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   Normativa Appalti di Opere  

NOTE

  1. Articolo 9, comma 2, della legge 415/98: "Il regolamento di cui all’art.3, comma2, della legge n.109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
  2. Articolo 2, comma 2, della legge n.415/98 :"Il regolamento di cui all’art.8, comma 2, della legge 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"
  3. Articolo 6, comma 9, della legge n.415/98 :"La disposizione di cui all’art.17, comma 2, secondo periodo, della legge n.109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".
  4. Articolo 6, comma 7, della legge n.415/98 :"Il decreto di cui all’art.17, comma 14 bis, della legge n.109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
  5. Articolo 6, comma 8 della legge n.415/98 :"Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all’articolo 17 della legge n.109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali ; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data".
  6. Articolo 3, comma 8, della legge n. 415/98 :"Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2-bis, della legge 109, introdotto dal comma 7 del presente articolo"
  7. Articolo 7, comma 2, della legge 415/98 :"Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo."
  8. Articolo 9, comma 59, della legge 415/98 :"Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall’articolo 30 delle legge 109 sono approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
  9. Articolo 9, comma 58, della legge 415/98 :"Il regolamento di cui all’articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."
  10. Articolo 9, commi 76 e 77, della legge 415/98 :

    "76. Il termine di cui all’articolo 37 della legge n. 109 è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l’intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

    77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva".

  11. Articolo 9, comma 63 e seguenti della legge n. 415/98 :

    "63. All’articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il secondo periodo è sostituito dal seguente :<<Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l’identità dei fiducianti ; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall’Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall’Albo stesso.>>

    64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55."

 

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