Ministero della Giustizia Direzione generale degli
affari civili e delle libere professioni.
Circolare 14 marzo 2000, prot. n. 7/995/UF54
Interpretazione dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 - Requisiti per l'iscrizione negli albi professionali - Residenza - Domicilio
professionale.
Poiché sono giunti a questo Ufficio
richieste in merito allinterpretazione da dare all'art 16 della legge 21 dicembre
1999, n. 526 - ferma restando l'autonomia dei Consigli Nazionali in indirizzo
nellinterpretazione delle norme di legge si ritiene opportuno osservare quanto
segue.
Preliminarmente si deve rilevare che l'art. 16 della Legge n. 526/99, pur facendo parte
della "legge comunitaria" - che recependo alcune direttive comunitarie, fissa
alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi
decreti legislativi - non trova riferimento in direttive specifiche e, quindi, per la sua
attuazione non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo.
L'immediata precettivita della norma pone problemi a livello interpretativo,
poiché, disponendo che "i cittadini degli stati membri dellUnione europea, ai
fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato
alla residenza", sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini
stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell'Unione europea.
A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz'altro quella di svincolare la
facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato.
Il tenore letterale del citato art. 16 non consente di differenziare la posizione del
cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione
europea.
Peraltro, mantenere il requisito di residenza per i cittadini italiani non sembra
giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio
dell'Ordine o del Collegio. Vi è chi sostiene che l'Organo professionale potrebbe
svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito
territoriale ove ha sede l'Ordine e o il Collegio. Ma tale argomentazione non appare
fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque (nel territorio
nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio
che ha sede nel luogo, ove l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove
l'iscritto è residente ma che non costituisce la sede principale dei suoi affari. E
nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò
rileva sotto l'aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o dei Collegio
che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti
istituzionali.
Peraltro, escludendo che l'art 16 possa applicarsi anche agli italiani si creerebbero
ingiustificate disparita di trattamento, in quanto allo straniero che, ad esempio,
stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a
Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe
obbligatoriamente risiedere nella stessa citta.
Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che, il citato art. 16
della Legge n. 526/99 debba essere Applicato, sia ai cittadini italiani che ai cittadini
stranieri appartenenti a Stati membri dellUnione europea.
Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.
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