Dir. 93/36/CEE del 14 giugno 1993
Direttiva del Consiglio che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
Pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto
1993, n. L 199. Entrata in vigore il 5 luglio 1993.
Il Consiglio delle Comunità europee, visto il
trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il
parere del Comitato economico e sociale, considerando che la direttiva 77/62/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture, è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove
modifiche, occorre, per motivi di chiarezza, procedere ad una rifusione di detta
direttiva; considerando che pare segnatamente importante allineare per quanto possibile le
disposizioni della presente direttiva con quelle relative all'aggiudicazione degli appalti
contenute nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici è nella direttiva 92/50/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi; considerando che siffatti allineamenti riguardano
essenzialmente l'introduzione della definizione funzionale delle amministrazioni
aggiudicatrici, la possibilità di ricorrere alla procedura aperta o ristretta, l'obbligo
di motivare il rigetto di candidature od offerte, le modalità per la stesura dei verbali
sullo svolgimento delle varie procedure di aggiudicazione, le modalità del ricorso alle
norme comuni in campo tecnico, la pubblicità e la partecipazione, nonché la precisazione
dei criteri di aggiudicazione degli appalti e l'introduzione della procedura del comitato
consultivo; considerando che è inoltre necessario inserire alcune modifiche di carattere
redazionale per chiarire talune disposizioni vigenti; considerando che la realizzazione
della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture
aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti locali e di altri
organismi di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni,
il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti; considerando
che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in
vigore in ognuno degli Stati membri; considerando che la Comunità è parte dell'accordo
GATT sugli appalti pubblici, qui di seguito denominato "accordo GATT";
considerando che l'allegato I della presente direttiva contiene gli elenchi delle
amministrazioni aggiudicatrici cui si applica l'accordo GATT; che occorre aggiornare detto
allegato in base alle modifiche, presentate dagli Stati membri; considerando che la
presente direttiva non riguarda taluni appalti di forniture che sono aggiudicati nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati
dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio; considerando che, fatta salva l'applicazione
della soglia fissata per gli appalti cui si applica l'accordo GATT, gli appalti di
forniture il cui ammontare è inferiore a 200.000 ECU possono non essere sottoposti alla
concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che
le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti; considerando che è
necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle
procedure possano non essere applicate; che tali casi devono però essere espressamente
limitati; considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che
deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa; considerando che
occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in
materia di normalizzazione e standardizzazione; considerando che lo sviluppo di una
concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità
comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati
membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della
Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell'interesse; che
pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire e delle
relative condizioni; che, più in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha
per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse
per le gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare
l'offerta in conformità delle condizioni prescritte; considerando che le informazioni
complementari relative agli appalti devono figurare, come è d'uso negli Stati membri, nel
capitolato di oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente; considerando che
è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti pubblici di
forniture nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che
criteri di assegnazione degli appalti; considerando che è opportuno consentire che talune
condizioni tecniche relative ai bandi di gara e ai prospetti statistici richiesti dalla
presente direttiva possano essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle esigenze
tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento a una nomenclatura che
la Comunità può, all'occorrenza, rivedere o sostituire e che è necessario prendere
disposizioni per poter adattare di conseguenza i riferimenti a detta nomenclatura;
considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli
Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione delle direttive
indicati nell'allegato V, ha adottato la presente direttiva:
TITOLO I Disposizioni generali
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva si intendono
per: a) "appalti pubblici di forniture", i contratti a titolo oneroso, aventi
per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza
opzione per l'acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica
o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La
fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e
installazione; b) "amministrazioni aggiudicatrici", lo Stato, gli enti locali,
gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi
di diritto pubblico. Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi
organismo: - istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale, e - avente personalità giuridica, e - la
cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da
organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi
ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito
da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da
altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli organismi e delle categorie di
organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano
nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e
possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 35 di detta direttiva
93/37/CEE; c) - "offerente", il fornitore che presenta un'offerta; -
"candidato", chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta;
d) procedure aperte, le procedure nazionali nell'ambito delle quali tutti i fornitori
interessati possono presentare offerte; e) "procedure ristrette", le procedure
nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i fornitori invitati
dall'amministrazione; f) "procedure negoziate", le procedure nazionali
nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i fornitori di loro scelta e
negoziano i termini del contratto con uno o più di essi.
Articolo 2
1. La presente direttiva non si applica: a) agli
appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE
né agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di
detta direttiva; b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui
esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di
cui trattasi né quando lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale
Stato. 2. Se un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b)
accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo
stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio
pubblico, l'atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli appalti
pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della
non discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo 3
Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5,
paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1,
lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni
aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica
l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.
Articolo 4
La presente direttiva non si applica agli appalti
pubblici di forniture disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati: a) in
base ad un accordo internazionale concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro
ed uno o più Paesi terzi e concernente forniture destinate alla realizzazione o allo
sfruttamento in comune di un'opera da parte degli stati firmatari; ogni accordo di tal
genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli
appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE; b) ad imprese di uno Stato membro o
di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;
c) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Articolo 5
1. a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7
si applicano agli appalti pubblici di forniture: i) aggiudicati dalle amministrazioni di
cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate
nell'allegato I nel settore della difesa, qualora gli appalti riguardino i prodotti non
menzionati nell'allegato II, nel caso in cui il loro valore stimato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore al controvalore in ECU di 200.000 diritti
speciali di prelievo (DSP); ii) aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate
nell'allegato I, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore al
controvalore in ECU di 130.000 DSP; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici
nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato II. b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di
forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, sia pari o superiore alla soglia rispettivamente prevista. c)
Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a)
è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale
controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ECU,
e dell'ECU espresso in DSP durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del
mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio. Il metodo di calcolo
previsto alla presente lettera è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato
consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima
applicazione. d) Le soglie di cui alla lettera a) e i loro controvalori espressi in ECU e
nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee periodicamente, all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui
alla lettera c), primo comma 2. Nel caso di appalti aventi per oggetto il leasing, la
locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, deve essere preso come base per il calcolo
del valore stimato dell'appalto: - se trattati di appalto di durata determinata, ove
questa sia pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata
dell'appalto o, ove la durata dell'appalto sia superiore a dodici mesi, il valore
complessivo comprendente l'importo stimato del valore residuo; - se trattasi di appalto di
durata indeterminata o nei casi in cui sussistono dubbi sulla durata dell'appalto, il
valore mensile moltiplicato per 48. 3. Nel caso di appalti che presentino carattere di
regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore
stimato dell'appalto deve stabilirsi in base: - al valore reale complessivo degli appalti
analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente,
rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di
valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,
ovvero - al costo stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi
alla prima esecuzione nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi. Le
modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle
all'applicazione della presente direttiva. 4. Quando un previsto acquisto di forniture
omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve
essere preso come base per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il valore stimato della
totalità di questi lotti. 5. Quando un previsto appalto di forniture prevede
espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore stimato
dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della
locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni. 6. Nessun progetto
d'acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo
all'applicazione della presente direttiva. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
affinché non vi siano discriminazioni tra i vari fornitori.
Articolo 6
1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di
forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1,
lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso. 2. Le amministrazioni possono
aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata in caso di offerte
irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte
che risultino inammissibili a norma delle disposizioni nazionali compatibili con quanto
disposto dal titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano
sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un
bando di gara, a meno che includano nella procedura negoziata tutti i fornitori che
soddisfano i criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, in occasione della precedente
procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto. 3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture
mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei
casi seguenti: a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in
risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una
relazione alla Commissione; b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di
prova, di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la produzione in
quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di
ricerca e di messa a punto; c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica
ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fabbricazione o consegna
dei prodotti possa essere affidata unicamente ad un particolare fornitore; d) nella misura
strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti
imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la
procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui al paragrafo 2. Le circostanze addotte per
giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle
amministrazioni; e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente,
l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può,
come norma generale, superare i tre anni. 4. In tutti gli altri casi le amministrazioni
aggiudicano gli appalti pubblici di forniture con procedura aperta ovvero con procedura
ristretta.
Articolo 7
1. Entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni
candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e
comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i
vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato
aggiudicato l'appalto. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che
talune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma
non siano comunicate qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge o sia
contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale
tra i fornitori. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto
qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni
prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso
di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di
riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee di tali decisioni. 3. Per ogni appalto aggiudicato
l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni: -
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto; - i
nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta; - i
nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto; - il nome
dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è
nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi; -
nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 6 che giustificano il
ricorso a tali procedure. Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla
Commissione, a sua richiesta.
TITOLO II Norme comuni in campo tecnico
Articolo 8
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III
sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni
contratto. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano
compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono
definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme
europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni. 3.
L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora: a) tali norme, omologazioni
tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte
all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in
modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche
europee o specifiche tecniche comuni; b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi
l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente
la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre
1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi
o a prodotti; c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche
tecniche comuni obblighi l'amministrazione ad acquisire forniture incompatibili con le
apparecchiature già in uso ovvero comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche
sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita
per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee,
omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; d) il progetto in questione
abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee,
omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti. 4. Le
amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia
possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria
documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla
Commissione. 5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di
specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche: a) sono definite con riferimento alle
specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti
essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica,
conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle
procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio; b) possono essere definite
con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e
realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali; c) possono essere definite
con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine
di preferenza, a: I) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal
Paese cui appartiene l'amministrazione; II) altre norme nazionali e omologazioni tecniche
nazionali del Paese cui appartiene l'amministrazione; III) qualsiasi altra norma.
6. A meno che siano giustificate dall'oggetto
dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un
determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano
l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o determinati prodotti. È in
particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di
un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata
dalla menzione o equivalente, è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non
possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche
sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
TITOLO III Norme comuni di pubblicità
Articolo 9
1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi
non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni
rendono noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 5, risulti pari o superiore a 750.000 ECU. I
settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante
riferimento alle voci della nomenclatura "classificazione dei prodotti associati alle
attività (CPA)". La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista
all'articolo 32, paragrafo 2 le modalità del riferimento da fare nel bando di gara a
particolari voci della nomenclatura. 2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un
appalto pubblico di forniture mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti
dall'articolo 6, paragrafo 2, negoziata rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con
apposito avviso. In determinati casi, possono tuttavia non essere pubblicate le
informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca
l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa
recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra fornitori. 4. I bandi o avvisi sono
redatti conformemente ai modelli contenuti nell'allegato IV e devono fornire le
informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni
economiche e tecniche che esse esigono dai fornitori ai fini della selezione (punto 11
dell'allegato IVB, punto 9 dell'allegato IVC e punto 8 dell'allegato IVD), le
amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli
articoli 22 e 23. 5. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione
aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di
cui all'articolo 12, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o
telecopia. L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo
l'inizio dell'esercizio finanziario. L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più
tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione. 6. Gli avvisi di
cui ai paragrafi 1 e 3 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella
lingua originale è l'unico facente fede. 7. I bandi di gara di cui al paragrafo 2 sono
pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella banca di
dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di
ciascun bando è pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo della
lingua originale è l'unico facente fede. 8. L'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee pubblica i bandi di gara entro dodici giorni dalla data di spedizione.
Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, tale termine è ridotto a
cinque giorni. 9. La pubblicazione nelle Gazzette Ufficiali o nella stampa del Paese
dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della spedizione all'ufficio
delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. La
pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee. 10. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in
grado di provare la data di spedizione. 11. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle
Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta
Gazzetta, ovvero deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui
figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o
i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.
Articolo 10
1. Nelle procedure aperte, il termine di
ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a
cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 1 bis. Il
termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un
termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte
valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a
ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni
aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno
cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 9,
paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al
modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo
contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui
all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione. 2.
Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti
complementari devono essere inviati ai fornitori dalle amministrazioni o dai servizi
competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda. 3. Sempreché siano state
richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono
essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 4. Quando, per la loro
mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere
forniti entro il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 o quando le offerte possono essere
fatte solo a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti
allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 1 deve essere adeguatamente
prorogato.
Articolo 11
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di
partecipazione stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a trentasette
giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le amministrazioni
invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive
offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti
complementari. Essa contiene almeno: a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui
possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per
presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che
deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti; b) il termine di
ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le
lingue in cui devono essere redatte; c) gli estremi del bando di gara pubblicato; d)
l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni
verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, oppure a
complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle
stabilite negli articoli 22 e 23; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non
figurano nel bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle
offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a quaranta giorni dalla
data di spedizione della lettera d'invito. 3 bis. Il termine di ricezione delle offerte
previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni
aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno
cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee del bando di gara d'appalto di cui all'articolo 9,
paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al
modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo
contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui
all'allegato IV C (procedure ristrette) o, se del caso, all'allegato IV D (procedure
negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione. 4. Le domande di partecipazione
alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma,
telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere
confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
5. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul
capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 6. Quando le offerte
possono essere fatte soltanto a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco
dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 3 deve essere
adeguatamente prorogato.
Articolo 12
1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile
rispettare i termini di cui all'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono
stabilire i termini seguenti: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara; b)
un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.
2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul
capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 3. Le domande
di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i
canali più rapidi possibili. Quando sono fatte mediante telegramma, telescritto,
telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima
della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.
Articolo 13
Le amministrazioni aggiudicatrici possono far
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli
appalti di forniture non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente
direttiva.
Articolo 14
Le modalità di redazione, invio, ricezione,
traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 9,
nonché dei prospetti statistici previsti all'articolo 31 e la nomenclatura prevista
all'articolo 9 e agli allegati II e IV possono essere modificate secondo la procedura
prevista all'articolo 32, paragrafo 2. Le modalità del riferimento da fare nei bandi e
negli avvisi a particolari voci della nomenclatura sono stabilite secondo la stessa
procedura.
TITOLO IV
Capitolo 1 Norme comuni di partecipazione
Articolo 15
1. Gli appalti sono aggiudicati in base ai
criteri stabiliti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni
dell'articolo 16 e dopo che l'idoneità dei fornitori non esclusi a norma dell'articolo 20
sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di capacità
economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22, 23 e 24. 2. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date dai
fornitori. 3. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo
posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi
altro mezzo che consenta di garantire che: - ciascuna offerta includa tutte le
informazioni necessarie alla sua valutazione; - sia salvaguardata la riservatezza sulle
offerte in attesa della loro valutazione; - se necessario per motivi di prova giuridica,
le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia
certificata; - l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine stabilito
per la loro presentazione.
Articolo 16
1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione
dell'appalto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le
amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti
quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse. Le
amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti
devono rispettare, nonché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara
se sono ammesse varianti. Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di
una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche
definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a
omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo
8, paragrafo 5, lettere a) e b). 2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a
norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe,
qualora fosse accolta, un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture ai
sensi della presente direttiva.
Articolo 17
Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può
richiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli
eventualmente intenda subappaltare a terzi. Detta indicazione lascia impregiudicata la
responsabilità del fornitore principale.
Articolo 18
Le offerte possono essere presentate da
raggruppamenti di fornitori. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere
una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia
essere richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato
l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la sua buona esecuzione.
Articolo 19
1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti
prescritti dagli articoli da 20 a 24, quelli che saranno invitati a presentare un'offerta
ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del
fornitore nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le
condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. 2. Qualora
le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono
fissare il numero massimo e minimo di fornitori che intendono invitare: in questo caso,
tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in
relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo
non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti fornitori. In ogni
caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a
garantire una concorrenza effettiva. 3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto
mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il
numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia
un numero sufficiente di candidati idonei. 4. Gli Stati membri garantiscono che le
amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai fornitori di altri Stati
membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri
cittadini.
Capitolo 2 Criteri di selezione
qualitativa
Articolo 20
1. Può essere escluso dalla partecipazione ad un
appalto qualunque fornitore il quale: a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di
sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o che si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura
simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali; b) sia oggetto di procedimenti di
dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di
un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle
leggi o dai regolamenti nazionali; c) sia stato condannato per un reato relativo alla
condotta professionale, con sentenza passata in giudicato; d) si sia reso responsabile di
gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile
dall'amministrazione; e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei
contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del Paese in
cui è stabilito e di quello dell'amministrazione; f) non abbia adempiuto obblighi
tributari conformemente alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o del
Paese dell'amministrazione; g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le
informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo. 2. Quando chiede al
fornitore la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo
1, lettere a), b), c), e) o f), l'amministrazione accetta come prova sufficiente: - per i
casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal casellario
giudiziario o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente
autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o di provenienza, da cui
risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi; - per i casi di cui alle
lettere e) ovvero f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato
membro interessato. 3. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci i documenti o
certificati di cui al paragrafo 2 o qualora essi non riguardino tutti i casi previsti al
paragrafo 1, lettere a), b) o c), questi possono essere sostituiti da una dichiarazione
giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, mediante una
dichiarazione solenne resa dalla persona interessata dinanzi ad un'autorità giudiziaria
od amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato nel Paese
d'origine o in quello di provenienza. 4. Gli Stati membri designano le autorità e gli
organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Articolo 21
1. Ad ogni fornitore che intenda concorrere
all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture può essere richiesto di provare la
sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale egli è
stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 2 o di
presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo. 2. I
pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i
pertinenti certificati sono rispettivamente: - in Belgio, il "Régistre du Commerce -
Handelsregister"; - in Danimarca, l'"Aktieselskabsregistret", il
"Foreningsregistret" e lo "Handelsregistret"; - in Germania, lo
"Handelsregister" e lo "Handwerksrolle"; - in Grecia, il
"Biotechniko i Biomechaniko i Emporiko epimeleterio"; - in Spagna, il
"Registro Mercantil" ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui
risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in
questione; - in Francia, il "Régistre du Commerce" ed il "Répertoire des
métiers"; - in Italia, il "Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato" e il "Registro delle Commissioni provinciali per
l'artigianato"; - in Lussemburgo, il "Régistre aux firmes" ed il
"Rôle de la Chambre des métiers"; - nei Paesi Bassi, lo
"Handelsregister"; - in Portogallo, il "Registo Nacional das Pessoas
Colectivas"; - nel Regno Unito ed in Irlanda, al fornitore può venir richiesto di
presentare un certificato rilasciato dal "Registrar of companies" o dal
"Registrar of Friendly Societies" che indichi che la società del fornitore è
"incorporated" o "registered" ovvero, qualora egli non ottenga tale
certificato, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto
giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito, in un
luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale; - per l'Austria,
Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzechnisse der Landeskammern; - per la Finlandia,
Kaupparekisteri/Handelsregistret; - per la Svezia, aktiebolags-, handels-eller
föreningsregistren.
Articolo 22
1. In linea di massima, la prova della capacità
finanziaria ed economica del fornitore può essere fornita mediante una o più delle
seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) la presentazione del bilancio del
fornitore o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta
dal diritto del Paese nel quale il fornitore è stabilito; c) una dichiarazione del
fatturato globale dell'impresa e del fatturato per le forniture cui si riferisce
l'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari. 2. Le amministrazioni precisano,
nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui
al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare. 3.
Qualora, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste
dall'amministrazione, il fornitore è ammesso a provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga
appropriato.
Articolo 23
1. La prova della capacità tecnica del fornitore
può essere addotta mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della
quantità e dello scopo dei prodotti da fornire: a) la presentazione di un elenco delle
principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati: - nel caso di forniture per autorità
pubbliche, le consegne sono provate da certificati rilasciati o controfirmati
dall'autorità competente; - nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate
dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal
fornitore; b) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese dal
fornitore per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone; c)
l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi
facciano o non facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare di quelli
responsabili per il controllo della qualità; d) per i prodotti da fornire: campioni,
descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice; e) certificati rilasciati da istituti o servizi
ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati
requisiti o norme; f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o,
eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita
dell'amministrazione o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del Paese in
cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità
di produzione del fornitore e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone ai fini
di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità. 2.
L'amministrazione precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali
sono le referenze da presentare. 3. Le informazioni di cui all'articolo 22 e ai paragrafi
1 e 2 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni
tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei fornitori per quanto riguarda la
tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
Articolo 24
Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da
20 a 23, l'amministrazione può invitare i fornitori a integrare o chiarire i certificati
ed i documenti presentati.
Articolo 25
1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi
ufficiali di fornitori riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 20,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g) e degli articoli 21, 22 e 23. 2. I fornitori
iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un
certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità. Detto certificato indica
le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita
nello stesso. 3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità
competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione di
idoneità ai soli fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g),
dell'articolo 21, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 23,
paragrafo 1, lettera a). I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non
possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di
sicurezza sociale, a qualsiasi fornitore iscritto può essere richiesto un certificato
aggiuntivo ogniqualvolta sia proposta un appalto. Le amministrazioni degli altri Stati
membri applicano le disposizioni del primo e secondo comma soltanto ai fornitori stabiliti
nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi. 4. Per l'iscrizione dei
fornitori degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre
prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai fornitori nazionali né, in ogni caso,
prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 20 a 23. 5. Gli Stati
membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare l'indirizzo
dell'organismo presso il quale le domande di iscrizione possono essere presentate agli
altri Stati membri e alla Commissione che ne assicura la divulgazione.
Capitolo 3 Criteri di aggiudicazione
dell'appalto
Articolo 26
1. I criteri sui quali l'amministrazione si fonda
per l'aggiudicazione degli appalti sono: a) unicamente il prezzo più basso; b) qualora
l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari
criteri relativi all'appalto quali, ad esempio: prezzo, termine di consegna, costo
d'utilizzazione, rendimento, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, merito
tecnico, servizio post vendita e assistenza tecnica. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1,
lettera b), le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara,
tutti i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente
nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita.
Articolo 27
Se, per un determinato appalto, talune offerte
presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione,
prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa
considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le
spiegazioni ricevute. L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni
riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti,
oppure l'originalità del prodotto proposto dall'offerente. Se i documenti relativi
all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione
aggiudicatrice comunica alla Commissione il rigetto delle offerte ritenute troppo basse.
TITOLO V Disposizioni finali
Articolo 28
Nell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte
delle amministrazioni di cui all'allegato I e da parte delle amministrazioni ad esse
subentrate a seguito di rettifiche, modifiche o emendamenti di detto allegato, gli Stati
membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che
riservano ai Paesi terzi in applicazione dell'accordo GATT, in particolare quelle degli
articoli V e VI concernenti la procedura ristretta, l'informazione e l'esame. A tal fine,
gli Stati membri si consultano in merito alle misure da prendere in applicazione
dell'accordo nell'ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici.
Articolo 29
1. La Commissione esamina l'applicazione della
presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e
presenta eventualmente al Consiglio nuove proposte volte, in particolare, ad armonizzare
le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva. 2. La
Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti
dall'articolo XXIV, paragrafo 7 dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro
dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato
"accordo", la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a
norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio. 3. La
Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti apportati, aggiorna
l'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e provvede alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 30
Il calcolo dei termini è compiuto conformemente
al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce
le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini.
Articolo 31
1. Al fine di consentire la valutazione dei
risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla
Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1996 ovvero, nel caso delle
amministrazioni aggiudicatrici che non figurano nell'allegato I, non oltre il 31 ottobre
1997, e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico
relativo ai contratti di appalto di forniture stipulati dalle amministrazioni
aggiudicatrici nell'anno precedente. 2. Tale prospetto indica almeno: a) nel caso delle
amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I: - il valore globale stimato
degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia; - il
numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della
soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in
base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e la nazionalità del fornitore
cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la
suddivisione prevista dall'articolo 6; precisando il numero e il valore degli appalti
attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi; b) nel caso di tutte le altre
amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore
degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di
amministrazione, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di prodotti
in base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e la nazionalità del
fornitore cui l'appalto è stato attribuito a norma dell'articolo 6, precisando il numero
e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi; c) nel caso
delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I, il numero e il valore
globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe
all'accordo; nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la
presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di
amministrazioni in base alle deroghe all'accordo; d) qualsiasi altra informazione
statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, che si
riveli necessaria a norma dell'accordo. 3. La Commissione determina, secondo la procedura
di cui all'articolo 32, paragrafo 2, la natura delle informazioni statistiche richieste a
norma della presente direttiva.
Articolo 32
1. La Commissione è assistita dal Comitato
consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio. 2.
Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente
paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle
misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto,
eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno
Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La
Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo
informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 3. Su iniziativa della Commissione
o a richiesta di uno Stato membro il Comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni eventuale
questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.
Articolo 33
La direttiva 77/62/CEE è abrogata, fatti salvi
gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione
indicati nell'allegato V. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano come
fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di
corrispondenza figurante nell'allegato VI.
Articolo 34
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 14 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la
Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva.
Articolo 35
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1993.
Per il Consiglio il presidente J. Trøjborg
Allegato I
Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici
soggette all'accordo sugli appalti pubblici in base al suo allegato
(Autorità governative centrali)
Belgio
Danimarca
Repubblica federale di Germania
Spagna
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Acquirenti
1. Ministry of the Treasury [1] 2. Ministry of
Finance [2] 3. Ministry of Justice 4. Ministry of Foreign Affairs 5. Ministry of Education
6. Ministry of the Interior 7. Ministry of Public Works 8. Ministry for Co-ordination
(International Relations and EC Agricultural Policies) 9. Ministry of Industry, Trade and
Craft Trades 10. Ministry of Employment and Social Security 11. Ministry of Health 12.
Ministry of Cultural Affairs and the Environment 13. Ministry of Defence [1] 14. Budget
and Economic Planning Ministry 15. Ministry of Foreign Trade 16. Ministry of Posts and
Telecommunications [3] 17. Ministry of the Environment 18. Ministry of University and
Scientifical and Technological Research
[1] Ente centrale d'acquisto per la maggior parte
degli altri ministeri ed enti. [2] Esclusi gli acquisti effettuati dal monopolio dei sali
e tabacchi. [3] Soltanto i servizi postali.
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Allegato II
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5
relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della
difesa
Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi,
calci e cementi Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri Capitolo 27:
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze
bituminose; cere minerali
eccettuati: ex 2710: Carburanti speciali Capitolo
28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi,
degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati: ex 2809: Esplosivi ex 2813: Esplosivi
ex 2814: Gas lacrimogeni ex 2828: Esplosivi ex 2832: Esplosivi ex 2839: Esplosivi ex 2850:
Prodotti tossicologici ex 2851: Prodotti tossicologici ex 2854: Esplosivi
Capitolo 29: Prodotti chimici organici
eccettuati: ex 2903: Esplosivi ex 2904: Esplosivi
ex 2907: Esplosivi ex 2908: Esplosivi ex 2911: Esplosivi ex 2912: Esplosivi ex 2913:
Prodotti tossicologici ex 2914: Prodotti tossicologici ex 2915: Prodotti tossicologici ex
2921: Prodotti tossicologici ex 2922: Prodotti tossicologici ex 2923: Prodotti
tossicologici ex 2926: Esplosivi ex 2927: Prodotti tossicologici ex 2929: Esplosivi
Capitolo 30: Prodotti farmaceutici Capitolo 31:
Concimi Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze
coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri Capitolo 33: Oli
essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici
preparati Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie,
preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e
lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e " modelli per
l'odontoiatria" Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi Capitolo 37:
Prodotti per la fotografia e per la cinematografia Capitolo 38: Prodotti vari delle
industrie chimiche
eccettuati: ex 3819: Prodotti tossicologici
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri
ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati: ex 3903: Esplosivi
Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica,
fatturato (factis) e loro lavori
eccettuati: ex 4011: Pneumatici a prova di
proiettili
Capitolo 41: Pelli e cuoio Capitolo 42: Lavori di
cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna
e simili contenitori; lavori di budella Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori;
pellicce artificiali Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno Capitolo 45:
Sughero e suoi lavori Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Capitolo 47 : Materie occorrenti per la fabbricazione della carta Capitolo 48: Carta e
cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone Capitolo 49: Prodotti
dell'arte libraria e delle arti grafiche Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre
acconciature; loro parti Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
frustini e loro parti Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di
calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso,
cemento, amianto, mica e materie simili Capitolo 69: Prodotti ceramici Capitolo 70: Vetro
e lavori di vetro Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose
(fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e
lavori di queste materie; minuterie di fantasia Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74: Rame Capitolo 75: Nichel Capitolo 76: Alluminio Capitolo 77: Magnesio,
berillio (glucinio) Capitolo 78: Piombo Capitolo 79: Zinco Capitolo 80: Stagno Capitolo
81: Altri metalli comuni Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da
tavola, di metalli comuni
eccettuati: ex 8205: Utensili ex 8207: Pezzi per
utensili
Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati ex 8406: Motori ex 8408: Altri
propulsori ex 8445: Macchine ex 8453: Macchine automatiche per l'elaborazione
dell'informazione ex 8455: Pezzi della voce 84.53 ex 8459: Reattori nucleari
Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici;
materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati: ex 8513: Telecomunicazioni ex 8515:
Apparecchi di trasmissione
Capitolo 86: Veicoli e materiali per strada
ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati: ex 8602: Locomotive blindate ex 8603:
Altre locomotive blindate ex 8605: Vetture blindate ex 8606: Carri officine ex 8607: Carri
Capitolo 87: Vetture automobili, trattori,
velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati: ex 8708: Carri da combattimento e
autoblinde ex 8701: Trattori ex 8702: Veicoli militari ex 8703: Veicoli di soccorso ad
automezzi rimasti in panne ex 8709: Motocicli ex 8714: Rimorchi
Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuate: 8901 A: Navi da guerra
Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per
fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e
apparecchi medico-chirurgici
eccettuati: ex 9005: Binocoli ex 9013: Strumenti
vari, laser ex 9014: Telemetri ex 9028: Strumenti di misura elettrici o elettronici ex
9011: Microscopi ex 9017: Strumenti per la medicina ex 9018: Apparecchi di meccanoterapia
ex 9019: Apparecchi di ortopedia ex 9020: Apparecchi a raggi X
Capitolo 91: Orologeria Capitolo 92: Strumenti
musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di
registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e
accessori di questi strumenti e apparecchi
Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici;
oggetti letterecci e simili
eccettuati: ex 9401 A: Sedili per aerodine
Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare
allo stato lavorato (compresi i lavori) Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e
simili, scope, piumini da cipria e stacci Capitolo 98: Lavori diversi
Allegato III
Definizione di alcune specifiche tecniche
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1. specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei
capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un
materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un
prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli
di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le
prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto
riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i
metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire
l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da
rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; 2. norma: la
specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per
applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima,
obbligatoria; 3. norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)
come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole
comuni di tali organismi; 4. omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica
favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai
requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche
intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua
utilizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo riconosciuto a
tale scopo dello Stato membro; 5. prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica
elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare
l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
Allegato IV
Modelli di bandi di gara e avvisi di appalti
pubblici di forniture
A. Preinformazione
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice e, qualora non coincidano
con i primi, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni
supplementari. 2. La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire. Numero di
riferimento della classificazione dei prodotti per attività (CPA). 3. Data provvisoria di
avvio delle procedure d'aggiudicazione del o dei contratti (se nota). 4. Altre
informazioni. 5. Data di invio dell'avviso. 6. Data di ricezione dell'avviso da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 7. Eventuale
indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
B. Procedure aperte
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di
aggiudicazione prescelta. b) Forma dell'appalto oggetto della gara. 3. a) Luogo della
consegna. b) Natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le
offerte sono richieste, se per acquisto, affitto, noleggio o leasing per una combinazione
di tali scopi; numero di riferimento CPA. c) Quantità dei prodotti da fornire, comprese
eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali
opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un
determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di
appalto per le forniture da aggiudicare. d) Indicazioni relative alla possibilità per i
fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste. 4. Termine ultimo
per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile,
termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture. 5. a) Nome e indirizzo del
servizio presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti
complementari. b) Eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda. c)
Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti
documenti. 6. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte. b) Indirizzo al quale esse
devono essere inoltrate. c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte. 7. a)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. b) Data, ora e luogo di tale
apertura. 8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzia richieste. 9. Modalità
essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al
quale sarà stato aggiudicato l'appalto. 11. Informazioni relative alla situazione propria
del fornitore e informazioni e modalità necessarie per la valutazione delle condizioni
minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere. 12. Periodo di
tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta. 13. Criteri
utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal
prezzo più basso qualora non figurino nel capitolato d'oneri. 14. Eventuale divieto di
varianti. 15. Altre informazioni. 16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di
preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua
mancata pubblicazione. 17. Data di spedizione del bando. 18. Data di ricevimento del bando
da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 19. Eventuale
indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
C. Procedure ristrette
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di
aggiudicazione prescelta. b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata. c) Forma dell'appalto oggetto della gara. 3. a) Luogo della consegna. b)
Natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono
richieste, se per acquisto, affitto, noleggio o leasing per una combinazione di tali
scopi; numero di riferimento CPA. c) Quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali
opzioni per ulteriori appalti e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni
possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato
periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle successive gare di appalto per
le forniture da aggiudicare. d) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di
presentare offerte per una parte delle forniture richieste. 4. Termine ultimo per il
completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine
ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture. 5. Eventualmente, forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.
6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione. b) Indirizzo al
quale devono essere inviate. c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte. 7.
Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte. 8. Eventualmente,
cauzione e garanzie richieste. 9. Indicazioni riguardanti la situazione propria del
fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle
condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare. 10. Criteri
utilizzati all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto, qualora non figurino nell'invito a
presentare offerte. 11. Numero previsto dei fornitori - eventualmente indicando un massimo
ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 12. Eventuale divieto di
varianti. 13. Altre informazioni. 14. Data o date di pubblicazione dell'avviso di
preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua
mancata pubblicazione. 15. Data d'invio del bando. 16. Data di ricevimento del bando da
parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 17. Eventuale
indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.
D. Procedure negoziate
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di
aggiudicazione prescelta. b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata. c) Eventualmente, forma dell'appalto oggetto della gara. 3. a) Luogo della
consegna. b) Natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le
offerte sono richieste, se per acquisto, affitto, noleggio o leasing o per una
combinazione di tali scopi; numero di riferimento CPA. c) Quantità dei prodotti da
fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se nota, una stima dei tempi
entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel
corso di un determinato periodo, eventualmente anche una stima del calendario delle
successive gare di appalto per le forniture da aggiudicare. d) Indicazioni relative alla
possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture
richieste. 4. Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto
e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture. 5.
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale
sarà stato aggiudicato l'appalto. 6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle domande
di partecipazione. b) Indirizzo al quale devono essere inviate. c) Lingua o lingue nelle
quali devono essere redatte. 7. Eventualmente, cauzioni e garanzie richieste. 8.
Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e
formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e
tecnico cui questi deve soddisfare. 9. Numero previsto dei fornitori - eventualmente
indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 10.
Eventuale divieto di varianti. 11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già
prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice. 12. Data o date delle precedenti
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 13. Altre informazioni.
14. Data di spedizione del bando. 15. Data di ricevimento del bando di gara da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 16. Eventuale
indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
E. Appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura
negoziata, non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a
tale procedura (articolo 6, paragrafo 3). 3. Data di aggiudicazione dell'appalto. 4.
Criteri di assegnazione del contratto. 5. Numero di offerte ricevute. 6. Nome e indirizzo
del fornitore o dei fornitori. 7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente,
per fornitore. Numero di riferimento CPA. 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo)
pagati. 9. Valore dell'offerta (o delle offerte) prescelta (e o offerta massima e offerta
minima prese in considerazione ai fini dell'assegnazione dell'appalto. 10. Eventualmente,
valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi. 11. Altre
informazioni. 12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. 13. Data di spedizione dell'avviso. 14. Data di ricezione del bando di
gara dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Allegato V
Termini di trasposizione e di applicazione
Direttiva 77/62/CEE [1]Modificata dalla direttiva
Modificata dall'atto di adesione80/767/CEE [2]88/295/CEE [3]90/531/CEE [4]92/50/CEE [5]GR
[6]ES/PO [7] Articolo 1, lettera a)modif.Articolo 1, lettera b) - c)Articolo 1, lettera d)
- f)modif.Articolo 2, paragrafo 1soppr.Articolo 2, paragrafo 2modif.modif.Articolo 2,
paragrafo 3Articolo 2 bisinser.Articolo 3Articolo 4soppr.Articolo 5modif.Articolo 5,
paragrafo 1, lettera c)modif.Articolo 6modif.Articolo 7modif.Articolo 8Articolo
9modif.Articolo 10, paragrafo 1modif.Articolo 10, paragrafi 2 - 4Articolo 11, paragrafi 1
- 3modif.Articolo 11, paragrafi 4 - 6Articolo 12, paragrafi 2 - 3Articolo 13soppr.Articolo
14soppr.Articolo 15soppr.Articolo 16Articolo 17Articolo 18Articolo 19, paragrafo
1modif.Articolo 19, paragrafo 2Articolo 20Articolo 21, paragrafo 1Articolo 21, paragrafo
2modif.Articolo 22Articolo 23Articolo 24Articolo 25Articolo 26modif.Articolo 27Articolo
28Articolo 29modif.Articolo 30Articolo 31Articolo 32Allegato Imodif.modif.modif.Allegato
IImodif.Allegato IIIArticolo 1modif.Articolo 2Articolo 3soppr.Articolo 4soppr.Articolo
5soppr.Articolo 6soppr.Articolo 7soppr.Articolo 8Articolo 9Articolo 10Articolo 11Allegato
IAllegato II_________ [1] EC-9: 24. 6.1978 - GR: 1.1.1983 - ES/PO: 1.1.1986. [2] EC-9:
1.1.1981 - GR: 1.1.1983 - ES/PO: 1.1.1986. [3] EC-9: 1.1.1989 - GR, ES/PO: 1.3.1992. [4]
EC-9: 1.1.1983 - ES: 1.1.1996 - GR/PO: 1.1.1998. [5] EC-12:1. 7.1993. [6] EC-10: 1.1.1983.
[7] EC-12: 1.1.1986.
Allegato VI
Tabella di concordanza
Presente direttiva
77/62/CEE
80/767/CEE
88/295/CEE
90/531/CEE
92/50/CEE Articolo 1Articolo 1Articolo 2,
paragrafo 1Articolo 2, paragrafo 2Articolo 35,paragrafo 1Articolo 2, paragrafo 2Articolo
2, paragrafo 3Articolo 3Articolo 2, lettera a)Articolo 4Articolo 3Articolo 5, paragrafo
1,Articolo 5, paragrafo 1,lettera a)-b)lettera a(-b)Articolo 5, paragrafo 1,Articolo 5,
paragrafo 1,Articolo 42,lettera c), primolettera c)paragrafo 1commaArticolo 5, paragrafo
1,Articolo 5, paragrafo 1,lettera c), secondolettera d)commaArticolo 5, paragrafo
1,-lettera d)Articolo 5, paragrafi 2-6Articolo 5, paragrafi 2-6Articolo 6, paragrafo
1Articolo 6, paragrafo 1-Articolo 6, paragrafo 2Articolo 6, paragrafo 2Articolo 6,
paragrafo 3Articolo 6, paragrafo 3,Articolo 6, paragrafo 4,lettera a(-e)lettera
a)-e)Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 5Articolo 7, paragrafi 1-2-Articolo 7,
paragrafo 3Articolo 6, paragrafo 6Articolo 8, paragrafi 1-4Articolo 7, paragrafi
1-4Articolo 8, paragrafo 3,-lettera a)-b)Articolo 8, paragrafo 5,Articolo 7, paragrafo
5,lettera a)lettera a)-c)Articolo 8, paragrafo 6Articolo 7, paragrafo 6Articolo 9,
paragrafo 1,Articolo 9, paragrafo 1,primo commaprimo comma-Articolo 9, paragrafo 1,secondo
commaArticolo 5, paragrafo 1-secondo commaArticolo 9, paragrafi 2-3Articolo 9, paragrafi
2-3Articolo 9, paragrafo 4Articolo 9, paragrafo 5Articolo 9, paragrafo 5Articolo 9,
paragrafo 4Articolo 9, paragrafi 6-7Articolo 9, paragrafo 6,primo commaArticolo 9,
paragrafo 8Articolo 9, paragrafo 6,secondo commaArticolo 9, paragrafo 9Articolo 9,
paragrafo 7Articolo 9, paragrafo 10Articolo 9, paragrafo 8Articolo 9, paragrafo 11Articolo
9, paragrafo 9Articolo 10Articolo 10Articolo 11, paragrafo 1Articolo 11, paragrafo
1Articolo 11, paragrafo 2Articolo 11, paragrafo 2Articolo 11, paragrafo 2,-lettera
a)-e)Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 3Articolo 11, paragrafo 4Articolo 11,
paragrafo 5Articolo 11, paragrafo 5Articolo 11, paragrafo 4Articolo 11, paragrafo
6Articolo 11, paragrafo 6Articolo 12Articolo 12Articolo 13Articolo 16Articolo 14-Articolo
15Articolo 17Articolo 16, paragrafo 1Articolo 8Articolo 16, paragrafo 2-Articolo
17-Articolo 18Articolo 18Articolo 19, paragrafo 1Articolo 19, paragrafo 1Articolo 19,
paragrafi 2--3Articolo 19, paragrafo 4Articolo 19, paragrafo 2Articolo 20Articolo
20Articolo 21, paragrafi 1-Articolo 212Articolo 22Articolo 22Articolo 23Articolo
23Articolo 24Articolo 24Articolo 25-Articolo 26, paragrafi 1-Articolo 25, paragrafi
1-22-Articolo 25, paragrafi 3-4 Articolo 27Articolo 25, paragrafi 5-7-Articolo 26-Articolo
27Articolo 28Articolo 1, paragrafi 1, e 7Articolo 29, paragrafi 1-Articolo 8,2Articolo 29,
paragrafo 3Articolo 1,paragrafo 2Articolo 30Articolo 28Articolo 31Articolo 29Articolo
32-Articolo 33Articoli 30 e 31Articoli 9, 10Articoli 20 e 21Articolo 34-Articolo
35--Allegato IAllegato IAllegato IAllegato IIAllegato IIAllegato III, punto 1Allegato II,
punto 1Allegato III, punto 2Allegato II, punto 2Allegato III, punto 3Allegato II, punto
3Allegato III, punto 4-Allegato III, punto 5Allegato II, punto 4Allegato IV, lettera
AAllegato III, lettera DAllegato IV, lettera BAllegato III, lettera AAllegato IV, lettera
CAllegato III, lettera BAllegato IV, lettera DAllegato III, lettera CAllegato IV, lettera
EAllegato III, lettera EAllegato V-Allegato VI
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