NOTE
- Articolo 9, comma 2, della legge
415/98: "Il regolamento di cui allart.3, comma2, della legge n.109 è adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Articolo 2, comma 2, della legge
n.415/98 :"Il regolamento di cui allart.8, comma 2, della legge 109, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge"
- Articolo 6, comma 9, della legge
n.415/98 :"La disposizione di cui allart.17, comma 2, secondo periodo,
della legge n.109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica
esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge".
- Articolo 6, comma 7, della legge
n.415/98 :"Il decreto di cui allart.17, comma 14 bis, della legge n.109,
introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge".
- Articolo 6, comma 8 della legge
n.415/98 :"Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui
allarticolo 17 della legge n.109, come modificato dal presente articolo, le società
costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre
anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di
società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con
qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di società di capitali ; per le società costituite fino a
tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è
esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data".
- Articolo 3, comma 8, della legge
n. 415/98 :"Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui allarticolo 19, comma 2-bis, della legge 109, introdotto dal
comma 7 del presente articolo"
- Articolo 7, comma 2, della legge
415/98 :"Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del
relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di
anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dallarticolo 21, comma
1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo."
- Articolo 9, comma 59, della legge
415/98 :"Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le
garanzie fidejussorie previste dallarticolo 30 delle legge 109 sono approvati con
decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".
- Articolo 9, comma 58, della legge
415/98 :"Il regolamento di cui allarticolo 30, comma 7-bis, della legge n.
109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge."
- Articolo 9, commi 76 e 77, della
legge 415/98 :
"76.
Il termine di cui allarticolo 37 della legge n. 109 è riaperto e fissato in sei
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale
termine, qualora lintesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro
i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un
protocollo di intesa.
77. Decorso il termine di
sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse
edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non
possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva".
- Articolo 9, comma 63 e seguenti
della legge n. 415/98 :
"63. Allarticolo 17,
comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il secondo periodo è sostituito dal
seguente :<<Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine
predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta
giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle
amministrazioni interessate lidentità dei fiducianti ; in presenza di
violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione
dallAlbo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione
dallAlbo stesso.>>
64. Le disposizioni attuative del
comma 63 sono adottate, entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel
primo periodo del comma 3 dellarticolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55."
|
| Studio
NET - Servizi Web |
Tutto il materiale in questo sito e' © 2000 Studio NET |
|
|
|