LEGGE 10 febbraio 1962, n. 57
Istituzione dell'Albo Nazionale dei Costruttori (*)
Articolo 1
- Articolo 2 - Articolo 3 - Articolo 4 - Articolo 5 - Articolo
6 - Articolo 7 - Articolo 8
Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo 11 - Articolo 12 - Articolo 13 - Articolo 14 - Articolo 15
Articolo 16 - Articolo 17 - Articolo 18 - Articolo 19 - Articolo 20 - Articolo 21 - Articolo 22
Articolo 23 - Articolo 24 - ALLEGATO
Art. 1.
Denominazione dell'Albo
L'Albo nazionale degli
appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, assume
la denominazione di "Albo nazionale dei costruttori", è disciplinato dalle
seguenti norme, che costituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n.511, e
comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.
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Art. 2.
Iscrizione nell'Albo
L'iscrizione nell'Albo
nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di
lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca per i lavori stessi
di un concorso, contributo o sussidio dello Stato (1).
L'esecutore dei lavori di cui al
comma I del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori
speciali di cui alle categorie della tabella allegata eventualmente non scorporati, deve
servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie (2).
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Art. 3.
Ammissione agli appalti
dello Stato e degli Enti pubblici
L'ammissione agli appalti
dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre
attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le
quali esso è richiesto dai successivi articoli 13 e 15 e, per le società commerciali, al
certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo art. 15, secondo comma.
In luogo del certificato della
cancelleria del tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le società
commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale
rappresentante, dalla quale risulti che la società non si trovi in istato di liquidazione
o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato è
presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto (3).
L'iscrizione nell'Albo, tuttavia,
non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola
gara, di cui all'art. 68, secondo comma, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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Art. 4.
Lavori speciali
Quando si tratti di lavori che
richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nell'Albo imprese
idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od
imprese straniere, purché le Amministrazioni ne diano preventiva motivata comunicazione
al Comitato di cui al successivo art. 6, il quale comunicherà le proprie osservazioni
entro trenta giomi dal ricevimento di detta comunicazione.
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Art. 5.
Classifica d'iscrizione
I costruttori sono iscritti nell'Albo
distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli
importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque
sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di
imporlo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.
Le categorie e sottocategorie
sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potrà essere in seguito
modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato
centrale.
La classifica secondo l'importo
è stabilita come segue (4):
1) fino a L. 75 milioni;
2) fino a L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni:
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni.
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Art. 6.
Comitato Centrale per l'Albo
Presso il Ministero dei lavori
pubblici è costituito il Comitato centrale per l'Albo dei costruttori.
Esso ha il compito della
formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'Albo, secondo le norme della presente
legge e può articolarsi in Sottocomitati con particolari attribuzioni.
Le deliberazioni del Comitato e
dei sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a
maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro
trenta giomi dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori
pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, può disporre, per una sola volta, il
riesame da parte del Comitato.
Il Comitato riferisce
semestralmente sulla sua attività al Ministro per i lavori pubblici, il quale, a sua
volta, ne dà comunicazione ai titolari degli altri Dicasteri.
Il Comitato centrale è
presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito:
a) da un magistrato
designato dal primo presidente della Corte di cassazione;
b) da quattro membri
tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i quali almeno un presidente di
sezione, che ha funzioni di vicepresidente del Comitato;
c) da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dell'intemo, delle finanze, della pubblica istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni,
dell'industria e commercio, del iavoro e previdenza sociale e della difesa nonché delle
partecipazioni statali (5);
d) da un rappresentante
dell'Azienda autonoma delle strade;
e) da un rappresentante
per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza e assistenza e
tutela del movimento cooperativo;
f) da nove rappresentanti
complessivamente della categoria dei costruttori dei quali due in rappresentanza delle
imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di
lavoro (6);
g) da tre rappresentanti,
complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
h) dal capo
dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche
con funzioni di segretario del Comitato.
Il servizio di segreteria del
Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati
dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale degli appaltatori, già
esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, che assume la denominazione di
Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti.
Ai membri del Comitato compete il
gettone di presenza previsto dalla legge 4 novemb re I950, n. 888.
Ai membri che per partecipare
alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di
presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il
corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale
delle carriere direttive coefficiente 670 del personale statale, se siano estranei
all'Amministrazione statale.
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Art. 7.
Nomina del Comitato centrale
I membri del Comitato centrale per
l'Albo sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
I membri di cui alle lettere a),
c), d), del precedente art. 6 sono nominati su designazione degli organi competenti.
Per i membri indicati nelle lettere e), f), g) le organizzazioni competenti più
rappresentative sottopongono una terna di nomi per ciascun membro da nominare.
I membri non nominati in ragione
del 1oro ufficio, rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.
Gli altri membri del Comitato,
ove, per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con
l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I
consiglieri subentrati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in
cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo la eventuale, successiva
conferma.
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Art. 8.
Comitato regionale per l'Albo
Presso ogni provveditorato regionale alle
opere pubbliche è costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il
compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione,
secondo le norme della presente legge.
Esso decide sulle domande di
iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo
maggiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale (7).
Le deliberazioni del Comitato
sono valide se prese con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza;
in caso di parità prevale il voto del presidente. Contro di esse è ammesso, entro trenta
giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale.
Il Comitato regionale è
presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del Magistrato
alle acque) ed è costituito:
a) da un magistrato
designato dal presidente della Corte d'appello;
b) dal vice provveditore
regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al
Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente (8);
c) da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione,
dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni',
dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa nonché delle
partecipazioni statali (9);
d) da un rappresentante
dell'Azienda autonoma delle strade;
e) da un rappresentante
della Giunta regionale ove esista;
f) da un rappresentante
della Provincia in cui ha sede il Provveditorato;
g) da un rappresentante
per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento
cooperativo;
h) da nove rappresentanti
complessivamente della categoria dei costruttori dei quali due in rappresentanza delle
imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro
(10);
i) da tre rappresentanti,
complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
l) da un rappresentante
del Magistrato del Po, nelle Regioni di competenza.
La segreteria del Comitato è
costituita dal Provveditore con personale del Provveditorato.
Ai membri del Comitato sono
applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'art. 6.
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Art. 9.
Nomina del Comitato regionale
I membri dei Comitati regionali per l'Albo
sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
I membri di cui alle lettere a),
b), c), d), di cui al precedente art. 8, sono nominati su designazione degli organi
competenti. Per i membri di cui alle lettere e), I), gli organi competenti sottopongono al
Ministero stesso una terna di nomi per ciascun membro da nominare. Per i membri di cui
alle lettere g), h), i) la terna è composta dalle organizzazioni competenti più
rappresentative.
Le norme per la durata in carica
dei membri dei Comitati regionali sono quelle degli ultimi due commi dell'art. 7.
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Art. 10
Casellario dei costruttori e
pubblicazione dell'Albo
Presso il Comitato centrale ed a cura di
questo è istituito il casellario dei costruttori iscritti all'Albo.
Per la tenuta e l'aggiornamento
di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la
documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da
essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato e
degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale:
a) il giudizio complessivo
espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da
parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio
delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;
b) tutte le informazioni utili
circa il comportamento dei costruttori durante la esecuzione dei lavori ad essi affidati;
c) tutte le altre notizie
riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano
essere utili ai fini della tenuta del Casellario.
Il Casellario è a disposizione
di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni notizia riguardante
i costruttori.
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Art.11.
Spese per la tenuta dell'Albo e
del Casellario
Per le spese inerenti alla formazione e
alla tenuta dell'Albo e del Casellario è stanziata annualmente apposita somma
nell'esistente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici.
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Art. 12.
Domanda di iscrizione
Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i
richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei documenti e
certificati di cui agli artt, 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del Comitato
regionale della circoscrizione in cui hanno sede.
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Art. 13.
Requisiti d'ordine generale per
le iscrizioni(11)
I requisiti di ordine generale e le
attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono
1) cittadinanza italiana, ovvero
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società
commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento
di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita,
alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati
aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;
2) assenza di precedenti penali e
di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore
tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1)
e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
3) osservanza degli obblighi
concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali
secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
4) osservanza degli obblighi
concementi le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana;
5) certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività
specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di
iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
6) certificato (facoltativo) di
iscrizione ad un'associazione di categoria.
Per il requisito di cui al n. 2)
costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o
di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il
richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai
numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato
dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di
appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o
al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non
aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata
resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi
altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato
straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione, una dichiarazione
solenne.
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Art. 14.
Requisiti d'ordine speciale per
le iscrizioni
1) Idoneità tecnica.
L'idoneità tecnica è dimostrata
mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in
attività di servizio riferentisi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente e da ogni
altro documento.
I certificati di cui al comma
precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro
ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con
buon esito o se diedero luogo a vertenze con l'amministrazione in sede arbitrale o
giudiziaria con la indicazione dell'esito di esse.
Se trattasi di lavori eseguiti
per conto dello Stato o di Enti pubblici il certificato è rilasciato da un funzionario in
servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio
civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la
sorveglianza dell'uflicio, cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono
eseguiti.
Se si tratta di lavori eseguiti
per conto di privati, la relativa dichiarazione da rilasciarsi dal committente o, se vi
fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata, previ accertamenti, dall'ingegnere
capo del Genio civile.
Per i lavori eseguiti o diretti
all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano
tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che, prima di
rilasciárli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate
indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.
2) Capacità finanziaria,
Essa è dimostrata da idonee
referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e
finanziaria dell'interessato.
Le referenze bancarie sono
richieste direttamente e riservatamente dal Comitato competente agli istituti, indicati
dal richiedente l'iscrizione, nella relativa domanda. Gli altri documenti debbono essere
di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione e, se di data più
remota, debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella
della domanda stessa.
3) Attrezzatura tecnica.
Il possesso dell'attrezzatura
tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere
elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone,
salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di
legge nel caso di false o inesatte affermazioni.
Qualora il titolare dell'impresa
sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono riferirsi
al direttore, quelli di cui ai numeri 2) e 3) debbono riferirsi al titolare.
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Art. 15.
Requisiti delle società
commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane
Per l'iscrizione delle società
commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:
a) i requisiti di cui ai
numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i
componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli
accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e
agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di
consorzio;
b) i documenti di cui al
numero 1) dell'articolo 14) debbono riferirsi al direttore tecnico (12).
Le società sono tenute inoltre a
esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del
tribunale o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la
società rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale
risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha
presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di
fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui
sopra (1 3).
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Art. 16.
Tassa di iscrizione (14)
L'iscrizione nell'Albo è subordinata al
pagamento di una tassa di iscrizione annuale. Qualora un'impresa sia iscritta per più
categorie o sottocategorie, la tassa è commisurata all'ammontare più alto fra quelli
delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore è iscritto.
Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale
la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo.
Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti sono tenuti ha presentare , entro il
31 dicembre , domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno
successivo.
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Art. 17.
Certificato d'iscrizione
(15)
L'iscrizione nell'Albo si
comprova mediante certificato valevole per un anno da rilasciarsi dal Comitato centrale di
cui all'art. 6.
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Art. 18.
Cambio di classifica
I costruttori possono chiedere la
iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che siano trascorsi
sei mesi dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione.
L'iscrizione può essere
modificata d'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati
lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e la idoneità necessarie.
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Art. 19.
Segnalazione di variazione
Le imprese iscritte nell'Albo debbono
comunicare entro trenta giorni al Comitato centrale, nelle forme di cui all'art. 12, tutte
le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini
della presente legge.
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Art. 20.
Sospensione dell'efficacia
dell'iscrizione
L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo
può essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi
uno dei seguenti casi:
1) sia in corso procedura di
concordato preventivo o di fallimento;
2) siano in corso provvedimenti
penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 21 n.2;
3) siano in corso accertamenti
per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione di lavori;
4) condotta tale da turbare
gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
5) negligenza nella esecuzione di
lavori;
6) infrazione, debitamente
accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavori;
7) inosservanza dell'obbligo
stabilito dal precedente art. 19.
Nel caso di cui al n. 2) il
provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico
se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo
di società o di consorzio (16).
Il provvedimento adottato nei
casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.
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Art. 21.
Cancellazione dall'Albo
Sono cancellati dall'Albo, con
provvedimento del Comitato centrale, i costruttori peri quali si verifichi uno dei
seguenti casi:
1) grave negligenza o malafede
nella esecuzione dei lavori;
2) condanna per delitto che per
la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale
richiesti per l'iscrizione all'Albo;
3) fallimento, liquidazione o
cessazione di attività;
4) domanda di cancellazione
dall'Albo presentata a norma dell'art. 16;
5) recidiva o maggiore gravità
nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.
Nei casi di cui ai numeri 1 e2 si
applica il secondo comma dell'articolo precedente (17).
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Art. 22.
Comunicazione degli addebiti
I provvedimenti di cui agli
articoli 20 e 21 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati,
con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giomi, per le sue deduzioni.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
23.
Iscrizione a titolo di conferma
Le imprese iscritte
nell'Albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono
ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa
domanda dovrà essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui
circoscrizione le imprese hanno sede.
La domanda dovrà indicare per
quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e
per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovrà essere corredata di tutti
i documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15.
L'iscrizione a titolo di conferma
non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di
concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria
iscrizione.
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Art. 24.
Ammissione agli appalti di
imprese che hanno presentatodomande di conferma e di nuova iscrizione
Per il periodo di
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione agli
appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia
stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potrà
continuare ad aver luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie
Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, però,
dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o
di nuova iscrizione (18).
Le norme e i criteri medesimi
sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente
articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15
milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o
concorso dello Stato (19).
Scaduto il periodo indicato nel
primo comma, l'ammissione agli appalti può aver luogo, con le norme ed i criteri
richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora
adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purché esse abbiano
presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di
iscrizione o di conferma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine
stabilito dall'art. 23 (20).
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ALLEGATO
Tabella di classificazione per le
iscrizioni nell'Albo nazionale dei costruttori (21)
Categoria I a.
Lavori di terra con eventuali
opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente. Demolizione e sterri.
Categoria 2a.
Edifici civili, industriali,
monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie. Opere murarie relative
ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.
Categoria 3a.
Lavori di restauro:
a) restauro di edifici
monumentali;
b) lavori e scavi archeologici.
Categoria 4a.
Opere speciali in cemento armato.
Categoria 5a.
Impianti tecnologici e speciali.
Impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:
a) impianti termici di
ventilazione e di condizionamento;
al) gestione e manutenzione dei
suddetti impianti;
b) impianti igienici,
idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;
c) impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;
d) impianti di ascensori, scale
mobili e trasportatori in genere;
d1) gestione e manutenzione dei
suddetti impianti;
e) impianti pneumatici, impianti
di sicurezza e loro manutenzione;
f) fomitura ed installazione di
manufatti in:
1) metallo, legno, materiale
plastico;
2) materiali lapidei;
3) materiali vetrosi;
g) tinteggiatura e verniciatura;
h) fomitura in opera di
isolamenti tecnici, acustici, antincendi. Lavori di intonacatura e di
impermeabilizzazione.
Categoria 6a.
Costruzioni e pavimentazioni
stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.
Categoria 7a.
Segnaletica e sicurezza stradale.
Categoria 8a.
Pavimentazione con materiali
speciali.
Categoria 9a.
Lavori ferroviari:
a) lavori di manutenzione
sistematica dell'armamento;
b) lavorazioni speciali del
binario;
c) impianti per la sicurezza del
traffico;
a) impianti per la trazione
elettrica;
e) impianti di frenatura e
automazione per stazioni di smistamento merci.
Categoria 10a.
Lavori idraulici:
a) acquedotti, fognature,
impianti irrigazione;
b) lavori di difesa e
sistemazione idraulica;
e) gasdotti-oleodotti.
Categoria 11a.
Lavori di sistemazione agraria,
forestale e di verde pubblico.
Categoria 12a.
Lavori speciali:
a) impianti di sollevamento, di
potabilizzazione di depurazione delle acque;
b) impianti di trattamento di
rifiuti.
Categoria 13a.
Lavori marittimi:
a) costruzioni di moli, bacini,
banchine, etc.'
b) lavori di dragaggio;
c) manutenzione di
apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.
Categoria 14a.
Dighe.
Categoria 15a.
Gallerie.
Categoria 16a.
Impianti per la produzione e
distribuzione di energia:
a) centrali idrauliche;
b) centrali termiche;
c) centrali elettronucleari;
d) impianti per la produzione di
energia da fonti alternative;
e) impianti elettrici per
centrali;
f) cabine di trasformazione;
g) linee ad alta tensione;
h) linee a media e bassa
tensione;
i) apparati vari;
l) impianti esterni di
illuminazione;
m) linee telefoniche e opere
connesse.
Categoria 17a.
Carpenteria metallica.
Categoria 18a.
Impianti di telecomunicazioni.
Categoria 19a.
Lavori ed opere speciali varie:
a) rilevamenti topografici
speciali;
b) esplorazioni del sottosuolo
con mezzi speciali;
e) fondazioni speciali;
d) consolidamento dei terreni e
opere speciali nel sottosuolo;
e) impermeabilizzazione dei
terreni;
f) trivellazione e Pozzi.
Categoria 20a.
Fornitura ed installazione di
impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie telefoniche, sciovie e
similari).
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NOTE
(*) Così come successivamente
modificata e integrata.
(1) Articolo così sostituito
dall'art.1 L. 15 novembre 1986 n. 768; Il testo originario era stato modificato dall'art.7
L. 28 aprile 1976 n. 191 e successivamente dall'art. 7, L. I 9 dicembre 198 1, n. 741 (v.
par. 24).
(2) Cfr. art. 7 ultimo comma L.
10 dicembre 1981, n. 741; cfr. art. 21, secondo e terzo comma L. 8 agosto 1977, n. 584;
cfr. art. 9, secondo e terzo comma L. 8 ottobre 1984, n. 687.
(3) Comma inserito dall'art. 7 L.
17 febbraio 1968, n. 9.
(4) Importi risultanti dalla L.
15 novembre 1986, n. 768. Gli importi originari erano già stati modificati dalla L, 28
aprile 1976, n. 191 e dalla L. 10 dicembre 1981, n. 741.
(5) Lettera così modificata
dall'art. 3 L. 15 novembre 1986,n.768.
(6) Lettera così sostituita
dall'art. 3 L. 15 novembre 1986, n. 768. Il testo originario era stato già modificato
dalla legge 23 marzo 1965, n. 203.
(7) Comma così sostituito
dall'art. 4 L. 15 novembre 1986, n. 768; il comma era già stato sostituito dalla L. 28
aprile 1976 n.191, e dalla L. 19 dicembre 1981, n. 741
(8) Lettera così sostituita
dall'art. 4 L. 29 marzo 1965, n.203.
(9) Lettera così modificata
dall'art, 4 L, 15 novembre 1986,n,768.
(10) Lettera cosi modificata dall'art. 4 L. 15
novembre 1986 n. 768. In precedenza la lettera era stata modificata dall'art. 4 L. 29
marzo 1965 n. 203.
(11) Articolo così sostituito,
da ultimo, dall'art. 28 della legge 3 gennaio 1978 n. 1. Così il testo precedente:
"Per ottenere l'iscrizione
nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere domanda al Comitato centrale, corredandola dei
documenti e certificati di cui agli arti. 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria del
Comitato regionale della circoscrizione in cui hanno sede.
I requisiti d'ordine generale e
le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo sono:
1) cittadinanza italiana, ovvero
residenza in Italia per gli stranieri, imprenditori e amministratori di società
commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento
di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
2) assenza di precedenti penali e
di cause pendenti relativi a delitti di cui al n. 2) dell'art. 21.
Se il direttore tecnico
dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2)
debbono riferirsi ad entrambi;
3) certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica
della ditta;
4) certificato dell'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito per cui il richiedente è
stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel trienlìio precedente la
domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attivitá di imprenditore da lui
svolta. Se questi non è ancora iscritto al ruolo, deve produrre apposita dichiarazione
del detto Ufficio;
5) certificato (facoltativo) di
iscrizione in una associazione di categoria".
(12) Comma così sostituito
dall'art. 7 L. 29 marzo 1965, n. 203.
(13) Comma così modificato
dall'art. 16 della Legge 8 agosto 1977 n.584.
(14) La misura della tassa di
iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori è stata più volte modificata. Le norme
succedutesi sono: 1) Legge 10 febbraio 1962 n. 57; 2) D.P.R, 26 ottobre 1972 n. 641; 3)
D.L. 23 dicembre 1976 n. 854; 4) D.L. 26 maggio 1978 n. 216, convertito in legge 24 luglio
1978 n. 388; 5) D.L. 28 febbraio 1981 n. 38 convertito in legge 25 aprile 1981 n. 153; 6)
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53; infine con il
D.L. 13 gennaio 1988 n. 3, l'importo è stato elevato a L. 240.000.
(15) Cfr. art. 7 L, 15 novembre
1986. n. 768.
(16) Comma così modificato
dall'art.9 L.29 marzo 1965, n.203.
(17) Cfr. art. 5 L. 15 novembre
1986, n.768.
(18)(19) Comma così sostituito
prima dall'art. 10, L. 29 marzo 1965, n. 203 e poi dall'art.1 L. 5 aprile 1967, n. 162,
pubblicata nella G.U. 10 aprile 1967, n. 90 ed entrata in vigore, in forza dell'art. 2, il
giorno successivo.
(20) Comma aggiunto dall'art.1 L.
5 aprile 1967, n. 162, pubblicata nella G.U. 10 aprile 1967, n. 90 ed entrata in vigore,
in forza dell'art. 2, il giorno successivo.
(21) Tabella così sostituita dal
D.M. 25 febbraio 1982 (in G.U, 30 luglio 1982 n. 208).
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