
sussistono i requisiti né dell’ingiustizia del danno né della colpa
dell’amministrazione.
Da qui l’infondatezza di
tutte le richieste di risarcimento dei danni.
___ 4.§. In conclusione
l’appello deve essere respinto e per l’effetto la sentenza impugnata
deve essere integralmente confermata.
Le spese possono tuttavia
essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. respinge l’appello
di cui in epigrafe.
___ 2. spese compensate.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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