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Pubblicato il 31/03/2017
N.
00496/2017 REG.PROV.COLL.
N.
01360/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1360 del 2016,
proposto da:
Idroclima G.V. di Grippo Vito, rappresentata e difesa
dagli avvocati Leonardo Bottone e Maddalena Bottaru, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato
Maddalena Bottaru in Firenze, C. Monteverdi n. 84;
contro
Siena
Casa s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco
Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, via Lamarmora n. 53;
nei
confronti di
Termoidraulica Pieri di Pieri P. e Donnini S. s.n.c.,
non costituita in giudizio;
per
l'annullamento
dell'atto di aggiudicazione definitiva n. 3216 del
16.9.2016, adottato da Siena Casa S.p.A. a favore di
Termoidraulica Pieri di Pieri P. e Donnini S. s.n.c.
nella procedura negoziata volta all'affidamento dei
lavori di manutenzione ordinaria "Opere
idrotermosanitarie OS28 - Biennio 2016-2017 - lotto 3",
nonché di ogni altro atto connesso e/o conseguente fra
cui l'atto con cui la Stazione Appaltante ha disposto
soccorso istruttorio (nota prot. n. 5942 del 7.9.2016).
Visti il ricorso e
i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Siena Casa s.p.a.;
Viste le
memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott.
Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Siena
Casa s.p.a. ha pubblicato, in data 25.1.2016, un avviso
per manifestazione di interesse alla procedura, ex art.
122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, per la
stipulazione di accordi quadro concernenti tre lotti di
lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento
(opere idrotermosanitarie, categoria prevalente OS28),
da eseguire sul patrimonio edilizio comunale.
In
particolare, il lotto 3 aveva un valore complessivo di
euro 120.000 più IVA e includeva le categorie OS28
(impianti termici) per euro 59.000, OS3 (impianti
idrosanitari) per euro 45.000, OG1 (edifici civili e
industriali) per euro 13.000 e OS30 (impianto elettrico)
per euro 3.000.
La lex
specialis di gara prevedeva, quale requisito di
ammissione relativo al suddetto lotto, attestazione SOA
per la categoria OS28, con possibilità di
autodichiarare, per chi non fosse provvisto della SOA e
volesse partecipare ai lotti 2 e 3, il possesso dei
requisiti per l’esecuzione dei lavori pubblici di
importo pari o inferiore a 150.000 euro. La lettera
invito (documento n. 9 depositato in giudizio dalla
stazione appaltante in data 7.11.2016) prescriveva
autodichiarazione attestante “importo di lavori analoghi
a quelli posti a base di gara (OS28) eseguiti nel
quinquennio antecedente la data del presente invito non
inferiore all’importo dell’appalto”.
La
commissione esaminatrice, in data 21.4.2016, ha
individuato quale migliore offerente la Termoidraulica
Pieri di Pieri P. e Donnini s.n.c., già aggiudicataria
di pregressi appalti per Siena Casa s.p.a., mentre
Idroclima G.V. si è collocata al secondo posto della
graduatoria di gara.
L’Amministrazione, con provvedimento del 16.9.2016
(documento n. 14 depositato in giudizio), ha pertanto
aggiudicato il lotto 3 all’Impresa Termoidraulica Pieri
e Donnini.
Avverso
tale aggiudicazione la ricorrente è insorta deducendo:
1)
Eccesso di potere; carenza di istruttoria: assenza della
qualificazione richiesta dal d.p.r. n. 43/2012; falsità
della dichiarazione di regolarità nel possesso delle
abilitazioni di qualità.
Oggetto
dell’appalto è la manutenzione di impianti termici che
possono contenere gas fluorulati ad effetto serra,
impiegati nei moderni impianti che sottendono lo scambio
di calore; tuttavia, la presa in consegna dei predetti
gas presuppone il rilascio di idonea certificazione da
parte del competente organismo di certificazione ex art.
9, comma 5, del d.p.r. n. 43/2012. Pertanto
l’Amministrazione doveva verificare il possesso di tale
certificazione e l’iscrizione nel registro nazionale di
cui all’art. 13 del citato d.p.r.. La controinteressata
difettava del predetto requisito anche in relazione ai
pregressi interventi impiantistici, con la conseguenza
che non risulta veritiera la dichiarazione resa dalla
Termoidraulica Pieri e Donnini in sede di gara, secondo
cui non vi è stata negligenza o malafede nell’esecuzione
dei precedenti lavori affidati da Siena Casa s.p.a..
2)
Eccesso di potere; carenza di istruttoria; mancanza dei
requisiti tecnico organizzativi richiesti dalla lex
specialis; violazione dell’art. 90 del d.p.r. n.
207/2010.
L’aggiudicataria ha dichiarato, nella domanda di
manifestazione d’interesse a partecipare ai tre lotti,
di avere eseguito lavori per la categoria OS28
nell’ultimo quinquennio per l’importo di euro 1.178.380,
mentre nella domanda di partecipazione alla gara per il
lotto n. 3 ha dichiarato di avere eseguito lavori
nell’ultimo quinquennio per lo stesso importo; ne deriva
che essa ha eseguito solo lavori della categoria OS28
(impianti termici) e non anche lavori della categoria
OS3 (impianti idrico sanitari), nonostante l’impegno ad
eseguire direttamente quest’ultimi. Pertanto, rispetto
alla categoria OS3 (impianti idrico sanitari), la
controinteressata non ha alcuna esperienza, e quindi non
poteva impegnarsi a svolgerli. Se invece la stessa
avesse svolto lavori della categoria OS3, sarebbe
provata la falsità della dichiarazione resa.
3)
Eccesso di potere; carenza di istruttoria; mancanza dei
requisiti la cui esistenza è stata autocertificata;
violazione dell’art. 60, comma 2, del d.p.r. n.
207/2010.
La
controinteressata, nella manifestazione di interesse
relativa ai tre lotti, ha dichiarato di avere richiesto
l’attestazione SOA (documento n. 15 allegato
all’impugnativa), e tuttavia ne risulta tuttora priva,
dimostrando di avere reso una dichiarazione falsa.
Risulta così violato sia l’art. 60, comma 2, del d.p.r.
n. 207/2010, che impone l’attestazione SOA per lavori di
importo superiore a 150.000 euro, sia l’art. 9, punto b,
dell’avviso pubblico, laddove prescrive l’attestazione
SOA in corso di validità.
4)
Violazione della lex specialis di gara nella parte in
cui prevede l’esclusione dei concorrenti per difetto di
sottoscrizione dell’offerta; violazione dell’art. 46,
comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006.
L’art. 8
dello Statuto della società controinteressata stabilisce
che “la firma e la rappresentanza legale della
società…spetta disgiuntamente ai soci per tutti gli atti
di ordinaria amministrazione e per l’assunzione di
obbligazioni che impegnino la società per importi non
superiori a euro 2.000…Per la straordinaria
amministrazione e per l’assunzione di obbligazioni
eccedenti la somma anzidetta occorrerà la firma
congiunta di entrambi i soci”. Tuttavia l’offerta
economica, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti
aziendali e l’istanza di ammissione alla gara sono stati
firmati da un solo socio (Piero Pieri), e solo a seguito
di soccorso istruttorio l’altro socio (signor Donnini)
ha aggiunto la propria firma.
5)
Illegittimità dell’atto con cui l’Amministrazione ha
disposto il soccorso istruttorio; violazione dei limiti
normativi dell’istituto e del termine istruttorio di cui
all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.
La
stazione appaltante, in data 27.5.2016, ha fatto
presente all’aggiudicataria di avere riscontrato il
difetto di firma congiunta della documentazione di gara
e dell’offerta economica, ed ha perciò chiesto la
presentazione di chiarimenti assegnando il termine di 10
giorni (documento n. 6). Entro il predetto termine la
controinteressata, con missiva del 4.6.2016 (documento
n. 7), ha replicato che la firma di un solo socio
amministratore doveva ritenersi valida. In data
30.6.2016 la società Termoidraulica Pieri s.n.c. ha
chiesto di essere ascoltata dall’Amministrazione
(documento n. 10); il contraddittorio tra le due parti
si è svolto in data 8.7.2016. Ad esito di tale confronto
e del parere del proprio legale, Siena Casa s.p.a., con
nota del 7.9.2016 (documento n. 12), ha invitato il
signor Donnini a regolarizzare con la propria firma i
documenti di gara previo pagamento della sanzione di
euro 120, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs.
n. 163/2006 e del punto 2 del disciplinare di gara. Da
ciò risulta che il soccorso istruttorio non si è potuto
svolgere, come invece doveva, nella fase preliminare,
costituita dal subprocedimento di ammissione delle
offerte; esso, comunque, avrebbe dovuto essere ultimato
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara.
6) Ove
non sia possibile il risarcimento del danno in forma
specifica, il risarcimento per equivalente va calcolato
in misura superiore al 10% del prezzo offerto dalla
ricorrente (euro 85.884), essendo la stessa in grado di
accedere a sconti di almeno il 50% da parte dei
fornitori (secondo la società istante il quantum del
danno da mancato affidamento dell’appalto sarebbe
incluso tra 27.139 e 31.505 euro).
7)
Indennizzo ex art. 2 bis della legge n. 241/1990, per
ritardo nel procedimento di affidamento dell’appalto,
che secondo la ricorrente avrebbe dovuto concludersi
entro 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di
presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 11, comma
6, del d.lgs. n. 163/2006 (cioè dal 29.2.2016, termine
che però è confutato dalla difesa della stazione
appaltante, la quale obietta che semmai il dies a quo
dovrebbe essere il 14.3.2016, stante la proroga
comunicata via pec).
Si è
costituita in giudizio Siena Casa s.p.a..
Con
ordinanza n. 573 del 9.11.2016 è stata respinta
l’istanza cautelare.
Il
14.11.2016 la controinteressata e Siena Casa s.p.a.
hanno stipulato il contratto d’appalto.
All’udienza del 22 marzo 2017 la causa è stata posta in
decisione.
DIRITTO
1. Con
la prima censura l’istante sostiene che la
controinteressata doveva essere esclusa dalla gara,
stante l’assenza in capo alla stessa della
qualificazione imposta dal d.p.r. n. 43/2012 (il quale
prevede il rilascio di idonea certificazione ai fini
della presa in consegna di gas fluorurati); inoltre, ad
avviso della ricorrente, la circostanza che la
Termoidraulica Pieri sia priva di certificazione F-gas
e, nonostante ciò, si sia vista aggiudicare ed abbia
eseguito appalti analoghi a quello oggetto del
provvedimento impugnato, dimostra che la dichiarazione
di “non avere commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione dei lavori affidati da Siena Casa
s.p.a.” ex art. 38, lett. f, del d.lgs. n. 163/2006 non
è veritiera.
La
doglianza non è condivisibile.
La lex
specialis di gara non prevede, quale requisito di
partecipazione, la qualificazione richiesta dal d.p.r.
n. 43/2012; inoltre, la legislazione vigente non
contempla norme integrative del bando tese ad imporre,
quale requisito di partecipazione alla gara,
l’adempimento degli obblighi di certificazione e di
iscrizione contemplati nel d.p.r. n. 43/2012.
Pertanto, l’invocata qualificazione rileva soltanto
quale requisito di esecuzione dell’appalto, ovvero quale
requisito indispensabile da dimostrare in fase
esecutiva, qualora l'appalto riguardi lavori o
interventi su impianti di cui al citato d.p.r.. Invero,
in presenza di norme di settore che prevedono una
specifica idoneità per l'esecuzione di determinate
prestazioni richieste dall'appalto, quale ad esempio
l'iscrizione ad albi o registri, la richiesta del
relativo possesso rileva esclusivamente come requisito
da dimostrare in fase di esecuzione e non come
condizione per la partecipazione alla gara (in tal senso
è, ad esempio, il parere dell’ANAC n. 30 del 12.3.2015).
Peraltro, non è certo che l’impugnata aggiudicazione
comporti in concreto interventi su impianti contenenti
gas fluorurati (si veda ad esempio il documento n. 13
depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente,
dal quale si evince che i lavori eseguiti in esecuzione
dell’appalto de quo fino al 1.2.2017 non hanno
comportato lavori su impianti contenenti tali gas).
2. La
seconda censura si incentra sulla mancata esecuzione
pregressa, da parte dell’aggiudicataria, di lavori
riguardanti la categoria OS3, avendo l’aggiudicataria
stessa sinora eseguito, stando alla dichiarazione
contenuta nella sua domanda di manifestazione
d’interesse a partecipare ai tre lotti, solo lavori
rientranti nella categoria OS28. Ciò premesso, e
considerato che il lotto 3 aggiudicato alla
controinteressata prevede anche lavorazioni della
categoria OS3, la società istante deduce che
l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara per
mancanza di un requisito tecnico organizzativo.
L’assunto non ha pregio.
La
pagina 6 dell’avviso pubblico esclude che un concorrente
possa aggiudicarsi più di un lotto; ed infatti la
Termoidraulica Pieri è aggiudicataria del solo lotto 3,
il quale ha un valore a base di gara pari ad euro
120.000. Inoltre, la lex specialis di gara (pagina 5)
impone l’attestazione SOA ai soli fini della
partecipazione al lotto 1, mentre per il lotto 3
prescrive la sola autodichiarazione attestante il
possesso dei requisiti per l’esecuzione di lavori
pubblici d’importo pari o inferiore a 150.000 euro, da
redigere secondo il modello allegato all’avviso pubblico
di selezione.
Orbene,
il predetto modello prevede la dichiarazione che
“l’impresa ha eseguito lavori per la categoria OS28
nell’ultimo quinquennio…”, in coerenza con l’art. 90 del
d.p.r. n. 207/2010, secondo cui possono partecipare agli
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a
150.000 euro gli operatori economici che abbiano
eseguito lavori analoghi nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando per un importo non
inferiore a quello del contratto da stipulare. Nello
stesso senso si pone il punto 8 della lex specialis di
selezione (documento n. 1 depositato in giudizio),
laddove indica come requisito minimo per la
partecipazione ai lotti 2 e 3 “i requisiti di cui
all’allegato B del presente avviso per la categoria
OS28”.
Invero,
in relazione ad appalti rientranti in tale limite di
valore, i lavori appartenenti alla categoria OS28
(impianti termici) sono analoghi a quelli della
categoria OS3 (impianti idrosanitari), essendo
riscontrabile una coerenza tecnica tra la natura degli
uni e degli altri, come peraltro rilevato dall’ANAC con
la deliberazione n. 165 del 11.6.2003 e con il parere n.
35 del 26.2.2014.
3. Con
il terzo motivo l’istante deduce che la
controinteressata ha dichiarato, nella domanda di
partecipazione per tutti e tre i lotti, di essere in
attesa dell’attestazione SOA, e tuttavia essa è ancora
oggi priva di tale attestazione, in violazione dell’art.
60, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010 (che la prescrive
per lavori di importo superiore a 150.000 euro) e
dell’art. 9 punto b dell’avviso pubblico di selezione
(documento n. 1), richiedente attestazione SOA in corso
di validità; la ricorrente evidenzia inoltre che la
controinteressata ha reso, in relazione al suddetto
profilo, una dichiarazione non veritiera, con la
conseguenza che la stessa doveva essere esclusa dal
procedimento selettivo.
La
censura è infondata.
La
pagina 6 dell’avviso pubblico di selezione esclude la
possibilità che un concorrente si aggiudichi più di un
lotto, e d’altro canto il predetto avviso non prevede,
per i lotti 2 e 3, l’attestazione SOA; l’attestazione
SOA in corso di validità è infatti richiesta solo in
riferimento al lotto 1, essendo l’unico avente un valore
eccedente il limite dei 150.000 euro (si veda la pagina
5 dell’avviso).
Pertanto
la contestata aggiudicazione del lotto 3, avendo ad
oggetto lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
stante il chiaro disposto della lex specialis di gara e
dell’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010, non poteva in alcun
modo essere condizionata dal possesso o meno
dell’attestazione SOA, rilevando soltanto il requisito
dell’aver svolto lavori corrispondenti alla categoria
OS28, secondo quanto indicato nell’allegato B
dell’avviso pubblico.
Non
rilevano pertanto né una dichiarazione mendace (la
addotta richiesta dell’attestazione SOA, di cui non è
provata la mancata acquisizione al protocollo dell’Ente
destinatario dell’istanza, da un lato non era
sufficiente ai fini della partecipazione alla gara per
il lotto 1, dall’altro non occorreva ai fini della
partecipazione alla gara per il lotto 3, per cui la
stazione appaltante non era tenuta ad effettuare alcuna
verifica al riguardo) né la mancanza di un requisito di
capacità tecnica necessario ai fini della partecipazione
alla gara relativa al lotto di interesse della
ricorrente.
4. Con
il quarto motivo l’esponente, premesso che l’istanza di
ammissione alla gara, la dichiarazione dei requisiti
aziendali e l’offerta economica sono stati firmati da
uno solo dei soci amministratori della società
controinteressata (solo a seguito di soccorso
istruttorio l’altro socio ha aggiunto la propria firma),
deduce che ciò doveva costituire motivo di estromissione
dalla procedura selettiva, alla luce dell’art. 8 dello
Statuto societario dell’aggiudicataria, secondo cui
l’assunzione di obbligazioni che impegnino la società
per importi eccedenti i 2.000 euro richiede la firma
congiunta dei due soci.
La
censura è infondata.
Nel caso
di specie i documenti concernenti l’offerta sono stati
firmati da uno dei due soci amministratori, mentre è
indubbio che, in forza dello Statuto societario, la
sottoscrizione doveva provenire da entrambi. La firma di
uno solo di essi ha concretato una incompleta
sottoscrizione dell’offerta e dei relativi allegati,
originando una non corretta spendita del potere, in una
sorta di fattispecie a formazione progressiva che
avrebbe dovuto concludersi con la firma dell’altro socio
amministratore e che invece si è interrotta con la
sottoscrizione apposta da uno solo dei due.
Tale
situazione non è assimilabile alla mancanza della
sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto
privo di procura, costituendo invece un caso di mancato
perfezionamento di una fattispecie a formazione
progressiva o di incompleta sottoscrizione che non
preclude la riconoscibilità della provenienza
dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla
stessa (ai fini di cui all’art. 46, comma 1 bis, del
d.lgs. n. 163/2006), il che induce a ritenere il vizio
sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a
cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla
procedura selettiva (Cons. Stato, V, 10.9.2014, n. 4595;
TAR Lazio, Roma, I, 16.6.2016, n. 6923).
5. Con
la quinta censura la ricorrente deduce la violazione dei
limiti giuridici propri del soccorso istruttorio e
l’inosservanza del termine di cui all’art. 48 del d.lgs.
n. 163/2006 (10 giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara).
La
doglianza non è condivisibile.
Non
rileva al riguardo l’invocato art. 48, comma 2, del
d.lgs. n. 163/2006, il quale fa riferimento al diverso
caso della verifica del possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi;
rileva invece il termine previsto per il soccorso
istruttorio dall’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n.
163/2006, richiamato dal successivo art. 46, comma 1
ter.
La
stazione appaltante solo in data 7.9.2016 (documento n.
12) ha invitato l’aggiudicataria a regolarizzare la
sottoscrizione dell’offerta e dei relativi allegati,
previo pagamento della sanzione.
L’aggiunta della firma del secondo socio è stata apposta
nel rispetto del termine assegnato dall’Amministrazione
(documento n. 13 depositato in giudizio il 24.10.2016).
In un
precedente momento, infatti, Siena Casa s.p.a. si era
limitata a chiedere alla Termoidraulica Pieri s.n.c. la
presentazione di osservazioni e chiarimenti in merito al
riscontrato vizio di mancata sottoscrizione congiunta
dei documenti di gara e dell’offerta (documento n. 6); a
tale richiesta la controinteressata ha fornito
tempestiva risposta (documento n. 7).
E’
indubbio che l’Amministratore, una volta riscontrata
l’incompletezza della sottoscrizione, ha tergiversato,
impiegando alcuni mesi per esperire il contraddittorio
con la Termoidraulica Pieri s.n.c. e per acquisire il
parere definitivo del proprio legale (riferito alla
praticabilità del soccorso istruttorio: si vedano i
verbali di seduta di cui ai documenti n. 6 e 7
depositati in giudizio da Siena Casa s.p.a.); tuttavia
rileva, ai fini del giudizio sull’osservanza del termine
di regolarizzazione dell’offerta, la lettera con cui per
la prima volta la stazione appaltante ha chiesto alla
controinteressata l’apposizione della firma mancante e
la data in cui quest’ultima ha proceduto alla
regolarizzazione.
Orbene,
il termine assegnato ai fini del contestato soccorso
istruttorio (5 giorni) e la regolarizzazione effettuata
ricadono entro i limiti temporali stabiliti dal citato
art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163/2006.
Con
memoria difensiva depositata in giudizio il 17.2.2017
(pagina 16), la ricorrente prospetta l’applicazione alla
fattispecie in esame dell’art. 83, comma 9, del d.lgs.
n. 50/2016, il quale rafforzerebbe i profili di
illegittimità denunciati con il quarto e con il quinto
motivo di gravame, sull’assunto che il nuovo codice
degli appalti possa valere per gli accordi quadro
aggiudicati dopo la sua entrata in vigore.
A
prescindere dalla constatazione che tale rilievo
costituisce un ampliamento, introdotto con memoria non
notificata, del thema decidendum presente nel ricorso,
il Collegio osserva che l’avviso preordinato alla
presentazione di manifestazioni d’interesse a
partecipare alla procedura per la stipulazione di
accordi quadro è stato pubblicato da Siena Casa s.p.a.
in data 25.1.2016 e che la lettera invito è stata
trasmessa il 12.2.2016.
Orbene,
ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
il nuovo codice degli appalti pubblici “si applica alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai
contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente codice, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte”. Pertanto i
procedimenti selettivi iniziati, come nel caso di
specie, prima del 19.4.2016 soggiacciono alla disciplina
prevista dal d.lgs. n. 163/2006, con la conseguenza che
non è possibile prendere a riferimento, ai fini del
giudizio sulla legittimità degli atti oggetto del
ricorso in epigrafe, l’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.
6.
L’infondatezza delle sopra esposte censure induce a
disattendere la richiesta risarcitoria per equivalente,
oltre che la domanda di annullamento.
7.
Relativamente alla pretesa di indennizzo da ritardo ex
art. 2 bis della legge n. 241/1990, per mancata
conclusione del procedimento nei termini prescritti, si
osserva quanto segue.
La
mancata conclusione della procedura di affidamento
dell’appalto entro il termine di 180 giorni decorrente
dalla scadenza fissata per la presentazione delle
offerte non rileva ai fini dell’indennizzo previsto
dall’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 241/1990.
Invero,
ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006
“l'offerta è vincolante per il periodo indicato nel
bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione,
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione”.
La ratio
di tale statuizione è quella di mantenere ferma
l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata
della gara; il citato art. 11 fissa un limite temporale
posto non nell’interesse dell’Amministrazione ma
dell’impresa offerente, con la conseguenza che, una
volta scaduto il termine di efficacia posto dal bando o
dalla legge, le offerte non possono automaticamente
considerarsi inefficaci, in assenza di una univoca
manifestazione di volontà in tal senso da parte degli
interessati (Cons. Stato, V, 7.1.2009 n. 9; idem, sez.
VI, 24.11.2010 n. 8224; idem, sez. III, 25.2.2013 n.
1169).
La non
perentorietà del termine di cui all’art. 11 del Codice
dei contratti pubblici discende dall’assenza di
comminatorie di preclusioni o decadenze a carico
dell’Amministrazione per il suo eventuale superamento,
dopo il quale permane la potestà di chiedere ai
concorrenti il differimento dell’impegno; d’altro canto,
l’accoglimento della richiesta è rimesso alla libera
volontà dell’offerente.
La legge
prevede in capo a quest’ultimo il diritto potestativo di
svincolarsi dall’offerta quando sia decorso un certo
periodo di tempo dalla celebrazione della gara, così
garantendo la conservazione della remuneratività
dell’offerta fino al momento dell’aggiudicazione. Il
concorrente può pertanto validamente svincolarsi dalla
propria offerta, senza soggiacere ad un onere di
motivazione o ad un termine per l’esercizio di tale
diritto.
Il
predetto termine di 180 giorni, pertanto, non
costituisce una scadenza entro cui il procedimento di
aggiudicazione deve concludersi, ma indica un lasso di
tempo entro il quale l’offerta si presume conservi la
propria remuneratività e trascorso il quale
l’interessato può scegliere di liberarsi dal vincolo per
il solo effetto del venire meno di tale presunzione.
Pertanto, la circostanza che, a decorrere dal 14.3.2016
(e non, come vorrebbe la ricorrente, dal 29.2.2016,
stante la proroga del termine di presentazione delle
offerte comunicata via pec dalla stazione appaltante
–documento n. 3 depositato in giudizio dalla stessa-)
siano trascorsi 180 giorni senza che si sia perfezionato
prima il soccorso istruttorio e la conseguente
aggiudicazione, non determina l’inosservanza del termine
previsto dall’art. 2 bis della legge n. 241/1990.
In
conclusione, il ricorso deve essere respinto in tutte le
domande proposte.
Sussistono giusti motivi per compensare eccezionalmente
tra le parti le spese di lite, stante il non univoco
indirizzo giurisprudenziale in ordine alle questioni
dedotte con il quarto motivo di gravame.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge in tutte le domande
proposte. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così
deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno
22 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Armando
Pozzi, Presidente
Bernardo
Massari, Consigliere
Gianluca
Bellucci, Consigliere, Estensore
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| L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
| Gianluca
Bellucci |
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Armando Pozzi |
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IL
SEGRETARIO
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |