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Regione
Siciliana
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 24 ottobre 2002.
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere
pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di
servizi e nei settori esclusi. Prime direttive di attuazione.
Il 10 settembre u.s. è entrata
in vigore la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 10 agosto 2002, n. 37), che
ha dettato una nuova disciplina in materia di opere pubbliche nel
territorio della Regione siciliana.
La predetta legge applica sostanzialmente, al titolo I, capo I,
nell'Ordinamento regionale, il sistema normativo della legge 11 febbraio
1994, n. 109, nel testo vigente alla data di approvazione della medesima
legge regionale (24 luglio 2002), con alcune modifiche ed integrazioni
rese necessarie per adeguare la normativa statale alle particolari realtà
socio-economiche della Regione.
In tal senso si è espresso il legislatore regionale, apportando nel
settore degli appalti importanti innovazioni rispetto alla legge n.
109/94, che hanno reso necessaria la contestuale pubblicazione di un
testo coordinato della legislazione statale con quella regionale.
Al titolo I del capo II si dispone l'applicazione nel l'Ordinamento
regionale delle previsioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443 (cosiddetta Lunardi) e dei relativi decreti delegati di
attuazione concernenti norme di accelerazione delle procedure in materia
di lavori pubblici.
Il titolo II disciplina i contratti di fornitura di beni, gli appalti di
servizi e gli appalti nei settori esclusi.
Il titolo III contiene le norme finali e transitorie.
Al riguardo, si ritiene utile illustrare i contenuti maggiormente
innovativi della normativa in questione - in taluni casi impartendo
specifiche direttive - al fine di agevolarne l'applicazione, precisando
preliminarmente che il limite di soglia degli appalti pubblici di lavori
è attualmente pari a 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP),
equivalenti ad E 6.242.028, sulla base della disciplina posta con l'art.
3 della Direttiva n. 97/52/CE del 13 ottobre 1997 del Parlamento europeo
e del Consiglio, immediatamente applicabile nell'Ordinamento regionale (cfr.
parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione
espresso con nota n. 16868/213.02.11 del 17 ottobre 2002).
Si evidenzia che i limiti di soglia degli appalti di opere pubbliche
espressi in euro ed in DSP sono annualmente determinati con
provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'anno
2002 tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002.
Titolo I
DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
1) Applicazione della normativa nazionale - D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici
Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2002 dispone che nel
territorio della Regione il suddetto regolamento si applica nel testo
vigente alla data di approvazione della medesima legge, ad eccezione
delle parti incompatibili con la disciplina della citata legge regionale
n. 7/2002.
Si ritiene opportuno, pertanto, elencare gli articoli del citato
Regolamento non compatibili con le attuali norme regionali e quelli che,
in relazione all'importanza che rivestono per la corretta applicazione
di tale normativa, possono trovare applicazione con le necessarie
precisazioni di seguito riportate.
A) Articoli non compatibili e/o non applicabili
| Titolo II |
Organi del procedimento
e disciplina del l'accesso agli atti. |
Art. 8, comma 1, lett. d), l), m), q); art. 8, comma 3, lett. c); art.
8, comma 6; art. 9, comma 1.
| Titolo III |
Programmazione e
progettazione. |
Art. 12, comma 3; art. 13; art. 14; art. 23, comma 1, lett. a); art. 25,
comma 3.
| Titolo IV |
Affidamento dei servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria. |
Art. 50, comma 1; art. 51, comma 5; art. 57, comma 1; art. 59, comma 1;
art. 62, commi 1, 2, 4 e 6; art. 63, comma 1, lett. n); art. 63, comma
2, lett. a); art. 64, comma 1, lett. c), sub 1, lett. d); art. 65, comma
1; art. 66, comma 3; art. 67, comma 1.
| Titolo V |
Sistemi di realizzazione
di lavori pubblici. |
Art. 77; art. 78, comma 4; art. 79, commi 1, 3, 8, 9 e 10; art. 80,
commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12; art. 81; art. 84, comma 2; art. 85,
comma 1, lett. d); art. 89, commi 1 e 3; art. 90.
Art. 101, comma 1; art. 106.
| Titolo VIII |
Il contratto. |
Art. 116, comma 2.
| Titolo IX |
Esecuzione dei lavori. |
Art. 144, comma 2; art. 148, comma 2.
| Titolo XI |
Contabilità dei lavori. |
Art. 154.
| Titolo XII |
Collaudo dei lavori. |
Art. 187, comma 3, lett. a) e d); art. 188; art. 207; art. 210, commi 2,
4 e 6.
Titolo XIII Dei lavori riguardanti i beni culturali.
Art. 213, comma 3; art. 222; art. 223, comma 1; art. 224.
| Titolo XV |
Delegificazione e
disposizioni transitorie. |
Art. 232.
B) Articoli applicabili in via interpretativa in relazione alla
disciplina introdotta dalla legge regionale n. 7/2002
| Titolo III |
Programmazione e
progettazione. |
Art. 34, comma 1.
Il suddetto articolo può essere applicato, atteso che i prezzi della
stazione appaltante si identificano con il prezzario unico regionale per
i lavori pubblici di cui all'art. 18 bis del testo coordinato,
introdotto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2002; prezzario che
tutti gli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2 della legge
regionale n. 7/2002 sono obbligati ad applicare.
Art. 48, comma 1.
Il comma 1 di tale articolo può essere applicato con riferimento agli
organi individuati dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n.
7/2002.
| Titolo IX |
Esecuzione dei lavori. |
Art. 129, comma 6.
Il suddetto articolo è applicabile con riferimento all'art. 130 del
Regolamento e non all'art. 121, il cui richiamo risulta inconferente.
Art. 136, comma 1, lett. a).
Il suddetto articolo, richiamando l'art. 34, comma 1, è applicabile per
le considerazioni rappresentate nella precedente voce "Titolo III
Programmazione e progettazione".
Art. 144, comma 1.
Il primo comma dell'art. 144 del Regolamento disciplina l'istituto del
cottimo, la cui norma sostanziale, contenuta nell'art. 24 bis del testo
coordinato, dispone che lo stesso è consentito per l'esecuzione di
opere o lavori fino a 150.000 euro.
Ne consegue che la seconda parte del primo comma dell'articolo in esame
non possa trovare applicazione per importi superiori a 150.000 euro.
2) Ambito di applicazione
L'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova normativa,
qualunque sia la fonte di finanziamento delle opere, è quello delineato
dall'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, quale
risultante dalla lettura del testo coordinato.
Nella specie le norme della nuova legge regionale si applicano
all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da
essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali
territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti
ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza,
qualunque sia la fonte di finanziamento.
Pertanto, l'organizzazione ed il funzionamento operativo degli Istituti
autonomi per le case popolari dovrà essere adeguato alla legge
regionale n. 7/2002 ed i pareri tecnici dovranno essere resi con le
modalità e le procedure previste dall'art. 7 bis del testo coordinato.
E' utile rilevare che le opere pubbliche, realizzate dalle
Amministrazioni ed Enti dello Stato, restano assoggettate alla
disciplina dettata dalla legislazione statale.
3) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio
regionale dei lavori pubblici
Nel merito dei nuovi profili ordinamentali va segnalato l'articolo 3
della legge regionale - che modifica l'art. 4 della legge n. 109/94 - il
quale prevede, tra l'altro, che l'autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici opera nel territorio della Regione per l'assolvimento dei
compiti e delle funzioni cui la medesima autorità è preposta. Con tale
organo l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a
stipulare apposita convenzione, previo parere della competente
commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Il medesimo articolo istituisce presso l'Assessorato regionale dei
lavori pubblici l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, definito
quale strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di
tutte le attività ed i compiti previsti dalla legge regionale in esame;
compiti dettagliatamente indicati dalla medesima disposizione (art. 4,
commi 23 e 26 del testo coordinato).
Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore regionale ha
stabilito che l'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione
della spesa pubblica, di cui all'art. 22 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, assume la
denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
Va inoltre segnalato che il capoverso 29 del comma 2 dell'art. 3 in
esame (art. 4, u.c. del testo coordinato) estende l'attività di detto
Osservatorio anche ai contratti di fornitura di beni di cui all'art. 31
della legge regionale n. 7/2002 ed agli appalti di servizi e nei settori
esclusi di cui agli artt. 32 e 33 della medesima legge regionale per
importi superiori a 50.000 euro.
4) Pareri sui progetti
Gli artt. 7 bis e 7 ter del testo coordinato, introdotti dall'art. 5,
comma 1, della nuova legge regionale, disciplinano rispettivamente il
primo la Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e la
Commissione regionale dei lavori pubblici; il secondo l'Ufficio
regionale per l'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici.
In particolare, la Conferenza, la cui composizione è espressamente
indicata dalla legge, esprime i pareri in linea tecnica su progetti di
importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte
il medesimo importo. Per importi inferiori o uguali alla soglia
comunitaria, il parere in linea tecnica è espresso dal responsabile del
procedimento. Per importi superiori a tre volte la soglia comunitaria,
nonché sui progetti di interesse ultraprovinciale, il parere in linea
tecnica viene reso dalla Commissione regionale dei lavori pubblici,
istituita quale organo tecnico-consultivo della Regione.
Si chiarisce altresì che, ai fini dell'individuazione dell'organo
competente ad esprimere il parere in linea tecnica, nel caso di progetto
stralcio, deve farsi riferimento all'importo del progetto generale da
cui discende lo stralcio oggetto di richiesta di parere.
E' appena il caso di rilevare come la validazione dei pareri, resi a
qualunque livello, rientri nelle competenze del responsabile del
procedimento, che, ai sensi del l'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 554/99,
"... è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla
natura d'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della
professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme
vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità
di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni ...".
Va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del
Regolamento n. 554/99, il responsabile del procedimento può svolgere,
nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori per interventi il cui importo non
superi il limite di 500.000 euro, con esclusione dei lavori di cui
all'art. 2, comma 1, lettere h) ed i) del medesimo regolamento.
5) Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di
lavori pubblici
L'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici si articola in una sezione centrale, avente sede nel capoluogo
della Regione, ed in sezioni provinciali con sede nei capoluoghi di
provincia, e costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici.
Le competenze, l'attività e la strutturazione delle sezioni sono
espressamente disciplinate dalla norma in questione (art. 7 ter), mentre
con successivo regolamento, il cui schema dovrà essere approvato dalla
Giunta regionale entro il 30 novembre 2002, verrà disciplinato il
funzionamento dell'intero ufficio.
6) Programmazione dei lavori pubblici
Un'importante innovazione introdotta dalla nuova legge regionale
riguarda la programmazione dei lavori pubblici, la cui disciplina è
contemplata dall'art. 14 della legge n. 109/94, come sostituito
dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2002.
In particolare, è prevista la realizzazione dei lavori pubblici sulla
base di un programma triennale, aggiornato annualmente, che le
Amministrazioni ed i soggetti di cui all' art. 2, comma 2, lett. a), del
testo coordinato predispongono, nel rispetto del documento di
programmazione economico-finanziaria, unitamente all'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno stesso.
I programmi e gli elenchi sono redatti sulla base di schemi tipo,
definiti con decreto - in corso di emanazione - dell'Assessore regionale
per i lavori pubblici, e sono quindi trasmessi alla sezione regionale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà apposita pubblicità.
Sul punto, più dettagliate direttive saranno contenute in apposita
separata circolare dell'Assessore regionale per gli enti locali.
Va evidenziato che restano riservati all'Amministrazione regionale i
programmi delle opere marittime e portuali (comma 17), i programmi di
opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa e la
programmazione di interventi di sistemazione idraulica ed
idraulico-forestale (comma 18).
7) Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche
L'art. 14 bis del testo coordinato, introdotto dall'art. 9 della legge
regionale n. 7/2002, vieta, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili
o calamitosi, all'Amministrazione regionale, di concedere finanziamenti
per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi triennali
di cui sopra o qualora la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine
delle priorità.
Va segnalato che le istanze di finanziamento, insieme con i programmi
triennali delle opere pubbliche, vanno presentati ai singoli Assessorati
competenti (od alla Presidenza della Regione se è competente
quest'ultima) specificando se è stata o sarà presentata altra
richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione (o ad altro
ramo dell'Amministrazione regionale) e/o se è stato o sarà previsto il
concorso di finanziamenti privati.
Il decreto di finanziamento delle opere sarà emanato solo dopo
l'approvazione del progetto esecutivo o definitivo, nel caso in cui la
gara debba essere bandita su tale ultimo livello di progettazione
(appalto integrato ed appalto concorso); contestualmente al
finanziamento verrà disposto l'accreditamento delle somme occorrenti
per i pagamenti che si prevede dovranno essere effettuati entro
l'esercizio finanziario.
8) Attività di studio, progettazione e direzione dei lavori
Un'importante innovazione viene introdotta dal l'art. 11 della legge
regionale n. 7/2002 che, sostituendo l'art. 17 della legge n. 109/94,
disciplina l'attività di studio, progettazione e direzione dei lavori.
La norma, in particolare, prevede, tra l'altro, al capoverso 10, che -
per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni indicate al
comma 1 dell'art. 17 (attività di studio, rilievi ed indagini connesse,
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei
lavori, collaudi etc.) il cui importo stimato sia inferiore ai 200.000
euro, IVA esclusa - si debba procedere con gare di evidenza pubblica,
disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Pur tuttavia, per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui sopra,
il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, la
norma prevede che le stazioni appaltanti possano procedere
all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia
(capoverso 11); in quest'ultima accezione sembra doversi altresì
ricomprendere l'affidamento degli stessi incarichi anche a favore delle
società di professionisti e società di ingegneria, secondo l'univoca
interpretazione della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V,
13 novembre 2001-30 gennaio 2002, n. 505), esplicitata dal già citato
parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della
Regione con nota n. 16868 del 17 ottobre 2002.
Per l'affidamento di incarichi relativi a prestazioni il cui importo
stimato sia pari o superiore a 200.000 euro, IVA esclusa, si applica la
vigente normativa comunitaria contenuta nella Direttiva CEE n. 92/50 del
Consiglio del 18 giugno 1992 e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157 e successive modificazioni (capoverso 9).
9) Fondo di rotazione per la progettazione definitiva
L'art. 12 della nuova legge regionale, che introduce l'art. 17 bis della
legge n. 109/94, istituisce nel bilancio della Regione, rubrica
Ispettorato tecnico lavori pubblici, un fondo di rotazione per la
copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione
definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche,
amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di
finanziamento, per la realizzazione di interventi per la
riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio
ed ambientale.
Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa
delibera di Giunta, verranno stabilite le modalità di utilizzazione del
fondo, che comunque dovranno attenersi ai criteri di cui alle lett. a) e
b) del comma 3 del medesimo articolo.
Resta comunque ferma la permanenza nell'Ordinamento regionale dell'art.
43 della legge regionale n. 2/2002 avente ad oggetto "Fondo di
rotazione per la progettazione".
10) Incentivi e spese per la progettazione
Va segnalato che il secondo periodo del comma 2.1 dell'art. 18 del testo
coordinato, introdotto con l'art. 13, comma 2, della nuova legge
regionale, è riferito esclusivamente alla corresponsione degli
incentivi nel caso di eventuali ulteriori funzioni del responsabile del
procedimento nell'ambito dello stesso lavoro, nel senso che viene
comunque fissato il tetto massimo del 25% della somma di cui ai commi 1
e 2 del medesimo articolo.
In ordine poi alla compatibilità delle funzioni di responsabile unico
del procedimento con altre attività, la fattispecie è disciplinata
dall'art. 7, comma 2, del testo coordinato.
11) Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
Nel nuovo sistema previsto dalla legge regionale n. 7/2002, i lavori
pubblici, oggetto della disciplina in esame, possono essere realizzati
esclusivamente o mediante contratti d'appalto o mediante concessione di
lavori pubblici, salvo l'affidamento dei lavori in economia di cui
all'art. 24, comma 6, della legge n. 109/94.
I contratti di appalto possono avere per oggetto la sola esecuzione dei
lavori oppure l'appalto integrato, comprendente oltre all'esecuzione dei
lavori anche la progettazione esecutiva.
Ai sensi dell'art. 109 del regolamento generale, la stipulazione del
contratto d'appalto dovrà avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione
nel caso di pubblici incanti e di appalti concorso. Per gli appalti di
competenza della Amministrazione regionale, i contratti dovranno essere
approvati entro 60 giorni dalla data della stipulazione.
Le concessioni dei lavori pubblici sono definite dall'art. 19, comma 6,
della legge n. 109/94, come sostituito dall'art. 15 della legge
regionale n. 7/2002, "contratti conclusi in forma scritta fra un
imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione
funzionale ed economica".
La concessione non può durare oltre il trentennio, salvo casi motivati
che richiedano termini più ampi.
Il concessionario ha il diritto, quale corrispettivo, di gestire e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati e può, a titolo di
prezzo, ottenere in proprietà o altro diritto di godimento beni
immobili, in disponibilità del soggetto aggiudicatore od allo scopo
espropriati.
12) Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
L'art. 15 della nuova legge regionale al capoverso 12 prevede che le
modalità di applicazione e le procedure applicative del documento unico
di regolarità contributiva (DURC) contenente la certificazione di
avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, dovuti
a INPS, INAIL e Cassa edile, siano determinate nell'ambito di un accordo
da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le
associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.
Ne consegue che l'obbligo della presentazione del DURC da parte delle
imprese sorgerà successivamente alla definizione dell'anzidetto
accordo.
13) Procedure per la scelta del contraente
Per quanto concerne la procedura di scelta del contraente, la nuova
legge regionale, all'art. 16, ha stabilito che gli appalti dei lavori
pubblici sono affidati di norma mediante pubblico incanto.
L'affidamento mediante appalto concorso è consentito ai soggetti
appaltanti solo in seguito a propria motivata decisione, previo parere
della Commissione regionale dei lavori pubblici, "per speciali
lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate".
Nella nuova legge regionale non si fa riferimento al sistema della
licitazione privata, cui può farsi ricorso solo per i contratti di
fornitura di beni (art. 31), di appalti di servizi (art. 32) e di
appalti nei settori esclusi (art. 33) o nel caso di concessione di
costruzione e gestione di opere (art. 17, 3° comma).
14) Criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
I criteri di aggiudicazione sono quelli stabiliti dall'art. 21 della
legge n. 109/94, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge
regionale n. 7/2002.
In proposito, va sottolineata l'abolizione della distinta prezzi che,
con l'espressione delle offerte arrotondate a due cifre decimali,
consentirà una rapida celebrazione e conclusione delle gare (cfr. art.
21 del testo coordi nato).
15) Trattativa privata
Per quanto concerne il ricorso alla trattativa privata, esso è ammesso
per gli appalti di lavori pubblici esclusi vamente nei casi indicati
dall'art. 24 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato
dall'art. 19 della legge regionale n. 7/2002.
A tal proposito, particolare attenzione va riposta all'ultimo comma
dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2002, che prevede, per
l'affidamento di lavori mediante trattativa privata, l'esperimento
preliminare di una gara informale e l'aggiudicazione mediante il
criterio del massimo ribasso prescritto dall'art. 1, comma 1, lett. a),
della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
Nella fattispecie l'art. 19 della nuova legge regionale introduce alcune
modifiche all'art. 24 della legge n. 109/94: in particolare, riduce gli
importi degli appalti dei lavori pubblici - individuati al primo comma
del medesimo art. 24 - che possono essere affidati a trattativa privata
e modifica il successivo quinto comma, disponendo che per l'affidamento
a trattativa privata di tutti i lavori contemplati al primo comma (e non
solo quelli di cui al primo comma, lett. b), occorre effettuare gara
informale a cui invitare concorrenti nel numero ivi indicato. Dispone
inoltre il nono comma dello stesso articolo che il ricorso alla
trattativa privata è sempre di competenza esclusiva del legale
rappresentante dell'ente (tale competenza risulta pertanto preclusa al
responsabile del procedimento).
Il comma 11 del citato art. 24 detta i criteri per l'affidamento dei
lavori mediante trattativa privata.
Oltre alle specifiche tipologie di lavori individuati al primo comma,
l'art. 24 del testo coordinato fissa, al sesto comma, un diverso tetto
per i lavori in economia (200.000 euro), operando, di fatto, una
distinzione tra questa categoria di lavori (peraltro anch'essi
compiutamente individuati dall'art. 88 del regolamento) ed i lavori
individuati al primo comma (affidamento a trattativa privata); la legge
regionale n. 7/2002 non modifica il suddetto sesto comma e quindi
mantiene, di fatto, una distinzione degli importi massimi ammessi dalle
due distinte fattispecie.
Va ulteriormente rilevato poi che l'art. 147 del regolamento disciplina
la esecuzione dei lavori in economia nei casi di somma urgenza e che
tale affidamento può avvenire entro lo stesso limite di cui al sesto
comma dell'art. 24 del testo coordinato (200.000 euro) con possibile
affidamento "in forma diretta" (cioè a trattativa privata
senza gara informale); ne discende l'applicabilità anche in Sicilia del
medesimo art. 147 con le modalità e per l'importo massimo dallo stesso
fissato. In tal caso, il responsabile del procedimento o il tecnico da
lui delegato, acclarata la necessità di ricorrere alla somma urgenza ed
individuate una o più imprese, prima di procedere all'affidamento, deve
essere appositamente autorizzato dal legale rappresentante dell'ente (ai
sensi del nono comma dell'art. 24 del testo coordinato).
16) Cottimo
Con l'art. 20, che ha aggiunto l'art. 24bis alla legge n. 109/94, il
legislatore regionale ha disciplinato l'istituto del cottimo, consentito
per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro. Il
ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante dell'ente,
il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento
delle gare informali, previo parere degli uffici competenti.
Lo stesso articolo prescrive che nelle procedure di affidamento a
cottimo si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 11, del
testo coordinato (introdotto dall'art. 19, comma 3, della legge
regionale n. 7/2002), in materia di trattativa privata.
Per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere
lavori con la procedura di cottimo, per la diramazione degli inviti e
per la partecipazione alla relativa gara informale, la legge regionale
prescrive l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente
della Regione 25 novembre 1993, di approvazione del regolamento tipo
sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario
(pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana 13 dicembre
1993, n. 60); atto, quest'ultimo, cui dovranno conformarsi i
regolamenti, che gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), del
testo coordinato adotteranno entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale in esame.
L'art. 24bis del testo coordinato, come introdotto dall'art. 20 della
legge regionale n. 7/2002, dispone che "il cottimo è consentito
per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro".
Attesa la genericità del suddetto dispositivo, al fine di evitare
errate interpretazioni della norma, si ritiene utile precisare che
(giusta definizione dell'art. 144 del regolamento) "il cottimo è
una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di
particolare tipologia, individuata da ciascuna stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 88" del medesimo regolamento.
Si chiarisce, altresì, che le procedure dell'art. 20 della legge
regionale n. 7/2002 di affidamento dei cottimi fiduciari di qualunque
importo sono esplicitamente regolate dal comma 4 dell'art. 24bis del
testo coordinato; pertanto, la norma di cui al comma 9 dell'art. 1 della
legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, non espressamente abrogata
dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2002, non deve intendersi
applicabile neppure limitatamente agli appalti di fornitura.
Anche per l'affidamento di lavori con il sistema del cottimo,
relativamente agli ambiti soggettivi di competenza, valgono le stesse
considerazioni contenute al precedente punto 15 (trattativa privata).
Quanto, infine, ai requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli
elenchi delle imprese di fiducia, la disciplina a cui fare riferimento
è quella di cui all'art. 8, comma 11quinquies, del testo coordinato,
introdotto con l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2002.
17) Varianti in corso d'opera
L'art. 21 della nuova legge regionale ha introdotto una modifica
all'art. 25, comma 3, della legge n. 109/94, concernente varianti in
corso d'opera comportanti importi in aumento finalizzati al
miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non necessitanti
modifiche sostanziali e motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento, per tali tipologie di varianti, non può
superare l'importo originario del contratto, rispettivamente, del 10%
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, e
del 5% per gli altri lavori. In ogni caso tale importo deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione delle opere tra le
somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce
"imprevisti".
18) Collaudi
In materia di collaudi l'art. 22 della legge regionale n. 7/2002, nel
sostituire l'art. 28 della legge n. 109/94, ha rivisitato l'intera
normativa in materia.
In particolare, è stato reso obbligatorio il collaudo in corso d'opera
nei casi tassativamente indicati dalla stessa legge regionale. Per le
opere finanziate dalla Regione la nomina del collaudatore
tecnico-amministrativo è affidata al Presidente della Regione o
all'Assessore regionale competente per materia. Nel caso di mancata
nomina del collaudatore in corso d'opera da parte dell'Amministrazione
regionale entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di
stipulazione del contratto di aggiudicazione, la nomina è effettuata
dalle amministrazioni aggiudicatrici. In ogni caso a queste ultime è
attribuita la competenza di incarichi di collaudo statico.
Per le opere finanziate da altri enti la competenza alla nomina del
collaudatore spetta all'ente finanziatore dell'opera medesima.
La disposizione di cui all'art. 28, comma 1, del testo coordinato,
prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato
di regolare esecuzione di collaudo per i lavori di importo contrattuale
inferiore ai 200.000 euro e conferisce alla stazione appaltante la
facoltà di effettuare tale sostituzione per i lavori di importo
compreso tra i 200.000 ed il milione di euro.
La disciplina recata all'art. 22 della legge regionale n. 7/2002 si
applica agli incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della medesima
legge regionale.
19) Pubblicità
In materia di pubblicità di appalti di lavori pubblici la nuova legge
regionale ha innovato il precedente si stema, sostituendo, con l'art.
23, l'art. 29 della legge n. 109/94.
Per lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria
le caratteristiche essenziali degli appalti sono rese note attraverso
informazioni preventive che devono essere comunicate all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
Per quanto concerne gli avvisi ed i bandi di gara la disposizione in
esame prevede quattro tipi di pubblicità:
1) per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria gli
avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana; essi, dopo 12 giorni dall'invio al primo Ufficio, sono
pubblicati per estratto su almeno uno dei principali quotidiani
nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre
quotidiani regionali. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana reca menzione della data di spedizione degli avvisi e
dei bandi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea
e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate
al medesimo Ufficio europeo;
2) per i lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro
ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per
estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare
diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché
su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito
dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II";
3) per i lavori di importo compreso tra 200.000 ed 1.000.000 di euro gli
avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali
quotidiani aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono
i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale;
4) per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è
effettuata presso l'albo pretorio del comune in cui si eseguono i lavori
ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
Per ciò che concerne gli esiti di gara degli appalti sotto soglia le
stazioni appaltanti devono ritenersi onerate di effettuare la
pubblicazione in forza del disposto di cui all'art. 20, comma 1, della
legge 19 marzo 1999, n. 55, la cui disciplina, concernente la materia
dell'ordine pubblico, deve ritenersi direttamente applicabile anche in
ambito regionale.
Per gli appalti di lavori, di servizi, di forniture e nei settori
esclusi l'obbligo della pubblicità successiva sussiste in quanto
previsto dai decreti legislativi statali di attuazione di direttive
comunitarie in materia.
20) Garanzie fidejussorie e coperture assicurative dei progettisti
Per la presentazione delle offerte per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori pubblici, innovazioni sono state introdotte dalla nuova legge
regionale che all'art. 24 ha modificato il sistema delle cauzioni
provvisorie e delle garanzie fidejussorie definitive previsto dalla
normativa statale, nonché quello delle coperture assicurative dei
progettisti.
In ordine poi a quest'ultimo argomento (copertura assicurativa dei
progettisti), con particolare riferimento all'attività di verifica
della progettazione esecutiva certificata con il sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente
normativa nazionale, si suggerisce la necessità che detta verifica, ove
fatta dagli uffici tecnici delle stazioni appal tanti, sia effettuata da
soggetti in possesso di specifica professionalità per la certificazione
di qualità.
21) Sicurezza dei cantieri
In merito ai contenuti dell'art. 31 del testo coordinato, emerge la
necessità di delineare linee programmatiche a carattere generale per
l'attuazione di quanto in esso rappresentato con particolare riferimento
alla predisposizione dei piani di sicurezza e di coordinamento, piani
sostitutivi di sicurezza e dei piani operativi di sicurezza così come
previsti dalle norme vigenti.
Per la redazione dei suddetti piani, pur restando valide le disposizioni
legislative in vigore anche in materia di lavori pubblici ed i relativi
regolamenti di attuazione, si espone quanto appresso.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo n. 494/96,
così come modificato dal decreto legislativo n. 528/99 e successive
modifiche ed integrazioni, necessari per ogni specifico cantiere e
redatti in coerenza con le scelte progettuali ed organizzative conformi
alle prescrizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 626/94 e
successive modificazioni, conterranno le specifiche dell'art. 12 del
decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni,
ivi compresa la stima globale dei costi della sicurezza.
Il piano di sicurezza sostitutivo, ove previsto, redatto a cura
dell'appaltatore o del concessionario, avrà gli stessi contenuti del
piano di sicurezza e di coordinamento con esclusione della stima dei
costi.
Il piano operativo di sicurezza (P.O.S.), redatto da ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici, per le attività che si svolgono nei
"cantieri" quali definiti dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere
predisposto conformemente al disposto di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni. La mancata
redazione di tale piano da parte del datore di lavoro costituisce motivo
di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto
legislativo n. 626/94.
Per la determinazione dei costi della sicurezza poi, nelle more della
definitiva emanazione del regolamento governativo in materia di piani di
sicurezza nei cantieri, di cui all'art. 31 del testo coordinato, fermo
restando per il periodo antecedente l'attuazione degli obblighi imposti
dalla normativa al momento vigente, a decorrere dall'entrata in vigore
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le amministrazioni appaltanti
hanno l'obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi alla
sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta.
Alla loro determinazione provvederanno caso per caso, in maniera non
elusiva delle prescrizioni normative, sulla base della tipologia delle
fasi lavorative e dei contenuti minimi dei piani.
La stima complessiva delle spese di sicurezza dovrà essere congrua,
analitica per singole voci, a corpo o a misura.
Le singole voci dei costi della sicurezza si calcolano tenendo conto del
loro costo d'utilizzo per il cantiere interessato, comprendente la posa
in opera, il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.
Appare utile evidenziare come, per ciò che concerne i lavori di somma
urgenza, si possa prescindere dalle prescrizioni sopra riportate, con
esclusione della predisposizione del P.O.S., rientrando questi
esclusivamente negli adempimenti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2,
del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni.
22) Finanza di progetto
Per quanto riguarda la finanza di progetto la nuova legge regionale
all'art. 29 ha reso applicabile, in aggiunta alle procedure di cui agli
artt. 37bis, 37ter e 37quater della legge regionale nel testo
coordinato, la procedura negoziata prevista dalla direttiva del
Consiglio CEE n. 93/37 del 14 giugno 1993, limitata però nei casi
eccezionali "ove si tratti di lavori la cui natura o i cui
imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei
prezzi".
TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI, DEGLI APPALTI DI SERVIZI
E NEI SETTORI ESCLUSI
23) Premessa
Per gli appalti diversi da quelli relativi ai lavori pubblici (contratti
di fornitura di beni, appalti di servizi ed appalti nei settori esclusi)
trovano applicazione nel territorio siciliano le disposizioni contenute
nei decreti legislativi n. 358/92, n. 157/95 e n. 158/95 - e loro
successive modifiche ed integrazioni - di recepimento delle direttive
comunitarie in materia.
24) Trattativa privata
Per gli affidamenti a trattativa privata, sotto soglia comunitaria,
trovano applicazione i regolamenti locali, mentre per gli importi non
superiori a 25.000 euro il ricorso alla trattativa privata è consentito
alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 34 della legge
regionale in esame.
E' utile rilevare come nulla reca la disciplina del citato articolo in
ordine alla individuazione dei soggetti competenti ad autorizzare il
ricorso alla trattativa privata, a differenza dell'art. 24 del testo
coordinato il cui comma 9 dispone espressamente - per gli appalti di
lavori pubblici - che il soggetto competente sia il legale
rappresentante dell'ente.
Si ritiene pertanto che, nel caso di cui al citato art. 34 della nuova
legge regionale, in mancanza di esplicite disposizioni legislative,
trattandosi di atto di gestione, lo stesso debba essere, nella
fattispecie, ascritto nell'ambito della competenza del dirigente tecnico
preposto, in ossequio al generale principio della separazione tra atti
di gestione ed atti rientranti nella sfera politica.
25) Pubblicità
La pubblicità dei bandi di gara relativi agli appalti di cui al
presente titolo va effettuata, ai sensi dell'art. 35 della legge
regionale n. 7/2002, "...mediante pubblicazione nell'albo degli
enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia
superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove l'importo sia superiore
a 200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto su almeno tre
quotidiani e un periodico regionali...".
Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
punto 19 della presente circolare.
Si ritiene opportuno rilevare che la pubblicità dei bandi di gara per
gli appalti nei settori esclusi debba essere effettuata, ai sensi del
decreto legislativo n. 158/95, nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
26) Disposizioni transitorie
L'art. 41 della legge regionale n. 7/2002 prevede specifiche
disposizioni che regolano il regime transitorio.
Particolare attenzione merita il secondo comma del predetto articolo, ai
sensi del quale "Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati
dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Al riguardo si ritiene utile riportare l'orientamento espresso
dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione nella
nota n. 16868/213.02.11 del 17 ottobre 2002, i cui contenuti, peraltro,
sembrano potersi collegare a quelli espressi nella circolare del
Ministero dei lavori pubblici n. 1329/400/19 del 7 settembre 2000.
"Lo stesso articolo prevede altresì un regime transitorio in
materia di programmazione (commi 1 e 7) e di progettazione (commi 3 e
4), ma la norma fondamentale va individuata nel citato comma 2. E' a
questa, pertanto, che occorre fare riferimento per cercare una soluzione
ai problemi di disciplina transitoria che si profilano in seguito
all'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002. (omissis).
Sembra allo scrivente che la previsione della salvezza dei bandi di gara
'già approvati ... alla data di entrata in vigore della presente legge'
vada interpretata nel senso che in relazione alle gare i cui bandi
risultano già approvati al 10 settembre 2002 continua ad applicarsi la
disciplina previgente e ciò con riguardo a tutte le fasi successive -
dalla pubblicità all'affidamento, dalla stipula del contratto
all'esecuzione - fino all'esaurimento del rapporto.
In altri termini, la presenza di un bando di gara già approvato alla
data di entrata in vigore della nuova legge costituisce l'elemento
discriminante ai fini della valutazione dell'applicabilità o meno della
stessa legge.
Ciò vale, come sopra chiarito, non solo con riferimento alla fase della
pubblicità e a quella dell'affidamento dell'appalto, in relazione alle
quali non sembra possano nutrirsi dubbi, ma anche con riferimento alla
fase, successiva, di stipula ed esecuzione del contratto.
Se è vero infatti che al bando, che ha, per principio consolidato,
natura di lex specialis della gara, accede altresì il capitolato
speciale, volto a disciplinare il rapporto tra le parti, i cui contenuti
saranno traslati nel contratto, allora deve ritenersi che anche la fase
di esecuzione del contratto continua ad essere disciplinata dalla
disciplina previgente.
Alla suesposta interpretazione della norma in esame occorrerà pertanto
fare riferimento sia per ciò che concerne le varianti in corso d'opera
(omissis), che continueranno ad essere regolate dalla disciplina
previgente; sia per ciò che concerne l'organizzazione della stazione
appaltante e, in particolare, la figura del responsabile del
procedimento (omissis), che assumerà i contorni delineati dalla nuova
legge solo in relazione agli appalti i cui bandi risulteranno approvati
dopo il 10 settembre 2002.
Va da sé, comunque, che qualora la stazione appaltante volesse
applicare ad un appalto, il cui bando sia stato approvato prima
dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002, la disciplina da
questa prevista, potrà sempre procedere all'adeguamento del bando alle
nuove regole ed alla sua riapprovazione.
Conclusivamente sembra allo scrivente che la ratio dell'art. 41 in esame
sia quella di realizzare un'applicazione graduale del nuovo sistema
normativo che, come è noto, ricomprende in sé non solo la legge quadro
ma anche il regolamento generale di esecuzione e gli altri regolamenti
emanati in attuazione della stessa legge.
Il legislatore ha voluto che questo corpus normativo, per tanti versi
innovativo rispetto al sistema previgente, non irrompesse sugli appalti
già in corso, con effetti dirompenti per il settore, ma avesse
un'applicazione graduale, per un verso, e totale, ossia ancorata alle
fasi iniziali, per altro verso.
Un'applicazione che partisse, cioè, dalla programmazione e dalla
progettazione delle opere per poi investire, progressivamente, le fasi
successive.
E, ciò nonostante, anche per le suddette fasi iniziali, l'art. 41
prevede un regime transitorio basato su norme di salvaguardia (cfr. i
commi 1, 3, 4 e 7).
Il legislatore regionale, quindi, forse anche allo scopo di evitare che
potessero ripetersi nella nostra Regione le tante difficoltà
manifestatesi in ambito statale in sede di prima applicazione della
legge Merloni e delle sue successive modificazioni, non solo ha previsto
un regime transitorio, ma lo ha delineato in modo tale da evitare
l'impatto del nuovo sistema normativo sugli appalti in corso e da
consentirne un'applicazione che, partendo dalle fasi iniziali, possa
risultare più organica, rigorosa e coerente" (omissis).
26.1) Stipulazione ed approvazione dei contratti
Sulla base dell'orientamento espresso dall'Ufficio legislativo e legale
della Presidenza della Regione deriva, in particolare, che gli appalti
di lavori pubblici i cui contratti sono stati stipulati in data
anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 (10
settembre 2002), o per i quali, alla medesima data, è stato emesso
verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge ex art. 337
della legge n. 2248/1865, restano disciplinati dalle norme
sull'esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici previgenti alla
medesima legge regionale n. 7/2002. Per tali opere, però, la nomina
dell'organo di collaudo, che non ha refluenze sul modo o sui contenuti
delle obbligazioni di contratto, sarà effettuata dall'organo competente
ai sensi della nuova normativa ai soggetti individuati da quest'ultima
(art. 28, comma 4 del testo coordinato).
26.2) Procedure per le espropriazioni e le occupazioni (art. 36, legge
regionale n. 7/2002)
Sono applicate nell'ordinamento regionale le disposizioni riguardanti le
espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.Rep. 8 giugno 2001,
n. 327 e successive modificazioni, con decorrenza dal 30 giugno 2003, a
norma del decreto legge 20 giugno 2002, n. 222, convertito con legge 1°
agosto 2002, n. 185.
26.3) Bandi di gara
Il secondo comma dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2002, come
sopra rilevato, fa salvi i bandi di gara già approvati dall'organo
esecutivo dell'ente appaltante (in realtà trattasi di adempimenti di
competenza del dirigente) alla data di entrata in vigore della suddetta
legge.
Ciò comporta che possono essere indette le gare d'appalto i cui bandi
sono stati già approvati prima del 10 settembre 2002, senza che gli
stessi siano adeguati alle nuove disposizioni di legge.
Nel caso, invece, di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi
prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 ma per i
quali non sia stato approvato il bando di gara entro il 10 settembre
2002, la normativa transitoria (art. 41, comma 8) consente che si possa
procedere all'indizione della gara d'appalto, ma con le procedure di
gara fissate dalla nuova legge, senza necessità di adeguare il progetto
esecutivo; in tal caso resta comunque impregiudicata la possibilità da
parte delle stazioni appaltanti di adeguare gli elaborati progettuali
alla disciplina di cui alla legge regionale n. 7/2002.
Tale ultima possibilità è comunque riferita (art. 41, comma 1) ai soli
progetti esecutivi che sono stati inseriti nei piani annuali e triennali
già adottati o che si adotteranno entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della legge regionale n. 7/2002 (10 settembre 2003).
Appare infine utile precisare che, nelle more della emanazione dei bandi
di gara tipo previsti dal comma 4 dell'art. 16 della nuova legge
regionale, per l'affidamento dei lavori a mezzo asta pubblica debba
farsi riferimento alle "tipologie unitarie di bandi di gara",
individuate dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del
28 gennaio 2002, supplemento ordinario n. 18, eventualmente adeguati
alla disciplina di cui alla legge regionale n. 7/2002.
26.4) Vigilanza sui lavori pubblici
Fatto salvo quanto previsto in ordine alle competenze del responsabile
del procedimento e dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, gli
ispettorati tecnici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
continueranno a svolgere l'attività di vigilanza ed ispettiva di
competenza.
Il Registro regionale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 47 della
legge regionale n. 21/85, cessa la propria attività a far data dal 10
settembre 2002.
La banca dati, utile al monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche
eseguite nel territorio regionale, gestita dal suddetto Registro
regionale delle opere pubbliche, sarà trasferita all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 3 della legge regionale n.
7/2002 (art. 4, comma 21, del testo coordinato).
26.5) Criteri interpretativi residuali
Non appare superfluo ritenere che, anche in mancanza di esplicite
disposizioni, il problema dell'efficacia della nuova normativa sui
procedimenti amministrativi in corso vada affrontato alla luce del
principio generale "tempus regit actum", che regola la
successione delle leggi nel tempo, valutando la legittimità dell'atto
amministrativo, anche di natura endoprocedimentale, con riferimento al
momento in cui l'atto risulti adottato e l'attività risulti svolta ed
alle norme all'epoca vigenti.
In ogni caso, il comportamento degli enti e dei soggetti destinatari
della nuova normativa dovrà essere ispirato ai principi della
conservazione degli atti, della continuità dell'azione amministrativa e
della ragionevolezza.
27) Abrogazione di norme in materia di opere pubbliche
L'art. 42 della legge regionale n. 7/2002 dispone l'abro gazione di
talune leggi regionali con eccezione di alcuni articoli in detta norma
espressamente indicati. In tali casi, l'applicazione degli articoli
rimasti in vigore va effettuata con riferimento al testo degli articoli
come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate
successivamente nel tempo anche da leggi formalmente abrogate con
l'articolo in commento.
Si precisa altresì che, sempre in merito alla disciplina di cui al
titolo II della legge regionale n. 7/2002, l'art. 42 ha disposto, tra
l'altro, l'abrogazione dell'art. 1, limitatamente ai commi da 1 ad 8,
della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21. Tuttavia per effetto
dell'abrogazione della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 (articoli da
1 a 22), il comma 9 dell. 1 della citata legge regionale n. 21/98 - che
ha modificato il comma 4 del l'art. 14 della legge regionale n. 4/96 -
risulta anch'esso abrogato.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed è altresì rinvenibile nel sito ufficiale internet
della Regione siciliana all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/,
nel quale è presente anche la normativa di riferimento.
I contenuti della presente circolare assumono il carattere di direttiva
nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli enti o
amministrazioni da questa controllati, vigilati o sottoposti a tutela,
nei cui confronti i vari rami della medesima amministrazione avranno
l'onere di darne ampia diffusione.
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