|
Pubblicato il 13/01/2017
N.
00024/2017 REG.PROV.COLL.
N.
00517/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.
60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2016,
proposto dall’impresa Edil Effe S.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Sabato G. Perna, con domicilio ex art. 25,
lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo
Tribunale;
contro
Provincia di Matera, in persona del Presidente p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. Rosina D’Onofrio, con
domicilio ex art. 25, lett. a), cod. proc. amm. presso
la Segreteria di questo Tribunale;
nei
confronti di
impresa
individuale Montesano Gaetano Nicola, in persona
dell’omonimo titolare p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Antonietta Pittelli, con domicilio ex art. 25,
lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo
Tribunale;
per
l'annullamento:
-della
Determinazione n. 780 del 6.10.2016 (notificata con
posta elettronica del 13.10.2016), con la quale il
Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Matera ha
emanato in favore dell’impresa individuale Montesano
Gaetano Nicola il provvedimento di aggiudicazione
definitiva dell’appalto dei lavori di realizzazione e
riqualificazione dell’edificio scolastico I.P.S.S.A.R.
“A. Turi” di Matera;
-di
tutti i verbali, redatti dalla Commissione giudicatrice;
-del
silenzio sull’istanza di autotutela dell’impresa Edil
Effe S.r.l. del 17.10.2016;
nonché
per il risarcimento:
1) in
via principale, in forma specifica, mediante
l’aggiudicazione dell’appalto, previa dichiarazione di
inefficacia del contratto, eventualmente già stipulato
con l’impresa aggiudicataria Montesano Gaetano Nicola;
2) in
via subordinata, in forma equivalente “anche in via
equitativa”, con la condanna della stazione appaltante
al pagamento del mancato utile, “desumibile dall’offerta
economica presentata”, e del “danno curriculare,
all’immagine ed al radicamento sul mercato, che verranno
specificati e provati in corso di giudizio”;
Visti il ricorso ed
i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di
Matera e dell’impresa individuale Montesano Gaetano
Nicola;
Viste le
memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 il
Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Sabato
Giuseppe Perna, Rosina D'Onofrio e Antonietta Pitrelli;
Sentite
le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con Determinazione
n. 1086 del 24.6.2016 la Provincia di Matera indiceva
una procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di
realizzazione e riqualificazione dell’edificio
scolastico I.P.S.S.A.R. “A. Turi” di Matera, di importo
complessivo pari a € 325.275,53, di cui € 309.011,76
soggetti a ribasso, suddivisi in € 222.370,05 relativi
alla categoria prevalente OG1 “Edifici civili ed
industriali” e € 102.905,48 relativi alla categoria
scorporabile OG11 “Impianti tecnologici”, oltre €
16.263,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
prevedendo nel bando di gara, pubblicato il 28.6.2016,
come requisito di ammissione il possesso
dell’attestazione SOA “in corso di validità, che
documenti la qualificazione nelle categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere”, ed il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con
l’esclusione automatica delle offerte anomale con
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ex art.
97, comma 2, del nuovo Codice degli Appalti ex D.Lg.vo
n. 50/2016, entrato in vigore il 19.4.2016.
Entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 18.7.2016
presentavano l’offerta 285 imprese e la Commissione
giudicatrice nella seduta pubblica del 26.8.2016, dopo
aver calcolato la soglia di anomalia, emanava l’atto di
aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa
individuale Montesano Gaetano Nicola, che aveva offerto
il miglior ribasso al di sotto della soglia di anomalia
del 32,3550%, mentre l’impresa Edil Effe S.r.l. con il
ribasso del 32,3510% si collocava al 2° posto.
Con
Determinazione n. 780 del 6.10.2016 (notificata con
posta elettronica del 13.10.2016) il Dirigente dell’Area
Tecnica della Provincia di Matera emanava in favore
dell’impresa individuale Montesano Gaetano Nicola il
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La Edil
Effe S.r.l., dopo aver effettuato l’accesso agli atti di
gara, con istanza del 17.10.2016 chiedeva alla stazione
appaltante di annullare il provvedimento di
aggiudicazione definitiva, in quanto l’impresa
aggiudicataria non era in possesso della categoria
scorporabile OG11 e nella domanda di partecipazione
aveva dichiarato “di possedere i requisiti di cui alla
categoria OG11 così come per legge” e di voler eseguire
i relativi lavori in subappalto, ma in data 7/9.9.2016
aveva dimostrato il possesso di tale requisito con la
presentazione di due certificati di regolare esecuzione,
di cui uno rilasciato il 3.4.2013 dal Comune di Nova
Siri, il quale si riferiva ai lavori della diversa
categoria OS28 per € 73.833,18, mentre l’altro, relativo
alla categoria OG11 per € 136.161,32, era stato
rilasciato dall’ATER di Potenza in data 5.3.2008.
La Edil
Effe S.r.l. con il presente ricorso, notificato il
29.10/9.11.2016 e depositato il 12.11.2016, ha impugnato
la suddetta Determinazione n. 780 del 6.10.2016:
1)
deducendo che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto
essere esclusa dalla gara, in quanto, non essendo in
possesso della categoria OG11, i cui lavori ammontavano
a € 102.905,48, pari ad oltre il 15% dell’importo
complessivo dell’appalto in esame di € 309.011,76,
avrebbe potuto subappaltare i lavori relativi a tale
categoria nella misura massima del 30% e, comunque, il
possesso di tale requisito doveva essere dimostrato con
un certificato di regolare esecuzione rilasciato entro
il quinquennio anteriore alla pubblicazione del bando di
gara;
2)
facendo presente che: a) l’atto di ammissione alla gara
dell’impresa aggiudicataria Montesano Gaetano Nicola non
era stato pubblicato né sul profilo committente della
stazione appaltante ex art. 29, comma 1, D.Lg.vo n.
50/2016, come prescritto dall’art. 120, comma 2 bis,
cod. proc. amm., né comunicato con avviso mediante posta
elettronica, come previsto dall’art. 76, comma 3,
D.Lg.vo n. 50/2016; b) l’esclusione dell’impresa
aggiudicataria, dichiarata giurisdizionalmente, ai sensi
dell’art. 38, comma bis, D.Lg.vo n. 163/2006 (cfr. ora
art. 95, comma 12, D.Lg.vo n. 50/2016) non poteva
determinare il ricalcolo della soglia di anomalia, per
cui da tale esclusione discendeva l’aggiudicazione
dell’appalto in esame in favore dell’impresa ricorrente.
Si sono
costituite in giudizio la Provincia di Matera e
l’impresa aggiudicataria Montesano Gaetano Nicola,
sostenendo entrambe l’infondatezza del ricorso.
Il
presente ricorso non può essere dichiarato inammissibile
ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm.,
aggiunto dall’art. 204, comma 1, lett. b), del nuovo
Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 50/2016, entrato in
vigore il 19.4.2016 e perciò applicabile alla
controversia in esame relativa ad una procedura aperta
il cui bando è stato pubblicato il 28.6.2016 (cfr. art.
216, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016), il quale statuisce
che i provvedimenti di ammissione ai procedimenti di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,
“all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico professionali”, devono
essere impugnati entro 30 giorni dalla loro
“pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29 D.Lg.vo n.
50/2016”, specificando che “l’omessa impugnazione
preclude la facoltà di far valere l’illegittimità
derivata dei successivi atti del procedimento di
affidamento”.
Infatti,
poiché, nella specie, l’atto di ammissione alla gara
dell’impresa aggiudicataria Montesano Gaetano Nicola non
è stato pubblicato sul profilo committente della
stazione appaltante ex art. 29, comma 1, D.Lg.vo n.
50/2016, il termine decadenziale di 30 giorni di
impugnazione di tale atto inizia decorrere dal
13.10.2016, cioè dalla ricezione in tale data mediante
posta elettronica del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, conclusivo del procedimento, per cui deve
ritenersi ricevibile il ricorso in esame, con il quale è
stata chiesta l’esclusione dalla gara dell’impresa
aggiudicataria, spedito ai sensi dell’art. 1 L. n.
53/1994 per la notificazione a mezzo posta il
29.10.2016, ricevuta dalla stazione appaltante il
3.11.2016 e dalla controinteressata il 9.11.2016 (sul
punto cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 4919 del 28.2.2011 e
n. 6402 dell’1.4.2004, TAR Catanzaro Sez. II n. 428 del
14.3.2014 e TAR Umbria n. 20 del 20.1.2010, secondo cui
il principio, sancito dalla Corte Costituzionale con la
Sentenza n. 477 del 2002, secondo il quale deve
ritenersi tempestiva per il notificante la notificazione
a mezzo posta al momento della consegna del plico
all’Ufficiale Giudiziario, si applica anche alla
notificazione a mezzo del servizio postale eseguita dal
difensore della parte ai sensi dell'art. 1 L. n.
53/1994, essendo irrilevante l’autore della
notificazione, in quanto la data di consegna dell’atto
all’Ufficiale Giudiziario risulta sostituita con la data
di spedizione del piego raccomandato), e depositato il
12.11.2016.
Nel
merito, il presente ricorso è infondato (per un
precedente analogo, relativo ad un procedimento indetto
quando era in vigore il D.Lg.vo n. 163/2006, cfr. TAR
Basilicata Sent. n. 303 dell’1.4.2016).
Infatti,
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 89,
comma 11, e 216, comma 15, D.Lg.vo n. 50/2016, fino alla
data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, con il quale deve essere
definito l’elenco delle opere, per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti
di specializzazione richiesti per la loro esecuzione,
“continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’art. 12 D.L. n. 47/2014 conv. nella L. n. 80/2014”,
il quale: al comma 1 individua i lavori “di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”,
comprendendo anche quelli della categoria OG11, di cui è
causa, ed alla lett. b) del comma 2 statuisce che, se
tali lavori sono superiori al 15% dell’importo totale
dell’appalto, sono subappaltabili entro il limite
massimo del 30%, facendo però salva l’applicazione
dell’art. 92, comma 7, DPR n. 207/2010, il quale
stabilisce che il concorrente, non in possesso della
qualificazione nei citati lavori, “deve possedere i
requisiti mancanti con riferimento alla categoria
prevalente”, puntualizzando che, il bando di gara, se
prevede le suindicate lavorazioni “di importo non
superiore a 150.000 euro e singolarmente superiore al
quindici per cento” dell’importo totale dell’appalto,
deve indicare “per ciascuna di esse i requisiti di
qualificazione ai sensi dell’art. 90” del DPR n.
207/2010.
Quest’ultima norma, inserita nel Capo III (artt. 76-91)
relativo ai requisiti di qualificazione che devono
essere accertati dalle SOA, al comma 1, statuisce che
“gli operatori economici possono partecipare agli
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a
150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti
di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori
analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all’importo del contratto da stipulare; b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente
e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a); c)
adeguata attrezzatura tecnica”; specificando
espressamente che “nel caso di imprese già in possesso
dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire,
non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il
possesso dei requisiti”.
Dal
sopra descritto combinato disposto di cui all’art. 12,
comma 2, lett. b), D.L. n. 47/2014 conv. nella L. n.
80/2014 ed agli artt. 92, comma 7, e 90, comma 1, DPR n.
207/2010 si desume che un’impresa edile può eseguire
lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, se è
in possesso della attestazione SOA per lavori analoghi,
che risulta sufficiente a comprovare il possesso dei
requisiti della diversa categoria di valore pari o
inferiore a 150.000 euro (con riferimento a tale
fattispecie, cfr. pure il parere precontenzioso ANAC n.
13 del 29.7.2014).
Nella
specie, poiché la lex specialis di gara, ai sensi
dell’art. 90, comma 3, DPR n. 207/2010, ha previsto come
requisito di ammissione soltanto il possesso
dell’attestazione SOA “in corso di validità, che
documenti la qualificazione nelle categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere”, deve
ritenersi che l’impresa aggiudicataria Montesano Gaetano
Nicola, in possesso della categoria prevalente OG1 per
la classifica II, che consente l’esecuzione di lavori
fino a € 516.000,00 (ai sensi dell’art. 61, commi 2 e 4,
DPR n. 207/2010 tale importo può essere incrementato di
1/5), cioè di un importo superiore a quello complessivo
dell’appalto di cui è causa di € 325.275,53, possa
eseguire l’appalto, oggetto della controversia in esame,
in quanto l’art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 stabilisce
che i lavori pubblici di importo pari o inferiore a
150.000 euro possono essere affidati alle imprese, che
hanno eseguito nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando lavori “analoghi” e non identici
per un ammontare non inferiore all’importo del contratto
da stipulare, sono in possesso di adeguata attrezzatura
tecnica ed hanno sostenuto un costo per il personale
pari al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel
quinquennio antecedente, con la puntualizzazione che i
predetti tre requisiti possono essere provati con il
possesso dell’attestazione SOA “relativa ai lavori da
eseguire”, cioè ai lavori “analoghi” a quelli che devono
essere eseguiti.
Pertanto, poiché l’impresa aggiudicataria Montesano
Gaetano Nicola è in possesso della categoria prevalente
OG1 per una classifica superiore all’importo complessivo
dell’appalto di cui è causa, deve ritenersi che abbia
dimostrato di possedere tutti i suddetti requisiti
indicati dal suddetto art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010,
per l’esecuzione dei lavori per un ammontare di €
102.905,48 relativi alla categoria scorporabile OG11:
-sia
perché tale tipologia di lavori deve ritenersi analoga a
quella, relativa alla Categoria OG1 “Edifici civili ed
industriali”, che si riferisce alla “costruzione,
manutenzione e ristrutturazione di interventi di
edilizia, per svolgere una qualsiasi attività umana,
completi delle necessarie strutture ed impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e
finiture di qualsiasi tipo, nonché eventuali opere
connesse, complementari ed accessorie”, in quanto la
categoria OG11 “Impianti tecnologici” riguarda
“l’installazione e la manutenzione di un insieme di
impianti tecnologici tra loro coordinati ed
interconnessi funzionalmente, non eseguibili
separatamente, di cui alle categorie OS3 Impianti
idrico-sanitari, OS28 Impianti termici e di
condizionamento e OS30 Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi” (pertanto,
possono considerarsi analoghi alla categoria OG11 anche
i lavori relativi alle categorie OS3, 0S28 e OS30);
-sia
perché la Società Organismo di Attestazione, per
qualificare l’aggiudicataria nella Categoria OG1 per una
classifica superiore all’importo complessivo
dell’appalto in questione, ha accertato l’esecuzione nel
quinquennio precedente di lavori nella Categoria OG1 per
un ammontare superiore all’importo complessivo a base di
gara ed anche il possesso di adeguata attrezzatura
tecnica e l’aver sostenuto un costo per il personale
pari al 15% del predetto importo di lavori eseguiti nel
quinquennio antecedente.
Per
completezza, va anche precisato che l’art. 217, lett.
uu), D.Lg.vo n. 50/2016 ha abrogato soltanto il comma 1
dell’art. 7 D.L. n. 210/2015 conv. nella L. n. 21/2016,
ma non anche il comma 2 di tale articolo, il quale alla
lett. a) ha prorogato fino al 31.7.2016 la norma (art.
253, comma 9 bis, DPR n. 207/2010), che estende “al
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione” “il periodo di attività documentabile”,
per la dimostrazione del possesso dei requisiti della
cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta, dell’adeguata dotazione
di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio
annuo.
Pertanto, il ricorso in esame va respinto e,
conseguentemente, va disattesa anche la connessa domanda
risarcitoria, in quanto, ai fini dell’ammissibilità del
risarcimento dell’interesse legittimo, risulta
necessario e vincolante il previo e/o contestuale
accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti a
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così
deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7
dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe
Caruso, Presidente
Pasquale
Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario
| |
|
|
| |
|
|
| L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
| Pasquale
Mastrantuono |
|
Giuseppe
Caruso |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
IL
SEGRETARIO
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |