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Clausola sociale che impone, in
sede di gara nel settore trasporti, l’indiscriminata assunzione
di tutto il personale dell’impresa sostituita
Consiglio di Stato
- Sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973
Contratti della
Pubblica amministrazione – Clausola sociale – Settore trasporti
– Assunzione generalizzata di tutto il personale
dell’appaltatore uscente – Legittimità.
E’ legittima la
disposizione della lex specialis di gara concernente
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su
gomma contenente la c.d. clausola sociale, che obbliga il
concorrente ad assumere tutti i dipendenti, con la sola
eccezione dei dirigenti, della precedente gestione,
indifferentemente rispetto alle sue esigenze organizzative e
gestionali (1).
(1) La Sezione ha dato preliminarmente atto di come l’art. 48,
comma 7, lett. e), d.l. n. 50 del 2017 (che richiama la
direttiva 2001/23/CE, avente ad oggetto il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese)
riconosca all’Autorità di regolazione dei trasporti il potere di
dettare regole generali in materia di «previsione
nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di
continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente
al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in
ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di
settore e il contratto di secondo livello o territoriale
applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie
minime».
Nel particolare settore del
trasporto pubblico la normativa è dunque nel senso di ammettere
una clausola sociale particolarmente forte, garantendo in caso
di subentro il trasferimento di tutto il personale
dipendente (tranne i dirigenti) dal gestore uscente al
subentrante, con l’applicazione del CCNL di settore e del
contratto di secondo livello applicato dal gestore uscente
almeno per un anno dalla data di subentro.
Per l’effetto, se è evidente
che all’ART è demandata la fissazione di regole e principi
esecutivi e di dettaglio, deve altresì darsi atto che la norma
enuncia comunque principi di immediata applicabilità, ad opera
delle stazioni appaltanti, in ragione della loro determinatezza.
Fonte: Consiglio
di Stato - La Giustizia Amministrativa
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