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Pubblicato il 13/01/2017
N.
00009/2017 REG.PROV.COLL.
N.
00219/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento
(Sezione Unica)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Nel
giudizio introdotto con il ricorso numero di registro
generale 219 del 2016, proposto da:
GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.a. in persona del
legale rappresentante Franco Naccari, in proprio e quale
mandataria capogruppo della costituenda A.T.I con GIELLE
di Luigi Galantucci, rappresentata e difesa dagli
avvocati Luca Ponti, Luca De Pauli e Gianpiero Luongo,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Trento, via Serafini, n. 9
contro
la
Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per
gli appalti e contratti, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò
Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini ed
elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della
Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
A.S.I.S. – Azienda speciale per la gestione degli
impianti sportivi del Comune di Trento, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Mario Maccaferri ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Trento, via
Grazioli, n. 27;
nei
confronti di
CON.
SOLIDA Società Cooperativa Sociale, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Roberta de Pretis, con domicilio eletto
presso lo studio della stessa, in Trento, via Ss.
Trinità, n. 14;
e LA SFERA; LE COSTE; ALISEI, Società Cooperative
Sociali, non costituite in giudizio;
per
l'annullamento, previa misura cautelare,
- del
provvedimento della Provincia autonoma di Trento - APAC
- Servizio appalti prot. n
S171/2016/446436/3.5/1057/2015 del 26.08.2016 di
aggiudicazione della procedura aperta sopra soglia
comunitaria per il servizio di gestione accessi,
gestione della sicurezza antincendio, di pulizia e
servizi accessori presso impianti sportivi affidati in
gestione ad A.S.I.S., CIG 6367316B60;
- dei
presupposti verbali di gara n. 1683/2016, n. 1493/2015,
n. 1562/2016 e n. 1644/2016;
- per
quanto di ragione e ove occorra, del bando di gara
nonché del chiarimento al quesito n. 2;
- di
tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi,
presupposti e conseguenti;
per la
declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto
eventualmente nelle more stipulato in relazione alla
procedura aperta de qua tra la stazione appaltante e la
controinteressata, nonché per il risarcimento dei danni
tutti, patiti e patiendi dalla ricorrente a fronte ed in
conseguenza dell'operato dell'Amministrazione resistente
nella procedura di selezione per cui è ricorso, con
conseguente condanna della medesima al risarcimento dei
danni tutti cagionati alla ricorrente, con preferenza
del ristoro in forma specifica.
Visti il ricorso e
i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della Provincia
autonoma di Trento, di A.S.I.S. e di CON.SOLIDA;
Viste le
memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il
cons. Antonia Tassinari e uditi per le parti l’avv.
Gianpiero Luongo, l’avv. Sabrina Azzolini, l’avv.
Roberta de Pretis e l’avv. Mario Maccaferri;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La
ricorrente GSA S.p.a., impresa che opera in particolare
negli ambiti della sicurezza e formazione antincendio e
dei servizi di front-line, portierato e reception, ha
partecipato alla procedura di gara, indetta dalla
Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per
gli appalti e i contratti su delega di A.S.I.S. con
bando pubblicato il 12 settembre 2015, per l’affidamento
del servizio di gestione accessi, gestione della
sicurezza antincendi, di pulizia e servizi accessori
presso gli impianti sportivi affidati in gestione ad
A.S.I.S. All’esito di tale procedura l’appalto, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per un importo a base di
gara di € 9.300.690,00 e per una durata quinquennale
suscettibile di rinnovo quadriennale, veniva affidato a
CON.SOLIDA Società cooperativa sociale, aggiudicataria
definitiva, mentre GSA S.p.a. si collocava al secondo
posto della graduatoria.
2. Con
riguardo al requisito di partecipazione, attinente alla
capacità tecnica ed esperienza, dell’iscrizione alla
Camera di commercio, industria, agricoltura ed
artigianato per attività di pulizia ai sensi della L.
25.1.1994, n. 82 e dell’art. 3 del D.M. 7.7.1997 n. 274
in fascia di classificazione H (fatturato sino a €
6.197.483,00) o superiore, l’aggiudicataria CON.SOLIDA
Scs, iscritta in fascia B, ha autocertificato il
possesso del requisito stesso con rinvio alla
dichiarazione di avvalimento. In altri termini il
possesso del predetto requisito, relativamente
all’aspetto della fascia di classificazione H richiesta,
deriva dalla “messa a disposizione” dello stesso da
parte delle imprese ausiliarie mediante il contratto di
avvalimento. La somma complessiva dei fatturati relativi
alle fasce in cui risultano iscritte le imprese
ausiliarie di cui l’ aggiudicataria si avvale (La Sfera
e Alisei fascia F fatturato sino a € 2.065.828,00, Le
Coste fascia E fatturato sino a € 1.032.914,00) è stata
ritenuta dalla stazione appaltante sattisfattiva del
requisito di iscrizione nella fascia H. Ritenendo
illegittima l’aggiudicazione in favore di CON.SOLIDA
Scs, in ragione della asserita mancanza del possesso del
predetto requisito di partecipazione che avrebbe dovuto
determinarne l’esclusione dalla gara, GSA S.p.a. ha
proposto il ricorso in esame che è affidato ai seguenti
motivi di diritto.
2.1
Violazione di legge (artt. 2.2 e 4.1 del bando integrale
– art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 – art. 75 D. P.
R. 28 dicembre 2000, n. 445 – artt. 41, 42 e 49 d.lgs 12
aprile 2006, n. 163 – artt. 1 e 4 l. 25 gennaio 1994, n.
82) - Difetto di istruttoria e di motivazione –
Illegittimità propria e derivata
La
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da
CON.SOLIDA Scs, che si riferisce al possesso di
iscrizione in fascia H rinviando alla dichiarazione di
avvalimento (“*vedasi dichiarazione di avvalimento”),
non sarebbe di per sé corretta considerata l’iscrizione
alla fascia B dell’aggiudicataria. Inoltre un requisito
di natura soggettiva quale l’iscrizione alla C.C.I.A.A.
nelle fasce di classificazione escluderebbe la
possibilità dell’avvalimento.
2.2
Violazione di legge (artt. 2.2 e 4.1 del bando integrale
– art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, artt. 41, 42 e
49 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 – artt. 1 e 4 l. 25
gennaio 1994, n. 82 – artt. 1346 e 1418 cod. civ.) -
Difetto di istruttoria e di motivazione – Illegittimità
propria e derivata
Qualora
l’avvalimento fosse comunque ritenuto legittimo al fine
di concretizzare il possesso di un requisito soggettivo
di partecipazione alla gara, non sarebbe comunque
sufficiente il generico richiamo alla disponibilità dei
requisiti e delle risorse necessarie occorrendo,
viceversa, ampia e specifica dimostrazione, che non
emergerebbe dal contratto di avvalimento prodotto in
sede di gara dall’aggiudicataria, assolutamente
indeterminato nell’oggetto.
2.3
Violazione di legge (artt. 2.2 e 4.1 del bando integrale
– art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 – artt. 41, 42 e
49 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 – artt. 1 e 4 l. 25
gennaio 1994, n. 82) - Difetto di istruttoria e di
motivazione – Travisamento ed errore di fatto -
Illegittimità propria e derivata
Il
cumulo del requisito in questione da parte del consorzio
CON.SOLIDA Scs e delle consorziate cooperative sociali
La Sfera, Alisei e Le Coste, quantomeno per la modalità
con cui è stato effettuato, non può essere consentito.
In altri termini la mera sommatoria dei semplici importi
di fatturato superiori relativi alle fasce di
classificazione delle attività di pulizia, prevista
dalla lex specialis, così come integrata dal chiarimento
reso dalla stazione appaltante in risposta ad un
quesito, non è sufficiente, occorrendo ulteriori
requisiti di qualificazione non verificati. Inoltre, nel
procedere alla sommatoria, dovrebbe eventualmente essere
correttamente considerato non tanto l’importo massimo di
fatturato della fascia di iscrizione, quanto l’effettivo
fatturato fatto valere dalle singole imprese all’atto di
conseguire le loro rispettive qualificazioni. Operando
la sommatoria dei valori minimi (superiori di un euro
alla fascia immediatamente inferiore) non verrebbe
raggiunto il valore di fatturato della fascia H,
requisito per una legittima partecipazione.
3. Con
il ricorso è stata presentata l’istanza di sospensione,
in via cautelare, dei provvedimenti impugnati.
All’udienza in camera di consiglio del 27 ottobre 2017
le parti, concordemente, hanno chiesto una riunione alla
discussione di merito di cui il Collegio ha preso atto,
fissando l’odierna udienza pubblica.
4.
L’amministrazione resistente e la controinteressata si
sono costituite in giudizio diffusamente argomentando
per la reiezione del ricorso.
5. In
prossimità dell’udienza di discussione le difese delle
parti hanno presentato ulteriori memorie riepilogative
delle rispettive posizioni.
6. Alla
pubblica udienza del 12 gennaio 2017 la causa è stata
chiamata e quindi trattenuta per la decisione
DIRITTO
1 . La
censura proposta con il primo motivo di ricorso non
merita accoglimento.
In primo
luogo la compilazione da parte di CON.SOLIDA Scs del
modello di dichiarazione predisposto dalla stazione
appaltante è corretta e immune da profili di non
veridicità. CON.SOLIDA, aggiungendo la chiara e puntuale
nota “*vedasi dichiarazione di avvalimento”, ha infatti
integrato, specificandola, la dichiarazione relativa
alla richiesta (e non posseduta direttamente)
qualificazione in fascia H, e perciò è di tutta evidenza
che non ne abbia falsamente dichiarato il possesso, ma
abbia attestato il requisito mediante l’avvalimento
delle qualificazioni possedute dalle tre imprese
ausiliarie.
Quanto
poi alla natura del requisito stesso, attinente alla
capacità tecnica ed esperienza come certificate
dall’iscrizione alla C.C.I.A.A nella fascia H, va
premesso che, per consolidata giurisprudenza, l’ambito
applicativo dell’istituto dell’avvalimento è limitato ai
requisiti oggettivi di ordine speciale, economico -
finanziari e tecnico - organizzativi (per tutte, C.d.S.,
sez. IV, n. 4406/2012; Id. n. 810/2012). Giova,
peraltro, anche evidenziare che l’avvalimento è istituto
di derivazione comunitaria di portata generale che, in
quanto posto a presidio della libertà di concorrenza,
non tollera comunque interpretazioni limitative volte a
restringerne l’applicabilità, ad eccezione dei requisiti
soggettivi inerenti alla moralità e alla onorabilità
professionale a tutela della serietà ed affidabilità
degli offerenti. La giurisprudenza del Consiglio di
Stato ha, d’altra parte, “definitivamente acquisito
la legittimità del c.d. avvalimento frazionato ai sensi
dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici”
(cfr. sez. V, n. 2200/2014 e n. 277/2015) escludendo
unicamente l’avvalimento cosiddetto a cascata, che elide
il necessario rapporto diretto tra ausiliaria ed
ausiliata (cfr. sez. V, n. 1251/2014; sez. III,
1072/2014).
Nella
fattispecie in esame vale evidenziare che
l’aggiudicataria possiede l’iscrizione all’Ente
camerale, e che è solo tale iscrizione a caratterizzarsi
soggettivamente, con conseguente impossibilità di
sostituzione mediante avvalimento (cfr. Tar Calabria, n.
1/2014), mentre la determinazione della fascia di
classificazione prende in considerazione unicamente il
volume di affari, e quindi attiene a requisiti oggettivi
speciali. Ciò risulta, d’altra parte, confermato da una
corretta lettura delle determinazioni e deliberazioni
dell’AVCP n. 2 del 2012 e n. 28 del 2013 e dalla recente
sentenza del T.A.R. Liguria, sez. II, n. 1201/2016
richiamate dalla ricorrente, nonché dalla deliberazione
n. 64/2009 dell’AVCP e dal pertinente parere ANAC 23
febbraio 2012, n. 22. Ne consegue, pertanto, sotto
l’anzidetto profilo, la legittimità del ricorso
all’avvalimento da parte dell’aggiudicatario, della
relativa dichiarazione e della sua previsione nella
disciplina di gara.
2. Anche
il secondo motivo del ricorso è infondato.
Il
contratto di avvalimento in esame, comprendente quali
parti integranti dichiarazioni dell’ausiliata e delle
ausiliarie e gli elenchi delle risorse messe a
disposizione da queste ultime, reca in sé gli elementi
di determinatezza dell’oggetto richiesti ai fini della
sua validità. I requisiti, le risorse e i mezzi messi a
disposizione dell’ausiliata, in quanto specificatamente
indicati nelle dichiarazioni ed elenchi allegati al
contratto, risultano determinati in modo compiuto ed
esauriente, e gli impegni assunti, ivi compresa la
solidale responsabilità con l’ausiliata della corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sono
stati indicati in forma non generica come decorrenti
dalla data del contratto e per tutta la durata
dell’appalto, realizzando, pertanto, il trasferimento
all’aggiudicataria di capacità tecniche e di esperienza.
In altri termini, il possesso per relationem dei
requisiti per concorrere, che caratterizza l’istituto
dell’avvalimento, ha comprovato l’effettiva
disponibilità dei mezzi da parte dell’aggiudicataria,
coerentemente con quanto chiarito dall’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato 4 novembre 2016, n. 23 che, in
sintonia con il soprariportato principio della portata
generale dell'istituto stesso, ha chiarito che le
disposizioni del codice dei contratti pubblici vanno
interpretate nel senso di non configurare la nullità del
contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui una parte
dell’oggetto, pur non essendo puntualmente determinata,
sia tuttavia agevolmente determinabile.
In
conclusione, la dichiarazione resa dall’aggiudicataria
nella fattispecie in esame deve ritenersi sattisfattiva
del requisito posto dal bando, in forza del possesso
acquisito mediante l’avvalimento.
3.
Infine apprezzamento favorevole non merita neppure il
terzo motivo di doglianza.
Vale
considerare, in primo luogo, che la partecipazione alla
gara del consorzio CON.SOLIDA Scs, mediante avvalimento,
risulta pacificamente dagli atti e legittimamente
essendo la suddetta modalità prevista anche per i
consorzi dall’art. 49 del d. lgs. 136/2006. A nulla
quindi rileva, quanto al requisito dell’iscrizione alla
fascia H, la natura di consorzio dell’aggiudicataria,
posto che comunque essa, tramite il contratto di
avvalimento, possiede tale requisito.
Infine,
va confermata la legittimità della modalità di calcolo,
applicato dalla stazione appaltante, del cumulo
necessario al raggiungimento della qualificazione in
fascia H, costituita, alla luce del d.m. 274/1997, dalla
“somma dei singoli importi di classificazione” delle
imprese consorziate e non dalla somma degli importi
relativi alla fascia inferiore (superiori di un euro
alla fascia immediatamente inferiore).
In
definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto
infondato.
Le spese
del giudizio possono essere compensate tra le parti, in
ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la
Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese
del giudizio compensate tra le parti.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12
gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Roberta
Vigotti, Presidente
Carlo
Polidori, Consigliere
Antonia
Tassinari, Consigliere, Estensore
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| L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
| Antonia
Tassinari |
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Roberta
Vigotti |
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IL
SEGRETARIO
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |