D.L. 27 ottobre 1997, n. 364
Interventi urgenti a favore delle zone
colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 1997, n.
252 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1997, n. 434
(Gazz. Uff. 19 dicembre 1997, n. 295).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati
interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che dal 26 settembre 1997
colpiscono le regioni Marche e Umbria; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni relative alla sospensione di termini ed al finanziamento
di interventi di massima urgenza per le popolazioni colpite e nei settori dei beni
culturali, della spesa sanitaria, delle iniziative produttive, del volontariato e della
scuola; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente
decreto-legge:
1. Sospensione dei termini. - 1. Per i soggetti
che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni
e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13
ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15
ottobre 1997 sono sospesi, sino al 31 marzo 1998, i termini di prescrizione e quelli
perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26
settembre 1997 al 31 marzo 1998. Sono, altresì, sospesi per lo stesso periodo tutti i
termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di
credito avente forza esecutiva creato prima del 26 settembre 1997 e alle rate dei mutui di
qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto
periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in
misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi
amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni
dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette
sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per
l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di
verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti (1). 2. La
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la
pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subìto
protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può aver
luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. 2-bis. Le misure di cui
ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei
comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata
ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di
attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilità totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di
aver subìto, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria
attività economica, produttiva o lavorativa (2).
(1) Comma così modificato dalla legge di
conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
1-bis. Contributi consortili di bonifica. - 1.
Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e 3, della citata
ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e
fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli. 2. I
soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili
agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero, perché inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi
sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi, esclusi quelli per il
servizio irriguo, fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del
comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.
3. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme
corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la
riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabilite le le modalità di versamento delle somme di cui al
comma 1 al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di
restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato. 4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in
lire 1.350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (3).
(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17
dicembre 1997, n. 434.
1-ter. Disposizioni sul servizio di leva e sul
servizio civile sostitutivo. - 1. I soggetti interessati al servizio militare o al
servizio civile relativamente agli anni 1997, 1998 e 1999, residenti alla data del 26
settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal
terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 1999, anche se già incorporati
ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle
regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli
interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 (4). 2.
Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare
domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se
ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari
competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello
Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa
convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità e delle
attitudini individuali dai soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il
vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvederà tenendo conto della ricettività delle
caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed
eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di
leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni
dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi. 3. Il Ministero della
difesa è tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio
civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al
comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori
interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad
effettuare le relative assegnazioni. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 26 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino ancora
assegnati agli uffici tecnici di cui al comma 1 del medesimo articolo 26. 5. I soggetti di
cui al comma 1, non ancora incorporati, possono altresì ottenere, a domanda, il
differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1998 ovvero l'assegnazione alla
sede più vicina al comune di residenza. 6. I soggetti interessati al servizio militare o
al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26
settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal
terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a
seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio
militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo
anticipato (5).
(4) Comma così modificato dall'art. 13, D.L. 30
gennaio 1998, n. 6
(5) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434. (5/a) Comma
così sostituito dall'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.
2. Misure finanziarie ed amministrative. - 1. Per
la prosecuzione degli interventi urgenti e indifferibili necessari a fronteggiare la crisi
sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e
Umbria, è autorizzata la spesa di lire 220 miliardi da iscrivere al capitolo 7615 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario
1997 (6). 2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l'importo di lire 25
miliardi è assegnato al commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti
sui beni del patrimonio storico-artistico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato al coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997. Per
speciali esigenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, è autorizzato il passaggio,
anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di 100
unità della quarta e della quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa, da
realizzarsi mediante accordo di mobilità tra i due Ministeri (6). 2-bis. Nel limite delle
tre unità, previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i dirigenti
generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati d'ufficio fuori ruolo
anche per esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla emergenza
connessa con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nei territori delle regioni
Marche e Umbria (6). 3. I soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, le cui
abitazioni, ovvero i locali adibiti ad esercizio di una propria attività produttiva sono
stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono
esonerati fino al 31 dicembre 1997 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa
del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, è posto
a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Dipartimento della protezione
civile provvede a trasferire alle regioni interessate le quote di rispettiva competenza. I
presupposti dell'esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni (7/a). 3-bis. Allo scopo di
consentire lo svolgimento degli interventi urgenti in occasione di calamità naturali, con
particolare riferimento alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i
territori delle regioni Marche e Umbria, l'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo
1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460, è estesa alle somme destinate alle spese di missione del
Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(8). 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(6) Comma così modificato dalla legge di
conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
(7/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
3. Benefìci per le attività produttive. - 1. Ai
fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due
graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei
comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché alle unità produttive ubicate nei
comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
medesima ordinanza che abbiano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero per inagibilità totale o parziale. Nelle predette graduatorie sono inserite:
a) le iniziative riferite ad unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte
alla delocalizzazione delle predette unità produttive in altre aree ricomprese negli
stessi comuni e territori in cui avevano sede operativa, alla data del 26 settembre 1997,
le unità produttive medesime; b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità
produttive nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 (7/a). 2. Le graduatorie
di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6,
comma 4, lettera a), numeri 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto 20 ottobre
1995, n. 527, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive
modificazioni. La misura dell'aiuto è determinata, per le iniziative di cui al comma 1,
lettera a), nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, e, per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), nella misura
massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 2 del medesimo
regolamento (CEE) n. 2052/88 (7/a). 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28
settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del
30 settembre 1997, può disporre il differimento dei termini di presentazione delle
domande per l'accesso ai benefìci di cui al comma 1 del presente articolo nonché per
l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415 (11), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
per tutte le iniziative relative alle regioni Marche e Umbria (7/a). 4. Con le medesime
modalità di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può disporre che una quota delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni
Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di applicazione della normativa
richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative in favore delle unità
produttive di cui al comma 1 (7/a). 5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite
di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno
1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per
l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le
predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al
comma 3. L'eventuale quota delle somme non utilizzate mediante le graduatorie di cui al
comma 1 concorre alla copertura del fabbisogno delle rispettive graduatorie regionali di
cui al comma 4 (7/a). 5-bis. In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 e a valere
sulle disponibilità di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese ed alle imprese
artigiane è concesso un contributo in conto capitale per le iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 1. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le
procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi
di cui al presente comma per ciascuna delle regioni Marche e Umbria, nonché l'intensità
dell'agevolazione da concedere, su proposta dei commissari delegati di cui al comma 3,
nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria a quelle
previste dall'articolo 8 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 per la
fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi
interventi (9).
5-ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione
per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei
comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché dalle unità produttive ubicate nei
comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, e comunque
per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997. 5-quater. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere
dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per
gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e
1999 del medesimo stanziamento. 5-quinquies. Allo scopo di favorire il trasferimento delle
attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26
settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e
Umbria, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di
abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo
massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per
la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
5-sexies. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n.
392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità
totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e
riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino
dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il
periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione.
Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo
23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
(7/a) Comma così modificato dalla legge di
conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
4. Interventi in favore del volontariato. - 1.
Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.
266, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e per gli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli stessi anni del medesimo stanziamento. Le somme non impegnate alla
chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello
successivo (10).
(10) Comma così modificato dalla legge di
conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
5. Interventi in favore delle scuole. - 1. I
fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per gli anni 1997 e 1998, per l'erogazione di contributi e sussidi ai comuni
per l'arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in
deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al
presente comma, se non impegnate negli esercizi 1997 e 1998, possono esserlo anche in
quello successivo (10). 2. Alle regioni Marche ed Umbria è riservata una quota non
inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota è aggiuntiva
rispetto a quella spettante alle due regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed è ripartita tra le regioni stesse dal Ministro
della pubblica istruzione, di intesa con i commissari delegati di cui all'articolo 1 della
citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sentito il Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile, sulla base del danno subìto dagli edifici
scolastici (10). 3. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove
esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani
triennali di edilizia scolastica già predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere
in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare
soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività
didattica a causa dell'inagibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del
calendario scolastico, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni,
l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonché l'attivazione di
insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l'anno
scolastico 1997-1998 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e
da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni. 3-bis. Nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694
del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità montane, i provvedimenti previsti dal
decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successivi, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a
causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici sono sospesi per
l'anno scolastico 1998-1999 restando inalterati gli indici previsti per le zone delle
regioni Marche e Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza
citata. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti
locali interessati (11).
(10) Comma così modificato dalla legge di
conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434.
6. Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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