Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Regolamento 25 febbraio 2008
Responsabilità solidale
appaltatore-subappaltatore
Il Regolamento in sintesi
L’articolo 1 del
regolamento stabilisce che il subappaltatore è tenuto a
comunicare all’appaltatore il codice fiscale, nonché ogni
eventuale variazione, relativa ad ogni lavoratore impiegato
nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o
del servizio. Allo stesso modo, l’appaltatore comunica al
committente i medesimi dati al fine di ottenere il pagamento del
corrispettivo pattuito.
L’articolo 2
individua la documentazione comprovante l’esatto versamento
delle ritenute fiscali.
Il primo comma stabilisce che l’impresa subappaltatrice attesta
l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai
lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio, mediante la consegna
all’impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà da redigersi secondo l’apposito modello (allegato
1) nonché delle copie del modello F24 corredate delle
ricevute attestanti l’avvenuto addebito, riferito al singolo
subappalto.
Il comma 2 stabilisce che la prova del versamento delle ritenute
fiscali, da parte dell’impresa subappaltatrice, può consistere
in una asseverazione - alternativa alla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà e alla consegna del modello
F24 riferito al singolo subappalto - da parte dei soggetti ivi
menzionati, da redigere secondo le indicazioni contenute nel
modello (allegato
2).
Il comma 3 stabilisce il venir meno della responsabilità
solidale in capo all’impresa appaltatrice, in presenza
dell’attestazione dell’avvenuto versamento delle ritenute
fiscali, resa dal subappaltatore e riferibile ai soggetti
impiegati nell’esecuzione dell’opera, della fornitura o del
servizio.
Il comma 4 stabilisce la non applicazione al committente dalle
sanzioni amministrative previste dall’articolo 35 del decreto
legge 223 del 2006 nel caso in cui prima del pagamento del
corrispettivo l’impresa appaltatrice provveda ad esibirgli la
documentazione.
Per consentire un efficace
controllo in ordine alla correttezza del versamento delle
ritenute fiscali operate dal subappaltatore in relazione ai
lavoratori impiegati, l’articolo 3, comma 1,
demanda ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate l’individuazione delle specificità del modello F24
che il subappaltatore è tenuto ad utilizzare, qualora non si
avvalga dell’asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati,
prevedendo, in ogni caso, che il medesimo modello evidenzi il
codice fiscale dell’impresa appaltatrice nonché l’importo delle
ritenute oggetto di responsabilità solidale.
In presenza di dipendenti impiegati in una pluralità di appalti
stipulati dall’impresa subappaltatrice, il comma 2 del medesimo
articolo 3 stabilisce che l’indicazione delle ritenute fiscali
del modello F24 per ogni singolo appalto va effettuata in modo
proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del
lavoratore con riguardo ai singoli appalti.
Al fine di garantire l’adempimento degli oneri contributivi ed
assicurativi da parte del datore di lavoro cui venga affidata in
subappalto l’esecuzione di un’opera o la prestazione di una
fornitura o di un servizio, l’articolo 4 del regolamento prevede
che questi debba attestarne l’avvenuto versamento, rilasciando
all’appaltatore un prospetto analitico redatto in forma libera,
dal quale risultino i nomi dei lavoratori impiegati, le relative
retribuzioni ed i relativi importi contributivi versati, nonché
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato
dall’INPS dopo la fine dei lavori - o della fase dei lavori cui
si riferisce il pagamento - insieme ad una dichiarazione che
attesti che i versamenti indicati nel documento unico si
riferiscono anche lavoratori impiegati nell’esecuzione
dell’opera, della fornitura o del servizio oggetto della
comunicazione.
Si prevede altresì che l’attestazione dell’avvenuto versamento
da parte del datore di lavoro subappaltatore possa essere
rilasciata, in via alternativa, mediante una asseverazione in
tal senso di una serie di soggetti espressamente indicati, da
predisporsi sulla base del modello (allegato
3). Ai predetti fini, è inoltre previsto che la
presentazione da parte del datore di lavoro subappaltatore della
documentazione o dell’asseverazione consente al datore di lavoro
appaltatore di esonerarsi dalla responsabilità solidale per il
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
obbligatori da parte del subappaltatore, relativamente ai
soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera, della fornitura o
del servizio oggetto della comunicazione.
L’articolo 4 del
regolamento stabilisce che il committente, con l’esibizione
della documentazione o dell’asseverazione da parte
dell’appaltatore all’atto del pagamento del corrispettivo, si
libera dal pericolo di incorrere nelle sanzioni amministrative
previste dall’articolo
35 del decreto legge n. 223 del 2006 (link), con ciò
fornendo una ulteriore garanzia indiretta di adempimento degli
oneri contributivi e previdenziali da parte del datore di lavoro
subappaltatore.
L’articolo 5,
infine, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi,
relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese,
decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto.
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