R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578
Approvazione del testo unico della legge
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1926, n. 52.
E' approvato il testo unico della legge
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, annesse
al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.
Testo unico CAPO I - Costituzione ed
amministrazione delle aziende speciali.
1. (art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - I comuni possono assumere nei
modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici
servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti: 1° costruzione di
acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile; 2° impianto ed esercizio
dell'illuminazione pubblica e privata; 3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle
materie fertilizzanti; 4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o
meccanica; 5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale; 6°
impianto ed esercizio di farmacie; 7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle
case; 8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei
soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e
riconosciute come enti morali; 9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;
10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di
privativa; 11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di
privativa; 12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici; 13° fabbrica e
vendita del ghiaccio; 14° costruzione ed esercizio di asili notturni; 15° impianto ed
esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle
pubbliche comunicazioni; 16° produzione distribuzione di forza motrice idraulica ed
elettrica e costruzione degli impianti relativi; 17° pubbliche affissioni, anche con
diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della
pubblica autorità; 18° essiccatoi di granturco e relativi depositi; 19° stabilimento e
relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere. Uguale
facoltà è attribuita alle province per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19
e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte
delle province sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi
sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed equiparate le province ai
comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri
2. (art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3047.) - Ciascuno dei servizi assunti
direttamente deve, salvo ciò che è disposto dall'articolo 15, costituire un'azienda
speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti
separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico. Quando però si tratti
di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente,
potrà essere costituita una azienda sola che provveda a più servizi, tenendo
contabilità separate. Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi
giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le
azioni che ne conseguono. Esse sono soggette alla vigilanza del consiglio comunale, che
può sempre esaminarne l'andamento. Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto
approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e d), e detratto quando si
ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed
anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno
versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali
delle singole aziende. Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col
fondo di riserva costituito come alla lettera d) dell'articolo seguente ed, in caso di
insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del
bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19. Agli ampliamenti ed ai miglioramenti
dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le
riserve.
3. (art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - Ciascuna azienda è retta da un
regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento
amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina: a) i requisiti per la nomina a
direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la
retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una
compartecipazione agli utili e in quale misura; b) le norme per l'assunzione in servizio e
per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto
dell'ente o della azienda; c) l'inscrizione degli operai alla cassa nazionale di
previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai; d) le norme per la ripartizione
degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di
ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attività patrimoniali; e) le
tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.
4. (art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3047.) - La direzione dell'azienda è affidata al direttore, che deve prestare la cauzione
prescritta dal regolamento speciale. Il direttore è, di regola, nominato in seguito a
pubblico concorso dalla commissione di cui all'articolo seguente, con l'intervento di
almeno due terzi dei suoi componenti. Egli è nominato per il termine di tre anni, può
essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine
del quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla commissione con
l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti (24). Il direttore potrà essere
eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta
dalla commissione a voti unanimi e approvata dal consiglio comunale con l'intervento di
almeno due terzi dei consiglieri in carica. Il direttore rappresenta l'azienda di fronte
ai terzi e può stare in giudizio quando si tratta della riscossione dei crediti
dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere
autorizzato dalla commissione amministratrice.
5. (art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - Per ciascuna azienda è istituita una
commissione, nominata dal consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualità
per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica ed
amministrativa; non più dei due quinti dei commissari può appartenere nel tempo stesso
al consiglio comunale. La commissione deve essere composta di un numero dispari di membri,
non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente. La nomina del
presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri. Il
presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Alle elezioni
il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei
trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il
sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative
deliberazioni siano divenute esecutive. La commissione amministratrice decade dal mandato
nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o
un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni
6. (art. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 6
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - La commissione delibera annualmente, nei
modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio
preventivo e provvede alla presentazione dei conti al consiglio comunale. Essa provvede
inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto altro occorra pel funzionamento
dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione del
presente testo unico. La commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalità
prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità ed
i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli
impiegati. Ogni azienda dovrà allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la
tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sarà approvata
di volta in volta insieme col bilancio.
7. (art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3047.) - Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli
amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende speciali si applicano le
norme della legge comunale e provinciale
8. (art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103.) -
Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e
contabilità separate. Soltanto in casi eccezionali di servizio di grande importanza e di
tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può
nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da
prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da
approvarsi dal consiglio di prefettura.
9. (art. 9 della legge 29 marzo 1903, n. 103.) -
Non possono essere nominati direttori né impiegati dell'azienda i consiglieri comunali,
né i loro parenti fino al terzo grado; né possono essere eletti consiglieri comunali i
direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui
gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualità o ricoprire l'impiego
rispettivo
CAPO II - Procedimento per l'assunzione
diretta dei pubblici servizi e per la costituzione delle aziende speciali.
10. (art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - L'assunzione diretta dei pubblici
servizi da parte dei comuni e delle province, in conformità delle disposizioni del
presente testo unico, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli
artt. 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con regio
decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e
finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la
gestione del servizio che vuolsi assumere.
11. (art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3047.) - La deliberazione, così istruita, è sottoposta d'urgenza alla giunta
provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di
cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide
sull'ammissibilità della medesima.
12. (art. 13 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
10 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3047.) - Intervenuta la decisione favorevole
della giunta provinciale amministrativa, quando sia stata fatta opposizione, nei modi e
termini che saranno stabiliti dal regolamento da parte di un ventesimo almeno degli
elettori del comune, ovvero di un terzo almeno dei consiglieri in carica, la deliberazione
del consiglio comunale è sottoposta anche al voto degli elettori del comune, convocati
con manifesto della giunta municipale da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della
convocazione. L'elettore vota pel sì o pel no sulla questione della assunzione diretta
del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del consiglio comunale,
la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo
tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori inscritti ne faccia richiesta nelle
forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà esser trascorso meno
di un anno dall'avvenuta votazione. L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
delle province non è mai soggetta a votazione di referendum.
13. (art. 14 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - Approvata la proposta, il consiglio
comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui
al precedente art. 3.
14. (art. 15 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
12 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - Il regolamento speciale dell'azienda è
esaminato, nel termine di trenta giorni, dalla giunta provinciale amministrativa, in
seguito alla cui deliberazione il prefetto lo rende esecutorio. I regolamenti speciali
delle aziende dei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri sono soggetti
all'approvazione della giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso che vi sia
opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.
15. (art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - Sono di regola esercitati in economia i
servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1°, nonché tutti gli
altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perché non
aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere
l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda
speciale. L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'art. 10 e
la deliberazione nonché il regolamento che disciplina il servizio debbono essere
approvati dalla giunta provinciale amministrativa. Pei comuni ai quali sono assegnati 80
consiglieri la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non
sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia
opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica. Contro i provvedimenti
della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in
economia dei servizi e al regolamento speciale, è ammesso ricorso entro il termine di 30
giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.
CAPO III - Vigilanza sulla
amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei conti.
16. (art. 17 della legge 19 marzo 1903, n. 103, e
14 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - I bilanci delle aziende e le
deliberazioni della commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie
durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che
vincolino il bilancio oltre l'anno sono comunicati all'amministrazione del comune. Nel
termine di 15 giorni il consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che
saranno comunicate, a cura del sindaco, alla commissione amministratrice. Ove questa non
creda di uniformarsi ai rilievi del consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate
sono sottoposte alle definitive determinazioni della giunta provinciale amministrativa,
cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei
consiglieri in carica. Per le aziende provinciali provvede definitivamente il consiglio
della provincia. I conti delle aziende sono sottoposti dalla commissione amministratrice,
con speciale relazione, alle deliberazioni del consiglio comunale. Detti conti saranno
depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne
visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 317 della legge comunale e
provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre
1923; numero 2839
17. (art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3047.) - Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia al sottoprefetto le
deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta. Il sottoprefetto, entro
quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le
leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda. Contro il
provvedimento del sottoprefetto è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso
al prefetto, che provvede definitivamente. Il prefetto può annullare, nel termine di
giorni trenta dalla data di cui al secondo comma e su conforme parere della giunta
provinciale amministrativa, anche le deliberazioni che importino una evidente lesione
degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del prefetto è ammesso
ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede
definitivamente.
18. (art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - La commissione amministratrice può
essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata
dalla giunta provinciale amministrativa. Il consiglio comunale non può essere chiamato a
deliberare sullo scioglimento della commissione amministratrice se non quando vi sia
proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati
al comune. Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei
consiglieri assegnati al comune. Qualora in due successive convocazioni il consiglio
comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della commissione del
mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le
responsabilità dei componenti la commissione ai termini dell'art. 7, od essendosi reso
impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte
dei componenti stessi, il consiglio comunale ometta di deliberare, la commissione può
sempre essere sciolta dal prefetto, previo parere della giunta provinciale amministrativa.
In caso di scioglimento della commissione amministratrice da parte del consiglio comunale,
questo procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo
le attribuzioni della commissione sono esercitate dalla giunta municipale. Quando lo
scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario per esercitare
temporaneamente le attribuzioni della commissione amministratrice. Anche in questo caso il
consiglio comunale procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese.
19. (art. 20 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253.) - Quando il prefetto abbia fondati
motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda
con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta. Gli atti dell'inchiesta sono
sottoposti alla giunta provinciale amministrativa, e, quando questa riconosca doversi
procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto. Con apposito regolamento,
da emanarsi in esecuzione dell'art. 31, saranno stabiliti i modi e i termini per la
liquidazione dell'azienda. Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta
non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sul conforme parere
della giunta provinciale amministrativa, essere prescritte le riforme da apportare al
funzionamento dell'azienda.
20. (art. 21 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - Lo scioglimento del consiglio comunale
non trae seco quello della commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è
espressamente dichiarato nel relativo decreto reale. Quando sia sciolto il consiglio
comunale ma non la commissione amministratrice, la presidenza di questa commissione è
assunta dal commissario regio. Quando sia sciolta anche la commissione amministratrice ne
adempie le funzioni il commissario regio. Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo
comma sono demandate, nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, rispettivamente,
al presidente della commissione straordinaria od alla commissione stessa.
CAPO IV - Aziende consorziali.
21. (art. 22 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
18 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - Per assumere direttamente l'impianto e
l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto e
l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti,
possono costituirsi consorzi fra comuni, fra province, e fra province e comuni, anche se
questi appartengono a province diverse. A tal uopo, dopo le deliberazioni prese nelle
forme dell'art. 10 e dopo la procedura di cui al successivo art. 11, i singoli consigli
nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi enti hanno nell'azienda, un congruo
numero di propri rappresentanti. Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la
quale formula, ai sensi dell'art. 13, il regolamento speciale per la futura azienda
consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall'art. 3, sono stabilite la
sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari comuni. Nel caso di
consorzio fra province e comuni le deliberazioni dei cumuni facenti parte del consorzio,
relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla
votazione di referendum.
22. (art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3047.) - In quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico, alle aziende
consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.
L'assemblea consorziale nomina la commissione amministratrice della azienda, ai termini
dell'art. 5. Tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una
sola provincia, sono attribuite al consiglio comunale o provinciale, sono invece per le
aziende costituite fra comuni, o fra province, o fra comuni e province deferite
all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la commissione
amministratrice di cui all'art. 18.
23. (art. 24 della legge 29 marzo 1903, n. 103.)
- Un regolamento generale da emanarsi per decreto reale determinerà le ulteriori norme
per la costituzione, amministrazione e vigilanza delle aziende consorziali, nonché per i
riscatti di precedenti concessioni cui nell'interesse delle medesime fosse necessario di
procedere, osservando sempre le clausole e condizioni prescritte dal successivo art. 24.
CAPO V - Disposizioni generali e
transitorie.
24. (art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, numero 253.) - I comuni possono valersi delle
facoltà consentite dall'art. 1° pei servizi che siano già affidati all'industria
privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della
durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno
sempre diritto al riscatto quando sieno passati venti anni dall'effettivo cominciamento
dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.
Qualora i comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra
determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di
cinque in cinque anni. Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.
Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità,
nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valore industriale dell'impianto e del
relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo
cominciamento dell'esercizio e dagli evenuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel
materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano
contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;
b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di
registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti,
sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente; c) profitto che al
concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che
avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante
annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono
gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni
non superi mai quello di venti. L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei
redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio,
tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del
capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui
alle lettere a) e b) di questo articolo. L'ammontare dell'indennità può essere
determinato d'accordo fra le parti con l'approvazione della giunta provinciale
amministrativa. In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un
collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal consiglio comunale,
uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è
posto il comune. Avverso la decisione di tale collegio, così il comune come il
concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri i quali saranno
nominati dal primo presidente della corte d'appello e decideranno come amichevoli
compositori. I comuni, che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi nei
contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esecuzione
dell'industria o del servizio e col personale addetto al servizio stesso, purché i
contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di
cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti
contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto. Le
disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non
sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della
concessione sieno stabilite da contratto, purché stipulando sei mesi prima della
promulgazione della legge 29 marzo 1903, n. 103.
25. (art. 26 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - Quando i comuni vogliano far uso della
facoltà di riscatto, la deliberazione del consiglio comunale e il progetto di massima di
cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla
gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare
presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari. Quando, dopo la decisione
favorevole della giunta provinciale amministrativa, l'indennità di riscatto sia
determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a
base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformità degli artt. 10 e
11.
26. (art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103.)
- I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati
all'art. 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà
del riscatto con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, più
onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.
27. (art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, numero 253.) - Quando manchino di altre
risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei
pubblici servizi, contraendo mutui con la cassa depositi e prestiti alle condizioni
stabilite dal titolo IV del testo unico delle leggi riguardanti la cassa dei depositi e
prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453. Gli interessi di questi mutui
non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 191
della legge comunale e provinciale. I mutui devono essere delibemti dal consiglio comunale
con le forme volute dalla legge comunale e l'approvazione della giunta provinciale
amministrativa, ai termini dell'art. 11, vale anche per gli effetti della contrattazione
del mutuo.
28. (art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.) - L'eccedenza oltre il limite legale
della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con
le garanzie stabilite dal presente testo unico ed alla erogazione delle relative spese,
quand'anche abbiano carattere facoltativo. Per l'autorizzazione all'eccedenza del limite
legale della sovrimposta si applicano le norme della legge comunale e provinciale, fermo
il disposto del regio decreto 18 febbraio 1923, numero 419.
29. (art. 22 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3047.) - Per i servizi già esercitati direttamente dalle province queste debbono,
entro un anno dalla pubblicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, deliberare
circa il modo di esercizio.
30. (regio decreto-legge 26 giugno 1924, n.
1032). - Finché non saranno istituite le sottoprefetture nei capoluoghi di provincia, le
attribuzioni affidate ai sottoprefetti dal presente testo unico per i comuni del primo
circondario continueranno ad essere esercitate dai prefetti. Contro i provvedimenti
emanati dai prefetti a norma del comma precedente è ammesso il ricorso previsto
all'ultima parte dell'art. 17.
31. (art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, numero 253.) - E' data al governo del re la
facoltà di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo
unico, sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.
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