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Parere
La sua situazione è molto comune
nel mondo della consulenza ingegneristica e tocca un
punto fondamentale del Codice dei Contratti Pubblici: la
distinzione tra requisiti di idoneità professionale (chi
ha fatto materialmente il lavoro) e requisiti di
fatturato/economici (chi ha emesso la fattura).
Ecco un’analisi dettagliata basata sulla
normativa vigente e orientamenti ANAC.
1. Il principio della "Paternità del
Progetto"
In qualità di firmatario e responsabile
della progettazione, tu detieni i cosiddetti requisiti
tecnico-professionali. Anche se il contratto era
intestato alla Società di Ingegneria, il merito tecnico
dell'esecuzione spetta al professionista che ha timbrato
e firmato gli elaborati.
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Il Certificato di
Esecuzione Prestazioni (CEP): Se nei certificati
emessi dalle Stazioni Appaltanti compare il tuo nome
come progettista incaricato, quel documento è la tua
"prova regina".
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Spendibilità: Puoi assolutamente vantare questi
requisiti (servizi di punta, classi e categorie) sia
come singolo professionista, sia come componente di
un RTP (Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti).
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2. Spendibilità in caso di apertura di
una tua Società
Se deciderai di fondare una tua società
di ingegneria (S.r.l. o S.p.A.), potrai trasferire a
quest'ultima i tuoi requisiti attraverso la figura
del Direttore Tecnico o dei soci/collaboratori stabili.
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Il meccanismo: Le
società di ingegneria possono utilizzare i requisiti
dei propri direttori tecnici o dei professionisti
che ne fanno parte, a patto che questi abbiano
firmato i progetti (paternità intellettuale).
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Requisiti Economici vs Tecnici: Attenzione però.
Mentre i requisiti tecnici (aver fatto quel ponte o
quella scuola) ti seguono, il fatturato globale e
specifico (i soldi incassati) rimane generalmente in
capo alla società con cui collaboravi, poiché è lei
che ha emesso le fatture alla Stazione Appaltante.
3. Limiti Temporali e
Vincoli
Non sei libero da vincoli
temporali, poiché i bandi di gara solitamente limitano
la "finestra" di osservazione dei requisiti.
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Tipo di
Requisito |
Limite
Temporale Tipico |
Note |
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Servizi di
Ingegneria |
Ultimi 10 anni |
Spesso le gare
richiedono di aver svolto servizi analoghi
negli ultimi 10 anni antecedenti il bando. |
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Fatturato
Specifico |
Ultimi 3/5
anni |
Se la gara
richiede fatturato, questo è più difficile
da dimostrare se non eri tu il titolare del
contratto. |
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Validità CEP |
Illimitata |
Il certificato
non scade, ma la sua utilità dipende da
quanto è "vecchio" rispetto ai requisiti del
bando. |
Altri vincoli da considerare:
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L'accordo con la
vecchia società: Controlla il tuo contratto di
collaborazione passato. A volte le società
inseriscono clausole (spesso vessatorie o di dubbia
legittimità nel pubblico impiego) che cercano di
limitare l'uso dei riferimenti. Tuttavia, la legge
tende a tutelare il progettista firmatario.
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Coerenza con le Classi e Categorie: I requisiti sono
validi esclusivamente per le classi e categorie (ID
opere) indicate nel certificato (ex DM 17/06/2016).
Sintesi e Conclusione
Sì, puoi vantare i requisiti. Sei tu il
"padre" tecnico dell'opera e il Codice dei Contratti
riconosce l'apporto del professionista firmatario.
Per il futuro: 1. Conserva i CEP: Assicurati
di avere copia originale dei Certificati di Esecuzione
Prestazioni dove compari come firmatario. 2. Attenzione
al fatturato: Se partecipi da solo, il limite non sarà
l'esperienza tecnica (che hai), ma l'eventuale richiesta
di "fatturato globale annuo", che per un libero
professionista agli inizi potrebbe essere uno scoglio
rispetto a una grande società. |