Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di
cui all'articolo 12.
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda
l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse;
• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile;
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere
interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
• carattere cumulativo degli impatti;
• natura transfrontaliera degli impatti;
• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di
incidenti);
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e
popolazione potenzialmente interessate);
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a
causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
dell'utilizzo intensivo del suolo;
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello
nazionale, comunitario o internazionale.
ALLEGATO II
Progetti di competenza statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonchè impianti di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di
carbone o di scisti bituminosi, nonchè terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica
di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di
concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente
asserviti;
- Impianti per l'estrazione dell'amianto, nonchè per il trattamento e la
trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento
e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca
per l aproduzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima
non supera 1 kW di durata permanente termica).
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui
altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di
combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso
da quello di produzione.
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150
kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo
interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40
chilometri".
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala
industriale, mediante processi si trasformazione chimica, di sostanze, in
cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra
di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità
produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di
chilogrammi, superiore alle soglie1 di seguito indicate
| Classe di prodotto |
Soglie* (Gg/anno) |
|
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici) |
200 |
|
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,
epossidi |
200 |
|
c) idrocarburi solforati |
100 |
|
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati |
100 |
|
e) idrocarburi fosforosi |
100 |
|
f) idrocarburi alogenati |
100 |
|
g) composti organometallici |
100 |
|
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a
base di cellulosa) |
100 |
|
i) gomme sintetiche |
100 |
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità
produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di
chilogrammi, superiore alle soglie2 di seguito indicate
| Classe di prodotto |
Soglie* (Gg/anno) |
|
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile |
100 |
|
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico,
acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi
solforati |
100 |
|
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido
di sodio |
100 |
___________
1 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità
produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga
2 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità
produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva
complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma
delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella
presente classe di prodotto).
7) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.
8) Stoccaggio:
- di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a
80.000 m3;
- superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a
80.000 m3;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva
superiore a 40.000 m3;
- di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a
80.000 m3;
- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a
150.000 t.
9) oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza
superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm.
10) Opere relative a
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti
con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o
tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni
controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta si
autoveicoli;
- strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a
quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada
raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha,
localizzati nei contri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici
decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonchè vie navigabili e porti per la
navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350
tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe
galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti,
collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per
navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350
tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
- terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze
pericolose;
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;
- condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in
modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume
d'invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonchè impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di
altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a
100.000 m3.
14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore
dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive
modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o
ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità
di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o
possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi
i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della
legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei
naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sè sono conformi agli
eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
ALLEGATO III
Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al
derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi
comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i
100 litri al secondo.
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda con potenz atermica complessiva superiore a 150 MW;
c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con
procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione
superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in
cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra
di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti
non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti
non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi
nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici
per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore
alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi
a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacità complessiva superiore a 40.000 m3.
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a
10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli
sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed
all'allegato C, lettera R1, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C,
lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni
di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare,
con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B,
lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legisaltivo
152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità
complessiva sino a 100.000 m3.
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni
di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con
capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera
D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
100.00 abitanti equivalenti.
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di material estratto o di
un'area interessata superiore a 20 ettari.
t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare
le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10
m e/o di capacitò superiore a 100.000 m3.
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e
gassosi delle risorse geotermiche.
z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione
nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione
in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico,
compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali
con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di:
- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici.
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il
volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri
cubi.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque
trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli
altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini
imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione
superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi,
opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con
un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000
milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore
al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti
di acqua potabile convogliata in tubazioni.
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sè sono conformi agli
eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
ALLEGATO IV
Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilitò di competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per
la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10
ettari;
b) iniziale forestazione di una superificie superiore a 20 ettari;
deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una
superficie superiore a 5 ettari;
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero
complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto:
40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente
asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla
localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:
1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30
kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura,
compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una
superficie superiore ai 300 ettari;
e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, ivi compese le risorse geotermiche, incluse le relative attività
minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore
ed acqua calda;
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua
calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20
km;
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento;
f) installazione di oleodotti e gasdostti con la lunghezza complessiva
superiore ai 20 km;
g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2,
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e
fluviale;
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile,
di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti
bituminose;
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza
installata superiore a 100 kW.
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che
superino i 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,
5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio
grezzo al'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio
e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di
trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a
20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti
di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione
superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per
tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
detinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione
di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino
10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m3 di volume;
l) cockerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con
capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di
forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a
300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di
oltre 20 tonnellate al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate
al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di cinkler (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno
oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera
50 tonnellate al giorno, o in latri tipi di forni aventi una capacità di
produzione do oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti
finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300
tonnellate al giorno su base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione
superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con
capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei
prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie
impegnata o 50.000 m3 di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di
produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle
e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al
giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o l atintura di fibre tessili, di lana
la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7. progetti di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o
sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano
superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al
decreti legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 50
posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una
superficie superiore a 5 ettari nonchè impianti meccanici di risalita,
escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a
1800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano
derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che
prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonchè le
trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee
superiori a 50 litri al secondo;
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i
porti di pesca, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di
esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o
extraurbana, superiore a1500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri
lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o
uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i
moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonchè progetti di
intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di
raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B,
lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2
e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000
m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV e son tracciato di lunghezza superiore
a 3 km.
z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed
all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui
all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Altri progetti
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri
residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 30 posti-letto o
volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri
abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata
supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di
esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
i) cave e e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici
per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore
alle 10.000 t/anno in materi eprime lavorate;
n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri
cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50
tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità
superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e
che non sono utilizzati per più di due anni.
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o
all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che
possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'allegato III).
ALLEGATO V
Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto,
in particolare:
- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi alimentari
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche
che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in
particolare:
- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione
delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri;
zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla
legislazione comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di
cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo
conto, in particolare:
- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione
interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
ALLEGATO VI
Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono
accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione
ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione
probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che
potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o
programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di
particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria
per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica, nonchè i territori con produzioni agricole di particolare qualità
e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il
modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali
la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il
suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a
breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più
completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi
sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonchè le eventuali
difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti
dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta
delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e
controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione
del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di
raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure
correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
ALLEGATO VI
Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22.
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del
progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di
costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità
dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore,
vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del
progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori
tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste
per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle
risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori
tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal
proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali
ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la
motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto
ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro
comparazione con il progetto presentato.
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette
ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento
alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai
fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico
e archeologico, nonchè il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e
all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed
eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto
sull'ambiente:
a) dovuti all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive
e allo smaltimento dei rifiuti;
nonchè la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se
possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.
5.bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente
presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle
misure di mitigazione e compensazione necessarie.
7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei
numeri precedenti.
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e
nella previsione degli impatti di cui al numero 4