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Decreto Legge 18.11.2022 n. 176
Misure urgenti di sostegno nel
settore energetico e di finanza
pubblica.
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a
favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas
naturale,
per il mese di dicembre 2022
1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di
cui ai commi 1, primo periodo, 2,
3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, sono
riconosciuti, alle medesime condizioni
ivi previste, anche in
relazione alla spesa sostenuta nel
mese di dicembre 2022 per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
2. Il contributo, sotto forma di credito
d'imposta, previsto
dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo,
del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17
novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste
dal
terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in
relazione
alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel
mese
di dicembre 2022 ed e' determinato
con riguardo al prezzo
convenzionale dell'energia elettrica pari alla
media, relativa al
mese di dicembre 2022, del prezzo
unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi
1 e 2 del
presente articolo per il mese di
dicembre 2022, nonche' quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo
periodo,
2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
relativi ai
mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del
decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21
settembre 2022, n. 142, relativi al
terzo trimestre 2022, sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la
data del
30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I
crediti d'imposta non
concorrono alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. I crediti
d'imposta sono cumulabili con altre
agevolazioni che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non
porti al superamento del costo sostenuto.
4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi
1 e 2 del
presente articolo per il mese di
dicembre 2022, nonche' quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo
periodo,
2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
relativi ai
mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del
decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21
settembre 2022, n. 142, relativi al
terzo trimestre 2022, sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese
beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva cessione,
fatta salva la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a
favore di
banche e intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo
di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione
autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
comma
4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni
cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo
periodo sono
nulli. In caso di cessione dei
crediti d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei
dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente
articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento recante
modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997. I
crediti d'imposta sono usufruiti dal
cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto
cedente
e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.
Le modalita'
attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla
tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle
entrate. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo
122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da
4 a 6, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.
5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si
applicano,
in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 1
del
decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144 convertito,
con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei
crediti d'imposta
richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza
dal diritto alla
fruizione del credito non ancora fruito, inviano
all'Agenzia delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito
maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita'
di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento
del direttore
della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in
2.726,454
milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di
euro per l'anno
2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044
milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 2
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore
aggiunto su
alcuni carburanti
1. In considerazione del perdurare degli
effetti economici
derivanti dall'eccezionale incremento dei
prezzi dei prodotti
energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al
31 dicembre
2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al
testo unico
delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante:
367,40 euro per
mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL)
usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione:
zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al
gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal comma
1, lettera a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa
sul gasolio
commerciale usato come carburante, di cui al
numero 4-bis della
Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto
legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19
novembre 2022 e
fino al 31 dicembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di
prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma
1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli
esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al
comma
2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono,
entro il 13
gennaio 2023, all'ufficio competente per
territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di
cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via
telematica e con
l'utilizzo dei modelli di cui
all'articolo 8, comma 6, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, i dati relativi ai
quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del
presente
articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi
dei relativi
depositi e impianti alla data del 31 dicembre
2022. La predetta
comunicazione non e' effettuata nel caso
in cui, alla scadenza
dell'applicazione della rideterminazione delle
aliquote di accisa
stabilita dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, venga
disposta la proroga
dell'applicazione delle aliquote
come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo
comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50,
comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504
del 1995. La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni
di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita
dal comma 1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al
comma 1,
lettera b), trovano applicazione, in
quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1-bis,
commi 5 e 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80
milioni
di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per
l'anno 2024,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 3
Misure di sostegno per fronteggiare
il caro bollette
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale
incremento
dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in
Italia a
esse intestate hanno facolta' di richiedere la
rateizzazione degli
importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente
energetica
di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi
dagli usi
termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a
parita'
di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1°
gennaio e
il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre
2022 al
31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal
fine, le
imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori,
secondo
modalita' semplificate stabilite con decreto
del Ministro delle
imprese e del made in Italy,
di concerto con il
Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro
trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma
1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma
4 e
di effettiva disponibilita' di almeno una impresa di
assicurazione
autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con
l'impresa
richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa
sull'intero
credito rateizzato nell'interesse del
fornitore di energia, il
fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti
una proposta di
rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti,
l'entita' del
tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo'
superare il
saggio di interesse pari al
rendimento dei buoni del Tesoro
poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna
rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici
e un
massimo di trentasei rate mensili.
3. In caso di inadempimento di due rate anche
non consecutive
l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade
dal beneficio
della rateizzazione ed e' tenuta
al versamento, in un'unica
soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di
cui al presente articolo, SACE S.p.A., e' autorizzata
a concedere,
conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma
3, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in
favore delle imprese di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e
cauzioni,
una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi
generati dalle
esposizioni relative ai crediti vantati dai
fornitori di energia
elettrica e gas naturale residenti
in Italia, per effetto
dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede
in Italia di
tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione
di cui
al comma 2. Sulle obbligazioni di
SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la
garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui
operativita'
e' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia
dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e
si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a
ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le
medesime
garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative
all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'
delegare
a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera
con la dovuta
diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi
sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla
verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei
suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal
presente
articolo.
5. Al fine di sostenere le specifiche
esigenze di liquidita'
derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di
energia
elettrica e gas naturale con sede in
Italia possono richiedere
finanziamenti bancari assistiti da garanzia
pubblica, prestata da
SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo
15 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. La garanzia di cui al comma 5 e' rilasciata a
condizione che
l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia
approvato
la distribuzione di dividendi o il riacquisto di
azioni nel corso
degli anni nei quali si procede al riconoscimento della
rateizzazione
a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con
sede
in Italia che faccia parte del
medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle
soggette alla direzione e
al
coordinamento da parte della medesima. Qualora le
suddette imprese
abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni
al momento
della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici
mesi
successivi. La medesima garanzia e'
rilasciata, altresi', a
condizione che l'impresa aderente al
piano di rateizzazione si
impegni a gestire i livelli
occupazionali attraverso accordi
sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in
Paesi
diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1,
per i
periodi corrispondenti, e' alternativa alla
fruizione dei crediti
d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e
all'articolo 1
del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
8. All'articolo 8 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite
dalle
seguenti: «30 giugno 2024» e le parole
«31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 6, le parole «con
una dotazione iniziale pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di
euro» sono
sostituite dalle seguenti: «con una
dotazione iniziale pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».
9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge
17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, le parole: «31 dicembre 2022»
sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono
inserite le
seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;
b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti:
«euro
3.000».
11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre
2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022,
n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «60
milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono
aggiunte
le seguenti: «, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano -
CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per
la societa'
Sport e Salute S.p.A.».
12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.
175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «120 milioni» sono
sostituite dalle
seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50
milioni di
euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel
predetto
limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi
sostenuti
rispetto all'analogo periodo dell'anno
2021, di un contributo
straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli
enti del
terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo
settore
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117,
delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di
promozione sociale coinvolte nel processo di
trasmigrazione di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa
anagrafe,
delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di
servizi alla
persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e
degli
enti religiosi civilmente riconosciuti,
che erogano servizi
sociosanitari e socioassistenziali in
regime semiresidenziale e
residenziale in favore di anziani.»;
b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro»
sono sostituite
dalle seguenti: «100 milioni di euro».
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno
2023 e dai
commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno
2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera
b), pari a 50
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente
riduzione del fondo di cui
all'articolo 35, comma 1,
del
decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Art. 4
Misure per l'incremento della produzione di gas
naturale
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza
degli
approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle
emissioni
di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di
gas di
produzione nazionale destinabile ai clienti
finali industriali a
prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo
2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n.
34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al secondo periodo, dopo
le parole «in condizione di
sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le
seguenti: «e
considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli
vincoli
costituiti dalla vigente legislazione
nazionale ed europea o
derivanti da accordi internazionali»;
2) dopo il secondo periodo, sono
inseriti i seguenti: «La
disposizione di cui al primo periodo
si applica altresi' alle
concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto
di mare
compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la
foce del
ramo di Goro del fiume Po, a una distanza
dalle linee di costa
superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas
per un
quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di
500 milioni
di metri cubi. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 4 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' consentita
la coltivazione delle
concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita
utile del
giacimento a condizione che i titolari delle
concessioni medesime
aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa
presentazione di
analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di
monitoraggio
e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza
sulle
linee di costa da condurre sotto
il controllo del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
3) al terzo periodo, le parole «La predetta
comunicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «La
comunicazione di cui al primo
periodo»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di incrementare la produzione
nazionale di gas
naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in
deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di nuove
concessioni
di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e
le 12
miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree
marine
e costiere protette, limitatamente ai siti
aventi un potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore
a una
soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che
acquisiscono la
titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono
tenuti a
aderire alle procedure di cui al comma 1.»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le
parole «dei piani di
interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti:
«, nonche'
quelli relativi al conferimento
delle nuove concessioni di
coltivazione di cui al comma 2-bis,» e le parole
«sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Gruppo GSE
stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul
gas di
cui al comma 1, in forma di contratti
finanziari per differenza
rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima
pari a
dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno,
con i
concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che
garantisce
la copertura dei costi totali effettivi delle
singole produzioni,
inclusi gli oneri fiscali e
di trasporto, nonche'
un'equa
remunerazione. Il prezzo di cui al primo
periodo, stabilito con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro
delle imprese e del made in Italy,
e' definito applicando una
riduzione percentuale, anche progressiva,
ai prezzi giornalieri
registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel
limite
di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente,
in 50 e
100 euro per MWh. Nelle more della
conclusione delle procedure
autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1°
gennaio 2023 e
comunque fino all'entrata in produzione delle quantita'
aggiuntive di
gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di
coltivazione di
gas naturale che abbiano risposto positivamente alla
manifestazione
d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a
disposizione del
Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente,
fino al
2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi
attesi dagli
investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni
successivi al
2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi
attesi dagli
investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo
non e'
comunque superiore ai volumi di produzione effettiva
di competenza
dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in
essere
sul territorio nazionale e che abbiano risposto
positivamente alla
manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;
e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure,
offre, al prezzo
di cui al comma 4, primo periodo, i diritti
sul gas oggetto dei
contratti di cui al medesimo comma complessivamente
acquisiti nella
sua disponibilita' a clienti finali industriali a forte
consumo di
gas, che agiscano anche in forma aggregata,
aventi diritto alle
agevolazioni di cui al decreto del
Ministro della transizione
ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel
2021 un
quantitativo di gas naturale per usi energetici
non inferiore al
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del
medesimo
decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le
modalita'
e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto
del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
imprese e
del made in Italy. I diritti offerti sono aggiudicati
all'esito di
procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro
quota. In
esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con
ciascun cliente
finale assegnatario un contratto finanziario per
differenza per i
diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia
stipulato dai
clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo
assicura che
gli effetti siano trasferiti ai clienti
finali interessati. Il
contratto prevede, altresi', che:
a) la quantita' di
diritti oggetto del contratto sia
rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle
effettive
produzioni nel corso dell'anno precedente;
b) e' fatto divieto di cessione
tra i clienti finali dei
diritti derivanti dal contratto.
5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di
cui al comma 5
e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri
dell'economia
e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
Art. 5
Proroghe di termini nel
settore del gas naturale
1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»
sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».
2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle
seguenti: «31 marzo 2023»;
b) al comma 4, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite
dalle
seguenti: «15 aprile 2023».
3. Agli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto
derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni
di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 6
Contributo del Ministero della difesa
alla sicurezza energetica
nazionale
1. All'articolo 20 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita
dalla seguente:
«ottimizzazione»;
2) le parole «della resilienza» sono sostituite
dalle seguenti:
«della sicurezza»;
3) dopo le parole «a qualunque
titolo in uso al medesimo
Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi
inclusi gli immobili
individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e
non ancora
consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;
4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa»
sono inserite
le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata
per il
PNRR»;
5) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Ministero
della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente
comma
all'Agenzia del demanio.»;
b) al comma 3, dopo le parole
«dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono
inserite le seguenti:
«possono ospitare sistemi di accumulo energetico
senza limiti di
potenza»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al
comma 1, per la
programmazione degli interventi finalizzati
all'installazione degli
impianti e per la gestione dei
procedimenti autorizzatori, con
decreto del Ministro della difesa
sono nominati, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario
speciale e
due vice commissari speciali, questi
ultimi rispettivamente su
proposta del Ministro della cultura e del Ministro
dell'ambiente e
della sicurezza energetica. Al
commissario speciale e ai vice
commissari speciali non spettano, per l'attivita' di
cui al primo
periodo, compensi o rimborsi spese.
3-ter. Il commissario speciale di cui al
comma 3-bis convoca
una conferenza di servizi per
l'acquisizione delle intese, dei
concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque
denominati delle
altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma
1 e
svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli
articoli da
14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti
per i
procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel
termine di
trenta giorni, decorsi i quali,
senza che sia intervenuta la
pronuncia dell'autorita' competente, i pareri, i nulla
osta e gli
assensi, comunque denominati, si intendono resi. La
determinazione
finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento
unico di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o
atto di
assenso comunque denominato.
3-quater. Quota parte degli utili di
Difesa servizi S.p.A.
derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata
secondo le
indicazioni del Ministro della difesa in qualita' di
socio unico,
verificata la corrispondenza agli obblighi di legge
in materia di
accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel
bilancio della
societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e
sviluppo nel
settore della filiera connessa alla produzione di energia
da fonti
rinnovabili, al fine di promuovere
l'autonomia e la sicurezza
energetica del Ministero della difesa, anche supportando le
attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».
Art. 7
Disposizione in materia di autotrasporto
1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge
17 novembre 2022, n. 175,
destinati al sostegno del settore
dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle
imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le
attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2,
lettera
a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17
novembre 2022, n. 175, si applicano nel
rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti
provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Capo II
Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
l'efficientamento energetico, nonche' per l'accelerazione delle
procedure
Art. 8
Misure urgenti in
materia di mezzi di pagamento
1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione
e alla
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n.
127, e' concesso un contributo per
l'adeguamento da effettuarsi
nell'anno 2023, per effetto dell'articolo
18, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati
per la
predetta memorizzazione e trasmissione telematica
complessivamente
pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un
massimo di 50
euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di
spesa di 80
milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo
e' concesso sotto
forma di credito d'imposta di pari
importo, da utilizzare in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente
articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a
decorrere
dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore
aggiunto
successiva al mese in cui e' stata registrata la
fattura relativa
all'adeguamento degli strumenti mediante
i quali effettuare la
memorizzazione e la trasmissione dei dati dei
corrispettivi ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo.
Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le
modalita' per usufruire del credito
d'imposta, il regime dei
controlli nonche' ogni altra
disposizione necessaria per
il
monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di
spesa
previsto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per
l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 9
Modifiche agli incentivi per l'efficientamento
energetico
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le
parole «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per
cento per
quelle sostenute nell'anno 2023»;
2) al secondo periodo, le
parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Per gli
interventi avviati a partire dal
1° gennaio 2023 su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera
b), la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per
le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il
contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia
adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia un
reddito di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non
superiore a
15.000 euro.»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai
fini
dell'applicazione del comma 8-bis, terzo
periodo, il reddito di
riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi
complessivi
posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento
della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato
da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo
familiare, e
dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato
da unione
civile, di cui all'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel
suo nucleo familiare, che
nell'anno precedente quello di sostenimento
della spesa si sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo
articolo
12, per un numero di parti determinato secondo
la Tabella 1-bis,
allegata al presente decreto.»;
c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche per le
spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis di
cui all'
Allegato 1 al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si
applicano:
a) agli interventi per i quali, alla data del 25
novembre 2022,
risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119,
comma 13-ter, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, la
comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) e, in
caso di interventi su edifici
condominiali, all'ulteriore condizione che la
delibera assembleare
che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in
data
antecedente al 25 novembre 2022;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione
degli edifici, per i quali alla medesima data del 25
novembre 2022,
risulti presentata l'istanza per
l'acquisizione del titolo
abilitativo.
3. Al fine di procedere alla corresponsione di un
contributo in
favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali
di cui
all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19
maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio
2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo
e terzo
periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di
20 milioni di
euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato
dall'Agenzia
delle entrate, secondo criteri e modalita' determinati
con decreto
del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il contributo di cui al presente
articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
121, comma 3, terzo
periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti
d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di
sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre
2022 e non ancora
utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari
importo,
in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti
crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da
parte
del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in
via telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3
dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta
non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non
puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a
tali
operazioni, effettua un
monitoraggio dell'andamento
delle
compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui
saldi
di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del
Ministero
dell'economia e delle finanze dei provvedimenti
previsti ai sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge
n. 196
del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate
sono definite le modalita' attuative della disposizione
di cui al
presente comma.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo
valutati in 8,6
milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di
euro per l'anno
2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di
euro
per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per
l'anno 2026, 1.274,8
milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di
euro per l'anno
2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni
di euro
per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di
euro per
l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034,
e pari a 20
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di
euro
per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno
2034, ai sensi
dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo
di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal
comma
1.
Art. 10
Norme in materia di procedure di
affidamento di lavori
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno
2019, n. 55, dopo le parole
«citta' metropolitane e i comuni
capoluogo di provincia» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non
capoluogo di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui
importo
e' pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR
o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto
accesso
al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle
preassegnazioni di
cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.
175,
e dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 213
del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31
dicembre
2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori
ricorrendo a
risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato
articolo 26
del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati
contributi,
a valere sulle risorse residue disponibili al termine della
procedura
di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a
fronteggiare
gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei
prezzari di
cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del
Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
individuate
le modalita' di attuazione del presente comma.
3. Al decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis (Semplificazioni
delle procedure per la
realizzazione degli interventi autostradali di preminente
interesse
nazionale). − 1. Ai fini della
realizzazione degli interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente
decreto, prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e'
trasmesso,
rispettivamente a cura della stazione appaltante o del
concedente, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
finalita' di
cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio
superiore dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalita'
di cui al
comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro i
successivi quindici giorni dalla data di
ricezione del progetto
secondo quanto previsto al comma
1, stipula, ove non
gia'
sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le
amministrazioni e
gli enti territoriali competenti da
cui risulti la favorevole
valutazione relativa alla realizzazione
dell'intervento, alle
caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati
d'esecuzione,
eventuali obblighi a carico delle
amministrazioni coinvolte e
ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle
circostanze.
Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui al
comma 1,
che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere
secondo
quanto previsto dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori
pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni
dalla data di
ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto
dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
procede ad una
valutazione ricognitiva sulla completezza del
quadro conoscitivo
posto a base del progetto, sulla coerenza delle
scelte progettuali
con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per
garantire la
cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano,
in
base allo stato del procedimento di realizzazione
dell'intervento, le
disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto
l'Allegato IV-bis di cui
all'Allegato 2 al presente decreto.
Art. 11
Disposizioni concernenti la Commissione tecnica
PNRR-PNIEC
1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi
di
decarbonizzazione previsti dal Piano
nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano
nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma
2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al
presente comma»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi
incluso il personale
dipendente di societa' in house dello Stato»;
b) dopo il nono periodo, e' inserito
il seguente: «Con le
medesime modalita' previste per le unita' di cui al
primo periodo,
possono essere nominati componenti aggregati della Commissione
di cui
al presente comma, nel numero massimo di trenta unita',
che restano
in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed
economico e'
equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di
cui al
primo periodo.».
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 12
Esenzioni in materia di imposte
1. Le disposizioni di cui all'articolo
78, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, in materia di esenzioni
dall'imposta municipale propria per il settore dello
spettacolo, si
interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata
dell'IMU di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
2019,
n. 160, non e' dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78,
comma
1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel
rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013
della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea
agli aiuti «de minimis».
2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4,
del citato
decreto-legge n. 104 del 2020 non si
applica all'esenzione dal
pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al
comma 1.
3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti,
documenti
e registri esenti dall'imposta di bollo
in modo assoluto, dopo
l'articolo 8-bis e' inserito il seguente:
«Art. 8-ter
Domande di contributi, comunque denominati, destinati a
favore di
soggetti colpiti da eventi calamitosi o
eccezionali oggetto di
dichiarazione di stato di emergenza
effettuato dalla competente
autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con
l'evento».
Art. 13
Disposizioni in materia di sport
1. Al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva
e le
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa
nel territorio dello Stato e operano
nell'ambito di competizioni
sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi
dall'articolo
1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre
2021,
n. 234, dall'articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile
2022, n. 34, e in ultimo
dall'articolo 39, comma 1-bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi
delle addizionali
regionali e comunali, possono essere effettuati, senza
applicazione
di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
Art. 14
Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno
corrente
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di 1.080
milioni di
euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di
euro destinate agli
interventi di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 luglio 2017 «Riparto del fondo per il
finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,
di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.».
2. Al fine di accelerare il
completamento dei programmi di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di
cui
agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento
militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per
l'anno 2022
e' autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della
difesa
provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei
relativi
cronoprogrammi.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il
comma 606, e' inserito il seguente: «606-bis. Per
l'anno 2022 il
fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di
euro per
il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di
14,2
milioni di euro da destinare al compenso individuale
accessorio del
personale ATA.».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di
lavoro a
tempo determinato gia' stipulati con le agenzie di
somministrazione
di lavoro interinale di cui
all'articolo 103, comma 23, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata la spesa
di euro
1.558.473 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro
1.558.473 per
l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui
all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21
settembre 2022, n. 142, e' autorizzata la spesa di
410 milioni di
euro per l'anno 2022. Le risorse di cui
al presente comma sono
trasferite entro il 31 dicembre 2022
alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ed e' corrispondentemente
ridotto l'onere
posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2,
lettera b) del
medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione
pari a 4.127,713
milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di
euro per l'anno
2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni
di euro
per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4
milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per
l'anno 2029, 65
milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di
euro per l'anno
2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di
euro per
l'anno 2033, destinate all'attuazione della
manovra di bilancio
2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a
1.500 milioni di euro per l'anno
2023, e' accantonata e resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato
delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita
del gas ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis
del decreto-legge 7
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15
luglio 2022, n. 91.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e
dai
commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in
6.037,454 milioni
di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per
l'anno 2023,
515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni
di euro per
l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89
milioni di
euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per
l'anno 2028, 48,1
milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno
2030,
64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro
per l'anno
2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di
euro per
l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli
effetti
in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in
termini di
indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per
l'anno 2022, si
provvede:
a) quanto a 1.527 milioni di euro per
l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti,
di competenza e di
cassa, delle Missioni e dei Programmi
per gli importi indicati
nell'allegato 3 al presente decreto;
b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8
milioni
di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025,
353,6
milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di
euro per l'anno
2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro
per
l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di
euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3
milioni di
euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo
9, comma 1,
lettera a);
c) quanto a 4.000 milioni di euro per
l'anno 2023, mediante
utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2,
che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e
restano acquisite
all'erario;
d) quanto a 45,8 milioni di euro per
l'anno 2034, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in
termini
di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per
l'anno
2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni
di euro
per l'anno 2024, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6
milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo
delle minori
spese derivanti dagli articoli 2 e 3;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dal Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre
2022 con
le risoluzioni di approvazione della
relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre
2012, n.
243.
6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito
dall'allegato 4 annesso al presente decreto
in coerenza con la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera
g).
7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019,
n.32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole «e
2022», inserire le
seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;
b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e
c).
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario
2023 la facolta'
di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31
dicembre
2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta per le
medesime
risorse.».
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle
finanze,
ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con
l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 2022
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Pichetto Fratin,
Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Crosetto, Ministro della difesa
Salvini, Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti
Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato 1
(Articolo 9, comma 1, lettera d)
«Tabella 1-bis
(Articolo 119, comma 8-bis.1)
+---------------------------------------------------+---------------+
|
|Numero di parti|
+---------------------------------------------------+---------------+
|Contribuente
| 1
|
+---------------------------------------------------+---------------+
|Se nel nucleo familiare e' presente un coniuge,
|
|
|il soggetto legato da unione civile o la persona |
|
|convivente
| si aggiunge 1 |
+---------------------------------------------------+---------------+
|Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, |
|
|diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione|
|
|civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle|
|
|imposte sui redditi, di cui al decreto del
|
|
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
|
|917, che nell'anno precedente quello di
|
|
|sostenimento della spesa si sono trovati nelle
|
|
|condizioni previste nel comma 2 del medesimo
|
|
|articolo 12, in numero pari a:
|
|
|
|
|
| un familiare
|si aggiunge 0,5|
|
|
|
| due familiari
| si aggiunge 1 |
|
|
|
| tre o piu' familiari
| si aggiunge 2 |
+---------------------------------------------------+---------------+
».
Allegato 2
(articolo 10, comma 3)
«Allegato IV-bis
(articolo 44-bis, comma 1)
(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade
per l'Italia - art. 44 bis)
1) A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano
2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)
3) A14 - Bologna-dir. Ravenna
4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)
5) A1 - Milano Sud-Lodi
6) Gronda di Genova
7) A14 - Passante di Bologna
8) A13 - Bologna-Ferrara
9) A13 - Monselice-Padova
10) A1 - Tangenziale di Modena
11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle
12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3)».
Allegato 3
(Articolo 15, comma 5, lettera a)
Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa
+-------------------------------------------------------------+-----+
|Stato di previsione
| |
+-------------------------------------------------------------+2022
|
|MISSIONE/programma
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
Ministero dell'economia e delle finanze
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
| |
|della finanza pubblica (29)
| 200 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte|
|
|(5)
| 200 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)
| 50 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
| |
|ambito UE (10)
| 50 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|15. Politiche previdenziali (25)
| 70 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza
| |
|sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
| |
|(2)
| 70 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|23. Fondi da ripartire (33)
| 400 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|23.1 Fondi da assegnare (1)
| 200 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|23.2 Fondi di riserva e speciali (2)
| 200 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
| Ministero del lavoro
e delle politiche sociali |
|
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. Politiche per il lavoro (26)
| 650 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione |
|
|(6)
| 650 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
Ministero della giustizia
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. Giustizia (6)
| 45 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita'
| |
|giudiziaria (6)
| 45 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
Ministero degli affari esteri
| |
|
e della cooperazione internazionale
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)
| 10 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)
| 10 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
Ministero dell'interno
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
| 52 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti
| |
|delle autonomie locali (9)
| 40 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle
| |
|risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)
| 12 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
Ministero della salute
| |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. Tutela della salute (20)
| 50 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)
| 50 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|
TOTALE|1.527|
+-------------------------------------------------------------+-----+
Allegato 4
(articolo 15, comma 6)
"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
==============================================
|
RISULTATI DIFFERENZIALI
|
==============================================
|
- COMPETENZA -
|
+=======================================+=====
| Descrizione risultato differenziale |
2022 | 2023 | 2024 |
+---------------------------------------+----------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da |
| |
|
|finanziare, tenuto conto degli effetti | 251.000
|184.748|119.970|
|derivanti dalla presente legge
| |
| |
|
+----------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato |
| |
|
|finanziario, tenuto conto degli effetti| 528.347
|494.848|438.645|
|derivanti dalla presente legge (*) |
| |
|
==============================================
|
- CASSA -
|
==============================================
| Descrizione risultato differenziale |
2022 | 2023 | 2024 |
+---------------------------------------+----------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da |
| |
|
|finanziare, tenuto conto degli effetti | 328.000
|249.748|177.170|
|derivanti dalla presente legge
| |
| |
+---------------------------------------+----------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato |
| |
|
|finanziario, tenuto conto degli effetti| 605.372
|559.848|495.845|
|derivanti dalla presente legge (*) |
| |
|
+---------------------------------------+----------+-------+-------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
|
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti
|
|con ammortamento a carico dello Stato.
|
+----------------------------------------------------------------- |