L. 19 febbraio 1992, n. 142
Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il
1991).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1992, n.
42.
12. Procedura per la riparazione delle violazioni
comunitarie in materia di appalti e forniture. - 1. Nei casi in cui la Commissione delle
Comunità europee si avvale della procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva del
Consiglio 89/665/ E per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle
disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di
aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. La contestazione della Commissione,
non appena notificata allo Stato, è sottoposta all'esame di un Comitato
tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19
della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artiginato, nonché del Ministero interessato in
relazione all'oggetto dell'affare. 3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla
ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e
partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato. 4. Il Comitato
tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa
con il Ministro competente se l'autorità aggiudicatrice è una amministrazione centrale
dello Stato. 5. Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e
l'autorità aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del
Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'articolo 12 della legge 9
marzo 1989, n. 86.
13. Violazioni del diritto comunitario in materia
di appalti e forniture. - [1. I soggetti che hanno subìto una lesione a causa di atti
compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o
di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere
all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno. 2. La domanda di
risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento
dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo. 3. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire
«per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si
provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione. 4.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio].
14. Appalti e forniture nei settori
dell'erogazione di acqua e di energia, del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di
delega. - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sarà informata ai
seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le attività oggetto della
direttiva, definendone i settori, anche con riguardo agli ambiti oggettivi di applicazione
delle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE; b) individuare i soggetti pubblici e
privati destinatari della direttiva, in particolare applicando la definizione di impresa
pubblica contenuta nella direttiva al sistema imprenditoriale pubblico italiano; c)
specificare, a seconda dei casi, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti
di forniture e quelle che si riferiscono esclusivamente gli appalti di lavori; d) definire
con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e
temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicità preventive e successive
all'attribuzione dell'appalto; e) definire condizioni e procedure interne necessarie per
l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che
disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti; f) disciplinare l'accesso
alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di
pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, nonché le procedure di pubblicità relative
ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione,
chiarendo altresì per gli enti attualmente tenuti all'osservanza dell'Albo nazionale
costruttori i rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti; g) dettare una
disciplina del subappalto uniforme o comunque coerente con quella contenuta nel decreto
legislativo di attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE; h) rendere
obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione
preventiva delle autorità dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le
informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di
lavoro; i) stabilire i principi fondamentali in materia di selezione dei candidati alle
procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto anche di quanto contenuto nei
decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE;
l) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si
presentino anormalmente basse; m) specificare che nei disciplinari di appalti e di
forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale
dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti
massimi di tollerabilità dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalità in cui esso
si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri
un livello di protezione più elevato rispetto alla normativa nazionale. 2. Nel dettare le
norme di attuazione secondo i principi e i criteri di cui al comma 1 dovrà in ogni caso
tenersi conto delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono incaricati i
soggetti pubblici o privati destinatari della direttiva. 3. Le norme di attuazione della
direttiva del Consiglio 90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1°
gennaio 1993.
15. Appalti di forniture nel settore
dell'informatica. - 1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, l'articolo 15, secondo comma, della
legge 26 aprile 1982, n. 181, l'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre
1982, n. 688), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873,
l'articolo 15, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, e l'articolo 4, comma 20,
del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, sono abrogati limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente
prevedono l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a società costituite con
prevalente partecipazione statale, anche indiretta.
Capo IV - Finanze 34. Regime fiscale comune da
applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni
concernenti società di Stati membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di
regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali. - 1. L'attuazione della
direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a)
applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e
privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) le operazioni
di fusione, di conferimento d'attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano
improntate al principio di neutralità fiscale, limitatamente agli elementi dell'attivo e
del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello
Stato della società conferitaria; c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti
per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano i
valori fiscali che avevano presso la società fusa, scissa o conferente e siano
fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonché
l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi; d) gli
accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli
provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni
dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;
e) il riporto delle perdite fiscali della società fusa o scissa da parte della stabile
organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria venga
consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del
passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società conferitaria
sita nel territorio dello Stato; f) per le operazioni di fusione, scissione, conferimento
d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale
sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o
acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante,
sempreché il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a
quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a
tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito; g) nel caso in cui fra i beni
conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento d'attivo o di una scissione figuri
una stabile organizzazione della società conferente, lo Stato ha il diritto di tassare
gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a
condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la società conferente avrebbe dovuto
pagare nello Stato estero in cui è situata la stabile organizzazione in assenza delle
norme della direttiva in esame; h) il trasferimento di stabile organizzazione sita nel
territorio dello Stato di società estera sia neutrale fiscalmente. 2. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare
il regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali. I decreti legislativi
sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e
del tesoro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) attribuire a ciascuna
partecipazione ricevuta in cambio dai soci della società scissa un valore fiscalmente
uguale a quello della partecipazione originaria; b) gli elementi dell'attivo e del passivo
trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla società estinta ovvero
alla società che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi nè distribuzione di
plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa comprese quelle relative alle
rimanenze e al valore di avviamento; c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti
per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la
società scissa; d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio
della società scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili
dall'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle
società che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota
di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante; e) le perdite
fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono
riportabili da parte di ciascuna società cui è trasferito il patrimonio sociale della
società scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa
a ciascuna di esse spettante;
f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo
iscritto nei bilanci delle società a cui viene trasferito il patrimonio sociale della
società scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o
quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società partecipanti alla
scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra
il costo delle azioni o quote delle società partecipanti alla scissione, annullate per
effetto della scissione medesima, ed il valore del patrimonio netto delle società stesse
risultante dalle scritture contabili. Tale disavanzo può essere utilizzato per
l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla società scissa; g)
previsione della retroattività, ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della
scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla scissione; h)
disapplicazione o revoca dei benefici fiscali alle operazioni di fusione, scissione o
scambio di azioni, se dette operazioni tra società o enti di Stati membri diversi sono
poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere
fraudolentemente un risparmio di imposta.
35. Regime fiscale applicabile alle società
madri e figlie di Stati membri: criteri di delega. - 1. L'attuazione della direttiva del
Consiglio 90/435/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a) applicazione
delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) previsione del riconoscimento della
qualità di società madre alle società o enti residenti di uno Stato membro della
Comunità che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una società residente in
un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione
per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno; c) coordinamento delle emanande
disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione
dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una società figlia di uno Stato
membro della CEE alla società madre italiana, fermo restando il potere
dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di
frode o abuso, anche con riguardo al regime della ritenuta alla fonte previsto dalla
lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono
all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa; d) modifiche alla
disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo
previsto dalla direttiva tenendo conto delle condizioni ivi stabilite; e) disciplina del
criterio e delle condizioni di deducibilità degli oneri relativi alla partecipazione e
delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia; f)
emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali,
intese ad evitare frodi ed abusi.
36. Delega legislativa per modifiche al sistema
di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra. - 1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell'imposta
di fabbricazione sulla birra, secondo i seguenti principi: a) l'accertamento della
quantità imponibile dovrà essere effettuato sul prodotto finito; b) l'aliquota dovrà
essere riferita ad ettolitro/grado Plato, o ad altra unità di misura eventualmente
stabilita con direttiva comunitaria, in misura corrispondente a quella attualmente
vigente, con arrotondamento, all'occorrenza, alle 10 lire; c) l'accertamento dovrà essere
eseguito secondo le modalità tecniche ed amministrative ritenute idonee
dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della
Comunità economica europea.
Capo V - Sanità, protezione dei lavoratori,
ambiente 37. Contenuto di catrame nelle sigarette. - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1992
non possono essere commercializzate in Italia sigarette con tenore di catrame superiore a
15 milligrammi per sigaretta. 2. A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al
comma 1 è abbassato a 12 milligrammi per sigaretta. 3. Per catrame si intende il
condensato di fumo greggio anidro, esente da nicotina. 4. Con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro delle finanze, saranno dettate, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche occorrenti per
l'integrale attuazione della direttiva del Consiglio 90/239/CEE anche per quanto concerne
lo smaltimento delle scorte, nonché le condizioni di commercializzazione in Italia delle
sigarette di produzione comunitaria. 5. Chiunque metta in commercio o comunque
commercializzi sigarette con tenore di catrame superiore a quanto previsto nelle
disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'ammenda fino a lire cento milioni
e con l'arresto fino a due anni.
38. Componenti dei concimi: criteri di delega. -
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sarà informata ai
seguenti principi e criteri direttivi: a) dovranno essere adottate etichette con
indicazioni delle dosi massime e delle modalità d'uso più opportune in relazione alle
condizioni del terreno, delle falde e delle colture; b) dovranno essere adottate etichette
aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e
delle modalità d'uso previste.
39. Dispositivi medici impiantabili attivi:
criteri di delega. - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) la produzione e il commercio dei
dispositivi impiantabili attivi, diversi dai dispositivi su misura e da quelli destinati
ad indagini cliniche, dovranno essere sottoposti alla disciplina prevista dall'articolo
189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 e successive modificazioni, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;
b) per i dispositivi impiantabili attivi su misura o destinati ad indagini cliniche sarà
previsto, a carico delle aziende interessate, l'obbligo di dimostrazione della
corrispondenza dei dispositivi ai requisiti previsti dalla direttiva; c) saranno
individuate le amministrazioni competenti allo svolgimento dei compiti attinenti alle
procedure previste dagli articoli 9 e 13 della direttiva, con possibilità per le stesse
di avvalersi di altri enti; d) l'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche
sarà di norma limitato ad ospedali ed altri istituti pubblici, secondo procedure e
modalità da individuare con decreto del Ministro della sanità; e) sarà istituito un
sistema di monitoraggio che, prevedendo precisi obblighi di informazione a carico del
personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, consenta al Ministero della
sanità una tempestiva conoscenza di eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso
dei dispositivi; f) saranno previste opportune norme transitorie per assicurare la
permanenza in commercio dei prodotti già disciplinati dal decreto del Ministro della
sanità 8 agosto 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266
del 12 novembre 1988, e successive modificazioni e integrazioni, concernente
«Reinquadramento nella disciplina dei presidi medicochirurgici degli elettrostimolatori
cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e
degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi».
40. Impiego e rilascio di organismi geneticamente
modificati: criteri di delega. - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE
e 90/220/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il
controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e
sulle attività comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;
b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente
modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e
sull'ambiente; c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale
nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonché
assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per
l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi
geneticamente modificati; d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e
l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati; e) definire le procedure di
notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi
geneticamente modificati; f) demandare il coordinamento delle attività amministrative e
tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della
sanità, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del
lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed
autorizzati; h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di
microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre
quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali
indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi; i) classificare gli
agenti biologici modificati con la ingegneria genetica differenziandoli per grado
intrinseco di rischio e per modalità di impiego; l) individuare l'autorità competente in
termini di biosicurezza. 2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici. La
composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali:
microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro,
agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni
di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la
definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilità con norme già vigenti.
I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie
90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato
tecnico-scientifico. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni
permanenti.
41. Protezione dalla radioattività: criteri di
delega. - 1. L'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM sarà informata ai princìpi e
criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo
all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui
all'allegato B alla legge predetta. 2. Allo scopo di assicurare una organica attuazione
delle direttive di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della
presente legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di
cui all'allegato B alla legge 30 luglio 1990, n. 212.
42. Requisiti costruttivi dei dispositivi di
protezione individuale: criteri di delega. - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio
89/686/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fornire la
definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI); b) consentire l'immissione sul
mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza; c)
prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del
responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE; d) disciplinare l'apposizione sui
DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio «CE» da parte degli organismi
abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.
43. Sicurezza e salute dei lavoratori durante il
lavoro: criteri di delega. - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE,
nonché 91/383/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) fissare
in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione
previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute
dei lavoratori; b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione
delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e
le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori; c) definire le forme
organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori
al processo prevenzionale; d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi
personali di protezione; e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari
e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei
requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori; f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni
particolari di rischio; g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle
finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate
nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche la fine di
assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 2) che
i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed
assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle
piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche
obbligatori, di formazione in detta materia; 3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa; 4)
che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere
esercitata anche dall'ispettorato del lavoro; 5) che le interruzioni periodiche di cui
all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di
cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel
decreto legislativo di attuazione. 2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie
per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei
lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione
più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti
dalla legislazione italiana vigente. 3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il
termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al
comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge
44. Sostanze e preparati pericolosi: criteri di
delega. - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare efficaci misure di
vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e
limitazioni; b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle
scorte; c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in
base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre
amministrazioni interessate.
45. Libertà di accesso all'informazione in
materia di ambiente: criteri di delega. - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio
90/313/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare a
qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in
materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso
le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure
che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a
proteggerlo; b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le
informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano
responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti
pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano
competenze giudiziarie o legislative; c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute
a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o
giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;
d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la
presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente; e)
prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano
l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente; f) disciplinare le
esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle
informazioni; g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione
ambientale; h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto
di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241
Capo VI - Sanità veterinaria 46. Medicinali
veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega. - 1. L'attuazione
delle direttive del Consiglio 90/44/CEE, 90/167/CEE e 90/677/CEE sarà informata ai
seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il controllo sulla idoneità delle
strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi; b) disporre procedure e prove idonee
a dimostrarne l'efficacia e l'innocuità; c) stabilire controlli sull'importazione,
produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate
nella loro preparazione.
47. Controlli veterinari: criteri di delega. - 1.
L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE
e 90/675/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire
modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle
relative produzioni; b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali,
efficaci e tempestivi; c) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche
modalità di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di
organicità, razionalità ed economicità, prevedendo, ove necessario, l'emanazione di
atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e la possibilità di delegare
l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento
dell'idoneità degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi
intracomunitari.
48. Disposizioni in tema di controlli veterinari.
- 1. All'articolo 26, comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine,
le parole: «qualora si tratti di importazioni di animali provenienti da Paesi terzi». 2.
Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è abrogato.
Capo VII - Prodotti alimentari 49. Solventi da
estrazione per la preparazione dei prodotti alimentari: criteri di delega. - 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/344/CEE sarà informata ai seguenti principi
e criteri direttivi: a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana; b)
assicurare un'adeguata informazione del consumatore.
50. Produzione e commercializzazione dei prodotti
a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega. - 1. L'attuazione delle direttive
del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovrà avvenire in modo da assicurare:
a) idonee garanzie a tutela della salute umana; b) l'idoneità tecnica delle strutture di
produzione; c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura
contenente l'elenco completo degli ingredienti.
51. Etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari: criteri di delega. - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/496/CEE
sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'informazione
del consumatore sia semplice e facilmente comprensibile e che l'introduzione di ulteriori
requisiti intesi a rendere l'informazione più completa ed equilibrata avvenga nel più
breve tempo possibile; b) stabilire che le informazioni relative ai prodotti
commercializzati siano fornite anche in lingua italiana; c) raccordare e armonizzare la
disciplina di recepimento a quella già dettata per il recepimento delle direttive del
Consiglio 79/112/CEE e 89/395/CEE.
52. Controlli sugli alimenti: criteri di delega.
- 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/397/CEE sarà informata ai seguenti
criteri direttivi: l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovrà
assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di
controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale
che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunità. 2. Per assicurare
il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare in conformità
alla direttiva del Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei
controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato,
secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I
programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno. 4. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell'anno
successivo al Ministero della sanità una relazione consuntiva dell'attività di
vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eventuali note osservative. 5. Nei
casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui
all'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
53. Formaggi. - 1. Non è prescritto un contenuto
minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a
denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle
disposizioni emanate ai sensi di tale legge. 2. L'etichettatura dei formaggi per i quali
non è previsto un contenuto minimo di materia grassa - qualora detto contenuto, riferito
alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento
- deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantità di materia grassa e
la conseguente qualità «magra» o «leggera» del formaggio. 3. Il regio decreto-legge
17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n.
396, è abrogato.
54. Burro. - 1.
55. Margarine. - 1. 2. E' abrogata la
disposizione di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n.
1316, che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.
56. Rivelatori. - 1. L'articolo 2 della legge 31
maggio 1977, n. 321, è abrogato. 2. Sono altresì abrogate le norme che prevedono
l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi
alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia
agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva. 3. La commercializzazione dei
grassi e degli oli già prodotti in conformità alle disposizioni abrogate con i commi 1 e
2, è consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
57. Dolcificanti artificiali. - 1. Gli articoli 2
e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
luglio 1980, n. 297, sono abrogati. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1°
luglio 1992, è soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n.
283. 3. 4. [La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono
soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità]. 5. Chiunque produca,
commercializzi e detenga coloranti per alimenti è autorizzato a proseguire nella propria
attività e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.
58. Miele. - 1. Chiunque viola le disposizioni di
cui all'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è punito con la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. 2. I produttori ed i confezionatori di miele
possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele
proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
59. Violazioni in materia di prelievo di
corresponsabilità sui crediti. - 1. All'articolo 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13
giugno 1989, n. 242», e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole: «decreto ministeriale di cui
al comma 1», sono inserite le parole: «e successive modificazioni ed integrazioni».
60. Adeguamento alla normativa comunitaria -
Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità di taluni
prodotti agro-alimentari.
61. Adeguamento alla normativa comunitaria -
Denominazione di origine del Salame di Varzi.
Capo VIII - Produzione industriale 62. Marchi di
impresa: criteri di delega. - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/104/CEE
deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle
facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi: a) definire le facoltà costituenti il diritto all'uso esclusivo del
marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode
di rinomanza, e precisando ciò che può essere vietato ai terzi e ciò che, invece, al
titolare del marchio non è consentito vietare ai terzi; b) disciplinare la registrazione
e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare
la provenienza geografica dei prodotti o servizi; c) fissare in dieci anni la durata del
diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata,
precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del
marchio; d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui
diritto d'autore o di proprietà industriale; vietare l'adozione come altro segno
distintivo del marchio altrui; e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio
abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento può avvenire per la
totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva
purché tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e
precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno
per il pubblico; f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un
elenco esemplificativo; g) definire le ipotesi di nullità del marchio per difetto di
novità, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza,
e vietando l'appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando
possa determinare un rischio di confusione; h) risolvere il conflitto fra registrazioni
incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novità;
i) definire le ipotesi di nullità del marchio per illiceità, difetto di capacità
distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalità della forma, inappropriabilità di
stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono
interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario
è registrabile come marchio e non può essere dichiarato nullo; l) disciplinare la
registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorietà
artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva; m) disciplinare l'esercizio del
diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilità di un'utilizzazione
indiretta del marchio e l'invalidità della registrazione fatta in malafede; n)
disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta
ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni
destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo; o) prevedere che la nullità
e la decadenza possono essere parziali; p) disciplinare la convalidazione del marchio
precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresì che la
convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto; q) introdurre il
principio di esaurimento del diritto di marchio; r) disporre la pubblicità delle domande
e delle registrazioni; s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato
nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti. 2. Ai fini dell'attuazione della
direttiva dei cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del
codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle
disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795,
nonché ad ogni altra disposizione incompatibile. 3. Le disposizioni transitorie dovranno
tener conto, oltreché dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli
articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili.
63. Transito di energia elettrica sulle grandi
reti. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto direttive
e disposizioni vincolanti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica atte a garantire
l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria,
previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE.
64. Trasparenza dei prezzi del gas ed energia
elettrica ad uso industriale. - 1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia
elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di
informazione previsti dalla direttiva del Consiglio 90/377/CEE secondo le modalità
applicative che saranno stabilite, in conformità alla direttiva medesima, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
65. Risparmio di greggio mediante l'impiego di
componenti di carburanti di sostituzione: criteri di delega. - 1. L'attuazione della
direttiva del Consiglio 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 87/441/CEE sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che siano consentite la
produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i
composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato alla direttiva del
Consiglio 85/536/CEE, come integrato dalla direttiva della Commissione 87/441/CEE, entro i
limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso; b) prevedere che
le miscele ammesse debbano fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle
Tabelle CUNA approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in
commercio e ciò senza che si renda necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a
combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione; c)
prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possano essere autorizzati, nelle miscele di
benzina, tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto
II, colonna A, dell'allegato ed essere recepite eventuali successive modifiche
dell'allegato medesimo, conseguenti a modificazioni delle direttive comunitarie in
materia; d) prevedere che nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati
organici, nelle miscele di benzina, più elevati di quelli indicati al punto II, colonna
B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui alla lettera c) dovranno essere precisate
le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al
pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tener conto
delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere
calorifico; e) prevedere che ai fini dei controlli, la Stazione sperimentale per i
combustibili sia incaricata del controllo della qualità delle miscele di benzina con
composti ossigenati organici immesse in consumo; che per la misura dei tenori in volume ed
in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possano essere impiegati a titolo
provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato; che il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, determini,
con proprio decreto, il metodo od i metodi di misura da adottare; f) prevedere che
l'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non
rispondenti a quanto stabilito sia punita con la sanzione amministrativa da lire quattro
milioni a lire cento milioni.
Capo IX - Trasporti e telecomunicazioni 66.
Spessore minimo degli intagli dei battistrada: attuazione della direttiva del Consiglio
89/459/CEE. voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
67. Trasporti in conto proprio: attuazione della
direttiva del Consiglio 90/398/CEE.
68. Utilizzazione di veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi. - 1. Con decreto da
emanarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su
proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno apportate le modifiche al decreto del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo
conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento
delle capacità di trasporto su strada.
69. Fornitura di una rete aperta di
telecomunicazioni: criteri di delega. - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio
90/387/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire i
principi fondamentali di obiettività, trasparenza e garanzia di accesso senza
discriminazioni alle reti pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni; b)
assicurare che il rispetto delle norme tecniche da parte dei soggetti interessati sia
condizione sufficiente per la fornitura della rete aperta; c) prevedere che le condizioni
di fornitura della rete aperta non limitino l'accesso e l'impiego delle reti pubbliche e
dei servizi pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti
essenziali e sulle restrizioni derivanti dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.
70. Compatibilità elettromagnetica: criteri di
delega. - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/336/CEE sarà informata ai
seguenti principi e criteri direttivi: a) consentire l'immissione sul mercato e la messa
in servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano determinati
requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica; b) disciplinare l'apposizione
sugli apparecchi elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio
«CE» attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera a); c)
definire le modalità per l'individuazione degli organismi che possono rilasciare un
attestato di certificazione CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla direttiva; d)
prendere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del
responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato CEE; e)
stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella fase di
commercializzazione degli apparecchi; f) stabilire modalità per l'emanazione delle
normative tecniche applicabili.
71. Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso
terrestre. - 1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
adottate, in attuazione della direttiva del Consiglio 90/544/CEE, le modifiche al decreto
del Ministro medesimo 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, recante l'approvazione del piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze, necessarie alla individuazione delle frequenze da
destinare al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre.
72. Concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazione: criteri di delega. - 1. L'attuazione della direttiva della Commissione
90/388/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere
l'adozione di misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire al
pubblico servizi di telecomunicazione ad eccezione dei servizi di telefonia vocale, del
telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite; b)
stabilire in favore degli operatori economici, sulla base di criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori, procedure di autorizzazione, concernenti il rispetto
delle esigenze fondamentali, per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazione;
c) disporre, per quanto riguarda la fornitura al pubblico del servizio di trasmissione
dati a commutazione di pacchetto o di circuito, in favore degli operatori economici, una
procedura di autorizzazione intesa al rispetto delle esigenze fondamentali delle
regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di
qualità del servizio, nonché delle misure per la salvaguardia della funzione di
interesse economico generale affidata al gestore del servizio pubblico di
telecomunicazioni; le condizioni di autorizzazione debbono rispondere a requisiti
oggettivi, non discriminatori e di trasparenza; gli eventuali dinieghi devono essere
debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali
dinieghi; d) stabilire misure per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le
condizioni in vigore per l'accesso alle reti nonché per consentire la disponibilità, a
domanda degli operatori, di circuiti; e) disporre l'abrogazione delle restrizioni
esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete
pubblica e dopo la loro ricezione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico o delle
esigenze fondamentali; f) mantenere, relativamente al servizio di trasmissione dati a
commutazione di pacchetto o di circuito, il divieto per gli operatori economici di offrire
al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati; il divieto deve
essere abolito entro il 1° gennaio 1996 e, comunque, non anteriormente al 31 dicembre
1992.
Capo X - Relazioni finanziarie con le comunità
europee 73. Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA.
74. Fondo di rotazione. - 1. Il conto corrente
infruttifero di Tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: «Ministero del tesoro - Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali». 2. Il
Fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso
la Tesoreria centrale dello Stato, denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE», al quale affluiscono
per la successiva erogazione agli interessati: a) il controvalore in lire delle somme
versate in ECU dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia, per il
tramite della Banca d'Italia e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del
Ministro del tesoro; b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari; c) i
finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunità europee a favore
dell'Italia. 3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti può avvalersi, mediante stipula di
apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.
75. Impegni a carico del Fondo di rotazione. - 1.
Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con
l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere assunti impegni a carico
degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo
stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio
nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi. 2. Gli esercizi a carico dei quali
possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualità in
cui dovrà realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunità europee, in base a
programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria.
Capo XI - Disposizioni finali 76. Organismi di
coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie. - 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16
aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie può
istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie,
anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di
obblighi comunitari, nonché per predisporre la relazione di cui all'articolo 7 della
legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie è istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato
è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed
è formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le
frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla
corretta utilizzazione dei fondi comunitari. 3. Il compenso previsto dall'articolo 19,
comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è erogato anche ai componenti del Comitato
consultivo di cui all'articolo 4 della medesima legge, nonché a quelli del Comitato
istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnico-consultivo
previsto dall'articolo 12, comma 2, della presente legge. 4. Al relativo onere, valutato
complessivamente il lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento «Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione
di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità». 5.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ALLEGATO A (Articolo 1, comma 1) Elenco delle
direttive oggetto della delega legislativa CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, PROFESSIONI,
ATTIVITÀ ECONOMICHE Direttiva 89/594/CEE Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1989, che
modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE
concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli
rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 80/155/CEE concernenti il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le
attività rispettivamente di medico veterinario ed ostetrica. Direttiva 89/595/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 ottobre 1989, che modifica la direttiva 77/452/CEE
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di
infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile
dell'assistenza generale. Direttiva 89/666/CEE Undicesima direttiva del Consiglio del 21
dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da
taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato. Direttiva 89/667/CEE
Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle
società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio. Direttiva
90/364/CEE Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno.
Direttiva 90/365/CEE Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di
soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività
professionale. Direttiva 90/366/CEE Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa
al diritto di soggiorno degli studenti. Direttiva 90/531/CEE Direttiva del Consiglio del
17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel
settore delle telecomunicazioni. Direttiva 90/658/CEE Direttiva del Consiglio del 4
dicembre 1990, che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune
direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi. CREDITO E RISPARMIO
Direttiva 89/646/CEE Seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della
direttiva 77/780/CEE. ASSICURAZIONI Direttiva 90/618/CEE Direttiva del Consiglio dell'8
novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva
73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita. Direttiva 90/619/CEE Direttiva del Consiglio dell'8
novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a
facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la
direttiva 79/267/CEE. FINANZE Direttiva 90/434/CEE Direttiva del Consiglio del 23 luglio
1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azione concernenti società di Stati membri
diversi. Direttiva 90/435/CEE Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
SANITÀ, PROTEZIONE DEI LAVORATORI, AMBIENTE Direttiva 89/284/CEE Direttiva del Consiglio
del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il
calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi. Direttiva 89/391/CEE Direttiva del
Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Direttiva
89/530/CEE Direttiva del Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva
76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese,
molibdeno e zinco nei concimi. Direttiva 89/618/EURATOM Direttiva del Consiglio del 27
novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di
protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza
radioattiva. Direttiva 89/654/CEE Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa
alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.
Direttiva 89/655/CEE Direttiva del Consiglio del
30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Direttiva
89/656/CEE Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime
in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di
protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Direttiva 89/677/CEE Direttiva
del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Direttiva 89/678/CEE Direttiva
del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi. Direttiva 89/686/CEE Direttiva del Consiglio del 21
dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale. Direttiva 90/219/CEE Direttiva del
Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati. Direttiva 90/220/CEE Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990,
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Direttiva
90/269/CEE Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime
di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra
l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Direttiva 90/270/CEE Direttiva
del Consiglio del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di
sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE). Direttiva 90/313/CEE Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1990,
concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. Direttiva
90/385/CEE Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.
Direttiva 90/394/CEE Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il
lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE). Direttiva 90/679/CEE Direttiva del Consiglio del 26 novembre 1990,
relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). SANITÀ VETERINARIA Direttiva 89/608/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le
autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e
zootecnica. Direttiva 89/662/CEE Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa
ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della
realizzazione del mercato interno. Direttiva 90/44/CEE Direttiva del Consiglio del 22
gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli
alimenti composti per animali. Direttiva 90/167/CEE Direttiva del Consiglio del 26 marzo
1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed
utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. Direttiva 90/425/CEE Direttiva del
Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella
prospettiva della realizzazione del mercato interno. Direttiva 90/667/CEE Direttiva del
Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione
dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e
che modifica la direttiva 90/425/CEE. Direttiva 90/675/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che
provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. Direttiva 90/677/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della
direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali
veterinari ad azione immunologica. PRODOTTI ALIMENTARI Direttiva 88/344/CEE Direttiva del
Consiglio del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari
e dei loro ingredienti. Direttiva 88/658/CEE Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988,
che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di prodotti a base di carne. Direttiva 89/227/CEE Direttiva del Consiglio
del 21 marzo 1989, che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della
instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare
l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi. Direttiva
89/397/CEE Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari. Direttiva 89/437/CEE Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989,
concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul
mercato degli ovoprodotti. Direttiva 90/496/CEE Direttiva del Consiglio del 24 settembre
1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. PRODUZIONE
INDUSTRIALE Direttiva 85/536/CEE Direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1985, sul
risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.
Direttiva 87/441/CEE Direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, sul risparmio di
greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione. Direttiva
89/104/CEE Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. TELECOMUNICAZIONI
Direttiva 89/336/CEE Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Direttiva 90/387/CEE Direttiva del Consiglio del 28 giguno 1990, sull'istituzione del
mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della
fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision-ONP. Direttiva
90/388/CEE Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazione.
ALLEGATO B (Articolo 1, comma 3) Elenco delle
direttive oggetto della delega legislativa per le quali si richiede il parere delle
commissioni parlamentari permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi
decreti legislativi Direttiva 88/344/CEE Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1988, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
Direttiva 88/658/CEE Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988, che modifica la
direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di
prodotti a base di carne. Direttiva 89/227/CEE Direttiva del Consiglio del 21 marzo 1989,
che modifica le direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di
norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti
a base di carne provenienti dai Paesi terzi. Direttiva 89/284/CEE Direttiva del Consiglio
del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il
calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi. Direttiva 89/437/CEE Direttiva del
Consiglio del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla
produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti. Direttiva 89/530/CEE Direttiva del
Consiglio del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne
gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi.
Direttiva 89/608/CEE Direttiva del Consiglio del 21 novembre 1989, relativa alla mutua
assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra
queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni
veterinaria e zootecnica. Direttiva 89/646/CEE Seconda direttiva del Consiglio del 15
dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio
e recante modifica della direttiva 77/780/CEE. Direttiva 89/662/CEE Direttiva del
Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno. Direttiva
89/667/CEE Dodicesima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di diritto
delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio.
Direttiva 89/677/CEE Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica
della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Direttiva
89/678/CEE Direttiva del Consiglio del 21 diecmbre 1989, che modifica la direttiva
76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Direttiva 90/167/CEE Direttiva
del Consiglio del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione
sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. Direttiva 90/219/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati. Direttiva 90/220/CEE Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990,
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Direttiva
90/387/CEE Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato
interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante, la realizzazione della fornitura
di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision-ONP. Direttiva 90/388/CEE
Direttiva della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei
servizi di telecomunicazione. Direttiva 90/425/CEE Direttiva del Consiglio del 26 giugno
1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi
intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva
della realizzazione del mercato interno. Direttiva 90/496/CEE Direttiva del Consiglio del
24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
Direttiva 90/531/CEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, relativa alle
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
Direttiva 90/675/CEE Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1990, che fissa i principi
relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai
Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. Direttiva 90/677/CEE Direttiva del
Consiglio del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva
81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali
veterinari ad azione immunologica.
ALLEGATO C (Articolo 3, comma 1) Elenco delle
direttive da attuare in via regolamentare Direttiva 89/106/CEE Direttiva del Consiglio del
21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. Direttiva
89/392/CEE Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Direttiva 89/461/CEE Direttiva del
Consiglio del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle
dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo
di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati. Direttiva
89/556/CEE Direttiva del Consiglio del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di
embrioni di animali domestici della specie bovina. Direttiva 89/676/CEE Direttiva del
Consiglio del 21 dicembre 1989, recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in
volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati. Direttiva 90/396/CEE Direttiva del
Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di apparecchi a gas. Direttiva 90/422/CEE Direttiva del Consiglio del 26
giugno 1990, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina
enzootica. Direttiva 90/423/CEE Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1990, recante
modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro
l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva
72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali
della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in
provenienza dai Paesi terzi. Direttiva 90/426/CEE Direttiva del Consiglio del 26 giugno
1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi
e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi. Direttiva 90/429/CEE Direttiva
del Consiglio del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma animali della
specie suina. Direttiva 90/486/CEE Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, che
modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ascensori elettrici. Direttiva 90/539/CEE Direttiva del consiglio del
15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e
le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.
ALLEGATO D (Articolo 4, comma 1) Elenco delle
direttive da attuare in via amministrativa Direttiva 89/362/CEE Direttiva della
Commissione del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende
produttrici di latte. Direttiva 89/384/CEE Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1989, che
fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte
crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE. Direttiva 89/427/CEE Direttiva
del Consiglio del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva 80/779/CEE relativa ai valori
limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in
sospensione. Direttiva 89/629/CEE Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1989, sulla
limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione. Direttiva
89/680/CEE Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva
77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a
ruote. Direttiva 89/681/CEE Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la
direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei
trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente.
Direttiva 89/682/CEE Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989, che modifica la
direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti
posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a
carreggiata stretta. Direttiva 90/35/CEE Direttiva della Commissione del 19 dicembre 1989,
che definisce, in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 88/379/CEE, le categorie di
preparati i cui imballaggi devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e/o
di un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto. Direttiva 90/44/CEE Direttiva del
Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla
commercializzazione degli alimenti composti per animali. Direttiva 90/80/CEE Direttiva
della Commissione del 19 febbraio 1990, recante modifica della direttiva 86/547/CEE che
modifica l'allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali. Direttiva 90/121/CEE Dodicesima direttiva della Commissione del 20
febbraio 1990, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della
direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai prodotti cosmetici. Direttiva 90/128/CEE Direttiva della
Commissione del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Direttiva 90/168/CEE Direttiva
del Consiglio del 26 marzo 1990, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure
di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o
ai prodotti vegetali. Direttiva 90/207/CEE Direttiva della Commissione del 4 aprile 1990,
che modifica la seconda direttiva 82/434/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione
dei prodotti cosmetici. Direttiva 90/404/CEE Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1990,
recante modifica della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei
tuberi-seme di patate. Direttiva 90/412/CEE Direttiva della Commissione del 20 luglio
1990, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli
additivi nella alimentazione degli animali. Direttiva 90/428/CEE Direttiva del Consiglio
del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione
delle condizioni di partecipazione a tali concorsi. Direttiva 90/439/CEE Direttiva della
Commissione del 24 luglio 1990, che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del
Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 90/490/CEE Ottava direttiva della Commissione del 25 settembre 1990, che
modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali. Direttiva 90/492/CEE Direttiva della Commissione del 5 settembre 1990,
secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 88/379/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi. Direttiva 90/506/CEE Nona direttiva della Commissione del 26 settembre 1990,
che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure
di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o
ai prodotti vegetali.
Direttiva 90/517/CEE Direttiva del Consiglio del
9 ottobre 1990, che adegua per l'undicesima volta al progresso tecnico la direttiva
67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose. Direttiva 90/623/CEE Direttiva della Commissione del 7 novembre 1990,
che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali. Direttiva 90/628/CEE Direttiva della
Commissione del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore. Direttiva 90/629/CEE
Direttiva della Commissione del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore. Direttiva
90/630/CEE Direttiva della Commissione del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore.
Direttiva 90/643/CEE Direttiva della Commissione del 26 novembre 1990, che modifica gli
allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali.
|