In
base al disciplinare di gara per la
riqualificazione dell'area ex campeggio
in località Spinicci, ecco le soluzioni
e i chiarimenti in merito alla
partecipazione della vostra azienda,
considerando il possesso della categoria
OG1 classifica III a fronte della
OG1 classifica VII richiesta:
1. Avvalimento
L'istituto dell'avvalimento
è esplicitamente ammesso dal
disciplinare.
• Acquisizione
del requisito: Potete stipulare un
contratto di avvalimento con un'impresa
ausiliaria (es. in possesso della
classifica VII) per acquisire il
requisito di partecipazione mancante.
• Esecuzione dei
lavori: Se l'avvalimento riguarda
titoli di studio o professionali
necessari all'esecuzione, o se
l'ausiliaria possiede titoli abilitativi
specifici, i lavori devono essere
eseguiti direttamente dall'impresa
ausiliaria. In questo caso si
applicano le norme sul subappalto.
•
Responsabilità: L'operatore
economico e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante per le
prestazioni oggetto del contratto.
2. Subappalto
Il disciplinare
prevede la possibilità di indicare un
esecutore dei lavori diverso dal
concessionario.
•
Qualificazione: Se il concessionario
non esegue i lavori direttamente, può
affidarli a terzi qualificati. Tuttavia,
l'esecutore indicato deve possedere i
requisiti di qualificazione necessari (SOA
adeguata all'importo dei lavori).
• La vostra
azienda, avendo una classifica III (fino
a circa 1 milione di euro), non potrebbe
essere indicata come unico esecutore per
l'intero importo dei lavori (oltre 14
milioni di euro) tramite subappalto, a
meno che non si tratti di una quota di
lavori compatibile con la vostra
classifica.
3. Partecipazione
tramite Consorzio o Raggruppamento (RTI)
Questa è una delle
soluzioni più comuni per colmare il gap
di classifica:
• Consorzio
Stabile: Potete partecipare come
consorziati di un consorzio stabile. Il
consorzio deve possedere i requisiti
minimi di capitale e fatturato richiesti
per il concessionario (fatturato medio
ultimi 5 anni ≥ € 1.506.918,84 e
capitale sociale/patrimonio netto ≥ €
753.459,40).
• Raggruppamento
Temporaneo (RTI): Potete costituire
un raggruppamento con altre imprese. I
requisiti economico-finanziari devono
essere posseduti complessivamente, ma
ogni componente deve possedere almeno il
10% dei requisiti di fatturato e
capitale richiesti.
• Esecutori dei
lavori: Se partecipate in
raggruppamento o consorzio ordinario, il
requisito di idoneità deve essere
dimostrato da ciascuna impresa per la
parte di prestazione che eseguirà.
4. Società di Scopo
Si ricorda che
l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente
costituire una società di scopo
(S.p.A. o S.r.l., anche consortile) con
capitale sociale minimo di €
100.000,00. In caso di
raggruppamento, l'offerta deve già
indicare la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto.
Sintesi per il
vostro caso:
Dovendo coprire un
requisito di classifica VII (importo
lavori € 14.484.188,39), la vostra
classifica III è insufficiente per
l'esecuzione integrale. La soluzione più
solida è la partecipazione in
Raggruppamento Temporaneo (RTI) con
un partner che possieda la quota di
classifica mancante, oppure il ricorso
all'avvalimento per il requisito
tecnico-professionale (SOA), fermo
restando che l'impresa ausiliaria dovrà
avere un ruolo attivo nell'esecuzione se
il requisito è legato a specifiche
competenze professionali.