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DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 GIUGNO 2001,
n. 380
(in Suppl.
ordinario n. 239 alla Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245)
Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia
edilizia.
Articolo 1
(L) Ambito di
applicazione
1. Il presente
testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le
disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano
ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia.
3. Sono fatte
salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione,
in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi.
Articolo 2
(L) Competenze
delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni
esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili
dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le
disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative
dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei
riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si
adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni,
nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun
caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel
senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti,
delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle
disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 3
(L) Definizioni
degli interventi edilizi
(legge 5 agosto
1978, n. 457, art. 31; d.lgs. 27.12.2002, n. 301art. 1, comma 1, lett.
a,).
1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per:
a)
"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)
"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso;
c)
"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d)
"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve
le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica
e)
"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la
costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente,
fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);
e.2) gli
interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune;
e.3) la
realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;
e.4)
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5)
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli
interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la
realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli
"interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
2. Le
definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la
definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 4
(L) Regolamenti
edilizi comunali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il
regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con
particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle
pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in
cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento
indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.
Articolo 5
(R) Sportello
unico per l'edilizia
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n.98, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le
amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata
delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II (1) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio
attività.
2. Tale ufficio
provvede in particolare:
a) alla
ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il
rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il
certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire
informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari
elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso
gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro
iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili
disponibili;
d)
all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di
accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio
dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale,
edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli
interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura
dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento
agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo
unico.
3. Ai fini del
rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,
l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere
dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere
dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L'ufficio
cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in
particolare:
a) le
autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94
e 62;
b) l'assenso
dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti
militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c)
l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d)
l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di
assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su
immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere
vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento
al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per
l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei
centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere
dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi
in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il
nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 6
(L) Attività
edilizia libera
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art.9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13,
art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, com-ma
4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più
restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli
strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti
senza titolo abilitativo:
a) interventi
di manutenzione ordinaria;
b) interventi
[...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere
temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Articolo 7
(L) Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si
applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e
interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione
integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche
allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con
l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo
34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere
pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti
su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da
realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da
concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità
con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni;
c) opere
pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
Articolo 8
(L) Attività
edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La
realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree
demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Articolo 9
(L) Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10
del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo
comma)
1. Salvi i più
restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle
norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei
comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli
interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma
dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di
esse;
b) fuori dal
perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel
limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro
quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie
coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree
nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto
per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera
a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo
comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole
unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono
consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e
modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché
il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del
comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente
alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e
canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri
di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente
titolo.
Articolo 10
(L) Interventi
subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10
del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4; D.Lgs.
27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. b).
1.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli
interventi di nuova costruzione;
b) gli
interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli
interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso.
2. Le regioni
stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono
subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni
possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in
relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono
sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente
comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Articolo 11
(L)
Caratteristiche del permesso di costruire
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n.
724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso
di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia
titolo per richiederlo.
2. Il permesso
di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o
aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di
altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del
suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio
del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei
terzi.
Articolo 12
(L) Presupposti
per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma
1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso
di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso
di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno
degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del
permesso.
3. In caso di
contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire
con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento
urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento
urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente
all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di
pubblicazione.
4. A richiesta
del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più
onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Articolo 13
(L) Competenza
al rilascio del permesso di costruire
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
41-quater)
1. Il permesso
di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli
strumenti urbanistici.
2. La regione
disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21,
comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro
i termini stabiliti.
Articolo 14
(L) Permesso di
costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della
legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art.
42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico,
previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio
del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga,
nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso
il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Articolo 15
(R) Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso
di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori.
2. Il termine
per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve
essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato,
per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una
proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o
delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando
si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari.
3. La
realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine
stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere
ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle
realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.
4. Il permesso
decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche,
salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il
termine di tre anni dalla data di inizio.
Articolo 16
(L) Contributo
per il rilascio del permesso di costruire
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11;
legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537,
art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b)
e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988,
n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58,
comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2; D.Lgs.
27.12.2002, n. 301 art. 1, comma 1, lett. c).
1. Salvo quanto
disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di
contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale
della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di
contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del
rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche
che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza
ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle
caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle
destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e
rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi
regionali.
5. Nel caso di
mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e
fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque
anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni
regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di
urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
8. Gli oneri di
urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili
nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi
per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere,
delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono
ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di
costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle
regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo
stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di
detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di
interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato
in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati
dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà
di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i
valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
Articolo 17
(L) Riduzione o
esonero dal contributo di costruzione
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;
legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art.
26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di
edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti,
il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola
quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si
impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi
di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il
contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il
contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli
interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze,
in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli
interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore
al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli
impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere
di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli
interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli
interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il
contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere
di urbanizzazione.
Articolo 18
(L)
Convenzione-tipo
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23,
comma 6)
1. Ai fini del
rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia
abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i
parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai
quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di
obbligo in ordine essenzialmente a:
a)
l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli
alloggi;
b) la
determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del
costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della
costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese
generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la
determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto
dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di
validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20
anni.
2. La regione
stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle
aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del
costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare
del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della
convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in
occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio
anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di
cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi
del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con
frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
5. Ogni
pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni
di locazione è nulla per la parte eccedente.
Articolo 19
(L) Contributo
di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso
di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari
alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e
di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate
le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione
definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo
16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso
di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle
opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché
una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività,
con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la
destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di
quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque
modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il
contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente
alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento
dell'intervenuta variazione.
Articolo 20
(R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; D.Lgs. 27.12.2002,
n. 301, art. 1, comma 1, lett. d).
1. La domanda
per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo
sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento
edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui
il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la
verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello
unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande
si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello
unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di
cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati
allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del
progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il
responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio
del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta
entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di
cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine
fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione
nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma
3.
5. Il termine
di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile
del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già
nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi
in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario
acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre
amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche
incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il
provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3,
ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6.
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al
pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso
di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di
cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000
abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso
inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto.
10. Il
procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione
consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il
termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di
cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Articolo 21
(R) Intervento
sostitutivo regionale
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di
mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del
provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso
di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in
piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedereallo sportello
unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui
all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione
dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del
responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di
impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla
domanda di permesso di costruire.
2. Decorso
inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può
inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo
regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un
commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.
Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di
intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
Articolo 22
(L) Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività
(D.Lgs.
27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. e).
1 Sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che
siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì,
realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a
permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini
dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del
rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In
alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
a) gli
interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c);
b) gli
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi
compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali
e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata
dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi
piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21
dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire
entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si
prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione
venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
c) gli
interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni
plano-volumetriche.
4. Le regioni a
statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano,
comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli
interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli
altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da
quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque
salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso
di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e
2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5.
In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e'
soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Articolo 23
(R) Disciplina
della denuncia di inizio attività
(D.Lgs.
27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f).
1.Il
proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio
dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da
una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli
opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia
di inizio attività e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si
intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e'
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione
dei lavori.
3. Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole,
la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere
favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma
1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole,
la denuncia e' priva di effetti.
5. La
sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco
di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente
necessari.
6. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine
indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di
ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica
ed edilizia.
7. Ultimato
l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico,
con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato
con la denuncia di inizio attività.
Articolo 24
(L) Certificato
di agibilità
(regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato
dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28
febbraio 1985 n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il
certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone
la normativa vigente.
2. Il
certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti
interventi:
a) nuove
costruzioni;
b)
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi
sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al
comma 1.
3. Con
riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di
inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a
chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata
presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro (1).
4. Alla domanda
per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia
della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 25
(R)
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
(decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro
quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento,
il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo
sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità,
corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di
accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere
al catasto;
b)
dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato,
nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità
degli ambienti;
c)
dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità
degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle
prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli
stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli
impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello
unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della
domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Entro trenta
giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale
ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità
verificata la seguente documentazione:
a) certificato
di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato
del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62,
attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle
disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la
documentazione indicata al comma 1;
d)
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa
vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso
inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a) (1). In caso di autodichiarazione,
il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine
di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile
del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente
per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella
disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 26
(L)
Dichiarazione di inagibilità
(regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio
del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di
dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi
dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Articolo 27
(L) Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e
di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente
o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre
norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n.
1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello
stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti
le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione,
anche di propria iniziativa.
3. Ferma
rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui
al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina
l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e
notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei
lavori.
4. Gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui
vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire,
ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri
casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale
e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro
trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Articolo 28
(L) Vigilanza
su opere di amministrazioni statali
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)
1. Per le opere
eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui
all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (1), al quale compete, d'intesa con il
presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti
previsti dal richiamato articolo 27.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 29
(L)
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente,
del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del
progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art.
5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare
del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel
presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica,
alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a
quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e
solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di
non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore
dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con
esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o
di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore
dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala
al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione
dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere
realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al
competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
Articolo 30
(L)
Lottizzazione abusiva
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)
1. Si ha
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei
terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi
statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando
tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la
vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro
caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno
e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edifi-catorio.
2. Gli atti tra
vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè
trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non
sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni
costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio
urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza
medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il
certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se,
per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di
mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può
essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché
la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la
prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato,
di strumenti attuativi.
5. I
frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale
risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è
stato depositato presso il comune.
6. I pubblici
ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il
trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di
terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono
trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia
dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del
competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.
7. Nel caso in
cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio
senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1
dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre
dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere
trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi
novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al
comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente
ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia
si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti
aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere
stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la
trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale
cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le
disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17
marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti,
nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti
reali di garanzia e di servitù.
Articolo 31
(L) Interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o
con variazioni essenziali
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art.
2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; D.Lgs.
27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. g).
1. Sono
interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire
quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità
dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso
la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che
viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il
responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione,
il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe
a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci
volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce
titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera
acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del
competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo
che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli
interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione
gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si
verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la
vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono
alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei
luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso
dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del
comune.
7. Il
segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e
trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al
presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del
governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso
d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi
trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone
contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini
dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere
abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di
condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione
delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.
Articolo 32
(L)
Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo
restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni
stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato,
tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si
verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento
della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento
consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in
relazione al progetto approvato;
c) modifiche
sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento
delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione
delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
2. Non possono
ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità
delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative.
3. Gli
interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a
vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed
ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette
nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal
permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli
altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.
Articolo 33
(L) Interventi
di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1,
lett. h).
1. Gli
interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da
esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle
prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo
termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza
stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
2. Qualora,
sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il
ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione
delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei
lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392,
e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto
ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base
dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i
comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro
relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle
categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli
edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato
a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le
opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e
modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed
irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro (1).
4. Qualora le
opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi
nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed
ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino
o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il
dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di
inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque
dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla
stessa.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 34
(L) Interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1,
lett. i).
1. Gli
interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili
dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del
dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono
rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la
demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una
sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in
difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al
doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità
dalla denuncia di inizio attività.
Articolo 35
(L) Interventi
abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; D.Lgs.
27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. l).)
1. Qualora sia
accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di
cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire,
ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei
luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La
demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
dell'abuso.
3. Resta fermo
il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali,
nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia
di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla
stessa.
Articolo 36
(L)
Accertamento di conformità
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 13; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma
1, lett. m).
1. In caso di
interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività
nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33,
comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario
dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
2. Il rilascio
del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in
caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista
dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di
opera difforme dal permesso.
3. Sulla
richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro
sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Articolo 37
(L) Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
e accertamento di conformità
(art. 4, comma
13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del
1985; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. n).
1. La
realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e
2,in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi
stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro (1).
2. Quando le
opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono
in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla
lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in
base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro (1).
3. Qualora gli
interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere
non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma
2 (1).
4. Ove
l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia
al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso
o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria
dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non
inferiore a 516 euro (1), stabilita dal responsabile del procedimento in
relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del
territorio.
5. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di
inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in
corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della
somma di 516 euro (1).
6. La mancata
denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne
ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato,
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 38
(L) Interventi
eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109 ; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1,
lett. o).
1. In caso di
annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in
base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente
eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di
accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La
valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o
dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di
impugnativa.
2. L'integrale
corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi
effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento
dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
Articolo 39
(L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6
agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, art. 1; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett.
p).
1. Entro dieci
anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali
che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione,
possono essere annullati dalla regione.
2. Il
provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto
dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al
proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con
l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato.
3. In pendenza
delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione
dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di
procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al
comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei
mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di
annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei
mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve
essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo
annullato.
5. I
provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi
noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei
dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in
contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di
inizio attività.
Articolo 40
(L) Sospensione
o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6
agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, art. 1; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett.
q).
1. In caso di
interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto
con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto
entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la
demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è
adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
dell'intervento.
2. Il
provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare
del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e
al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre
al comune.
3. La
sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data
della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per
eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile,
per la rimessa in pristino.
4. Con il
provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in
pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il
quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese
e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del
provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione
dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di
denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30
giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
Articolo 41
(L) Demolizione
di opere abusive
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996, n.
662, art. 2, comma 56 ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. In tutti i
casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è
disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta
comunale.
2. I relativi
lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di
impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale
del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a
disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa
finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili
in gestione diretta.
4. Qualora sia
necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile
avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5. È in ogni
caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per
l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi
all'occorrenza.
Articolo 42
(L) Ritardato
od omesso versamento del contributo di costruzione
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni
determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del
contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel
presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato
versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui
all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento
del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del
contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento
del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni;
c) l'aumento
del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i
successivi sessanta giorni.
3. Le misure di
cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di
pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai
ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso
inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi
previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza
di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al
presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel
comma 2.
Articolo 43
(L) Riscossione
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I
contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte
I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in
materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Articolo 44
(L) Sanzioni
penali
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298; ; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. r).
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative,
si applica:
a) l'ammenda
fino a 10329 euro (1) per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili,
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire;
b) l'arresto
fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro (1) nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto
fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso
di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico,
artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza
definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione
abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni
sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel
cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è
titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in
totale difformità dalla stessa.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 45
(L) Norme
relative all'azione penale
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione
penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui
all'articolo 36.
2. Nel caso di
ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di
cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente
del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il
terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio
in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Articolo 46
(L) Nullità
degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia
iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
art. 8; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. s).
1. Gli atti tra
vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata
dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da
essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del
permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non
si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in
cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in
sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova
dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza
che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i
diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto
o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
accertare la nullità degli atti.
4. Se la
mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da
una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità
di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste
per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà
presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni
dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli
estremi della stessa.
Articolo 47
(L) Sanzioni a
carico dei notai
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il
ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione
dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge medesima.
2. Tutti i
pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30,
sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla
divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma
6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 48
(L) Aziende
erogatrici di servizi pubblici
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 45; D.Lgs. 27.12.2002, n. 301, art. 1, comma
1, lett. t).
1. È vietato a
tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro
forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire,
nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e
per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il
richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli
estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi
del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in
sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a
titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali
dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui
sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una
sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro 8 (1). Per le opere che già
usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di
cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura,
emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che
l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere
iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della
licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data
anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e
inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da
allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della
stessa.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 49
(L)
Disposizioni fiscali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve
le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati
in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di
un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano
regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto
obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro
tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato
di agibilità, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni
inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente (1).
3. Il diritto
dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in
misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente
articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione
della segnalazione del comune.
4. In caso di
revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile
dei danni nei confronti degli aventi causa.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 50
(L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in
materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli
atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a
condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga
presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo
di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve
essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della
domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria (1) copia del provvedimento definitivo
di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo
non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune
che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti
senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di
permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili (1), qualora ricorrano i requisiti tipologici di
inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata,
per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione
si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio competente (1) del suo domicilio fiscale, allegando copia
della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della
presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio competente (1) copia del provvedimento definitivo di
sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o
tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sulgi immobili (1) e delle altre imposte
dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti
per i singoli tributi.
4. Il rilascio
del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli
effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti
dall'articolo 49.
5. In attesa
del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via
provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da
parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia
autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della
prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa
comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (1) e
delle altre imposte eventualmente già pagate.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 51
(L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La
concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità
naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano
stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione
di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone
sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia
intervenuta sanatoria.
Articolo 52
(L) Tipo di
strutture e norme tecniche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i
comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono
essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio
nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino
costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il
Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri
generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e
sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle
modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini
sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali,
quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni
prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la
protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora
vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con
ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o
sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più
piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme
tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano
in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 53
(L) Definizioni
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del
presente testo unico si considerano:
a) opere in
conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso
di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una
funzione statica;
b) opere in
conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed
entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a
struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto
o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Articolo 54
(L) Sistemi
costruttivi
(legge 2
febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma,
art. 8, primo comma)
1. Gli edifici
possono essere costruiti con:
a) struttura
intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali;
b) struttura a
pannelli portanti;
c) struttura in
muratura;
d) struttura in
legname.
2. Ai fini di
questo testo unico si considerano:
a) costruzioni
in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a
pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di
larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali
(solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture
intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque
vincolate fra loro ed esternamente.
Articolo 55
(L) Edifici in
muratura
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le
costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di
solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di
rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
Articolo 56
(L) Edifici con
struttura a pannelli portanti
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture
a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od
alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare
giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed
essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi
pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in
opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due
direzioni distinte.
2. Il complesso
scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico
capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La
trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere
assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneità
di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità,
deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello
stesso Consiglio.
Articolo 57
(L) Edifici con
strutture intelaiate
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo,
terzo e quarto comma)
1. Nelle
strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti
costituiti da:
a) strutture
reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b)
elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi
irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature
della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle
azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso
resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni
sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature
di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità
specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 58
(L) Produzione
in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e
precompresso e di manufatti complessi in metallo
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che
procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno
l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1), con apposita
relazione nella quale debbono:
a) descrivere
ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire
i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a
tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le
caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite
presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in
modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti
per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i
risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59.
2. Tutti gli
elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente
contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte
che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i
quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64,
comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve
descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte
produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute
a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e
di montaggio dei loro manufatti.
5. La
responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della
ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i
disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di
impiego.
6. Il
progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e
della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel
progetto delle strutture dell'opera.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 59
(L) Laboratori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti
del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori
degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di
ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il
laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze
dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
2. Il Ministro
per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del
presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività
dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica
utilità.
Articolo 60
(L) Emanazione
di norme tecniche
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro
per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio
nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme
tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Articolo 61
(L) Abitati da
consolidare
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i
territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od
intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di
abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo
quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere
eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio
tecnico della regione.
2. Le opere di
consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del
competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente
essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale
comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni
dall'inizio dei lavori.
Articolo 62
(L)
Utilizzazione di edifici
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio
della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei
certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato
all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico
della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita
alle norme del capo quarto.
Articolo 63
(L) Opere
pubbliche
1. Quando si
tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano
solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n.
109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.
Articolo 64
(L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(legge n. 1086
del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3,
primo e secondo comma)
1. La
realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da
assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da
evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2. La
costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire
in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato,
iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione
delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato,
iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il
progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte
le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore
dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza,
hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della
qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli
elementi prefabbricati, della posa in opera.
Articolo 65
(R) Denuncia
dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
(legge n. 1086
del 1971, articoli 4 e 6).
1. Le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore
dei lavori allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale
denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella
denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del
costruttore.
3. Alla
denuncia devono essere allegati:
a) il progetto
dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro
occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una
relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione.
4. Lo sportello
unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le
varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di
cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere
denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello
unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture
ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori
deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice
copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3,
esponendo:
a) i
certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di
cui all'articolo 59;
b) per le opere
in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito
delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali
firmate per copia conforme.
7. Lo sportello
unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una
copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore
dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla
restante documentazione di cui al comma 6.
Articolo 66
(L) Documenti
in cantiere
(legge n. 1086
del 1971, art. 5)
1. Nei
cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53,
comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati
gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche
dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale
dei lavori.
2. Della
conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti
dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Articolo 67
(L, comma 1, 2,
4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le
costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a
collaudo statico.
2. Il collaudo
deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo
nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3.
Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore
dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di
nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale
dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione
attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non
esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto
obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione
della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di
nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata
la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne
dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60
giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso
d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà
tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni.
7. Il
collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di
collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale
e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello
unico.
8. Per il
rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre
presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di
collaudo.
Articolo 68
(L) Controlli
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio
vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il
compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal
presente testo unico (1): a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti
comunali.
2. Le
disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite
per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei
comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 69
(L)
Accertamenti delle violazioni
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari
e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti
previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura
del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà
inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico
della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.
Articolo 70
(L) Sospensione
dei lavori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a
norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina,
con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al
direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non
possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico
regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti
previsti dal presente capo.
3. Della
disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente
ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Articolo 71
(L) Lavori
abusivi
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque
commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste
dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64,
commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da 103 a 1032 euro (1).
2. È soggetto
alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329
euro (1), chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale
o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le
disposizioni dell'articolo 58.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 72
(L) Omessa
denuncia dei lavori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il
costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65
è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032
euro (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 73
(L)
Responsabilità del direttore dei lavori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore
dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66
è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro (1).
2. Alla stessa
pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la
presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione
indicata nell'articolo 65, comma 6.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 74
(L)
Responsabilità del collaudatore
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il
collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma
5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 75
(L) Mancanza
del certificato di collaudo
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque
consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da 103 a 1032 euro (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 76
(L)
Comunicazione della sentenza
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza
irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere
comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in
cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al
consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia
iscritto l'imputato.
Articolo 77
(L)
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti
relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai
sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La
progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti
tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani
superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei
accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un
accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d)
l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori
terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
4. È fatto
obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai
sensi del presente capo.
5. I progetti
di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla
competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del
medesimo decreto legislativo.
Articolo 78
(L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503 (1), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la
installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità
dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del
codice civile.
2. Nel caso in
cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla
richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di
cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare,
a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente
rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso,
al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e
alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma,
del codice civile.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 79
(L) Opere
finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate
in deroga ai regolamenti edilizi
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di
cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle
distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati.
2. È fatto
salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e
907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di
proprietà o di uso comune.
Articolo 80
(L) Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo
restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere
edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto
delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli
infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94.
L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude
il collaudo delle opere realizzate.
Articolo 81
(L)
Certificazioni
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Alle domande
ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al
presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale
risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà
di accesso.
Articolo 82
(L)
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico
(legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107
e 109).
1. Tutte le
opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico
che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di
cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503 (1), recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
2. Per gli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano
venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle
autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come
definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione
delle predette autorità.
3. Alle
comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica
e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai
sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio
del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato
alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il
certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare
che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal
fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La richiesta
di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti
al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica
tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le
opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte
delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la
propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad
opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n.
104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi
sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro (1) e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei
mesi.
8. I piani di
cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi
urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in
modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
9. I comuni
adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del
citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del
presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 83
(L) Opere
disciplinate e gradi di sismicità
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93,
comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
1. Tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei
commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle
disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche
emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per
l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto
del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità
da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di
quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni,
sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente
capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei
criteri generali di cui al comma 2.
Articolo 84
(L) Contenuto
delle norme tecniche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da
adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli
successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza
massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di
sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze
minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni
sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento
degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il
dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie
costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le
caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni
di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla
profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori
significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni
medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le
costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente
estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori
occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme
tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli
accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e
del grado di sismicità.
Articolo 85
(L) Azioni
sismiche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio
deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere
alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti
indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e
definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
a) azioni
verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali;
per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli
effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica
teorica o sperimentale;
b) azioni
orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso
l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti
torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente
dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso
non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;
d) momenti
ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi
normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche
orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 86
(L) Verifica
delle strutture
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi
delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85
è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli
elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono
verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli
effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna
riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Articolo 87
(L) Verifica
delle fondazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di
stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i
metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze
agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e
valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 88
(L) Deroghe
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono
essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al
precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico
competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in
tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le
caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La
possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico
generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani
particolareggiati.
Articolo 89
(L) Parere
sugli strumenti urbanistici
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i
comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione
e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del
competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici
generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché
sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione,
e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il
competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di
mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve
intendersi reso in senso negativo.
Articolo 90
(L)
Sopraelevazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È
consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la
sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel
complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente
capo;
b) la
sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia
conforme alle norme del presente testo unico (1).
2.
L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente
ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che
è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura
esistente a sopportare il nuovo carico.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 91
(L) Riparazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le
riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado
di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri
sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo 92
(L) Edifici di
speciale importanza artistica
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per
l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o
manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse
archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata
proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 93
(R) Denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge n. 64
del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone
sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso
scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al
competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio
domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei
lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda
deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore
dei lavori.
3. Il contenuto
minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della
regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per
planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una
relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti,
sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari
esecutivi delle strutture.
4. Al progetto
deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale
devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del
complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione
sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni,
in quanto necessari.
6. In ogni
comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui
al presente articolo.
7. Il registro
deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai
funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
Articolo 94
(L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo
restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo
indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione.
2.
L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e
viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti
di sua competenza.
3. Avverso il
provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti
del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori
devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Articolo 95
(L) Sanzioni
penali
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque
violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda
da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Articolo 96
(L)
Accertamento delle violazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I
funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena
accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme,
compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente
ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori
accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale
all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Articolo 97
(L) Sospensione
dei lavori
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente
del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli
adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato,
notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al
direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei
lavori.
2. Copia del
decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale (1) ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio
territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui
al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia
necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di
sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia
dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 98
(L)
Procedimento penale
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso
del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di
ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti,
scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere
in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario
dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il
decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione
delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme
del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli
52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le
opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
Articolo 99
(L) Esecuzione
d'ufficio
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il
condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui
all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo,
il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con
l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Articolo 100
(L) Competenza
del presidente della Regione (1)
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il
reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della Regione (1)
ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico
consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di
esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme
tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche
idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di
inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 101
(L)
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della
regione
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della
sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle
precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere,
al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da
quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è
diventato esecutivo.
Articolo 102
(L) Modalità
per l'esecuzione d'ufficio
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli
adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in
bilancio una somma non inferiore a 25822 euro (1).
2. Al recupero
delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di
demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al
presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in
base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio
tecnico della regione (1).
3. La
riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e
con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta mediante
ruoli esecutivi (1).
4. Il
versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito
capitolo del bilancio dell'entrata.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 103
(L) Vigilanza
per l'osservanza delle norme tecniche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle
località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui
all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e
geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli
uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e
forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato,
delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della
regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari
di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le
riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti
norme.
3. Eguale
obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati
quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi.
Articolo 104
(L) Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro
che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una
costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio
tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia,
accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui
all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata
a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in
cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio
tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni
caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di
classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa
conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche
del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata
condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche
necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito
certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. Il
presidente della Regione (1) può, per edifici pubblici e di uso
pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai
due anni di cui al comma 3.
5. Qualora
l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile
intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la
parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente
dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di
quanto già costruito.
6. In caso di
violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano
le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo
unico.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 105
(L) Costruzioni
eseguite col sussidio dello Stato
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1.
L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i
quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre
alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora
l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente
capo.
Articolo 106
(L) Esenzione
per le opere eseguite dal genio militare
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere
che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle
disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è
assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Articolo 107
(L) Ambito di
applicazione
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono
soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi
agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti
di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti
di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti
idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di
accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti
per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti
di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti
di protezione antincendio.
Articolo 108
(L) Soggetti
abilitati
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, l'art. 22 della legge 30 aprile
1999, n. 136)
1. Sono
abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di
cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio
delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei
requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in
ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le
imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata
da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34.
4. Possono
effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa
vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i
professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli
appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo
9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447.
Articolo 109
(L) Requisiti
tecnico-professionali
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in
materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) oppure
diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1,
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo
di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c) oppure
titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento,
di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
d) oppure
prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un
albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al
comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli
professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività
produttive (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 110
(L, commi 1 e 2
- R, comma 3) Progettazione degli impianti
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti,
iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. La redazione
del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti
dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
3. Il progetto,
di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico
contestualmente al progetto edilizio.
Articolo 111
(R) Misure di
semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in
cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli
impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di
presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a),
b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori,
dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità
previste dal comma 2.
2. Il collaudo
degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti
abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione
ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono
conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In
questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello
unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo
il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei
controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle
attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 112
(L)
Installazione degli impianti
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti
a regola d'arte.
2. In
particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di
messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di
altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli
impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a
quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto
del Ministro delle attività produttive (1), saranno fissati i termini e
le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 113
(L)
Dichiarazione di conformità
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine
dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente
la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita
IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di
cui all'articolo 110.
Articolo 114
(L)
Responsabilità del committente o del proprietario
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il
committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 108.
Articolo 115
(L) Certificato
di agibilità
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato
di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Articolo 116
(L) Ordinaria
manutenzione degli impianti e cantieri
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi
dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i
lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107.
2. Sono altresì
esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio
della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113.
Articolo 117
(R) Deposito
presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora
nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e
g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è
già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa
installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni
dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e
la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di
rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono
alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella
relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la
compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In
alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile
ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti
approvati di cui all'articolo 111.
Articolo 118
(L) Verifiche
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire
i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti
alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni,
le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il
certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
Articolo 119
(L) Regolamento
di attuazione
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti
obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono
definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in
relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli
impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di
prevenzione e di sicurezza.
Articolo 120
(L) Sanzioni
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla
violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione
amministrativa da 51 a 258 euro (1). Alla violazione delle altre norme
del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164
euro (1).
2. Il
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui
all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli
aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma
1.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 121
(L) Abrogazione
e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e
le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano
in contrasto con le disposizioni del presente capo.
Articolo 122
(L) Ambito di
applicazione
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono
regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso,
nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di
recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente
capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo
unico.
Articolo 123
(L)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti
di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già
in opera.
2. Per gli
interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide
le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e
messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al
progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di
cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai
momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di
processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli
impianti.
5. Per le
innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea
di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136
del codice civile.
6. Gli impianti
di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui
permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unità immobiliare.
7. Negli
edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di
natura tecnica od economica.
8. La
progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione
di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Articolo 124
(L) Limiti ai
consumi di energia
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di
energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati
secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso
degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona
climatica di appartenenza.
Articolo 125
(L - R, commi 1
e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso
lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle
opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in
cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state
presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune (1), fatta salva la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione
dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La
documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro delle attività produttive (1). Una copia
della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei
controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della
documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero,
nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei
lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in
cantiere.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 126
(R)
Certificazione di impianti
1. Il
committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di
cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di
volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2.
Articolo 127
(R)
Certificazione delle opere e collaudo
(legge 9
gennaio 1999, n. 10, art 29)
1. Per la
certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si
applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della
parte seconda.
Articolo 128
(L)
Certificazione energetica degli edifici
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività
produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(1), il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate
norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di
compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare.
3. Il
proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della
singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a
carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato
relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di
cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 129
(L) Esercizio e
manutenzione degli impianti
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante
l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se
ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per
contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti
dalla normativa vigente in materia.
2. Il
proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della
vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con
più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del
territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti
relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di
cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono
nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica
l'articolo 1339 del codice civile.
Articolo 130
(L)
Certificazioni e informazioni ai consumatori
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini
della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (1).
2. Le imprese
che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono
obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
certificazione.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 131
(L) Controlli e
verifiche
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 33;
decreto
legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il comune
procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in
relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica
può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese
del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso di
accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei
lavori.
4. In caso di
accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del
proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi
previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Articolo 132
(L) Sanzioni
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non
superiore a 2582 euro (1).
2. Il
proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva
le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione
amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
25 per cento del valore delle opere.
3. Il
costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di
cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non
veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al
comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la
sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al
5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
4. Il
collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è
punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il
proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che
se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto
stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro (1).
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma
4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto,
fatta salva la nullità dello stesso.
6.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a
25822 euro (1), fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora
soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
8.
L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non
superiore a 51645 euro (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 133
(L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento
mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche
necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per
la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle
opere con spese a carico del proprietario.
Articolo 134
(L) Irregolarità
rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1. Qualora
l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle
norme del presente testo unico (1), anche non emerse da eventuali
precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla
constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno
da parte del committente o del proprietario.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo 135
(L)
Applicazione
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti
ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in
quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128
e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della
legge medesima.
Articolo 136
(L, commi 1 e
2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera
m) Abrogazioni
1. Ai sensi
dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) legge 17
agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21
dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28
gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5;
9, lettera c);
d) legge 5
agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e)
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8,
convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.
f) Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g),
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel
testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
g)
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel
testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi
dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata
in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni:
a) regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221,
comma 2;
b) legge 17
agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter,
41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28
gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 16;
d) legge 3
gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come
sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e)
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f) legge 28
febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27,
45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17
febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;
h)
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11,
convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23
dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23
dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425. (1)
(1) [Articolo
così corretto in Gazz. Uff., 10 novembre 2001, n. 262]
Articolo 137
(L) Norme che
rimangono in vigore
1. Restano in
vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli
articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5
agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28
febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo
136, comma 2, lettera f);
d) legge 24
marzo 1989, n. 122;
e) articolo
17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12
luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2,
comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in
vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai
relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo
unico, le seguenti leggi:
a) legge 5
novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2
febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9
gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5
marzo 1990, n. 46;
e) legge 9
gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5
febbraio 1992, n. 104;
3. (Omissis).
(1)
(1) Sostituisce
il comma 2, art. 9, l. 24 marzo 1989, n. 122.
Articolo 138
(L) Entrata in
vigore del testo unico
1. Le
disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal
1 gennaio 2002.
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