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N.
02102/2018REG.PROV.COLL.N. 08864/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 8864 del 2017,
proposto da:
SO.GE.SI. s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
Zanetti, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
Regione
Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Ricci, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Marcantonio Colonna n. 27;
nei
confronti
Servizi
Sanitari Integrati s.r.l. e Lavanderia D'Alessio s.r.l.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Sasso e
Guido Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Guido Anastasio Pugliese in Roma, via
Gian Giacomo Porro n. 26;
Lavanderia Val di Vara s.r.l., Azienda Sanitaria Locale
di Rieti, Azienda Sanitaria Locale di Viterbo,
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Azienda
Sanitaria Locale Roma 6, Azienda Sanitaria Locale
Frosinone, Azienda Sanitaria Locale Latina, Regione
Lazio - Centrale Acquisti, non costituite in giudizio;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. Lazio – Roma - Sezione III quater n.
11307/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Lazio, della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e della
Lavanderia D'Alessio s.r.l.;
Viste le
memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons.
Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Andrea
Zanetti, Stefania Ricci e Giuseppe Cinti su delega di
Guido Anastasio Pugliese;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
E’
impugnata, con l’appello in esame, la sentenza con la
quale il T.A.R. Lazio ha dichiarato l’inammissibilità
del ricorso proposto dalla società SO.GE.SI. s.p.a. nei
confronti della Regione Lazio, ex art. 120, comma
2 bis c.p.a., per l’annullamento della
determinazione della Centrale Acquisti della Regione
Lazio n. G07904 del 6 giugno 2017, relativa alla
“individuazione dei soggetti ammessi ad esito della
valutazione dei requisiti generali e speciali
concernente la gara comunitaria centralizzata a
procedura aperta finalizzata all’acquisizione del
servizio di lavanolo occorrente alla Aziende Sanitarie
della Regione Lazio”, articolata in 8 lotti, nella parte
in cui è stata disposta l’ammissione al prosieguo della
gara, relativamente ai lotti nn. 2, 4 e 7, del
raggruppamento tra le società Servizi Integrati s.r.l. e
Lavanderie D’Alessio s.r.l..
Incentrandosi le censure della parte ricorrente sul
fatto che il raggruppamento controinteressato doveva
essere escluso in quanto il contratto di avvalimento
sottoscritto dalla società Servizi Integrati s.r.l.,
diversamente da quanto disposto dall'art. 89 del d.lvo
n.50/2017 nonché dalla lex specialis della gara,
non indicava né le risorse né i mezzi messi a
disposizione da parte dell’ausiliaria, il giudice di
primo grado ha attribuito rilievo prioritario al ricorso
incidentale proposto dalle società componenti del
suddetto R.T.I. avverso l’art. 9 del disciplinare di
gara, recante la disciplina del contenuto del contratto
di avvalimento.
Il
T.A.R. ha in particolare evidenziato che l’art. 9 del
disciplinare di gara, laddove prevede che “il contratto
di avvalimento deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto
dall’art.88 del DPR n.207/2010 le risorse e i mezzi
prestati in modo determinato e specifico. La mancata
sottoscrizione alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, di un contratto avente i
contenuti sopra descritti comporta l’esclusione della
gara”, confligge con l’interpretazione
giurisprudenziale, secondo la quale, nell’ipotesi in cui
l’impresa ausiliaria metta a disposizione i richiesti
requisiti finanziari (cd. avvalimento di garanzia), non
essendovi il “coinvolgimento di aspetti specifici
dell'organizzazione della impresa ausiliaria, non è
necessario che nel contratto di avvalimento e nella
dichiarazione resa alla stazione appaltante siano
minuziosamente indicate le strutture organizzative messe
a disposizione”.
Il
giudice di primo grado quindi, accolto il ricorso
incidentale, ha dichiarato l’inammissibilità di quello
principale, essendo venuta meno la clausola sulla cui
violazione lo stesso si sarebbe retto.
Mediante
i motivi di appello, l’appellante SO.GE.SI. s.p.a.
deduce che il contratto di avvalimento stipulato tra la
Servizi Integrati Sanitari s.r.l. e la Lavanderia Val Di
Vara s.r.l. deve essere qualificato nullo perché
indeterminato ed indeterminabile, con riferimento alla
mancata indicazione (che veniva lamentata con il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado) delle risorse
messe dalla seconda a disposizione della prima,
rappresentate, nell’ipotesi di cd. avvalimento di
garanzia, dalla solidità patrimoniale dell’ausiliaria e
dalla sua capacità esperienziale, come affermato dalla
giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 22 novembre 2017, n.
5429).
Deduce
inoltre, al fine di inficiare la struttura logica della
sentenza appellata, che l’art. 9 del disciplinare di
gara riproduce il disposto dell’art. 88 d.P.R. n.
207/2010, da esso espressamente richiamato (non
impugnato dalla ricorrente incidentale e sostanzialmente
disapplicato dal T.A.R., senza indicare la norma
primaria con la quale esso confliggerebbe), oltre che
dell’art. 89 del d.lvo. n. 50/2016.
La
Regione Lazio si oppone all’accoglimento dell’appello,
assumendo che dal contratto di avvalimento prodotto dal
R.T.I. controinteressato e dai documenti ad esso
allegati si evincono gli elementi contenutistici atti a
rendere determinabile l’impegno assunto dall’impresa
ausiliaria.
Le
imprese costituenti il R.T.I. controinteressato,
costituitesi in giudizio per opporsi all’accoglimento
dell’appello, ne deducono in primo luogo, e sotto più
profili, l’inammissibilità (perché la parte appellante
non avrebbe censurato tutti gli autonomi motivi sui
quali si regge la sentenza appellata, perché le censure
formulate incorrerebbero nel divieto di ius novorum
in appello e perché il R.T.I. controinteressato
possiede, ai sensi dell’art. 5.5, ultimo cpv, del
disciplinare di gara, i requisiti di fatturato per
concorrere all’aggiudicazione di due dei tre lotti per i
quali ha presentato domanda di partecipazione), nonché,
nel merito, l’infondatezza.
L’appello quindi, all’esito dell’udienza di discussione,
è stato trattenuto dal collegio per la decisione di
merito.
DIRITTO
E’
controversa la validità - sotto il profilo del possesso
dei necessari requisiti di
determinatezza/determinabilità - del contratto di
avvalimento stipulato tra la società Servizi Integrati
Sanitari s.r.l., componente del R.T.I.
controinteressato, e la società Val Di Vara s.r.l., ai
fini della partecipazione alla gara rivolta
all’acquisizione del servizio di lavanolo occorrente
alla Aziende Sanitarie della Regione Lazio, indetta
dalla centrale regionale di acquisti.
Lamenta
in particolare la società appellante che il contratto
suindicato, con il quale l’impresa ausiliaria ha messo a
disposizione di quella ausiliata il requisito di
fatturato specifico richiesto dalla lex specialis,
non indica le risorse prestate, assumendo il “prestito”,
quindi, rilevanza meramente cartolare ed astratta.
Essa
contesta quindi il percorso logico-giuridico seguito dal
T.A.R. nel pervenire alla conclusione che, trattandosi
di avvalimento di garanzia, privo quindi di alcuna
valenza organizzativa, la messa a disposizione non
potrebbe riguardare i mezzi strumentali allo svolgimento
del servizio oggetto di gara, evidenziando in senso
contrario che nel concetto di risorse, la cui
indicazione nel contratto di avvalimento è necessaria al
fine di garantirgli l’indispensabile determinatezza,
dovrebbe rientrare la complessiva solidità finanziaria
ed il patrimonio esperenziale dell’impresa ausiliaria,
di cui non sarebbe tuttavia rinvenibile traccia nel
contratto di avvalimento suindicato.
L’appello non è meritevole di accoglimento.
Deve
premettersi che l’impresa ausiliaria Val Di Vara s.r.l.
ha prestato all’impresa ausiliata Servizi Integrati
Sanitari s.r.l. il requisito relativo al fatturato
specifico, concernente i servizi analoghi a quelli
oggetto di gara, in via integrativa di quello da essa
posseduto: in particolare, mentre il fatturato
necessario al fine di consentire all’impresa ausiliata
di concorrere all’aggiudicazione dei tre lotti (2, 4 e
7) per i quali ha presentato domanda di partecipazione
era pari ad € 7.648.509,54, essa ha dichiarato il
possesso di un fatturato specifico pari ad € 6.000.000,
al quale sommare quello messo a disposizione della
ausiliaria, pari ad € 2.500.000.
Deve
altresì precisarsi che, secondo l’orientamento
giurisprudenziale dominante, gli impegni assunti
dall’impresa ausiliaria, al fine di corroborare sul
piano sostanziale il prestito del requisito (ed evitare
che lo stesso si riduca ad una dichiarazione di impegno
meramente formale ed inidonea a garantire la stazione
appaltante in ordine alla solidità economico-finanziaria
del concorrente ausiliato), devono essere (se non
determinati, quantomeno) determinabili, ovvero
ricostruibili attraverso una lettura complessiva del
contratto di avvalimento (cfr. Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, n. 23 del 4 novembre 2016).
Ebbene,
deve ritenersi che il contratto de quo contenga
clausole atte univocamente a fondare il “trasferimento”,
in capo all’impresa ausiliata (e quindi, di riflesso, a
vantaggio della stazione appaltante, a soddisfacimento
delle sue esigenze di garanzia in ordine alla
affidabilità economico-finanziaria dell’esecutore del
servizio), degli elementi che costituiscono il sostrato
sostanziale ed, insieme, la ratio del requisito
in discorso: basti all’uopo richiamare la responsabilità
solidale assunta dall’impresa ausiliaria e da quella
ausiliata “in relazione alle prestazioni oggetto
dell’appalto” (cfr. punto 5 del contratto di
avvalimento), a garanzia della quale sovviene, appunto,
la solidità finanziaria “cumulata” delle medesime
imprese, così come attestata, pro quota, dal
fatturato specifico di cui esse hanno il rispettivo
possesso.
Non
rileva, da questo punto di vista, che la responsabilità
solidale delle imprese sottoscrittrici del contratto di
avvalimento costituisca l’effetto tipico dell’istituto,
ai sensi dell’art. 89, comma 5, d.lvo n. 50/2016 (“il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto”), con
il conseguente carattere apparentemente ridondante della
clausola suindicata.
La
responsabilità solidale delle due imprese viene infatti
in rilievo, per i presenti fini, quale strumento di
realizzazione della “comunione” delle risorse
finanziarie di cui è in possesso l’impresa ausiliaria e
della quale il requisito del fatturato è espressione,
appartenendo quindi al piano della fattispecie, prima
ancora che a quello degli effetti, dell’avvalimento,
ergo alla sfera dei presupposti costitutivi
dell’istituto.
Quanto
invece alla componente “curriculare” del requisito in
discorso, ovvero alla sua capacità espressiva
dell’esperienza che l’impresa ha maturato nel settore,
deve osservarsi che essa non si presta ad essere
tradotta in impegni specifici alla prestazione di
determinate risorse, come il “patrimonio esperenziale”
menzionato dalla parte appellante: patrimonio che, in
quanto intrinseco all’impresa, non può esserne tout
court estrapolato per essere messo a disposizione
dell’impresa ausiliata.
Da
questo punto di vista, la garanzia che riceve
l’Amministrazione dall’avvalimento si correla
all’affiancamento, all’impresa concorrente e priva (in
parte) dell’esperienza necessaria a garantire la piena
affidabilità in ordine alla corretta esecuzione delle
prestazioni contrattuali, di altra impresa, in possesso
del fatturato specifico (quindi dell’esperienza) di cui
quella concorrente è manchevole, la quale, mediante la
stipulazione del contratto di avvalimento, si obbliga ad
assicurare all’impresa ausiliata l’assistenza e la
cooperazione necessarie a garantire il buon esito
dell’appalto: obblighi che, anche se non esplicitati in
una clausola ad hoc, si ricavano agevolmente dai
doveri di buona fede e cooperazione che innervano
qualunque rapporto contrattuale, tanto più in presenza
della responsabilità solidale in ordine all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali che le due imprese hanno
espressamente assunto con la stipulazione del contratto
di avvalimento.
Deve
solo aggiungersi che la conclusione esposta e fatta
propria dal T.A.R. non implica la dedotta
“disapplicazione” dell’art. 88 d.P.R. n. 207/2010 né, a
rigore, l’annullamento dell’art. 9 del disciplinare di
gara (sebbene disposto dal T.A.R. in accoglimento del
ricorso incidentale proposto dalle imprese
controinteressate), in quanto costituisce il frutto, non
demolitorio ma meramente interpretativo, della corretta
esegesi delle norme suindicate e della esigenza di
adattarne il significato dispositivo allo specifico
requisito (economico-finanziario) oggetto di
avvalimento.
Per
finire, dallo stesso panorama giurisprudenziale possono
ricavarsi significative indicazioni a sostegno della
esposta conclusione interpretativa.
In primo
luogo, non assume carattere decisivo il precedente
citato dalla parte appellante (Cons. St., V, 22 novembre
2017, n. 5429), concernente una fattispecie in cui, come
si desume dalla motivazione della sentenza, faceva
difetto “il contestuale vincolante impegno finanziario
nei confronti della stazione appaltante” (impegno nella
specie individuabile nella menzionata responsabilità
solidale assunta dalle imprese stipulanti il contratto
di avvalimento).
In ogni
caso, sussiste un consolidato filone giurisprudenziale a
mente del quale per l’avvalimento dei requisiti di
capacità economica e finanziaria, ed in particolare del
fatturato globale o specifico, non è richiesta
l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe
a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione
dell’appalto, perché l’impegno assunto da quest'ultima
riguarda la complessiva solidità patrimoniale e
finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo
complesso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 30 ottobre
2017, n. 4973; Cons. Stato, III, 11 luglio 2017, n.
3422, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn.
5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n.
584; IV, 29 febbraio 2016, n. 812; V, 22 dicembre 2016,
n. 5423).
Con
diretto riferimento ad una fattispecie analoga a quella
oggetto del presente giudizio, inoltre, questa stessa
Sezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio
2017, n. 3422) ha affermato che “nelle gare pubbliche,
in caso di avvalimento avente ad oggetto il requisito di
capacità economica finanziaria, rappresentato dal
fatturato sia globale che specifico, la prestazione
oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già
dalla messa a disposizione da parte dell’impresa
ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali,
ma dal suo impegno a garantire con le proprie
complessive risorse economiche, il cui indice è
costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata; in
sostanza, ciò che la impresa ausiliaria mette a
disposizione della impresa ausiliata è il suo valore
aggiunto in termini di solidità finanziaria e di
acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato
costituisce indice significativo; ne consegue che non
occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva
dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni
patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una
determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla
messa a disposizione di beni da descrivere ed
individuare con precisione, essendo sufficiente che da
essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della
società ausiliaria a mettere a disposizione la sua
complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio
esperienziale, garantendo con essi una determinata
affidabilità ed un concreto supplemento di
responsabilità (cfr. Cons. Stato, III, n. 2952/2016; n.
5038/2015; n. 5041/2015; vedi anche, in senso analogo,
V, n. 1032/2016). Tali elementi minimi risultano
soddisfatti dal contratto di avvalimento in esame, che
indica puntualmente il fatturato messo a disposizione e
prevede la responsabilità solidale con l’ausiliata nei
confronti della stazione appaltante, e non può quindi
configurarsi alla stregua di un prestito di un valore
puramente cartolare ed astratto, tale da soddisfare su
di un piano meramente formale il requisito di
partecipazione (ciò che, effettivamente, renderebbe
l’avvalimento illegittimo - cfr. CGUE, 7 aprile 2016, in
C-324/14)”.
Il
rigetto dell’appello, derivante dalle considerazioni
svolte, consente di prescindere dalla disamina delle
eccezioni di inammissibilità dello stesso, formulate
dalle parti resistenti.
Sussistono infine, in ragione della non perfetta
univocità degli orientamenti giurisprudenziali formatisi
in subiecta materia, giuste ragioni per disporre
la compensazione delle spese relative al giudizio di
appello.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come
in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese
del giudizio di appello compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15
marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giulio
Veltri, Presidente FF
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco
Ungari, Consigliere
Giovanni
Pescatore, Consigliere
Ezio
Fedullo, Consigliere, Estensore
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| L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo |
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Giulio Veltri |
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IL
SEGRETARIO
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |