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Regione
Siciliana
LEGGE 2 agosto 2002, n. 7
Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori
pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.
Titolo I
DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME ACCELERATORIE
Capo I
Appalti di lavori pubblici
Art. 1.
Applicazione normativa nazionale
1. La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro
in materia di lavori pubblici", nel testo vigente alla data di
approvazione della presente legge, di seguito indicata "legge n.
109 del 1994", si applica nel territorio della Regione, ad
eccezione del comma 16 bis del l'ar ticolo 4; dell'articolo 5;
dell'articolo 6; del comma 15 dell'articolo 7; dell'articolo 15;
dell'articolo 23; del comma 2 dell'articolo 27; del comma 3
dell'articolo 34; del l'ar ticolo 38, con le sostituzioni, modifiche ed
integrazioni di cui alla presente legge.
2. Si applicano altresì nel territorio della Regione, nel testo
vigente alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione
delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni";
b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifica zioni";
c) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gen naio 2000, n.
34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
d) il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294,
"Regolamento concernente la individuazione dei requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici" come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420;
e) il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398,
"Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale,
ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni".
3. Nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di
cui al comma 2 fanno riferimento a normativa statale, si applica la
vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferimento
al "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi
"Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; quando fanno
riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai
corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando fanno riferimento
alla parola "ecu" la stessa deve intendersi "euro"
equivalente in "euro di diritti speciali di prelievo", secondo
il rapporto di cambio corrente.
4. I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge
n. 109 del 1994 e nei regolamenti di attuazione della stessa, non si
applicano nell'ambito della Regione ad eccezione di quelli relativi alla
licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione. Si
applicano, altresì, nell'ambito della Regione i riferimenti alla
licitazione privata contenuti nelle disposizioni di cui al Titolo II
della presente legge recante "Disciplina degli appalti di fornitura
di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi".
5. Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al
comma 2, successive all'approvazione della presente legge, sempreché
coerenti con la legislazione regionale in vigore, sono adottate nella
Regione con regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di
concerto, per ciò che concerne il regolamento di cui al comma 2,
lettera d), con l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione, previo parere vincolante della Commissione
legislativa competente in materia di lavori pubblici del l'As semblea
regionale siciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione
dello schema di regolamento.
Art. 2.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, sono
premesse le seguenti parole "qualunque sia la fonte di
finanziamento".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109
del 1994 è così sostituita: "a) all'amministrazione regionale,
alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque
sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali
e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi
dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri
organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente
o intera partecipazione pubblica".
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109
del 1994, dopo le parole "strettamente connesse e funzionali alla
esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158" sono aggiunte le parole "ed alle società
di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, è
inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni della presente legge
non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a
scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività
edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma
dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad
essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia
comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel
rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993.".
5. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le
parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel
bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della
concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Le
amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di
lavori pubblici, con espressa previsione del bando di concessione, di
affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30
per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur
prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale,
oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro
offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori
oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.".
6. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le
parole: "inferiore a 5 milioni di Ecu" sono sostituite dalle
parole "inferiore alla soglia comunitaria".
7. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 109
del 1994, le parole "dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle parole "dalla
Regione".
Art. 3.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale
dei lavori pubblici
1. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al l'Os servatorio
dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a
250.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di
definizione della trattativa privata, i dati concernenti la
denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara,
i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo del
l'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli
stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con
provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione è elevata fino a 60.000
euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da errori o
errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di
importo compreso fra 150.000 e 250.000 euro, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti
a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note
informative sintetiche con cadenza annuale.".
2. All'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i
seguenti commi:
"19. L'Autorità opera nel territorio della Regione.
20. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a
stipulare apposita convenzione, previo parere della competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel
territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è
preposto.
21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della
spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni assume la
denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
22. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito
presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
23. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento
tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività
ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare
l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte
delle stazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2, al solo
Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle
informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori
pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della
gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi
esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle
informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
24. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con
strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che
consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori
regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e
comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
25. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche
avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni,
pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità
di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori e sul rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione
collettiva e di prevenzione degli infortuni;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio
dei lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando
con le altre regioni ed i competenti organismi statali;
d) promuove attività dirette alla formazione ed alla
qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto
alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento
alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni,
acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito
informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed
all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di lavori
pubblici;
g) cura la pubblicazione informatica del "Notiziario
regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici" per la
messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie utili in
ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare,
alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure
statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli
enti locali;
i) promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento
ispettivo attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla
base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze,
ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra
anomalia;
j) trasmette annualmente alla competente Com-mis sione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del
settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.
27. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il
funzionamento dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
28. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità,
effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di
normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da
convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata
nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica
Dipartimento regionale lavori pubblici.
29. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le
funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture
di beni di cui all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei
settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a
50.000 euro.".
Art. 4.
Conferenza di servizi
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 è
introdotto il seguente comma:
"7. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il
rappresentante di una amministrazione invitata sia risultato assente o
comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza
è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza
della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei
poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.".
Art. 5.
Pareri sui progetti e Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
l'appalto di lavori pubblici
1. Dopo l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i
seguenti articoli:
"Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavo-ri pubblici
e Commissione regionale dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori
pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia
comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal
responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla
soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi
dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e
l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7
dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia in cui ricade
l'opera, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere
inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in
caso di parità determina la maggioranza.
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi
comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo
parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere
di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed
uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce
approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l'ingegnere capo del Genio civile, in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati
delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di
componenti;
d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi
sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio,
qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque
consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di
comprovata esperienza o docenti universitari.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono
determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per
i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano,
altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili
di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture
interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la
soglia comunitaria nonché sui progetti di interesse ultra provinciale
sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito
denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico
consultivo della Regione. La Commissione regionale espri-me anche il
parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza
tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su
richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2.
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione,
di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici
di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto
privato at tua tore di interventi, richiede la convocazione della
Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti
competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla
normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti
definitivi e/o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti
gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di
organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in
materia di opere pubbliche.
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza
con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il
voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità,
determina la maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dai dirigenti generali
dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e
Ispettorato tecnico regionale, dall'avvocato generale della Regione,
dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da
cinque consulenti tecnico-giuridici designati dall'Assessore regionale
per i lavori pubblici.
16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì
il presidente della Commissione tra i dirigenti generali degli
ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione della
Commissione regionale dei lavori pubblici con le modalità di cui al
comma 7 dell'articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono
svolte da un dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la
presidenza.
18. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici
sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento
relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione
regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori
pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale
di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di
valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in
attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del
27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione
regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a
vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione
di superfici bo-scate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in
siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché
nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto
ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di
progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la
Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono
sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i
nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in
termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo
215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità
dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in
100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità
dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).
Art. 7 ter. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto
di lavori pubblici - 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo
I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio
regionale per l'espletamento di gare per ldi lavori pubblici.
2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in
Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle
province regionali.
3. L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale
dei lavori pubblici.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare
d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base
d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle
gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e
comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250
migliaia di euro.
6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle
operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti
nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in
graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del
provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente
dell'amministrazione appaltante.
7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in
relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta
funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo
parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana
8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi,
con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente
dall'importo dell'appalto.
9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una
commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità
scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale,
previo parere della Commissione "Affari isti tuzionali"
dell'Assemblea regionale siciliana;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici, previo parere della Commissione "Affari
istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il
responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di
competenza.
10. La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni
provinciali.
11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria
tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale.
12. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa,
la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere
assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale
proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti
territoriali interessati.
13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le
commissioni delle sezioni e nominati i componenti di competenza
dell'Amministrazione regionale.
14. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun com ponente
delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle
segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti
in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre
assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è
dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle
nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza.
L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovato
prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16. Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta
un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento
di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è
posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.
17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di
regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente
articolo.
18. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti
sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si
provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale
relativo all'esercizio finanziario 2003.".
Art. 6.
Qualificazione
1. Il comma 11 quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109 del
1994 è sostituito dal seguente:
"11 quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori
pubblici è così determinato:
a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese
artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli
appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del
certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo
camerale;
b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio,
sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli
appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del
certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di
cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori
pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28,
comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25
gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento.".
Art. 7.
Consorzi stabili
1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "E' vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994,
sono aggiunti i seguenti commi:
"9. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare
per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una
percentuale pari al 10 per cento per ogni anno fino al terzo.".
10. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria
di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso
necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è
acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.".
Art. 8.
Programmazione dei lavori pubblici
1. L'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal
seguente:
"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - 1. L'attività di
realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui alla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 2 predispongono ed approvano, nel rispetto del
documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e degli altri strumenti
programmatori pubblici che interessino il loro operare e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso. Per le opere di competenza del l'Am mi nistrazione regionale, il
Presidente della Regione e ciascun Assessore regionale predispongono il
programma tenendo conto anche di quanto proposto dagli uffici
periferici.
2. Il programma triennale costituisce momento at tua tivo di studi
di fattibilità e di identificazione e quanti ficazione dei propri
bisogni che i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
2 predispongono nel l'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di
fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei
soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per almeno
trenta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere opere munite di
progettazione almeno preliminare. Deve, altresì, prevedere un ordine di
priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di
priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario. Sono escluse dal programma triennale le
opere di manutenzione ordinaria.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, commi 6 e 16,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1
è subordinata alla previa approvazione in linea tecnica della
progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo per i
lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la
redazione del progetto preliminare.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero
lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano
state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina,
nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a
certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Per motivate ra-gioni di pubblico interesse si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89, della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo,
di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di
previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.
Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo
sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali
territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano
all'Amministrazione regionale.
11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di
schemi tipo, definiti con decreto del l'As sessore regionale per i
lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione,
sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità.
13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il
parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di
espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di
parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una
cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le
opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta
utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva
delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma,
raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che
possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua
delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza
di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza
della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a
finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per
conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono
essere realizzate.
16. Nell'adottare il programma, gli enti possono mo di ficare le
previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza
di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di
fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno
il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione
diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale,
limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche
al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto
favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo
deliberante.
17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi
delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto
delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
18. E' riservata all'Amministrazione regionale competente la
formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di
formazione religiosa. E', altresì, riservata all'Amministrazione
regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione
idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli
ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali
e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del l'articolo 2
nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli
atti conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si
attengono al l'or dine di priorità contenuto nel programma di cui al
presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono
derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole
dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato
l'ordine relativo al settore di intervento.".
Art. 9.
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche. Relazioni
istituzionali
1. Dopo l'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i
seguenti articoli:
"Art. 14 bis. Programmi regionali di finanziamento di opere
pubbliche - 1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano
interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione
regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui
abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma
2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai
programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente
non ne rispetti l'ordine delle priorità.
2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel
caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi
urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati
regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il
finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui
possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di
sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di
una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento
pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i
settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari
per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le
risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che
concorrono alla formazione delle risorse.
5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo
opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e
i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.
6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali
delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla
Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione
alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato
se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di
finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo
dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il
concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a
finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto
esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo
rinunzia espressa.
7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri
determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti
alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di
selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo
socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte
delle quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio
sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato
per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur
facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di
una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere
autonomamente fruibili da parte degli utenti.
9. I programmi di cui al presente articolo devono essere
pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. L'insieme dei programmi deve comprendere l'in tera
disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie
gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I
programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa
essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti
dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al
presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati
regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere
dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare
corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla
stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione
delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla
eventuale valutazione di impatto am bien tale richiesti dalle leggi
vigenti. Si ha riguardo al l'ap provazione del progetto definitivo
quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo.
Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle
somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere
effettuati entro l'esercizio finanziario.
12. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti
dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure
per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto
di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento
provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario
"ad acta" per gli adempimenti di competenza e per quelli
relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei
lavori.
13. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori
finanziati dall'Amministrazione regionale affluiscono per il cinquanta
per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo
di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e
tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri
studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento
del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è
iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione
della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il
finanziamento per essere utilizzato per il funzionamento e per la nomina
dei consulenti della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 bis e,
ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e
suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa
nonché per la realizzazione di opere della medesima tipologia
d'investimento.
14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non
superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la
percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei
comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per
le finalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.
15. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali,
i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della
stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione
vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale
dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di
bilancio relativo al "Fondo di rotazione" per le spese di
progettazione di cui al comma 12.
Art. 14 ter. Relazioni istituzionali - 1. Nell'ambito dei lavori di
predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di
aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore
regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni
degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le
scelte compiute, le finalità delle opere nei programmi e le risorse
finanziarie disponibili.
2. Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o
l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le
proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con
il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel
programma triennale o in quello annuale.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di
inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente
le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio,
convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le
organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità
delle opere incluse nei programmi.
4. Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a) verificano le osservazioni e le
proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del
programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.
Art. 10.
Modifiche all'articolo 16 della legge n. 109 del 1994
1. Il titolo dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è
sostituito dal seguente: "Attività di studio e
progettazione".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è
inserito il seguente comma:
"2 bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da
uno studio di fattibilità che si articola in una relazione contenente:
a) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le relazioni
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima
approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti
in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica,
archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti
sulle aree o sugli immobili interessati;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla
salute dei cittadini.".
3. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994, dopo
le parole "momenti di verifica" è inserita la seguente parola
"tecnica".
Art. 11.
Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie
1. L'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal
seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di studio, progettazione,
direzione dei lavori e accessorie - 1. Le prestazioni relative alle
attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori,
alle funzioni dei responsabili della sicurezza, ai collaudi ed agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le
attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed
integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti
di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2,
comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 in quanto compatibili.
2. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli
uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti
aventi natura fiduciaria sono di competenza:
a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o
dell'Assessore regionale competente;
b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.
3. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in
assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio
presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da
almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la
stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici,
di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del libro quinto del
Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al Capo
I del Titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata
ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi
V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o
studi di impatto am bien tale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attività professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di
ciascun professionista firmatario del pro getto.
6. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici
che devono possedere le società di cui al comma 5.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione
di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di
incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di
giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
l'aggiudicazione.
8. Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici,
nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto
la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni
di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento
si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti,
nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai
loro dipendenti.
9. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di
cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore ai 200.000
euro, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva
92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
10. Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di
cui al comma 1 il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 e 200.000
euro, IVA esclusa, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate
con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto
regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando
tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.
11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1
il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti
singoli o associati di loro fiducia.
12. Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera.
13. Ciascun ente non può conferire allo stesso professionista
incarichi fiduciari che cumulativamente superino la soglia annua di
100.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, l'ammontare complessivo degli
incarichi fiduciari in corso di espletamento da parte di ciascun
professionista nell'ambito della Regione siciliana non può superare
l'importo di 200.000 euro, IVA esclusa. All'accettazione dell'incarico
il professionista deve produrre dichiarazione sostitutiva relativa
all'ammontare degli incarichi fiduciari in corso.
14. La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario
deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare
agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro
trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante
legale dell'ente.
15. Gli enti appaltanti non possono conferire incarichi di studio,
progettazione e direzione dei lavori a dipendenti di altri enti
pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza.
16. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni.
17. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi
del comma 1, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con
priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo
stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve
comprendere l'importo della direzione dei lavori.
18. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali
concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modificazioni.
19. I corrispettivi delle attività di progettazione sono
calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base
dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate
le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei
corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma
5, nonché per le attività del responsabile di progetto e le attività
dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20. I corrispettivi determinati in conformità al decreto
ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla
legge 2 marzo 1949 n. 143 e sue modifiche ed integrazioni, sono minimi
inderogabili ai sensi del l'ultimo comma dell'articolo unico della legge
4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5
maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
21. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
può avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza,
limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta co
mun que impregiudicata la responsabilità del progettista.
22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
23. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che
siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della
cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si
determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.".
Art. 12.
Fondo di rotazione per la progettazione definitiva
1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è inserito il
seguente articolo:
"Articolo 17 bis. Fondo di rotazione per la progettazione
definitiva - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica
Ispettorato tecnico lavori pubbli ci, un fondo di rotazione per la
copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione
definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministra
tive ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di fi nan ziamento,
anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi
per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico,
edilizio ed ambientale.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determi na to, per
l'esercizio finanziario 2002, in 20.000 migliaia di euro cui si
provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate
sulle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici,
previa deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le
modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque
devono attenersi ai se guenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con
riferimento ai programmi di spesa;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima
proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti.
4. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di
progettazione anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate
al medesimo.".
Art. 13.
Incentivi e spese di progettazione
1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, dopo
le parole "lo abbiano redatto" aggiungere le seguenti:
"tenendo conto del grado di responsabilità professionale
assunta".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994,
aggiungere il seguente comma 2.1:
"2.1. Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è
assegnato al responsabile unico del procedimento, in considerazione
dell'importanza delle sue funzioni e delle responsabilità assunte. Le
funzioni di responsabile del procedimento sono incompatibili con
qualunque altra funzione tecnica ed amministrativa riguardante
l'opera.".
3. Nel comma 2 bis dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994
sostituire le parole "non superiore al 10 per cento" con le
parole "non inferiore al 10 per cento".
Art. 14.
Inserimento di articoli
1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, sono inseriti i
seguenti articoli:
"Art. 18 bis. Prezzario unico regionale - 1. Con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e
su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato
il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono,
per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di
cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Il prezzario deve
contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a
lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili
nelle opere pubbliche in Sicilia.
2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi,
anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa
procedura di cui al comma 1.
Art. 18 ter. Aggiornamento prezzi - 1. Gli enti di cui alla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 2 nel caso in cui sia stato pubblicato un
nuovo prezzario unico regionale, prima della indizione della gara
possono aggiornare, su parere motivato del responsabile del
procedimento, i prezzi dei progetti, senza necessità di sottoporre gli
stessi ad ulteriori pareri o ad approvazioni.
2. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario
regionale vigente.
Art. 18 quater. Parere igienico-sanitario - 1. Il parere
igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio
di igiene pubblica distrettuale dell'azien-da unità sanitaria locale
nel cui territorio ricade l'opera progettata.
2. Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende
sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere
il servizio di igiene pubblica del distretto dell'azienda unità
sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla
realizzazione dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre
aziende.
3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad
esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di
pronunzia entro i termini previsti.
Art. 18 quinquies. Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo -
1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria
relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreno
demaniale marittimo regionale, è richiesta l'autorizzazione del l'As
sessore regionale per il territorio e l'ambiente, che esprime il proprio
parere, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo
gli obblighi derivanti da prescrizioni dell'autorità militare o da
necessità connesse alla difesa nazionale.
2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in mancanza di pronunzia
entro novanta giorni dalla richiesta, in pendenza di successive
regolarizzazioni amministrative.".
Art. 15.
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici - 1. I
lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente
legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui al comma 2, dell'articolo 2, aventi
per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1
dell'articolo 2;
b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di
cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di
cui all'articolo 2, comma 1.
3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di
cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:
a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per
più del 50 per cento sul valore dell'opera;
b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;
c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in
materia di appalti di lavori pubblici.
4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b),
la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui
all'articolo 16, comma 4.
5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al
comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei
requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto
esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti
esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione
esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti
richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese
di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di
introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto
esecutivo.
6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in
forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice,
aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva
e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori
a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro
gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo
di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o
diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo
scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa
all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non
assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi
valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione,
quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla
revisione della progettazione e al suo completamento da parte del
concessionario.
7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta
anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli
investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e
le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni
apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua
necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equi librio, anche tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino
favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere
effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del
concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici,
a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui
all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza speciale di servizi
o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7 bis finalizzate
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni
caso essi non hanno diritto di voto.
10. L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa
con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure
relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un
documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità
contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente
all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni
pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da
parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa
edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di
pagamento in favore dall'impresa esecutrice dei lavori.
11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni ob bligatorie
per l'impresa ai sensi della normativa vigente.
12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un
collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le
modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da
un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori
pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni
sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter, le amministrazioni
aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato
l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante
di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le
amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione
appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia regionale.
14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai
sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.
15. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso
soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello
stesso soggetto che ha approvato il progetto definitivo.
16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può
prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o altro
diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore
economico appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto
trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo
dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la
sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni.
L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta
relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero
in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente,
alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro
combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La
gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità di
aggiudicazione.".
Art. 16.
Procedure di scelta del contraente
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è così
sostituito:
"1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante
pubblico incanto.".
2. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 dopo le
parole "ponendo a base di gara un progetto" sono inserite le
seguenti: "almeno di livello".
3. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"4. L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è
consentito ai soggetti appaltanti in seguito a propria motivata
decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavori
pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse
o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il
possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un
progetto preliminare, redatto ai sensi dell16, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto
il progetto esecutivo ed il prezzo.".
4. All'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il
seguente comma:
"5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e sentito il parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che
devono essere adottati ed applicati, per l'espletamento delle gare di
cui al presente articolo, da tutti gli enti appaltanti, nonché il
capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del procedimento
certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in
casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il
responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e
giustificare in sede di certifica zione.".
Art. 17.
Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è così
sostituito:
"1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo
che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra
percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a
base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a
base di gara.".
2. Al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è
soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: "Il bando o la lettera di invito possono precisare le
modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare
quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove
l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente
ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad
integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può provvedersi
solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.".
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del
1994 sono inseriti i seguenti:
"1 ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o
licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione,
può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2,
lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per
la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali,
si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
1 quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara
richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un'unica
dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.".
Art. 18.
Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo
e/o giudiziario
1. Dopo l'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è inserito il
seguente articolo:
"Art. 21 bis. - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di
ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1. Il verbale di gara di
appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto
dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre
giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la
gara. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data
comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere
effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della
gara, il verbale di gara diviene definitivo.
3. In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per
esso il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza
di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il
verbale di gara diviene defini tivo.
5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di
ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in
assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a
consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto
definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione
nel merito del giudizio.".
Art. 19.
Trattativa privata
1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 24 della legge n. 109 del
1994 l'inciso "non superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal
seguente: "non superiore a 150.000 euro".
Al comma 1, lettera b) , dell'articolo 24 l'inciso "superiore a
300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "superiore a 150.000
euro". Al comma 1, lettera c), dell'articolo 24 l'inciso "non
superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non
superiore a 150.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 è così
sostituito:
"5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante
gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque
concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e
almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti.".
3. Alla fine dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono
inseriti i seguenti commi:
"8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)
non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa
impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al
comma 1.
9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale
rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione
previo parere degli uffici compe tenti.
10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per
conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla
Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere
pubblicate nell'albo del l'ente.
11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata,
previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n.
14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un
ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media
aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione
automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse
risulti inferiore a cinque.
Art. 20.
Cottimo e contratto aperto
1. Dopo l'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i
seguenti articoli:
"Art. 24 bis. Cottimo - 1. Il cottimo è consentito per
l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.
2. Il ricorso al cottimo è di competenza del legale
rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di
autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli
uffici competenti.
3. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una
stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello
indicato al comma 1.
4. Nelle procedure di affidamento a cottimo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 11.
5. Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che
possono assumere lavori con la procedura del cottimo, sulla diramazione
degli inviti e sulla partecipazione alla relativa gara informale, si
osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione
25 novembre 1993 recante il Regolamento tipo sulle modalità di
affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)
adottano i propri regolamenti in conformità al Regolamento-tipo di cui
al comma 5 e formano gli elenchi ivi indicati.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito
l'affidamento di alcun cottimo da parte degli enti che non abbiano
ancora formato gli elenchi di cui al comma 5.
8. Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e
comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a) esperiscono le procedure di cottimo sulla base delle norme in vigore
alla data di approvazione della presente legge.
Art. 24 ter. Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di
manutenzione - 1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la
prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo,
per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo
le necessità della stazione appaltante.
2. Nel caso di contratti aperti relativi a lavori di pronto
intervento e a lavori di manutenzione, di cui deve essere comunque
dimostrata l'imprevedibilità e l'urgenza, qualora l'importo dei lavori
da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà
comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune
determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare
l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario
importo posto a base di gara e comunque non superiore a 150.000
euro.".
Art. 21.
Varianti in corso d'opera
1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge n.
109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare,
rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri
lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a
disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti.".
Art. 22.
Collaudi
1. L'articolo 28 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal
seguente:
"Art. 28. Collaudi - 1. Per tutti i lavori oggetto della presente
legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di
collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di
importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà
del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello
di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è
comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) in caso di opere di particolare complessità;
b) in caso di affidamento dei lavori in conces sione;
c) in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in
tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della
convenzione.
4. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di
competenza del Presidente della Regione o del l'As sessore regionale
competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di
propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il
collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi
della presente legge. L'Amministrazione regionale interessata deve
ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo
indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del
collaudo; la stessa, non oltre novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di stipulazione del contratto, procede alla nomina.
Decorso infruttuosamente tale termine la nomina è effettuata dalle
amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sono
conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice. La nomina del
collaudatore tecnico-am mi nistrativo, nel caso di opere non finanziate
dalla Regione, è di competenza dell'ente che finanzia l'opera medesima.
5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a
tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti
da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di
importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o
inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a
cinque anni.
6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono
comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno
dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica
amministrazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6
l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella
eventuale di iscrizione agli albi degli ordini professionali con la
medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali.
8. L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini
professionali provinciali o dalle tabelle delle ammini-stra zioni.
9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori
di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono
altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci,
sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di
cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali
requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati,
presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma
autenticata a norma di legge.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di
incarichi di collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del
comma 4, tenuto conto della capacità e delle esperienze professionali,
devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi,
nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità
finanziaria dell'opera.
11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di
collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in
corso d'opera o finale, di compo nente di commissione giudicatrice di
appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso
di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di
concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di
commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due
anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di
detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici
i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa
IVA.
12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di
collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi
abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di
lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il
contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in
cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari
del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda
l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la
realizzazione dell'opera.
13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire
consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere
eseguite dalla medesima impresa.
14. I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche
quando si intende conferire l'incarico di componente di commissione di
collaudo a funzionari e/o dirigenti dell'ente appaltante.
15. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si
tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti
nell'adempimento dei compiti di istituto.
16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere
pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato
a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono
ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei
lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.
17. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve
risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati
contestualmente all'accettazione del l'incarico.
18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti
locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle
situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono
automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità
competente alla nomina.
19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro,
esclusa I.V.A, si procede alla nomina di commissioni di collaudo,
composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000
migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le
commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei
componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a
commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle
tariffe professionali, si intendono affidati a componenti non riuniti in
collegio, ad eccezione di quelli riguardanti lavori caratterizzati dalle
presenze di più categorie specialistiche, nel quale caso deve essere
specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli
tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le
attività di collaudo.
21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un
componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la
nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a
quella di istruttore, con compiti di segreteria.
22. Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario
del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo
stesso criterio di rimborso delle sole spese documentate è applicato a
tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.
23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a
tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal
caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le
tariffe di appartenenza.
24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente
di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di
nullità, prima dell'affidamento dei lavori.
25. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi
affidati dopo l'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 23.
Pubblicità
1. L'articolo 29 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal
seguente:
"Art. 29. Pubblicità - 1. Le caratteristiche essenziali degli
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante
comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e,
dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali
quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su
almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro
ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per
estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare
diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché
su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito
dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".
4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di
euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei
principali quotidiani aventi maggiore diffusione nella provincia in cui
si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.
5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è
effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori
ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6. E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme
di pubblicità anche telematica.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione
siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni
appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare, senza
oneri, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla
ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di
partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in
misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione
suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità,
lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come
nazionale e come regionale.
9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione
siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di
massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente
appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono
acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei
predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata
utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le
seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la
località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della
domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere
acquisire le informazioni necessarie.
11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso
di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a
proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna
possibilità di rivalsa sull'amministrazione.
Art. 24.
Garanzie e coperture assicurative
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è
aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia
comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è
ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione
bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la
cauzione non è richiesta.".
2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 il
secondo periodo è sostituito dai seguenti:
"In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto percentuale per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o
analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare
garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa
vigente.".
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 le
parole "gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici" sono sostituite con "500.000 euro".
4. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994,
sostituire le parole "e per un massimale non inferiore al 20 per
cento dell'importo dei lavori progettati" con le parole "e per
un massimale non inferiore alla percentuale determinata per
interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati".
5. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 dopo le
parole "dal pagamento della parcella professionale" è
inserito il seguente periodo: "La garanzia è ridotta del 50 per
cento in caso di progettista o progettisti incaricati della
progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme
alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o
progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN
ISO 45000.".
6. Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 30 della legge n. 109
del 1994 è aggiunto il seguente periodo: "Il sistema, una volta
istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro.".
Art. 25.
Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
1. All'articolo 31 della legge n. 109 del 1994, ovunque ricorrono
le parole "decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494", sono
aggiunte le seguenti: "e successive modifiche ed
integrazioni.".
Art. 26.
Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 109 del
1994 sono inserite le parole: "Per i soggetti di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge".
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del
1994 è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in
difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di
contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in
vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è
aggiunto il seguente:
"4 bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita
all'articolo 2.".
Art. 27.
Riunione di concorrenti
1. All'articolo 35 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i
seguenti commi:
"6. In ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia
partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del
contratto.
7. Qualora le imprese riunite in associazione temporanea e
risultate aggiudicatarie si costituiscono successivamente in consorzio,
devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura
consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la
rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla
data della celebrazione della gara.".
Art. 28.
Società di progetto
1. Il comma 1 bis dell'articolo 37 quinquies della legge n. 109
del 1994 è così sostituito:
"1 bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle
società disciplinate dal comma 1, e dalle società di trasformazione
urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso che
siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci,
sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti
norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di
affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.".
Art. 29.
Inserimento di articoli in materia di finanza di progetto
1. Dopo l'articolo 37 nonies della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i
seguenti articoli:
"Art. 37 decies. Finanza di progetto - 1. I lavori pubblici ed i
lavori di pubblica utilità possono essere realizzati mediante finanza
di progetto nel rispetto del principio della concorrenza e delle
previsioni della presente legge.
2. In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle
procedure di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per
l'attuazione, promozione ed incentivazione della finanza di progetto, si
applica altresì la procedura negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si tratti di
lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione
preliminare o globale dei prezzi.
Art. 37 undecies. Nucleo tecnico per la finanza di progetto - 1. E'
istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la
Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione. Il Nucleo
svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti
strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle
infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla
redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al
finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto
con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di
programma quadro.
2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio
decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei
componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.
3. Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici
dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazione
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
4. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con
l'unità tecnica finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi
dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in
termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2
(capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa con parte
delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100
migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.2 (capitolo 215704).".
Capo II
Norme di accelerazione delle procedure in materia di lavori pubblici
Art. 30.
Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici d'interesse regionale
1. Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse regionale,
trovano applicazione nella Regione le previsioni dell'articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dei relativi decreti delegati di
attuazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale.
2. Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1
facciano riferimento al CIPE deve intendersi operato il riferimento alla
Giunta regionale; ove facciano riferimento al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai ministri deve intendersi operato il riferimento
rispettivamente al Presidente della Regione ed agli assessori regionali
competenti per materia; ove facciano riferimento al Consiglio superiore
dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimento alla
Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 bis.
Titolo II
DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E DEGLI APPALTI DI SERVIZI
E NEI SETTORI ESCLUSI
Art. 31.
Contratti di fornitura di beni
1. Le forniture di beni nella Regione siciliana sono disciplinate
dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e
successive modifiche ed integra zioni.
2. I contratti di fornitura di importo inferiore alla soglia di
applicazione della normativa di cui al comma 1 e superiori a 100.000
euro sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera
a), del comma 2, dell'articolo 2 nel rispetto dei principi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara
informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di
beni di importo fino a 100.000 euro.
4. Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso
di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il
cui importo complessivo superi i 100.000 euro.
Art. 32.
Appalti di servizi
1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di
applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai
regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima
disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara
informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti
medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12
dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare
ad una stessa impresa, con le procedure della trattativa privata
disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il
cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.
Art. 33.
Appalti nei settori esclusi
1. Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore alla
soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono
disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma
2 dell'articolo 2, nel rispetto dei principi che discendono dalla
medesima normativa, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11
e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 34.
Ricorso a trattativa privata
1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme
statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza
gara formale per l'affidamento degli appalti di cui al presente titolo
è consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non superiori a
25.000 euro.
2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere
degli uffici competenti, quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza
di accelerare le procedure per l'acquisto di beni e servizi non
programmabili preventivamente.
3. Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad
espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre
nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, con
l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da
soggetti in regime di privativa.
4. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere
trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione
alla presidenza dell'organo assembleare o consiliare ed, ove istituito,
al difensore civico. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge
nell'albo dell'ente.
Art. 35.
Pubblicità
1. La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti
legislativi di cui agli articoli 31 e 32, fatte salve le norme
concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove
la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a
100.000 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e ove l'importo sia superiore a
200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre
quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36.
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni
1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
e successive modificazioni, si applicano nell'ordinamento regionale
contestualmente all'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove
successive, con le decorrenze previste nel citato decreto.
Art. 37.
Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20 è premesso il seguente comma:
"01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche
ed integrazioni.".
Art. 38.
Certificazione antimafia
1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione
antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti
pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio
sindacale.
Art. 39.
Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime e per
opere idrauliche
1. Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali
e per opere idrauliche di quarta e quinta categoria sono effettuati
dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici senza oneri di rimborso
delle quote di spesa a carico degli enti e dei soggetti obbligati.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
finanziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 40.
Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile
1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'ap-provvigionamento
idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento delle opere di
costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione
di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti
pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta
di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità
dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento,
attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata,
purchè sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla
vigente normativa in materia di acque.
Art. 41.
Norme transitorie
1. I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche adottati
entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente
legge possono includere, in deroga a quanto previsto dalla presente
legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come
progetto esecutivo ai sensi della disciplina regionale previgente.
2. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo
esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di
progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge decadono, ove non
concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando
o avviso di gara. Sono comunque fatte salve le procedure concluse entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di
espletamento o espletati; le amministrazioni conferenti nominano i
responsabili del procedimento e, previa relazione dello stesso,
provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricati
l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla presente
legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel quadro economico
del progetto.
5. Per le anticipazioni sul prezzo di appalto continua ad
applicarsi il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive
modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli
impianti idrici continuano ad applicarsi fino all'attivazione del
servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e
successive modifiche ed integrazioni. Tra dette spese devono essere
comprese anche quelle relative alla fornitura di energia per il
funzionamento dei dissalatori.
7. I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per
l'anno 2002 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti
definitivi o esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri
conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di
progetto già tecnicamente approvato come progetto di massima o
esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore
della presente legge.
8. L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del
contraente di cui alla presente legge puo essere avviato anche sulla
scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi secondo la
normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 42.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e
successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre
1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale
18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge
regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni
con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23 della legge
regionale 8 marzo 1971, n. 5; l'articolo 14 della legge regionale 31
marzo 1972, n. 19; gli articoli dal 5 al 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38
della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29
aprile 1985, n. 21 con esclusione degli articoli 7, 16 e 30; la legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I; gli articoli
dal 150 al 152 e 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli
articoli dall'1 all'11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli
articoli dall'1 al 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli
articoli dall'1 al 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli
articoli dall'1 al 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; gli
articoli 1, commi da 1 a 8, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre
1998, n. 21; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2.
2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e
regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque,
incompatibili con la presente legge.
Art. 43.
Testo coordinato
1. Il testo della legge n. 109 del 1994, coordinato con le norme di cui
alla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana contestualmente alla pubblicazione della presente
legge.
Art. 44.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 agosto 2002.
| |
CUFFARO |
| Assessore regionale per
i lavori pubblici |
SCAMMACCA DELLA BRUCA |
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.
Per quanto attiene la legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro
in materia di lavori pubblici", si rinvia al testo coordinatodi
seguito pubblicato.
Nota all'art. 30, comma 1:
L'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attività produttive", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2001, n.
299, S.O., dispone in materia di individuazione e realizzazione delle
infrastrutture pubbliche e private, degli insediamenti strategici di
preminente interesse nazionale e dei relativi principi e criteri
direttivi.
Nota all'art. 31, comma 1:
Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione
delle direttive 77/62/CEE, 80/295/CEE" è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 agosto 1992, n. 188, S.O.
Nota all'art. 31, comma 2:
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche
forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario"
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10
ottobre 1994, n. 273.
Nota all'art. 32, comma 1:
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della
Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio
1995, n. 104, S.O.
Nota all'art. 32, comma 2:
Le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 riguardano, rispettivamente: "11. Servizi di
consulenza gestionale e affini; 12. Servizi attinenti all'architettura
ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed
alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica ed analisi.".
Nota all'art. 33, comma 1:
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 "Attuazione delle
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei
settori esclusi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, S.O.
Nota all'art. 33, comma 2:
Per le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, vedi nota all'art. 32, comma 2.
Nota all'art. 36, comma 1:
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
Nota all'art. 37, comma 1:
L'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, per effetto
dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il
seguente:
"Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture. - 1. In
materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di
cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori
pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di
presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui
dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese
intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita
dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata
presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma
costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente
articolo.
2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo
lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o
servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle
condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406 e successive modifiche.
3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi,
ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo
di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi
nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o
servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione
appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3,
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche
e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli
articoli 20 e 21 del 4 decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e
successive modifiche.
4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2
settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del
decreto legislativo 19 dicembre 199l, n. 406 e successive modifiche.
5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una
dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale
dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta
della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque
altra autorizzazione richiesta.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di
contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere
negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di
forme illecite o surrettizie di subappalto. È rilevante ai fini del
diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o
noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per
l'esecuzione degli stessi lavori.".
Nota all'art. 41, comma 5:
Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 "Misure urgenti per
il riequilibrio della finanza pubblica", così dispone:
"1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma,
anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori,
di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli
riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione
europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere
speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per
l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea
l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma
complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione
dell'appalto.".
Nota all'art. 41, comma 6:
La legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse
idriche" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.
Nota all'art. 42, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 "Norme in
materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui
alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n.
43" per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si
annota è il seguente:
"Procedimenti di aggiudicazione. - 1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio
1996, n. 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per
l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si
applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera
a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse
dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di
oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di
tutte le offerte ammesse.".
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 294
"Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di
servizi e nei settori esclusi".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro)
su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici (Scammacca della Bruca)
il 19 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio in data 10 gennaio
2002.
D.D.L. n. 119
"Norme per l'espropriazione per pubblica utilità".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Catania
Giuseppe il 26 luglio 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio in data 19 settembre
2001.
D.D.L. n. 268
"Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Formica, Incardona,
Infurna, Ioppolo, Tricoli, Virzi il 7 novembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 19
novembre 2001.
D.D.L. n. 290
"Nuove disposizioni in materia di lavori pubblici in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ardizzone, Sbona, Lo
Giudice, Savona, Dina, Fratello il 14 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 20
dicembre 2001
D.D.L. n. 306
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n.
21, riguardante: Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in
Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Incardona, Formica,
Infurna, Ioppolo, Tricoli, Virzì il 24 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 10 gennaio
2002.
D.D.L. n. 313
"Norme per favorire l'occupazione professionale giovanile
nell'affidamento degli incarichi di progettazione di opere
pubbliche".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lo Monte, Basile, D'Antoni,
Amendolia, Sanzeri il 18 gennaio 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 22 gennaio
2002.
D.D.L. n. 339
"Norme in materia di appalti di lavori, forniture e servizi".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Oddo,
Speziale, Zago, De Benedictis, Capodicasa, Cracolici, Crisafulli,
Panarello, Villari il 26 febbraio 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 5 marzo
2002.
D.D.L. n. 353
"Disposizioni per la realizzazione di opere pubbliche".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ferro, Raiti il 23
marzo 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 27 marzo
2002.
D.D.L. n. 369
"Norme transitorie per l'uso delle risorse comunitarie nel settore
dei lavori pubblici".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Formica, Incardona,
Infurna, Ioppolo, Tricoli, Virzì il 2 maggio 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio in data 7 maggio 2002.
D.D.L. n. 388
"Nuova disciplina in materia di utilizzo delle risorse comunitarie
nel settore dei lavori pubblici".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Acierno il 14 maggio
2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e Territorio (IV) in data 14 maggio
2002.
Esaminati dalla Commissione ed abbinati nella seduta n. 32 del 29 maggio
2002.
Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 35 del 5 giugno e n. 36
dell'11 giugno 2002.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione Bilancio (II)
nella seduta n. 36 dell'11 giugno 2002.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 60 del 18
giugno 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 37 del 18 giugno 2002.
Relatore: Beninati.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 61 del 18 giugno, 63 del 25
giugno, 66 del 9, 67 del 10, 68 dell'11, 69 del 16 e 72 del 18 luglio
2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 75 del 24 luglio 2002.
(2002.31.1876)
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