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Pubblicato il 28/02/2017
N.
00071/2017 REG.PROV.COLL.
N.
00269/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento
(Sezione Unica)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 269 del 2016,
proposto da:
società Tecnoimpianti Paternoster s.r.l., in proprio e
quale mandataria della costituenda A.T.I. con le società
Rossi Germano s.r.l., Angeli Idraulica s.r.l.,
Pedergnana Tullio s.r.l e Menapace Silvio & C. s.a.s.,
in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Maria Bonazza,
con domicilio eletto presso il suo studio in Trento,
piazza Mosna n. 8;
contro
Consorzio irriguo rotaliano destra Noce, in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Sandra Mazzorana, con domicilio eletto presso
la segreteria del T.r.g.a. di Trento, in Trento via
Calepina n.50;
nei
confronti di
società
Irrigazione Pilati s.r.l., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi, nel cui studio
è elettivamente domiciliata in Trento, via Paradisi n.
15/5;
per
l'annullamento
del
provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto
di appalto relativo ai lavori di completamento
dell'impianto a goccia a servizio del Consorzio irriguo
rotaliano destra Noce (conversione da scorrimento) zona
alta, a favore della società Irrigazione Pilati s.r.l.,
comunicato il giorno 18.10.2016, tramite p.e.c., con
l'atto di pari data, privo di protocollo, a firma del
Presidente del Consorzio irriguo rotaliano destra Noce,
nonchè di ogni atto infraprocedimentale al medesimo
presupposto e, comunque, connesso o consequenziale,
compreso:
- tutti
i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli
della Commissione di valutazione tecnica delle offerte
tecniche designata dal Consorzio;
- tutte
le deliberazioni del Consiglio dei delegati del
Consorzio e, segnatamente, la deliberazione n. 10 di
data 25.08.2016, di approvazione dei verbali della
Commissione tecnica e di determinazione della
graduatoria finale, e dell'ulteriore deliberazione n. 11
di data 6.10.2016 di conferma della graduatoria finale
della gara, previa approvazione dei verbali di gara
della Commissione inerenti la fase di valutazione della
congruità dell'offerta, dai quali emerge che la società
Irrigazione Pilati s.r.l. è stata dichiarata la migliore
offerente, mentre l'A.T.I. odierna ricorrente è stata
individuata quale seconda offerente in graduatoria;
nonché
per la
declaratoria di inefficacia del contratto, ove
stipulato, nella denegata ipotesi di relativo
perfezionamento nelle more del presente procedimento
giudiziale e, comunque, per la declaratoria di relativo
subingresso da parte della ricorrente, che la stessa
intende effettuare all'esito dell'annullamento degli
atti impugnati e, in ogni caso, per il risarcimento di
tutti i danni patiti e patendi da parte dell'A.T.I.
ricorrente a seguito del riscontro dell'illegittimità
degli atti avversati;
nonché,
per quanto occorrer possa ed in via rigorosamente
subordinata, per l’annullamento del punto 3.3) dell'atto
di gara e, segnatamente, dell'elaborato dal medesimo
richiamato e denominato "Parametri di valutazione
dell'offerta", limitatamente alla parte del capo 5.1,
che, ai fini dell'attestazione delle referenze, prevede
che le medesime vengano documentate mediante il
certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei
lavori elencati.
Visti il ricorso e
i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio
irriguo rotaliano destra Noce e della società
Irrigazione Pilati s.r.l.;
Viste le
memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il
cons. Paolo Devigili e uditi per la ricorrente l’avv.
Flavio Maria Bonazza, per il Consorzio l’avv. Sandra
Mazzorana e per la controinteressata l’avv. Andrea
Lorenzi;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il
Consorzio irriguo rotaliano destra Noce ha indetto una
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
completamento dell’impianto a goccia da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(80% per l’offerta tecnica e 20 % per l’offerta
economica).
All’esito della valutazione delle offerte tecniche e
dell’assegnazione dei punteggi per le offerte economiche
la Commissione di gara ha stilato la graduatoria
collocando al primo posto la società Irrigazione Pilati
(punti 99,571) ed al secondo la società Tecnoimpianti
Paternoster (punti 84,285).
La gara
veniva aggiudicata alla prima classificata a seguito
della favorevole verifica dell’anomalia dell’offerta.
La
ricorrente impugna gli atti in epigrafe deducendo i
seguenti motivi:
1)
Eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento
della realtà; lesione del principio della par condicio e
carenza di motivazione. Violazione della lex specialis e
in particolare dei parametri di valutazione prefissati
per la valutazione dell’offerta tecnica.
La
Commissione di gara, nella seduta del 18.7.2016 avrebbe
introdotto autonomamente alcuni sub-criteri (c.d.
migliorie) per le valutazioni riservate all’impianto di
automazione e all’impianto di filtraggio, in contrasto
con il carattere precettivo dei criteri prefissati al
riguardo nella lex specialis, ed in un momento in cui le
buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti
erano già state aperte ed estratte dalla busta
sigillata.
Peraltro
un siffatto modo di operare, aggiunge la ricorrente, si
porrebbe pure in contrasto con il principio della par
condicio, posto che l’interessata avrebbe ben potuto
adeguare la propria offerta in relazione ai criteri
valutativi che la Commissione aveva successivamente
introdotto.
2)
Violazione di legge (art. 3.3. della lettera di invito
in relazione al punto 5 dei parametri di valutazione
dell’offerta richiamati nella lex specialis). Eccesso di
potere per travisamento dei fatti, difetto di
motivazione, manifesta illogicità e ingiustizia.
Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 83
d.P.R. n. 207/2010).
La
Commissione, su indicazione del Presidente di gara,
avrebbe illegittimamente ed erroneamente escluso
l’attribuzione di ogni punteggio, previsto dalla lex
specialis per le referenze acquisite dai concorrenti in
precedenti lavori, alle certificazioni prodotte
dall’interessata ed attestate dalle committenze nei
certificati di esecuzione dei lavori in conformità allo
schema di cui all’allegato B richiamato dall’art. 83 del
d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006).
Si sono
costituiti in giudizio l’intimato Consorzio e la società
controinteressata contestando la fondatezza del gravame
ed insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale del giorno 24.11.2016, fissata per
la discussione della domanda incidentale di sospensione,
la causa - su istanza di parte ricorrente - è stata
rinviata al merito.
Nel
prosieguo le parti hanno depositato memorie illustrative
e di replica insistendo per l’accoglimento delle
contrapposte conclusioni.
Alla
pubblica udienza del giorno 9 febbraio 2017 la causa è
passata in decisione.
DIRITTO
Il
ricorso è fondato.
1.
Quanto al primo motivo deve osservarsi quanto segue.
I
“Parametri valutativi” posti a base della gara (doc. 2
fasc. ricorrente), richiamati espressamente nella
lettera di invito alla partecipazione (idem doc. 1,
punto 3.3), individuavano, quanto all’offerta tecnica, i
pesi riservati agli elementi costitutivi, distinguendo
l’impianto di automazione (20%), la stazione di
filtrazione (20%), l’organizzazione e gestione del
cantiere (15%), le referenze (15%) e le garanzie e
assistenza post esecuzione (10%).
2. La
Commissione di gara (doc. 3 fasc. ricorrente), quanto
alla valutazione dell’impianto di automazione ha operato
individuando autonomamente 4 sub-criteri, e fra questi
ha inserito il profilo delle “migliorie” riguardanti
“l’efficientamento energetico, il risparmio idrico, la
manutenzione e la durabilità” che in effetti, come
rilevato dalla ricorrente, non trova corrispondenza nel
criterio, sia pur generale, al riguardo prefissato nei
parametri, ove la relazione richiesta avrebbe dovuto
descrivere complessivamente le caratteristiche tecniche
dei prodotti da installare, la logica del sistema e la
compatibilità con eventuali sistemi di automazione già
presenti sul territorio consorziale, nel rispetto di
quanto previsto in progetto, senza alcun accenno a
profili migliorativi.
3.
Analogamente, e ancor più, è a dirsi per la valutazione
della stazione di filtrazione, in ordine alla quale la
Commissione ha operato individuando 4 subcriteri, in
luogo dei tre prefissati nei parametri e,
nell’attribuzione dei rispettivi punteggi, ha ridotto al
5% il peso prefissato (10%) per la voce “descrizione
dell’impianto di filtrazione, dei collettori e del
futuro ampliamento”, ed al contempo ha introdotto il
criterio di “altre migliorie”, peraltro non specificate,
cui ha attribuito il peso del 5%, corrispondente cioè
alla sottrazione del peso riservato alla surriferita
voce descrittiva dell’impianto.
4. Ora,
sotto un primo profilo, il Collegio osserva che tale
modo di operare ha ecceduto la legittima possibilità,
riconosciuta in capo alla Commissione di gara, di
specificare, prima dell’apertura dei plichi contenenti
le offerte tecniche, il metodo di attribuzione dei
singoli punteggi al fine di precisare il susseguente
iter motivazionale, dovendosi all’opposto rilevare che,
nella fattispecie, l’organo tecnico ha introdotto un
criterio valutativo diverso e ulteriore (“migliorie”)
rispetto ai parametri previsti per entrambi gli impianti
in questione, ed inoltre, per quanto concerne l’impianto
di filtrazione, ha alterato il peso, prefissato negli
atti di gara, riservato ad uno dei criteri.
4.1. Sul
punto deve richiamarsi il condiviso insegnamento
giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni
devono enunciare i criteri di aggiudicazione da
applicarsi nelle valutazioni delle offerte e che, alla
luce dei principi della par condicio e della trasparenza
dell’azione amministrativa, tutti gli elementi da
prendersi in considerazione per l’aggiudicazione della
procedura, ed il peso assegnato per la valutazione,
devono essere resi noti ai partecipanti al momento della
presentazione delle offerte, non potendo la stazione
appaltante applicare regole di ponderazione o
sottocriteri che non siano stati preventivamente portati
a conoscenza degli offerenti (cfr. Cons. di Stato, sez.
III, 1.2.2012 n. 514; idem 22.3.2011 n. 1749; Tar
Lombardia Milano, sez. I, 29.7.2009 n. 4551;
deliberazione ANAC n. 1264/2016).
5. Sotto
altro aspetto deve riscontrarsi, come censurato
dall’interessata, che l’introduzione per gli impianti di
automazione e di filtrazione del criterio delle
“migliorie” e la diversa individuazione dei pesi
percentuali per i profili assegnati all’impianto di
filtrazione è avvenuto, da parte della Commissione,
nelle sedute del 18 e 21 luglio 2016: dall’esame dei
verbali delle riunioni (doc. 9 fasc. ricorrente) emerge
che l’organo tecnico da un lato ha richiamato, del tutto
contraddittoriamente, i sottocriteri e sottopesi
prefissati nei predisposti parametri valutativi, salvo
immediatamente ed immotivatamente discostarsene, e
dall’altro che non risultano neppure deliberate e
approvate preventivamente le modifiche agli stessi,
posto che queste risultano introdotte nella fase della
descrizione e valutazione delle offerte presentate dai
concorrenti, dunque al momento dell’avvenuta conoscenza
delle stesse.
5.1. A
tal riguardo va ribadito l’insegnamento
giurisprudenziale (cfr. Cons. di Stato, sez. V,
20.4.2012 n. 2343 e 18.8.2010 n. 5844; idem, sez.VI,
16.11.2000 n. 6128) secondo cui la fissazione dei
criteri selettivi di valutazione delle offerte deve
sempre precedere l’apertura delle buste contenenti le
offerte medesime ed essere effettuata in una fase
anteriore alla conoscenza delle soluzioni proposte dai
concorrenti.
6.
Passando all’esame del secondo motivo deve evidenziarsi
quanto segue.
6.1.
L’art. 5.1. (“referenze”) del capo 5 dei parametri di
valutazione dell’offerta tecnica ha previsto
l’assegnazione di un punteggio da attribuirsi ai
concorrenti per l’esecuzione di lavori inerenti impianti
simili a quelli costituenti oggetto dell’indetto
confronto concorrenziale, stabilendo al riguardo la
soglia massima di 6 lavori per ogni concorrente e
l’assegnazione di due punti per ciascuno di essi.
La
disposizione recita che a comprova, pena nullità del
punteggio, debba essere allegato il certificato di
regolare esecuzione o collaudo per ogni lavoro elencato.
6.2. La
società ricorrente (doc. 11 fascicolo) ha depositato con
l’offerta tecnica 6 certificati di esecuzione lavori,
compilati in conformità allo schema individuato
nell’allegato B al d.P.R. n. 207/2010 (“regolamento di
esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n.
163”), come tali destinati ex art. 83 del predetto
regolamento ad essere tramessi a cura delle SOA, in sede
di attestazione, all’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
Nei
certificati prodotti dall’interessata sono contenute
(quadro 8 allegato B) le specifiche dichiarazioni dei
responsabili dei procedimenti delle stazioni appaltanti
in cui si attesta che “i lavori sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito”.
6.3. Ciò
posto, il Collegio rileva che le predette dichiarazioni
presuppongono l’avvenuto rilascio, da parte della
commissione o della direzione lavori, dei certificati di
collaudo o di regolare esecuzione, e non possono
prescindere dal favorevole esito delle operazioni di
controllo effettuate da detti organi, come si evince
dall’art. 325 (“attestazione di regolare esecuzione”)
del d.P.R. n. 207/2010, in cui è stabilito che
l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal
direttore dell’esecuzione viene confermata dal
responsabile del procedimento.
7. La
decisione dell’organo tecnico del Consorzio intimato
(pur volendo porre in disparte il censurato “intervento
interpretativo” operato ab externo dal Presidente di
gara) di non ammettere e di non valutare, ai fini del
conseguimento del previsto punteggio, i certificati
prodotti dalla ricorrente in quanto non corredati dai
certificati di collaudo o di regolare esecuzione,
costituisce l’esito di un’operazione interpretativa
tanto formale quanto irragionevole dell’art. 5.1. del
capo 5 dei parametri valutativi, atteso il rapporto di
presupposizione che connota la dichiarazione del
responsabile del procedimento rispetto alle previe
verifiche della commissione o della direzione lavori,
viepiù ponendosi in contrasto con le finalità perseguite
dalla disposizione di gara, volte a valorizzare
l’esperienza (effettiva e regolare) già maturata dai
concorrenti nello specifico settore degli impianti di
distribuzione irrigua a goccia, costituente oggetto
della indetta procedura.
8. Per
quanto precede anche il secondo motivo è fondato, e con
esso l’intero ricorso, che deve quindi essere accolto
con conseguente annullamento del provvedimento di
aggiudicazione del contratto di appalto alla società
Irrigazione Pilati s.r.l., nonché degli atti presupposti
che, a partire dal secondo verbale della commissione di
data 18 luglio 2016, hanno determinato l’introduzione
del criterio valutativo delle “migliorie” e la non
valutabilità dei certificati di esecuzione lavori
presentati dalla ricorrente, avendo quest’ultima
dimostrato (doc. 10 fascicolo) che l’accoglimento di
entrambi i motivi è tale da determinare il superamento
della prova di resistenza.
Rimangono naturalmente salvi gli ulteriori provvedimenti
che il Consorzio intimato assumerà nel rispetto della
presente decisione.
9.
L’accoglimento del gravame determina altresì
l’improcedibilità delle ulteriori domande formulate
dall’interessata in punto risarcimento - in forma
specifica o per equivalente - dei danni.
10. Le
spese del giudizio, secondo la regola della soccombenza,
vanno poste a carico delle parti resistenti nella misura
liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la
Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti
impugnati.
Condanna
il Consorzio irriguo rotaliano destra Noce e la società
Irrigazione Pilati s.r.l. a rifondere alla società
Tecnoimpianti s.r.l., ricorrente in proprio e quale
mandataria della costituenda ATI, le spese di causa
nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00) a carico del
predetto Consorzio, e di Euro 2.000 (duemila/00) a
carico della società controinteressata, oltre alle spese
forfettarie del 15 % ed agli accessori di legge.
Pone a
carico di entrambe le parti resistenti, in solido fra
loro, la rifusione del contributo unificato versato
dalla società ricorrente.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dalla
Amministrazione.
Così
deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9
febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Roberta
Vigotti, Presidente
Carlo
Polidori, Consigliere
Paolo
Devigili, Consigliere, Estensore
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| L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
| Paolo Devigili |
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Roberta
Vigotti |
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IL
SEGRETARIO
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |